Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
Il cosiddetto "blocco" di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice o del P.M., benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, qualora abbia solo finalità conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi. (Nella specie la Corte ha escluso che nella richiesta del P.M. fossero rinvenibili le caratteristiche proprie del cosidetto "blocco" delle cassette di sicurezza e ha qualificato il provvedimento quale vera e propria perquisizione seguita da un sequestro, in quanto vi era una esplicita finalità ablativa e, inoltre, mancava un ordine di esibizione, né vi era stata alcuna forma di collaborazione dell'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2005, n. 20854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20854 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/03/2005
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 571
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 002903/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. DI SAVONA;
nei confronti di:
1) RIFQUI RABIA N. IL 20/02/1967;
avverso ORDINANZA del 27/10/2004 TRIB. LIBERTÀ di SAVONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO F..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ha proposto ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del locale Tribunale, emessa in data 27 ottobre 2004, in sede di riesame con la quale veniva annullato il sequestro, effettuato dai Carabinieri di Alassio in data 6 ottobre 2004 con conseguente restituzione dei gioielli a RI IA, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 248 c.p.p., giacché non si trattava di un sequestro, ma di un "blocco" di una cassetta di sicurezza e di un provvedimento di esame di documentazione bancaria, sicché era erronea la qualificazione giuridica di sequestro, tanto più che solo in seguito a detto blocco era stato richiesto ed emesso dal G.i.p. un decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro custodita nella cassetta di sicurezza "bloccata", e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, che ritiene illegittima la perquisizione e, di conseguenza, estesa detta nullità al sequestro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno riassumere la vicenda processuale attraverso gli atti, che questa Corte può esaminare poiché è stato dedotto un vizio procedurale (Cass. sez. un. 28 novembre 2001 n. 42792 rv. 220092).
Con provvedimento del 5 ottobre 2004 il P.M. presso il Tribunale di Savona nell'ambito del procedimento a carico di AK DI, ritenuta la necessità a fini investigativi di procedere all'esame della documentazione bancaria riconducibile all'indagato ed avuta conoscenza dell'esistenza di una cassetta di sicurezza e di un rapporto bancario intestati a RI IA, moglie dell'indagato, disponeva il blocco della medesima a cura dell'istituto di credito e l'esame di tutta la documentazione bancaria esistente presso quell'istituto e riguardante la persona su indicata, precisando che "ogni eventuale documentazione .. non andrà comunque rimessa .. neanche per conoscenza" all'autorità giudiziaria, ma consegnata ai Carabinieri.
Con verbale del 6 s.m.a., intestato come "verbale di sequestro", i Carabinieri di Alassio riferivano che "in ordine al procedimento .. ha(nno) proceduto al sequestro della cassetta di sicurezza in oggetto contraddistinta, perché pertinente al reato per cui si procede", dando atto dei gioielli e delle somme ivi contenute e specificando che "il presente verbale sarà rimesso all'A.G. procedente e si dà atto che la chiave della cassetta sarà custodita presso il Comando operante " e che "il presente verbale viene notificato" al direttore della banca ed alla titolare della cassetta di sicurezza. Con successiva richiesta in data 8 s.m.a. il P.M. in sede richiedeva il sequestro preventivo del denaro rinvenuto nella cassetta di sicurezza in uso e nella disponibilità anche del coniuge indagato, perché profitto del delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e, comunque, soggetto a confisca obbligatoria ex art. 12 sexies l. n. 356 del 1992.
Il G.i.p. il successivo 9 emetteva decreto di sequestro preventivo, riproducendo in motivazione le argomentazioni esposte dal P.M. richiedente.
Il Tribunale in sede di riesame, adito dall'intestataria della misura, escludeva trattarsi di sequestro di iniziativa della P.G., non convalidato dal P.M. e, quindi, inefficace, per cui si sarebbe dovuta seguire la procedura stabilita dall'art. 263 c.p.p. e non proporre richiesta di riesame, ma riteneva del tutto immotivato il decreto di perquisizione presso la banca e, di conseguenza, nullo detto decreto con conseguente estensione al disposto sequestro, perché non era dato conto dell'inerenza della perquisizione al reato contestato e dell'essere le cose sequestrate cose pertinenti al reato, procedendo a restituire solo i gioielli, poiché il denaro era stato oggetto di successivo decreto di sequestro preventivo, non oggetto dell'impugnazione.
Riassunta in tal modo la vicenda processuale, il blocco costituisce un istituto non regolato dalla normativa processuale, ma riconosciuto da una prassi consolidata, attuata sotto il vigore del vecchio e del nuovo codice di rito e basata sull'esigenza di consentire, anche in tema di misure cautelari reali, iniziative a sfondo "precautelare", destinate ad anticipare in via provvisoria le misure tipiche. Si tratta di situazioni in cui, per la carenza dei presupposti per poter adottare in maniera indiscriminata un sequestro ad ampio spettro o per ragioni di mera opportunità, si utilizzano questi provvedimenti atipici da inquadrare nei mezzi di ricerca della prova di cui si nega il carattere della tassatività in base ai principi desumibili dagli artt. 55, 248 secondo comma e 255 c.p.p.. Tuttavia, il blocco della cassetta di sicurezza viene a cadere sullo stesso oggetto della cosa da sequestrare, sicché, pur avendo presupposti propri ed essendo funzionalmente collegato ad un successivo sequestro, probatorio o preventivo, ha un'omogeneità di effetti rispetto a detto provvedimento di coercizione reale e, quindi, deve essere caratterizzato da una motivazione con cui si evidenzi la pertinenza della "res" al reato e la possibilità che essa abbia rilevanza ai fini probatori o preventivi, mentre sul piano operativo, nonostante diverse varianti, è contraddistinto da un divieto imposto alla banca di far accedere temporaneamente a detta cassetta personale privato ed ad indicare ed identificare i vari soggetti che vi si recano.
