Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/2001, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORT5285 AN 11 IN NOME DEL POPO CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE 404 11298 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Jd. 15/12/20 Dott. Mario SPADONE - Presidente Rep 1883 - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Roberto EL TRIOLA 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Carlo CIOFFI Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 Dott. Umberto GOLDONI CC il 9 APR. 2001 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5649/2000 R.G. proposto 066ETTO: CONTRATT da PRELIMINARE DI VENDITA. LI CA e TI EL, elettivamente RECEIJO. domiciliati in Roma, Via F. Cesi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Titta 7 ₤1500 Castagnino che, con l'Avv. Giovanni Molin, li difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrenti
contro
MADELA S.A.S. DI DE AZ IO & C., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 35, presso lo studio 854232 dell'Avv. Giancarlo Penzavalli che, con l'Avv. Antonio Manildo, la 2095/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso, MOKIN dal Sig. 6000 per diritti 27 GTU. 2001 controricorrente il_ CANCELLIERE per la cassazione della sentenza 27 settembre-18 ottobre 1999 n. 1430/99 della Corte d'appello di Venezia. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per i ricorrenti, l'Avv. Giovanni Molin che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOGIMENTO DEL PROCESSO €0,52 L1000 CANCELLERIA Nel novembre del 1995 CA NG e EL TI convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Treviso, la S. a. s. EL di M. De Lazzari & C., esponendo: che questa, con contratto AX929564 preliminare del 4.4.1995, aveva promesso loro in vendita, per il prezzo AX929563 di £ 720.000.000, di cui £ 100.000.000 subito versate a titolo di caparra, AX929562 AX929561 un immobile ancora in corso di costruzione, ma già realizzato al grezzo e in avanzato stato di rifinitura, sito nella Via Barberio di Mogliano Veneto, come da concessione edilizia n. 284 del 24.11.1994; che l'unico peso gravante su di esso, secondo la clausola n. 5 del contratto, era una servitù di luce posta al piano terra del portico anteriore di ingresso, mentre poi si era constatato che vi erano altri due fori costituenti servitù € 0,52 L.1000 CANCELLERIA di sfiato e che il proprietario limitrofo, tal LV, aveva aperto una 2 AX929567 AX929566 DIRITTI DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva finestra nel muro di confine ed aveva anche lamentato il mancato dal Sig. KATULLDO per diritti L. $2000+1 rispetto della distanza di tre metri da parte della nuova costruzione;
che 181006 IL CANCELLIERE l'edificio si caratterizzava per le falde del tetto sulla parte opposta a Via LIRE 1000 CANCELLERIA Barberio, sporgenti in modo tale da proteggere completamente il balcone al primo piano e da costituire una gradevole soluzione architettonica, ma che in data 11.6.1995 la società costruttrice aveva AU372018 ridotto le dimensioni di dette falde ed il giorno successivo, senza darne comunicazione ad essi attori, aveva presentato un progetto di variante AU372019 con modifiche ai prospetti e al distributivo interno;
che, a causa di tutto questo, essi attori, con lettera del 28.7.1995, avevano comunicato alla AU372020 società la loro volontà di recedere dal contratto e di avere in restituzione il doppio della caparra. AE992532 Chiesero, pertanto, che, dato atto della violazione dell'obbligo di LIRE 10000 buona fede nell'esecuzione del contratto e dei fatti di grave CANCELLERIA inadempimento commessi dalla società convenuta, venisse dichiarato legittimo il suddetto recesso, con conseguente condanna di controparte a AE392533 versare loro la somma di £ 200.000.000, oltre interessi di legge e maggior danno da illecita ritenzione della caparra. La soc. EL si costituì e, nel resistere alle pretese avversarie, dedusse che la clausola n. 5 del preliminare, nella copia in suo possesso, prevedeva due servitù di luce a favore della limitrofa proprietà di LV, una a piano terra e altra al primo piano, che i tre fori-sfiati di LIRE 10000 CANCELLERIA cui parlavano gli attori erano stati abusivamente praticati dallo stesso 3 AE332534. LV, contro il quale essa resistente aveva già agito in giudizio per ottenerne l'eliminazione, che il ridimensionamento delle falde del tetto era stato operato per