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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1193 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE MITRI SALVATORE e , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CONTE ANTONIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta
e quali chiamati all'eredità di CP_2 CP_3
(C.F. ), Persona_1 C.F._2 parte convenuta contumace
CP_4 parte convenuta contumace
OGGETTO: sinistro stradale – 2054 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., rinviando ai propri scritti difensivi, ai quali si rimanda. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
ha convenuto in giudizio e la compagnia Parte_1 Persona_1 assicurativa di quest'ultimo, al fine di sentirli Controparte_5 condannare al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti a seguito del sinistro verificatosi a Lecce in data 9 giugno 2018, alle ore 10.30
Tribunale di Lecce
circa. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che quel giorno, stava conducendo il motociclo di proprietà di su viale Japigia, con direzione viale Rossini, quando, Parte_2 giunto in prossimità dell'intersezione con via Gentile, veniva attinto dall'autoveicolo FI DA di proprietà del conducente
[...]
, il quale, provenendo da via Gentile si immetteva su viale Per_1
Japigia senza rispettare il semaforo rosso;
che la compagnia assicurativa convenuta aveva inviato, a titolo risarcitorio, l'importo di € 30.000,00 per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
che i danni patiti sono però di entità superiore a quella della somma offerta dalla compagnia in via stragiudiziale, in quanto a seguito del sinistro ha riportato anche conseguenze sul piano neurologico. Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza degli assunti CP_5 di parte attrice, rilevando peraltro che l'incidente era in parte da ascrivere alla condotta concorsuale dell'attore, reo di essere transitato sull'incrocio ad elevata velocità. Inoltre, ha rappresentato che dall'eventuale somma riconosciuta a titolo risarcitorio andrebbero dedotti gli importi di € 3.527,27 e di € 5.299,14, già versati dall' a titolo di malattia e poi rimborsati dalla stessa compagnia CP_6 assicurativa. Prima della notifica dell'atto di citazione è deceduto il responsabile civile
, sicché l'attore ha rinnovato la citazione nei confronti dei Persona_1 chiamati all'eredità e Controparte_7 CP_4 CP_2
tutti figli dell'originario convenuto. CP_3
Il giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di CP_3 CP_4
e , prendendo atto della rinuncia all'eredità da parte di
[...] CP_2
e ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio Controparte_7 nei confronti di , figlio di Controparte_8 Controparte_7
Nelle more del giudizio, hanno rinunciato all'eredità di Controparte_9
, sia per sé stesso che per la figlia nonché
[...] CP_10
e i relativi chiamati in successione. CP_4
Pertanto, gli unici chiamati all'eredità che non hanno rinunciato sono i contumaci e . CP_3 CP_2
Sull'an della domanda. La domanda è meritevole di accoglimento nei termini di seguito delineati. I testi escussi, e , sulla cui credibilità Testimone_1 Testimone_2 non vi è motivo di dubitare (atteso peraltro che i testi erano presenti sul luogo
Tribunale di Lecce
del sinistro all'arrivo degli agenti della polizia municipale, come si evince dal verbale di incidente allegato da parte attrice), hanno confermato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice. Più precisamente, dalla documentazione prodotta e dall'esame dei testi è emerso (avendo confermato le circostanze capitolate):
che il conducente della FI DA, senza rispettare il segnale rosso del semaforo posto su via Gentile, aveva impegnato l'intersezione tra via Gentile e viale Japigia, per immettersi, con una manovra di svolta a sinistra, su viale Rossini (prosecuzione di viale Japigia);
che, nell'eseguire la manovra aveva attinto lo scooter condotto dall'attore, il quale aveva appena impegnato l'incrocio dopo essere ripartito, a moderata velocità e in presenza di semaforo verde, da viale Japigia con direzione viale Rossini. Il teste ha riferito di essersi trovato sulla stessa corsia di marcia Testimone_1 del motorino e ha potuto così confermare che l'attore era transitato in presenza del segnale di verde. Il teste , che si trovava invece su via Tes_2
Gentile, dietro la FI DA di , ha confermo che questi era Persona_1 passato senza rispettare il segnale rosso. I punti dai quali i testi hanno potuto assistere alla scena, in uno all'assenza di contraddizioni di sorta (anche rispetto all'ulteriore materiale probatorio acquisito), inducono a ritenere attendibile la versione fornita. Dalle foto prodotte e dal verbale d'incidente si desume che l'impatto è avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali presenti su Viale Rossini, tra la parte antero-laterale destra della FI DA e la parte laterale sinistra dello scooter. La mancanza di elementi di prova da cui desumere che il conducente dello scooter stesse percorrendo il tratto di strada interessato a velocità sostenuta, o non commisurata ai luoghi (i testi hanno invece confermato che il conducente del motorino procedeva a velocità moderata, circostanza del tutto verosimile in considerazione del fatto che era anche appena ripartito da una posizione di quiete), la dinamica del sinistro e i punti di impatto dei mezzi portano a ritenere che la responsabilità del sinistro sia ad ascrivere interamente in capo al conducente dell'autovettura. Ed invero, si evince dal punto d'impatto che il conducente del motorino non avrebbe potuto in alcun modo evitare l'evento, in quanto lo scontro è avvenuto quando aveva già regolarmente impegnato viale Rossini, provenendo da viale Japigia. E' verosimile ritenere che non si sia legittimamente avveduto della presenza dell'auto, sopraggiunta dalla sua sinistra, in violazione del segnale rosso.
