Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 maggio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2025, notificato il 24 ottobre 2025 e depositato in pari data, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52 (Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011), in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e 120, primo comma, della Costituzione. 1.1.- Le disposizioni sono impugnate in quanto, pur nei tratti distintivi che le …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2025REG.PROV.COLL.
N. 04916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4916 del 2024, proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Amos Benni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il Cons. Valerio Valenti e uditi per le parti l’avvocato Andrea Sciarrillo per delega dell’avvocato Amos Benni e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, impugna la sentenza in epigrafe citata con la quale il Tar Marche – Sez I^, ha accolto il ricorso presentato dal Sig. -OMISSIS- maresciallo appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, avverso il provvedimento disciplinare adottato in data 15 luglio 2022 che ha disposto la perdita del grado per rimozione a seguito di un procedimento penale per i reati ex artt. 81 cpv, 61 n. 2, 110, 485, 326 (rivelazione di segreti d’ufficio), 319 e 319-ter c.p. (corruzione propria e corruzione in atti giudiziari) e conclusosi con una sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Rimini (n. -OMISSIS-) di non luogo a procedere, per mancanza delle condizioni di procedibilità, relativamente al reato di falsità in scrittura privata, e da parte del Tribunale di Rimini di assoluzione dall’imputazione di corruzione, per insussistenza del fatto, (n. 1528/2018) e condanna ad anni uno di reclusione per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio, poi prescrittasi come da pronuncia definitiva della Corte di Appello di Bologna (n. -OMISSIS-).
2. Il procedimento disciplinare susseguente si concludeva tuttavia con la sanzione della perdita del grado per rimozione, avendo l’amministrazione valutato estremamente gravi le condotte contestate al militare, in netto contrasto con il giuramento prestato e con la necessaria rettitudine e la morale richieste ad ogni appartenente al Corpo.
3. Quanto ai fatti va brevemente riferito che l’appellato era stato coinvolto in una vicenda relativa alla presunta formazione di fatture false da presentare all’Agenzia delle Entrate di Rimini facendo fraudolentemente apparire tali movimentazioni finanziarie come rese a favore di una società sammarinese, al fine di favorire il una terza persona, al tempo sottoposta ad accertamento tributario presso la predetta Agenzia delle Entrate e nell’ambito della quale fattispecie al -OMISSIS- è stata contestata la responsabilità di aver concorso attraverso la fornitura dei dati identificativi completi delle posizioni fiscali di clienti di negozi di gioielleria di Riccione e di Cortina d’Ampezzo, da riportare sulle fatture false, esercitata attraverso l’accesso e l’interrogazione della banca dati dell’anagrafe tributaria, cui egli aveva regolare accesso in virtù della qualifica ricoperta.
4. Il Tar ha rilevato che sebbene fosse vero che i provvedimenti dell’amministrazione “ puntavano l’accento sul fatto principale addebitato al militare ossia la ripetuta e abusiva interrogazione delle banche dati dell’anagrafe tributaria ”, essi tuttavia aggiungevano “ considerazioni di disvalore riguardanti l’utilizzo di queste informazioni da parte di soggetti terzi e coimputati nel procedimento penale che ne è scaturito ” da cui invece veniva assolto, da far sì che la misura applicata fosse da considerare non compatibile con il principio di cui all’art. 1355 C.O.M. secondo cui “ le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa ” e pertanto ha concluso affermando che “ il gravissimo giudizio di disvalore emesso nei confronti del militare, pur sostenuto da una ponderosa motivazione, non trova tuttavia esatta corrispondenza nelle sue effettive responsabilità, ma sembra invece essere stato svolto sulla base di una valutazione complessiva e negativa dell’intera vicenda che ha riguardato anche altri soggetti e le loro responsabilità individuali per reati commessi a danno del fisco ”.
5. Con l’odierno appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepisce i seguenti aspetti della pronuncia di primo grado, che ritiene meritevole di essere emendata.
6. In primo luogo che la condotta valutata e sanzionata nell’ambito del procedimento disciplinare non afferisce assolutamente ai capi di imputazione per i quali il militare è stato assolto, ma attiene esclusivamente alla fattispecie di “ rivelazione di segreti d’ufficio ” in relazione alla quale, dopo la condanna è intervenuta la prescrizione e ciò si desumerebbe inequivocabilmente dall’atto di contestazione degli addebiti (nota n. 12116 datata 20 gennaio 2022) con la quale viene unicamente contestato al militare di aver interrogato “ dal mese di aprile al mese di luglio 2012 (…) la banca dati dell’anagrafe tributaria a cui aveva regolare accesso in virtù della qualifica ricoperta e divulgava ad una parte privata civile, al tempo sottoposta ad accertamento tributario presso l’Agenzia della Entrate di Rimini, e ad altro soggetto, socio, anche per interposta persona, di alcune società riferibili al primo, i dati personali di soggetti che dovevano figurare come cessionari di fatture false ”.
