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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2955/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LAMAZZA RITA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto: 1) il riconoscimento dello status di persona con disabilità (grave o, in subordine, non grave); 2) il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile almeno pari al 46 %. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. L'art.3, l.104/1992 prevede il diritto della persona con disabilità (colui che presenta una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri) alle prestazioni stabilite in suo favore: la situazione assume connotazione di gravità allorquando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tanto premesso, il CTU (nominato nella presente fase ex art.445 bis, co.6, c.p.c.) ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un quadro patologico che la rende attualmente disabile, quantificando nel 26 % il suo grado di invalidità civile.
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, anche in ragione del fatto che il CTU ha risposto esaustivamente (con argomentazioni integralmente condivise da questo Giudice) alle osservazioni delle parti (che non hanno dunque prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche CP_1 della fase di ATP) liquidate con separati decreti. Crotone, 10/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2955/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LAMAZZA RITA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto: 1) il riconoscimento dello status di persona con disabilità (grave o, in subordine, non grave); 2) il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile almeno pari al 46 %. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. L'art.3, l.104/1992 prevede il diritto della persona con disabilità (colui che presenta una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri) alle prestazioni stabilite in suo favore: la situazione assume connotazione di gravità allorquando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tanto premesso, il CTU (nominato nella presente fase ex art.445 bis, co.6, c.p.c.) ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un quadro patologico che la rende attualmente disabile, quantificando nel 26 % il suo grado di invalidità civile.
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, anche in ragione del fatto che il CTU ha risposto esaustivamente (con argomentazioni integralmente condivise da questo Giudice) alle osservazioni delle parti (che non hanno dunque prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche CP_1 della fase di ATP) liquidate con separati decreti. Crotone, 10/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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