Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2005, n. 20854
CASS
Sentenza 9 marzo 2005

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Il cosiddetto "blocco" di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice o del P.M., benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, qualora abbia solo finalità conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi. (Nella specie la Corte ha escluso che nella richiesta del P.M. fossero rinvenibili le caratteristiche proprie del cosidetto "blocco" delle cassette di sicurezza e ha qualificato il provvedimento quale vera e propria perquisizione seguita da un sequestro, in quanto vi era una esplicita finalità ablativa e, inoltre, mancava un ordine di esibizione, né vi era stata alcuna forma di collaborazione dell'interessato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2005, n. 20854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20854
    Data del deposito : 9 marzo 2005

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