Tribunale di Lecce
Come noto, la colpa di uno dei conducenti non può far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054, comma II c.c., essendo invece sempre necessario che si accerti se quest'ultimo abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del codice della strada e sia immune da colpa. Tuttavia, come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21 maggio 2019, n. 13672; 22 aprile 2009, n. 9550; 10 marzo 2006, n. 5226). La presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma II c.c. opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione;
una diversa interpretazione finirebbe con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che la stessa non ha (Cass. Civ. 15.9.2020, n. 19115). Nel caso di specie, come anticipato, non solo non è ravvisabile alcuna violazione delle regole della circolazione in capo al conducente dello scooter, ma vi è anche da rilevare che questi, essendo stato attinto alla sua sinistra quando era appena transitato davanti all'autovettura FI, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto, la cui efficacia causale è interamente assorbita dalle violazioni commesse dal conducente dell'auto, transitato con il rosso senza concedere la dovuta precedenza. 2. Sul quantum del risarcimento. Ai fini dell'accertamento del danno è stata disposta c.t.u. medico-legale (sui cui esiti non vi è motivo di dubitare, trattandosi di elaborato priva di vizi logico e/o tecnici), le cui conclusioni vengono qui trascritte:
“Nell'evento traumatico del 9 giugno 2018 riportò un trauma Parte_1 craniofacciale commotivo ed un trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a sinistra e contusione parenchimale omolaterale. Trattasi di traumatismo di natura contusiva i cui postumi, obiettivati in sede di visita medico-legale, risultano convergenti, anch'essi, con la dinamica dell'evento segnalato in
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anamnesi. Pertanto, ai fini della compatibilità, attesa la tipologia delle lesioni, il soddisfacimento degli altri criteri di giudizio in ordine alla ricorrenza del nesso di causa, è possibile affermare che nel caso di specie, le lesioni che si assumono come derivanti dal fatto traumatico di cui rimase vittima possono essere ritenute con questo Parte_1 compatibili etiologicamente. In merito ai postumi permanenti, il danno biologico conseguente alle lesioni patite da in occasione ed a causa del trauma occorso il 9 giugno 2018 Parte_1
(identificabili in esiti di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a sinistra e contusione polmonare omolaterale;
esiti di frattura della piramide nasale;
stato di male epilettico in esiti di trauma cranico commotivo in terapia anticomiziale), è valutabile, attese le indicazioni dei più comuni barémes valutativi di riferimento, nella misura del 27 (ventisette)%. L'evoluzione clinica delle lesioni ha prodotto un periodo di incapacità temporanea totale di giorni 40 (compreso il periodo di degenza ospedaliera), di un periodo di incapacità temporanea parziale, al 75%, di giorni 30, di un periodo di incapacità temporanea parziale mediamente al 50%, di giorni 30, nonché di un periodo di incapacità temporanea parziale, al 25%, di ulteriori giorni 60, per il graduale e progressivo recupero funzionale con postumi delle sedi interessate dal trauma. Con riferimento alle spese sostenute dal sig. in relazione al sinistro in oggetto, Pt_1 risultano coerenti e congrue le spese mediche documentate per un totale di € 2490,06.”. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico/dinamico relazionale da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 27, un danno da invalidità temporanea assoluta di giorni 40, da invalidità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, da invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni e da invalidità temporanea parziale al
25% di 60 giorni. Per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame (Cass. Civ. 15.5.2018, n. 11754). Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del
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danneggiato, la misura monetaria del risarcimento. Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette Tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima. Nell'applicare i criteri di risarcimento previsti dalle tabelle, il giudice è tenuto senz'altro a liquidare l'importo indicato nella quinta colonna che corrisponde al ristoro del danno biologico/dinamico relazionale. Il giudice è inoltre chiamato a verificare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi: a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 27 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 62 anni, la quantificazione del danno da invalidità permanente risulta pari ad € 124.733,00. Ai fini della quantificazione si è tenuto conto dell'aumento previsto per il ristoro del c.d. danno morale in misura standard rispetto alla percentuale di danno puramente biologico accertata (Al riguardo va osservato che, con l'atto di citazione, l'attore ha chiesto il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, descrivendo il calvario di visite mediche e di sofferenze patite che è seguito all'incidente, per poi precisare ulteriormente, con le note conclusive, che il chiesto risarcimento investiva anche i profili relativi al c.d. danno morale). La prova del danno morale si ricava in via presuntiva dall'entità delle lesioni patite, che sono certamente idonee ad ingenerare una