evitare situazioni di tensione e conflittualità con i litigiosi LV, che non vi era stata nessuna violazione delle distanze legali e che la presentazione del progetto di variante si era resa necessaria a causa delle modifiche agli interni richieste dai promissari acquirenti. Chiese, quindi, in via riconvenzionale, dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 o, comunque, per grave inadempimento degli attori, con suo conseguente diritto a ritenere la caparra di £ 100.000.000; condannarsi i NG-TI al pagamento della somma di £ 13.424.000 + IVA per modifiche, aggiunte e variazioni richieste in corso d'opera, il tutto con rivalutazione e interessi. Il Tribunale di Treviso, giudice unico, con sentenza 5.8.1998, rigettò le domande attoree e, in accoglimento di quelle riconvenzionali, qualificato il contratto come preliminare di vendita con permuta, dichiarò che esso si era risolto di diritto in data 11.12.1995 per l'inutile decorso del termine concesso con la diffida ad adempiere intimata dalla società, con conseguente diritto della stessa a ritenere la caparra di £ 100.000.000, e condannò gli attori in solido a pagare alla società l'ulteriore somma di £ 13.424.000 + IVA per modifiche ed aggiunte apportate in corso d'opera. 4 Tale decisione, impugnata dai NG-TI, è stata integralmente confermata, nella resistenza della ND s. a. s., con la sentenza precisata in epigrafe della Corte d'appello di Venezia la quale, nel ribadire che nessun inadempimento, tale da legittimare il recesso avversario, era ascrivibile alla Soc. ND e che era legittima, quindi, la diffida ad adempiere da questa inviata ai promissari acquirenti, ha osservato quanto segue: - Non sussisteva la dedotta violazione delle norme sulle distanze dai confini poiché essa era stata oggettivamente esclusa dall'accertamento del c. t. u. il quale aveva evidenziato che, trattandosi di ampliamento di un unico fabbricato originariamente di proprietà LV, la relativa autorizzazione, conseguita ancor prima del preliminare intervenuto tra le parti in causa, escludeva di per sé qualunque ipotesi di irregolarità, tenuto anche conto delle norme regolamentari locali secondo cui una distanza di m. 2,75, anziché di tre metri, rientrava nelle previsioni, tanto da essere approvata dall'Autorità comunale;
- Nessun mutamento la promittente venditrice aveva apportato allo stato dei luoghi rispetto al tempo del preliminare, in quanto il portico lungo m. 2,75, sulle cui colonne poggiavano in aderenza i due fabbricati limitrofi, esisteva già allora, come pure esistevano la sovrastante terrazza ed il tetto le cui falde erano state poi ridotte, mentre i due fori-luce erano contemplati dalla clausola n. 5 del contratto 5 (in entrambi gli originali prodotti in prime cure) e non costituivano aggravio perché, siccome muniti di grate, non potevano dar luogo a vedute sulla proprietà degli acquirenti;
Non rilevava in contrario il comportamento emulatorio del confinante LV, trattandosi di fatto di un terzo al quale, per altro, la società promittente venditrice aveva efficacemente reagito in via giudiziaria;
- La riduzione della sporgenza delle falde del tetto rappresentava una regolarizzazione resasi necessaria in vista dell'ispezione comunale sollecitata dal LV e, del resto, la soc. ND non avrebbe potuto efficacemente promettere una costruzione difforme dal regolamento locale vigente;
in ogni caso, quella riduzione non era tale da legittimare il recesso, dato che, come accertato dal c. t. u., non determinava alcuna diminuzione funzionale dell'immobile sotto l'aspetto estetico 0 architettonico e gli stessi promissari acquirenti avevano mostrato di accettarla, continuando a frequentare il cantiere dopo che essa era stata eseguita e seguendo le opere di completamento pattuite extra contratto e realizzate dalla società previa acquisizione della necessaria variante. Ricorrono per cassazione CA NG e EL TI sulla base di quattro diffusissimi motivi ai quali la S. a. s. EL replica con controricorso e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo denunziandosi contraddittorietà- illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si rimprovera al giudice d'appello di- non avere apprezzato, anzi di avere valorizzato a rovescio, alcune risolutive circostanze di fatto assolutamente pacifiche in causa e, come tali, non abbisognevoli di essere provate, ossia "l'esistenza di altri fori e di luci-vedute che il vicino non