6.1. Sarebbe pertanto errato il fondamento della motivazione della sentenza che invece ha rilevato una distonica e sovradimensionata plurima motivazione del provvedimento, formatasi attraverso la (impropria ed errata) valutazione di fattispecie per le quali il militare è stato invece assolto.
6.2. Ritiene l’appellante, al contrario, che “ La condotta contestata e provata in sede disciplinare, incentrata nell’aver rivelato a terzi (art. 326 c.p.) notizie coperte da segreto d’ufficio dopo averle acquisite illecitamente da banche dati interne (si ribadisce, senza alcun riferimento a ulteriori imputazioni dalle quali il ricorrente è risultato assolto), ha determinato una chiara e insanabile rottura del rapporto di fiducia con il Corpo, da cui è derivata, quale logica conseguenza, l’irrogazione della sanzione espulsiva ”.
6.3. Tale considerazione è peraltro supportata dalla circostanza che il militare riveste anche la qualifica di ispettore della Guardia di Finanza il che lo rende ancor più grave il fatto e la condotta già di per sé censurabile.
6.4. In definitiva, ad avviso dell’appellante, il giudice di prime cure avrebbe finito con il sostituire una propria valutazione di merito a quella propria dell’amministrazione, connotata, come da giurisprudenza consolidata, da ampia discrezionalità e come tale non sindacabile se non in caso di abnormità ed illogicità della valutazione effettuata.
7. Con un secondo motivo, strettamente correlato al primo, l’appellante eccepisce che l’oggettiva esistenza dei fatti accertati anche in sede penale, relativi alla rivelazione di atti coperti da riservatezza, determina una valutazione della condotta che in termini disciplinare si traduce nell’assunzione del provvedimento destitutorio il quale è da considerare pertanto proporzionato in ragione dell’appurata e giustificata totale incompatibilità con il giuramento prestato nonché con la necessaria rettitudine e la morale richieste ad ogni appartenente al Corpo.
8. L’appellato si è costituito con memoria e all’udienza del 9 luglio 2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposto dall’amministrazione, ai soli fini della sollecita trattazione della controversia nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
9. All’udienza del 10 dicembre la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato e, conseguentemente, la sentenza del giudice di primo grado deve essere riformata.
DIRITTO
11. Il Collegio ritiene di non condividere l’approccio con il quale il giudice di prime cure ha sviluppato il proprio convincimento giuridico, pervenendo poi all’accoglimento del ricorso, con cui ha ritenuto di attribuire rilievo scriminante alle motivazioni del provvedimento con il quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione in danno dell’appellato, in particolare soffermandosi sulla circostanza che alla base dello stesso non vi sia stata unicamente la valutazione della fattispecie penale consistente nella rivelazione di informazioni coperte da riservatezza – per le quali è stata accertata penalmente la responsabilità, seppur poi prescritta – quanto invece se, ai fini della assunzione del cennato provvedimento destitutorio abbiano concorso anche i fatti e le fattispecie penali per le quali il militare è stato invece assolto.
12. Sulla base di tale percorso logico-giuridico, infatti, il Tar è pervenuto ad affermare che “ è pur vero che tali provvedimenti puntavano l’accento sul fatto principale addebitato al militare ossia la ripetuta e abusiva interrogazione delle banche dati dell’anagrafe tributaria, aggiungendo però considerazioni di disvalore riguardanti l’utilizzo di queste informazioni da parte di soggetti terzi e coimputati nel procedimento penale che ne è scaturito; vicende tuttavia per le quali ricorrente veniva assolto ” e pertanto « la condotta ritenuta gravissima e meritevole di essere sanzionata con l’espulsione non sembra quindi essere stata circoscritta soltanto all’accesso non autorizzato alle banche dati e alla diffusione delle informazioni così acquisite ma, sulla scorta di un ritenuto, ma non adeguatamente provato, “piano delinquenziale ideato e progettato con lucidità”, dal peso che queste informazioni hanno poi avuto nel complesso della vicenda per l’utilizzo fatto da altri (negli atti, incluso il provvedimento finale, viene dato infatti ampio risalto alla pena inflitta al principale imputato per reati tributari) ».