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rilevante e sensibile sofferenza da ristorare. Per quanto concerne il danno da invalidità temporanea assoluta e relativa, questo giudice ritiene che tale voce di danno debba formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli previsti per il danno da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi e spesso ben più gravi connessi con la fase acuta della malattia. Adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 115,00 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 40 giorni e di quella parziale in 30 giorni al 75%, in giorni 30 al 50% e in ulteriori giorni 60 al 25%, tale danno è quantificato in € 10.637,50. A titolo di danno non patrimoniale spettano, dunque, euro € 135.370,50. A tale somma va aggiunto l'importo di € 2.490,06 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u. Dall'importo totale, pari ad € 137.860,56, non possono essere detratte le somme che la compagnia assicurativa ha rimborsato all' non essendoci CP_6 prova del fatto che si tratti di importi liquidati dall'assicuratore sociale a titolo di indennità di ristoro del danno biologico. La scarna documentazione prodotta da non consente infatti di comprendere quale sia la CP_5 causale del pagamento. Va invece dato atto che in data 26.11.2018 la convenuta assicurazione ha corrisposto all'attore, a titolo di acconto sul risarcimento, l'importo di € 30.000,00, che va detratto dalla somma di € 137.860,56 liquidata in questa sede, per un totale residuo pari ad € 107.860,56. Sulla somma accertata, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione1. Come noto, il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).
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Il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria impone al debitore di:
“(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).” (cfr. Cassazione civile sez. III
- 07/08/2023, n. 23927). Le regole appena richiamata sono destinate a trovare applicazione anche quando il debitore abbia corrisposto al creditore/danneggiato degli acconti sull'importo totale del risarcimento. L'anticipato pagamento di una parte del capitale attenua però gli effetti della mora del debitore. Nel caso in cui il debitore esegua più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
“(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.”. Ne discende: “che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.” Utilizzando questo criterio, gli interessi, da calcolare al tasso legale, andranno applicati sull'intero capitale (€ 137.860,56) devalutato alla data dell'illecito e poi rivalutato anno per anno per il periodo che va dalla data dell'illecito (9
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giugno 2018) alla data del pagamento dell'acconto, e sulla somma che residua (€ 107.860,56) dopo la detrazione dell'acconto, devalutata alla data del pagamento e poi rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (tenuto conto del valore della condanna e dei parametri medi, con l'applicazione dei minimi solo per l'attività di studio e conclusionale, in ragione della non particolare complessità della dinamica e della ripetitività degli assunti) seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro. Vanno definitivamente poste a carico dei convenuti anche le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva di;
Persona_1
condanna i convenuti (esclusa di , in solido tra di loro, al CP_4 pagamento, in favore di parte attrice della somma € 107.860,56, oltre il valore degli interessi e della rivalutazione da calcolare come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti (esclusa , in solido tra di loro, al CP_4 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 10.701,00, oltre iva, cpa spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone in definitiva a carico dei convenuti (esclusa il CP_4 pagamento delle spese di c.t.u. e delle spese esenti (c.u., marca da bollo e spese di notifica). Così deciso in Lecce, in data 28/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile, sez. un., 05/04/2007, n. 8521
“La formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto. Ne deriva che, in tema di risarcimento del danno, il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore.”