intendeva eliminare" benché impegnatosi contrattualmente a farlo, il conseguente deterioramento dei rapporti con il confinante LV e l'ammissione fatta dalla società, 11 per mezzo del suo legale rappresentante De Lazzaro, che il LV aveva deciso di vendicarsi presentando un esposto al Comune per denunziare la difformità dell'opera rispetto alla concessione edilizia e per la violazione della normativa sulle distanze e che ciò l'aveva costretta ad eseguire in tutta fretta e ad insaputa dei promissari acquirenti, la riduzione della cornice del tetto, tutte circostanze che avrebbero dovuto convincere della “diversità ontologica e sostanziale" del bene rispetto alla situazione tenuta presente nel preliminare nonché della sua imputabilità alla promittente venditrice, mentre la Corte veneziana si era limitata a fornire, con motivazione tautologica ed apparente, un'analisi astratta su questioni assolutamente irrilevanti, senza tener presente che la controversia non riguardava la regolarità o meno della costruzione, bensì la legittimità o meno del recesso. 7 Si sostiene, quindi, essere incomprensibile la ragione per la quale è stato ritenuto irrilevante il comportamento asseritamente emulatorio del LV in quanto fatto di un terzo, nonostante la sua diretta incidenza sulla res vendita rispetto alla quale la società aveva un obbligo di garanzia verso i promissari acquirenti in buona fede, neppure resi edotti delle pretese del confinante. Si lamenta, poi, la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, per non essersi neppure tentato di individuare quale fosse l'esatta volontà delle parti con riferimento all'oggetto del preliminare, e la contraddittorietà della motivazione, addirittura sfociante nel travisamento del fatto, là dove la Corte di merito ha affermato che la frequentazione del cantiere da parte dei TI-NG valeva accettazione della demolizione della falda e delle altre irregolarità, e ciò, senza alcuna considerazione delle risultanze testimoniali e della cronologia dei fatti e senza tener presente che la rinuncia ad un diritto deve essere manifestata in modo inequivoco e che la richiesta di esatto adempimento non preclude mai quella di risoluzione. -Con il secondo motivo denunziandosi, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, violazione degli artt. 872 e 873 cod. civ., anche in riferimento agli effetti della concessione edilizia nei confronti dei terzi, con riguardo alla legge n. 47 del 1985, nonché degli artt. 1476 e segg., 901 e segg, 1321 e segg. cod. civ. si lamenta in primo luogo che la 8 Corte veneziana abbia liquidato sbrigativamente la questione delle distanze legali col dire che questa era oggettivamente esclusa dall'accertamento peritale, secondo cui si trattava dell'ampliamento di un unico fabbricato originariamente appartenente tutto al LV, e che una distanza di m. 2,75, anziché 3, dal confine rientrava nelle previsioni regolamentari, mentre era chiaro che con la vendita LV-ND s.a.s. gli immobili erano stati frazionati in distinte consistenze, da considerarsi autonomamente nei successivi rapporti giuridici, ed era contraddittorio ed illogico ritenere rispettata la normativa sulle distanze quando risultava per tabulas che si era dovuto ridurre in tutta fretta la falda del tetto per conformare il fabbricato a tale normativa e quando la c. t. u. riconosceva chiaramente che la concessione edilizia richiamata nel preliminare prevedeva una distanza 3 la quale, essendo quella minima, non poteva essere di m. successivamente abbassata in sede di concessione in sanatoria. Si lamenta, poi, che la sentenza impugnata non abbia affatto parlato dei fori di sfiato e della loro regolarizzazione, né abbia considerato che la presenza di essi era un dato pacifico accertato dalla c. t. u., che gravava sulla soc. ND, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare che detti fori, non previsti nel preliminare, erano stati fatti oggetto di valida e specifica pattuizione e che la stessa società era tenuta, ex artt. 1476 e segg. cod. civ., a garantire ai promissari acquirenti la corrispondenza tra il bene consegnato a quello tenuto presente al momento dell'incontro delle volontà. Si lamenta, ancora, che il giudice di secondo grado abbia mostrato di confondere i fori di luce con quelli di sfiato e le luci con le vedute e, sul falso presupposto che tutte le aperture erano contemplate nel preliminare, abbia affermato genericamente che non vi