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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2296 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CARDILE ANTONIO , giusta procura in C.F._1 atti,
- ricorrente -
contro
( , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv./ dott. SINDONI MILENA;
- resistente -
OGGETTO: INFORTUNIO SU LAVORO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/07/2024, premetteva di essere Parte_1 dipendente della Pubblica Amministrazione, e di aver subito, mentre si recava al lavoro, un infortunio regolarmente riconosciuto dall' e distinto con il n. 51421981811. CP_2
In occasione del predetto infortunio riportava un “trauma mano dx IV-V dito metatarso laterale”, come certificato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “Barone Romeo” di Patti.
Rilevava che l' , gli riconosceva un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro CP_2 dal 20/8/2020 al 20/10/2020, ma non riconosceva in capo alla ricorrente postumi infortunistici permanenti in misura indennizzabile.
Ritenendo non congrua la valutazione effettuata dall' , il ricorrente proponeva CP_2 opposizione in via amministrativa e, allegando certificato medico, chiedeva il riconoscimento di una invalidità nella misura del 15%.
Chiusa negativamente la fase amministrativa, conseguentemente il ricorrente adiva questo
Tribunale affinchè accertasse, anche a mezzo di CTU, il grado di menomazione dell'indennità psicofisica riportata a seguito dell'infortunio occorso, in misura complessiva del 15%, ovvero in quella minore o maggiore percentuale accertata, con decorrenza dalla denuncia di infortunio, con conseguente condanna dell' all'erogazione del corrispondente indennizzo, con interessi legali CP_2
e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dal dovuto fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava le domande di parte ricorrente e CP_2 sosteneva la correttezza dell'operato dell' e di quanto deliberato in via amministrativa. CP_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale.
All'udienza odierna, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso che la controversia verte esclusivamente sulla misura della eventuale menomazione permanente conseguente a lesione alla integrità psicofisica, derivante dall'infortunio subito da in data 20/08/2020, non essendo contestata dall' la natura Parte_1 CP_2 di infortunio sul lavoro.
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio Dott.ssa offre un Persona_1 complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che conduce al rigetto della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale- fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici- è emerso che parte ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 20/08/2020, è affetta da: “sintomatologia algica subiettiva in sede di trauma, riduzione dei movimenti articolari di flesso estensione del V dito mano dx. Pertanto, valuteremo il danno biologico emerso basandoci sulle tabelle delle menomazione annesse al DM 12.07.2000; in base a queste applicando per analogia il codice 266 attribuiamo una percentuale del 3% (trepercento).”
Il consulente ha altresì precisato che: “Inoltre si mette in evidenza che la ha riferito Pt_1 in anamnesi di aver riportato nell'infortunio patito il 20.08.2020 oltre alla frattura del V metacarpo altre patologie e sintomatologie riguardanti la spalla dx ed il ginocchio sn così come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Dott.ssa (“spalla dx post traumatica per lesione del Per_2 sovraspinoso, infraspinoso e sottoscapolare. Esiti di lesione del menisco mediale e disomogeneita' del LCA ginocchio sn“).
Invero dall'attenta analisi della documentazione sanitaria in atti emerge che tali patologie non risultano essere state denunciate all' infatti nel primo certificato medico di infortunio CP_2
[... lavorativo redatto in data 25.08.2020 viene diagnosticata solamente la frattura alla base del
; inoltre rileviamo che non se ne fa menzione né nella cartella clinica del pronto Parte_2 soccorso dell'ospedale di Patti e nemmeno nelle visite ortopediche effettuate presso l'ambulatorio dell' di Milazzo, si deduce, quindi, che tali patologie non sono ricollegabili all'infortunio in CP_2 esame e devono considerarsi malattie comuni.
In conclusione nella Sig.ra l'infortunio riportato nel 2020 ha prodotto un danno Pt_1 biologico inteso come danno all'integrità psico-fisica nella misura del 3%, non indennizzabile”.
Il Giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, integrato da una attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, infondata e va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con il Parte_1 ricorso depositato il 21/07/2024, lette le conclusioni delle parti, così provvede:
1) Dichiara che , a causa dell'infortunio sul lavoro patito il Parte_1
20/08/2020, ha riscontrato postumi invalidanti nella misura del 3% non indennizzabile;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio;
4) Pone a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate come da separato CP_2 provvedimento.
Così deciso in Patti, 11/09/2025
. Il Giudice
Pietro Paolo Arena