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE MITRI SALVATORE e , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CONTE ANTONIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta
e quali chiamati all'eredità di CP_2 CP_3
(C.F. ), Persona_1 C.F._2 parte convenuta contumace
CP_4 parte convenuta contumace
OGGETTO: sinistro stradale – 2054 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., rinviando ai propri scritti difensivi, ai quali si rimanda. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
ha convenuto in giudizio e la compagnia Parte_1 Persona_1 assicurativa di quest'ultimo, al fine di sentirli Controparte_5 condannare al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti a seguito del sinistro verificatosi a Lecce in data 9 giugno 2018, alle ore 10.30
Tribunale di Lecce
circa. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che quel giorno, stava conducendo il motociclo di proprietà di su viale Japigia, con direzione viale Rossini, quando, Parte_2 giunto in prossimità dell'intersezione con via Gentile, veniva attinto dall'autoveicolo FI DA di proprietà del conducente
[...]
, il quale, provenendo da via Gentile si immetteva su viale Per_1
Japigia senza rispettare il semaforo rosso;
che la compagnia assicurativa convenuta aveva inviato, a titolo risarcitorio, l'importo di € 30.000,00 per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
che i danni patiti sono però di entità superiore a quella della somma offerta dalla compagnia in via stragiudiziale, in quanto a seguito del sinistro ha riportato anche conseguenze sul piano neurologico. Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza degli assunti CP_5 di parte attrice, rilevando peraltro che l'incidente era in parte da ascrivere alla condotta concorsuale dell'attore, reo di essere transitato sull'incrocio ad elevata velocità. Inoltre, ha rappresentato che dall'eventuale somma riconosciuta a titolo risarcitorio andrebbero dedotti gli importi di € 3.527,27 e di € 5.299,14, già versati dall' a titolo di malattia e poi rimborsati dalla stessa compagnia CP_6 assicurativa. Prima della notifica dell'atto di citazione è deceduto il responsabile civile
, sicché l'attore ha rinnovato la citazione nei confronti dei Persona_1 chiamati all'eredità e Controparte_7 CP_4 CP_2
tutti figli dell'originario convenuto. CP_3
Il giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di CP_3 CP_4
e , prendendo atto della rinuncia all'eredità da parte di
[...] CP_2
e ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio Controparte_7 nei confronti di , figlio di Controparte_8 Controparte_7
Nelle more del giudizio, hanno rinunciato all'eredità di Controparte_9
, sia per sé stesso che per la figlia nonché
[...] CP_10
e i relativi chiamati in successione. CP_4
Pertanto, gli unici chiamati all'eredità che non hanno rinunciato sono i contumaci e . CP_3 CP_2
Sull'an della domanda. La domanda è meritevole di accoglimento nei termini di seguito delineati. I testi escussi, e , sulla cui credibilità Testimone_1 Testimone_2 non vi è motivo di dubitare (atteso peraltro che i testi erano presenti sul luogo
Tribunale di Lecce
del sinistro all'arrivo degli agenti della polizia municipale, come si evince dal verbale di incidente allegato da parte attrice), hanno confermato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice. Più precisamente, dalla documentazione prodotta e dall'esame dei testi è emerso (avendo confermato le circostanze capitolate):
che il conducente della FI DA, senza rispettare il segnale rosso del semaforo posto su via Gentile, aveva impegnato l'intersezione tra via Gentile e viale Japigia, per immettersi, con una manovra di svolta a sinistra, su viale Rossini (prosecuzione di viale Japigia);
che, nell'eseguire la manovra aveva attinto lo scooter condotto dall'attore, il quale aveva appena impegnato l'incrocio dopo essere ripartito, a moderata velocità e in presenza di semaforo verde, da viale Japigia con direzione viale Rossini. Il teste ha riferito di essersi trovato sulla stessa corsia di marcia Testimone_1 del motorino e ha potuto così confermare che l'attore era transitato in presenza del segnale di verde. Il teste , che si trovava invece su via Tes_2
Gentile, dietro la FI DA di , ha confermo che questi era Persona_1 passato senza rispettare il segnale rosso. I punti dai quali i testi hanno potuto assistere alla scena, in uno all'assenza di contraddizioni di sorta (anche rispetto all'ulteriore materiale probatorio acquisito), inducono a ritenere attendibile la versione fornita. Dalle foto prodotte e dal verbale d'incidente si desume che l'impatto è avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali presenti su Viale Rossini, tra la parte antero-laterale destra della FI DA e la parte laterale sinistra dello scooter. La mancanza di elementi di prova da cui desumere che il conducente dello scooter stesse percorrendo il tratto di strada interessato a velocità sostenuta, o non commisurata ai luoghi (i testi hanno invece confermato che il conducente del motorino procedeva a velocità moderata, circostanza del tutto verosimile in considerazione del fatto che era anche appena ripartito da una posizione di quiete), la dinamica del sinistro e i punti di impatto dei mezzi portano a ritenere che la responsabilità del sinistro sia ad ascrivere interamente in capo al conducente dell'autovettura. Ed invero, si evince dal punto d'impatto che il conducente del motorino non avrebbe potuto in alcun modo evitare l'evento, in quanto lo scontro è avvenuto quando aveva già regolarmente impegnato viale Rossini, provenendo da viale Japigia. E' verosimile ritenere che non si sia legittimamente avveduto della presenza dell'auto, sopraggiunta dalla sua sinistra, in violazione del segnale rosso.