era aggravio, così venendo meno all'obbligo di motivare e di valutare "diversamente (ma complessivamente)", ai fini della legittimità dell'esercitato recesso, le varie denunciate difformità del bene rispetto a quanto previsto in contratto, nonché incorrendo in violazione dell'art. 901 cod. civ. che precisa dettagliatamente i requisiti necessari perché possa parlarsi di luci anziché di vedute. Si lamenta, infine, "quanto all'unilaterale abbattimento della falda", che ne sia stata immotivatamente minimizzata la portata, che nulla si sia detto per spiegare in base a quale ragione esso non potesse spiegare efficacia sul "visto e piaciuto" e sul garantito, anche in rapporto all'aspetto architettonico e alla più intensa possibilità di utilizzo del balcone sottostante, che sia stato addotta, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, una pretesa impossibilità per la venditrice di promettere efficacemente una costruzione difforme dal regolamento vigente, cioè una pretesa impossibilità sopravvenuta della prestazione che la soc. EL non aveva mai prospettata, e che da un lato si sia affermata la legittimità del comportamento della società consistito nell'improvvisa demolizione 10 AND della falda e, dall'altro, si sia riconosciuto che altrimenti l'immobile sarebbe stato amministrativamente illegittimo, senza considerare che in tal caso il contratto sarebbe stato nullo per impossibilità-illiceità dell'oggetto, con effetti pratici equivalenti a quelli dell'accoglimento della domanda attorea. Con il terzo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1470 e segg. e 1453 e segg. cod. civ., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione, sostenendosi che, poiché la Corte veneta era chiamata ad accertare se il recesso esercitato dai promissari acquirenti dovesse considerarsi legittimo, tale giudizio non poteva che essere rapportato alla disciplina dettata dagli artt. 1470 e segg., 1453 e segg., 1385 e segg. cod. civ., sicché, per ritenere legittimo detto recesso sarebbe stato sufficiente un qualsiasi inadempimento, anche di scarsa importanza, il quale era senz'altro integrato dall'aver promesso in vendita un immobile difforme dal regolamento edilizio o, comunque, gravato da pesi non dichiarati nel contratto, dove si richiamava solo l'esistenza di una finestra e non si parlava affatto di luci, più o meno regolari, di sfiati o fori, né della necessità di interventi per conformare il bene all'obbligo delle distanze. In ogni caso, per stabilire se il recesso fosse o meno legittimo occorreva aver riguardo al criterio oggettivo e a quello soggettivo, cioè accertare se il mancato rispetto, ad opera di uno dei contraenti, delle condizioni previste in contratto si ponesse come causa di perturbazione 11 del sinallagma, in rapporto all'affidamento che la parte adempiente aveva fatto sull'esatta esecuzione di controparte e all'obbligo di buona fede, valutazioni che mancavano del tutto nella gravata sentenza, come pure mancava ogni spiegazione del perché l'inadempimento della società fosse da considerarsi insignificante in presenza di tutto quanto rilevato in precedenza circa la diversità oggettiva tra il bene promesso e quello realmente esistente, ai diritti pretesi da terzi sul medesimo e alle sue difformità sostanziali rispetto alle previsioni contrattuali che avevano reso necessario l'abbattimento del tetto, con compromissione dell'originaria struttura statico-architettonica dell'edificio. Nessuna delle su esposte censure, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, è meritevole di accoglimento. I ricorrenti, invero, pur insistendo nel porre l'accento sul fatto - a loro dire trascurato, ma invece ben tenuto presente dalla Corte veneziana che il problema centrale della controversia era quello consistente nello stabilire se fosse o meno giustificato il recesso che essi avevano unilateralmente esercitato dal preliminare di compravendita stipulato con la soc. EL il 4.4.1995, mostrano qua e la di non ricordare che tale recesso ha come suo imprescindibile presupposto una inadempienza dell'altra parte non diversa da quella che può dar luogo alla risoluzione e, quindi, avente lo stesso requisito della non “scarsa importanza" prescritto dall'art. 1455 cod. civ. (v. sent. 3199/73, 3459/78, 6549/86, 9158/91), oltre a quello della imputabilità richiesto, 12 sia pure con inversione dell'onere della prova, dall'art. 1218 cod. civ. (v. sent. 1741/85, 