13. Da qui il giudizio di sproporzionalità tra la sanzione inflitta e la mancanza commessa.
14. Al riguardo, diversamente, il collegio ritiene che emerge in tutta evidenza dalla lettura del provvedimento in esame che lo stesso è fondato su una valutazione complessiva dei fatti tra i quali l’aspetto relativo alla rivelazione di informazioni riservate, effettuato attraverso l’accesso alla banca dati dell’anagrafe tributaria consentito al militare in ragione della specifica veste, è parte rilevante e preponderante e comunque di per se sufficiente a giustificare la decisione espulsiva mentre il richiamo alla intera vicenda, descritta e riferita a corredo, è stata riportata al fine di inquadrare la contestazione all’interno di un disegno criminoso che ha visto coinvolte altre persone e che, per le valutazioni svolte discrezionalmente dalla Commissione di disciplina, ha reciso inevitabilmente quel rapporto che deve legare i militari del Corpo ai valori fondanti della Istituzione, in special modo ai doveri di onestà e di legalità e con nocumento sull’immagine che deve connotare tutti gli appartenenti alle forze di polizia.
15. Sul punto va comunque evidenziato che “ per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio il procedimento disciplinare può riguardare fatti oggetto dell’imputazione nel processo penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, e applicare la sanzione disciplinare sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). Gli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato possono senz’altro essere utilizzati in sede disciplinare, fermo restando che l’Amministrazione procedente è tenuta a procedere ad una autonoma valutazione degli stessi. In altri termini, in tali casi, la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale; il riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato alle sentenze penali, che hanno dichiarato il reato estinto per prescrizione, non comporta che l’Amministrazione abbia fatto discendere automaticamente da queste l'applicazione della sanzione, ma deve ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l’offensività delle stesse e la loro riconducibilità all'interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689). Nelle ipotesi di conclusione del giudizio penale, nelle quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere, salva la possibilità del dipendente di addurre elementi ed argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3125) ” (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 16 febbraio 2022, n. 1163).
16. Ad ogni buon fine, depongono in ogni caso a giustificazione della legittimità del provvedimento assunto le chiare affermazioni contenute nello stesso, laddove si legge che “ il M.C. -OMISSIS- con la condotta acclarata nel presente procedimento ha:
- effettuato, in violazione del complesso delle prescrizioni e dei limiti relativi all’accesso alle banche dati in uso al Corpo, ripetute interrogazioni all’Anagrafe Tributaria per finalità estranee al servizio;
- consapevolmente estratto dal sistema informatico (di cui aveva accesso in ragione della qualifica ricoperta) e rivelato ai coimputati in trattazione – il principale interessato è stato condannato in primo grado alla pena di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di reclusione in ordine a gravi violazioni penali, in particolare in materia di reati tributari, i quali si sono estinti per intervenuta prescrizione nel secondo grado di giudizio – notizie che, per ragioni d’ufficio, dovevano rimanere segrete… ” .
17. Se tali sono le coordinate ermeneutiche adoperate dal Collegio per scrutinare il provvedimento censurato in primo grado dall’odierno appellato, lo stesso provvedimento e il relativo procedimento devono soggiacere alla consolidata giurisprudenza in tema di valutazione della responsabilità disciplinare e di individuazione della sanzione applicabile al comportamento illecito del dipendente, su cui è appena il caso di ricordare il principio più volte affermato (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022 n. 958 e 29 marzo 2021 n. 2629) in base al quale la pubblica amministrazione dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione, fermo restando che l'applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto; da ciò consegue che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà.
18. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il Collegio non ritiene che il provvedimento adottato manifesti la presenza del vizio di eccesso di potere per irragionevolezza o illogicità, né che il medesimo sia affetto da difetto, assenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; né, infine, per le motivazioni fin qui esposte, che la sanzione irrogata risulti ictu oculi sproporzionata ai fatti contestati.
19. Trattasi, lo si ripete, di comportamenti gravi per i quali, sulla base degli atti acquisiti non risultano peraltro essere state fornite giustificazioni, che confliggono irreparabilmente con lo status rivestito, tenuto conto altresì della natura dei reati tributari contestati ad altri soggetti ed a cui l’appellato, proprio in quanto appartenente ad una forza di polizia economica e finanziaria quale il Corpo della Guardia di Finanza, ha fornito supporto attraverso l’accesso alla banca dati dell’anagrafe tributaria.
20. Sulla base delle considerazioni svolte l’appello deve essere accolto e la sentenza gravata di conseguenza riformata e il ricorso di primo grado rigettato.
21. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi ì gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Frigida, Presidente FF
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere
Valerio Valenti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Valenti | Francesco Frigida |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.