Tribunale di Lecce
Come noto, la colpa di uno dei conducenti non può far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054, comma II c.c., essendo invece sempre necessario che si accerti se quest'ultimo abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del codice della strada e sia immune da colpa. Tuttavia, come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21 maggio 2019, n. 13672; 22 aprile 2009, n. 9550; 10 marzo 2006, n. 5226). La presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma II c.c. opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione;
una diversa interpretazione finirebbe con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che la stessa non ha (Cass. Civ. 15.9.2020, n. 19115). Nel caso di specie, come anticipato, non solo non è ravvisabile alcuna violazione delle regole della circolazione in capo al conducente dello scooter, ma vi è anche da rilevare che questi, essendo stato attinto alla sua sinistra quando era appena transitato davanti all'autovettura FI, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto, la cui efficacia causale è interamente assorbita dalle violazioni commesse dal conducente dell'auto, transitato con il rosso senza concedere la dovuta precedenza. 2. Sul quantum del risarcimento. Ai fini dell'accertamento del danno è stata disposta c.t.u. medico-legale (sui cui esiti non vi è motivo di dubitare, trattandosi di elaborato priva di vizi logico e/o tecnici), le cui conclusioni vengono qui trascritte:
“Nell'evento traumatico del 9 giugno 2018 riportò un trauma Parte_1 craniofacciale commotivo ed un trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a sinistra e contusione parenchimale omolaterale. Trattasi di traumatismo di natura contusiva i cui postumi, obiettivati in sede di visita medico-legale, risultano convergenti, anch'essi, con la dinamica dell'evento segnalato in
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anamnesi. Pertanto, ai fini della compatibilità, attesa la tipologia delle lesioni, il soddisfacimento degli altri criteri di giudizio in ordine alla ricorrenza del nesso di causa, è possibile affermare che nel caso di specie, le lesioni che si assumono come derivanti dal fatto traumatico di cui rimase vittima possono essere ritenute con questo Parte_1 compatibili etiologicamente. In merito ai postumi permanenti, il danno biologico conseguente alle lesioni patite da in occasione ed a causa del trauma occorso il 9 giugno 2018 Parte_1
(identificabili in esiti di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a sinistra e contusione polmonare omolaterale;
esiti di frattura della piramide nasale;
stato di male epilettico in esiti di trauma cranico commotivo in terapia anticomiziale), è valutabile, attese le indicazioni dei più comuni barémes valutativi di riferimento, nella misura del 27 (ventisette)%. L'evoluzione clinica delle lesioni ha prodotto un periodo di incapacità temporanea totale di giorni 40 (compreso il periodo di degenza ospedaliera), di un periodo di incapacità temporanea parziale, al 75%, di giorni 30, di un periodo di incapacità temporanea parziale mediamente al 50%, di giorni 30, nonché di un periodo di incapacità temporanea parziale, al 25%, di ulteriori giorni 60, per il graduale e progressivo recupero funzionale con postumi delle sedi interessate dal trauma. Con riferimento alle spese sostenute dal sig. in relazione al sinistro in oggetto, Pt_1 risultano coerenti e congrue le spese mediche documentate per un totale di € 2490,06.”. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico/dinamico relazionale da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 27, un danno da invalidità temporanea assoluta di giorni 40, da invalidità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, da invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni e da invalidità temporanea parziale al
25% di 60 giorni. Per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame (Cass. Civ. 15.5.2018, n. 11754). Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del
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danneggiato, la misura monetaria del risarcimento. Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette Tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima. Nell'applicare i criteri di risarcimento previsti dalle tabelle, il giudice è tenuto senz'altro a liquidare l'importo indicato nella quinta colonna che corrisponde al ristoro del danno biologico/dinamico relazionale. Il giudice è inoltre chiamato a verificare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi: a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 27 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 62 anni, la quantificazione del danno da invalidità permanente risulta pari ad € 124.733,00. Ai fini della quantificazione si è tenuto conto dell'aumento previsto per il ristoro del c.d. danno morale in misura standard rispetto alla percentuale di danno puramente biologico accertata (Al riguardo va osservato che, con l'atto di citazione, l'attore ha chiesto il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, descrivendo il calvario di visite mediche e di sofferenze patite che è seguito all'incidente, per poi precisare ulteriormente, con le note conclusive, che il chiesto risarcimento investiva anche i profili relativi al c.d. danno morale). La prova del danno morale si ricava in via presuntiva dall'entità delle lesioni patite, che sono certamente idonee ad ingenerare una