3408/86). E' palese, quindi, l'errore in cui incorrono detti ricorrenti allorquando, particolarmente in sede di illustrazione del terzo motivo (pag. 29 del ricorso), sostengono essere sufficiente, per ritenere validamente esercitato il recesso, "un qualsiasi inadempimento” e non essere invocabili “i limiti posti alla gravità dell'inadempimento stesso dall'art. 1453 c.c.". Di questo errore sono permeate buona parte delle doglianze formulate col ricorso, il che spiega l'insistenza con la quale si addebita al giudice del merito di non aver tenuto conto di pretese differenze tra l'immobile promesso in vendita e quello realizzato dalla promittente venditrice, come il numero delle prese d'aria e delle luci e vedute, oppure le dimensioni della falda del tetto, differenze che, quand' anche sussistenti, come ebbe già a dire il Tribunale e come ha confermato con apprezzamento incensurabile la Corte d'appello, sarebbero state di ben scarsa incidenza nell'economia di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un edificio del valore dichiarato di ben lire 720.000.000. Analoghe considerazioni valgono per le doglianze con le quali si pretende che venisse dato rilievo a circostanze del tutto estranee al comportamento della società EL, come le azioni giudiziarie esperite e gli esposti presentati nei confronti di questa dai confinanti LV o 13 SAD le attività abusive poste in essere dai medesimi. In ogni caso i lunghi, puntigliosi e ripetitivi rilievi che si muovono alla sentenza impugnata, talvolta incomprensibili e scevri da qualsiasi specificazione atta a porre in rilievo il carattere decisivo dei fatti e delle circostanze sui quali si lamentano gli asseriti vizi di motivazione della sentenza impugnata o le pretese violazioni di norme sostanziali e processuali, altro non sono che la riproposizione di tesi e punti di vista che la Corte di merito ha già esaminati e respinti con adeguate, seppur concise, argomentazioni in fatto e in diritto. Così dicasi della dedotta violazione delle distanze che la Corte veneziana ha ritenuta oggettivamente esclusa in base all'accertamento del consulente tecnico d'ufficio secondo il quale, trattandosi di ampliamento di un unico corpo di fabbrica, originariamente di proprietà LV, l'autorizzazione comunale, conseguita già prima della vendita di una parte di esso da LV a EL, escludeva qualunque ipotesi di irregolarità, con ciò intendendo correttamente dire, come aveva fatto anche il Tribunale di Treviso, che erano stati gli stessi LV, vendendo quella parte del loro fondo alla società e cedendo contemporaneamente anche la concessione edilizia già ottenuta, a consentire che le cose rimanessero come essi le avevano già predisposte quando erano proprietari del tutto. Né i ricorrenti deducono di aver mosso alle conclusioni del c.t.u. un qualche rilievo critico sul quale dovesse soffermarsi l'attenzione della Corte territoriale. 14 SAD Altrettanto dicasi delle prese di luce e aria, a proposito delle quali il giudice del merito ha incensurabilmente accertato trattarsi di fori contemplati nel contratto preliminare, cioè menzionati in entrambi i documenti originali prodotti in primo grado, e non costituenti aggravio dei pesi previsti, in quanto muniti di grate e del tutto inidonei a dar luogo a vedute sull'immobile promesso in vendita, al che i ricorrenti oppongono incongruamente l'esistenza di altri fori e luci-vedute di cui il contratto prevedeva l'eliminazione, secondo l'impegno assunto verso la soc. ND dai LV e che questi ultimi si rifiutavano di eliminare o regolarizzare, senza, per altro, spiegare, se non con il generico richiamo ad un preteso dovere di garanzia, in che modo un siffatto indebito comportamento dei terzi potesse ascriversi a colpevole inadempienza, per giunta di non scarsa importanza, della promittente venditrice, tale da legittimare il loro recesso. Ancor meno consistenti sono le censure riguardanti la riduzione della falda del tetto, riduzione che pur si riconosce eseguita in ossequio all'obbligo di "riportare il fabbricato a conformità rispetto alla disciplina sulle distanze legali, violate dalla costruzione così come realizzata al momento della vendita" (violazione, è bene precisare, nulla avente a che vedere con quella di cui si è detto in precedenza), non essendo dato comprendere, attraverso le tortuose argomentazioni del ricorso, in base a quale criterio logico-giuridico i ricorrenti pretendano di