Così delimitato questo mezzo atipico di ricerca della prova, è evidente che il P.M. ha inteso ispirarsi ad una pronuncia di questa Corte (Cass. sez. 3^ 1 ottobre 1996 n. 2911 rv. 206521), secondo cui il c.d. "blocco" di cassette di sicurezza ad opera della banca non costituisce un atipico provvedimento di sequestro, quando abbia finalità solo conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi, evidenziando come, in quella fattispecie, alcun sequestro era stato operato, ed ha anche ritenuto di seguire la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 6^ 15 settembre 1995 n. 3090 rv. 203184 cui adde Cass. sez. 6^ 4 settembre 2003 n. 35087 rv. 226753), secondo cui l'ordine di esibizione presso banche di documentazione, con estrazione di copia e restituzione degli originali, in guanto acquisizione di documenti in copia non costituisce un'ipotesi di sequestro, essendo priva dell'effetto ablativo proprio di quest'ultimo.
Tuttavia, dalla riproduzione degli atti processuali su indicati nelle parti essenziali risulta che il P.M. per quanto attiene alla documentazione, non ha richiesto di estrarre copie, ma di fornirla ai Carabinieri, anche se tale circostanza non sembra sia stata dedotta in sede di riesame e, comunque, non concerne direttamente il "thema decidendum" proposto dal ricorrente, mentre, in ordine alla cassetta di sicurezza, nonostante specifichi il c.d. "blocco" a cura dell'istituto di credito " al fine della loro apertura ed eventuale sequestro di quanto in esse contenuto", l'operante non solo ha trattenuto la chiave della cassetta di sicurezza, descrivendo il contenuto della stessa, sicché deve supporsi che la cassetta sia stata aperta ali 'insaputa della titolare e con una chiave differente da quella in suo possesso, per cui non vi e' stata alcuna "volontaria" collaborazione della stessa, ma anche ha rimesso il verbale di sequestro all'autorità giudiziaria.
Pertanto, ove l'agente di p.g. avesse superato i limiti imposti dal decreto del P.M., si sarebbe in presenza di un sequestro effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, non convalidato e, quindi, inefficace con le conseguenze in ordine al mezzo difensivo da esperire.
Tuttavia, neppure sussistono le caratteristiche proprie che legittimano il blocco da parte del P.M. poiché non vi è una finalità conoscitiva, ma ablativo, manca un ordine di esibizione, non vi è neppure un c.d. "sequestro consensuale" cioè senza violazione della libera disponibilità da parte dell'interessato e della privacy rispetto al contenuto, determinato dalla volontaria apertura della cassetta da parte dell'intestataria, sicché il provvedimento originario deve ritenersi quale decreto di perquisizione e sequestro indipendentemente dalla carente motivazione circa le ragioni della perquisizione, del blocco e del "sequestro". Perciò, sia pure per ragioni giuridiche in parte differenti da quelle addotte in maniera erronea dall'impugnata ordinanza, il provvedimento reso appare legittimo, sicché il ricorso va rigettato. Infatti, nonostante l'erronea qualificazione giuridica dell'atto, operata dal Tribunale in sede di riesame, ma differentemente valutabile da questa Corte e la non condivisibile estensione di una pretesa nullità del decreto di perquisizione locale al sequestro (cfr. contra Cass. sez. un. 16 maggio 1996 n. 5021 rv. 204643 cui adde Cass. sez. 5^ 13 luglio 1998 n. 3287 rv. 212031), è esatto l'annullamento del sequestro del 6 ottobre 2004, perché sarebbe divenuto inefficace per omessa convalida ove fosse ritenuto di iniziativa della P.G. anche se doveva essere esperito il procedimento per la restituzione di cui all'art. 263 c.p.p., secondo un orientamento di questa Corte (Cass. sez. 5^ 8 marzo 1999 n. 366 rv. 213347, citato nell'ordinanza impugnata), ma soprattutto perché il decreto del P.M. del giorno precedente non può essere ritenuto un provvedimento di blocco, ma un immotivato decreto di perquisizione e sequestro per le ragioni su evidenziate, sicché l'atto della polizia giudiziaria del 6 successivo è meramente esecutivo di un provvedimento illegittimo e non un sequestro di iniziativa da convalidare.
Infine, si deve rilevare che il decreto del 5 ottobre 2004 del P.M., mentre vorrebbe escludere i connotati della perquisizione locale e del sequestro per le operazioni ivi indicate, stabilisce la consegna della documentazione bancaria alla polizia giudiziaria e non l'effettuazione di copie dei documenti da parte della stessa, previa richiesta di esibizione alla banca, sicché, nonostante la preoccupata affermazione di non rimetterla all'autorità giudiziaria, ha una funzione ablativa propria del sequestro, e si deve constatare che il blocco delle cassette di sicurezza intestate alla RI IA senza alcuna indicazione delle modalità di effettuazione e con la ripetuta indicazione della finalità di apertura e di eventuale sequestro di quanto contenuto, ha determinato un'indisponibilità della stessa ed un'ablazione con apertura della stessa da parte della polizia giudiziaria, che ne deteneva le chiavi, proprio perché non erano individuate le modalità di attuazione e non si era in presenza di un "sequestro consensuale", ma di una vera e propria perquisizione con conseguente sequestro. Pertanto, più che la giurisprudenza sulla nullità del decreto di perquisizione locale con quella derivata del sequestro, non richiamata in maniera pertinente, era sufficiente qualificare il provvedimento del P.M. come decreto di perquisizione e sequestro immotivato per entrambi gli atti per inferire l'annullamento del sequestro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2005