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rilevante e sensibile sofferenza da ristorare. Per quanto concerne il danno da invalidità temporanea assoluta e relativa, questo giudice ritiene che tale voce di danno debba formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli previsti per il danno da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi e spesso ben più gravi connessi con la fase acuta della malattia. Adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 115,00 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 40 giorni e di quella parziale in 30 giorni al 75%, in giorni 30 al 50% e in ulteriori giorni 60 al 25%, tale danno è quantificato in € 10.637,50. A titolo di danno non patrimoniale spettano, dunque, euro € 135.370,50. A tale somma va aggiunto l'importo di € 2.490,06 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u. Dall'importo totale, pari ad € 137.860,56, non possono essere detratte le somme che la compagnia assicurativa ha rimborsato all' non essendoci CP_6 prova del fatto che si tratti di importi liquidati dall'assicuratore sociale a titolo di indennità di ristoro del danno biologico. La scarna documentazione prodotta da non consente infatti di comprendere quale sia la CP_5 causale del pagamento. Va invece dato atto che in data 26.11.2018 la convenuta assicurazione ha corrisposto all'attore, a titolo di acconto sul risarcimento, l'importo di € 30.000,00, che va detratto dalla somma di € 137.860,56 liquidata in questa sede, per un totale residuo pari ad € 107.860,56. Sulla somma accertata, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione1. Come noto, il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).
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Il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria impone al debitore di:
“(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).” (cfr. Cassazione civile sez. III
- 07/08/2023, n. 23927). Le regole appena richiamata sono destinate a trovare applicazione anche quando il debitore abbia corrisposto al creditore/danneggiato degli acconti sull'importo totale del risarcimento. L'anticipato pagamento di una parte del capitale attenua però gli effetti della mora del debitore. Nel caso in cui il debitore esegua più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
“(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.”. Ne discende: “che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.” Utilizzando questo criterio, gli interessi, da calcolare al tasso legale, andranno applicati sull'intero capitale (€ 137.860,56) devalutato alla data dell'illecito e poi rivalutato anno per anno per il periodo che va dalla data dell'illecito (9
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giugno 2018) alla data del pagamento dell'acconto, e sulla somma che residua (€ 107.860,56) dopo la detrazione dell'acconto, devalutata alla data del pagamento e poi rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (tenuto conto del valore della condanna e dei parametri medi, con l'applicazione dei minimi solo per l'attività di studio e conclusionale, in ragione della non particolare complessità della dinamica e della ripetitività degli assunti) seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro. Vanno definitivamente poste a carico dei convenuti anche le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva di;
Persona_1
condanna i convenuti (esclusa di , in solido tra di loro, al CP_4 pagamento, in favore di parte attrice della somma € 107.860,56, oltre il valore degli interessi e della rivalutazione da calcolare come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti (esclusa , in solido tra di loro, al CP_4 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 10.701,00, oltre iva, cpa spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone in definitiva a carico dei convenuti (esclusa il CP_4 pagamento delle spese di c.t.u. e delle spese esenti (c.u., marca da bollo e spese di notifica). Così deciso in Lecce, in data 28/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile, sez. un., 05/04/2007, n. 8521
“La formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto. Ne deriva che, in tema di risarcimento del danno, il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore.”