considerare inadempimento, oltre tutto di non scarsa importanza, la 15 tempestiva eliminazione di un'irregolarità costruttiva che, ove persistente alla data fissata per la stipulazione del contratto definitivo, li avrebbe legittimati, se non a recedere, a rifiutare tale stipulazione, ex art. 1460 cod. civ., finché il vizio non fosse stato eliminato. E neppure si comprende cosa s'intenda dire allorquando, prendendosi spunto da un semplice argomento della sentenza impugnata, secondo cui la venditrice non avrebbe potuto efficacemente promettere una costruzione difforme dal regolamento vigente, si rimprovera inopinatamente alla Corte di aver accolto d'ufficio una sorta di eccezione, mai sollevata da controparte, di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Con il quarto motivo denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 cod. civ., nonché travisamento del fatto, con riguardo alla domanda riconvenzionale relativa ai lavori extra- -contratto, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si lamenta che la Corte, nell'accogliere tale domanda, abbia erroneamente ritenuto eseguiti i lavori in parola dopo (e non prima) che si era manifestata la causa di risoluzione e abbia da ciò fatto derivare l'accettazione dei vizi e l'addebitabilità dei lavori stessi, pur trattenuti dalla società EL, la quale si è vista così attribuire sia il loro corrispettivo, sia la caparra, e ciò in contrasto con il principio della alternatività tra la domanda di risarcimento del danno ex art. 1453 e quella di ritenzione della caparra, sostitutiva del risarcimento, ex art. 1385 stesso codice. Si lamenta, insomma, che siano state accolte due domande tra 16 loro incompatibili, mentre la società aveva due alternative: restituire la caparra, trattenendosi solo quella parte di essa corrispondente al comprovato danno, consistente nella specie nel corrispettivo delle opere eseguite in più, oppure pretendere tale corrispettivo ma restituire la caparra. Neppure questo motivo merita accoglimento. Il primo giudice, infatti, nel dichiarare risolto il contratto per l'inutile scadenza del termine fissato con la diffida ad adempiere della soc. EL ai NG-TI e nel condannare questi ultimi, oltre che a perdere la caparra, a pagare alla prima la somma di lire 13.424.000+IVA per le modifiche ed aggiunte apportate, su loro richiesta, in corso d'opera, ebbe spiegare che tale “surplus",in quanto riguardante parti dell'edificio già eseguite come da progetto originario e la cui successiva modificazione aveva comportato il raddoppio o, comunque, il corrispondente aumento dei costi, non era altrimenti recuperabile dall'impresa. Contro tali argomentazioni nulla ebbero ad opporre i soccombenti con l'atto di appello, essendosi essi doluti di quella S condanna solo come conseguenza del ritenuto errore commesso dal Tribunale nel rigettare la loro domanda di recesso e nell'accogliere, quindi, l'avversa domanda di risoluzione ex art. 1454 cod. civ., per cui correttamente la Corte veneziana, in assenza di uno specifico motivo al riguardo, si è limitata ad affermare che “giustamente” le opere di 17 completamento, siccome pattuite extra contratto e portate a termine dalla venditrice, erano state addebitate agli appellanti. Pertanto le odierne censure, introducendo temi d'indagine, in fatto e in diritto, rimasti estranei al giudizio di appello, come quelli riguardanti il momento di esecuzione dei lavori extra contratto rispetto al manifestarsi della causa di risoluzione e l'alternatività tra domanda di ritenzione della caparra e domanda di risarcimento, non possono trovare ingresso in questa sede. 100000Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, 350000. secondo il criterio della soccombenza, al rimborso delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, a favore della parte resistente.
P. Q. M.
CORTE LA Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte resistente, liquidandole in £ 8.300.000, ivi comprese £ 8.000.000 (otto milioni) per onorario. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2000. IL PRESIDENTE врайши IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE C Dott.ssa Donatella D'Anna 18 9 APR. 2001, UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 2 GIU 2001 4 ... 350.00 al 2.823.3. versate (e recent gerontour e p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DAFILIPPO) Il Responsabile Servizio A Giudiziari (Dr. M. RACCHINA 1 2 0 1 P T Y R