Sentenza 14 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 14/04/2017, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2017
N. 00342/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2015, proposto da:
BE IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fraternali, Valentina Grono' e Mauro Vallerga, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Genova, via Martin Piaggio 17;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione dell’istanza di rilascio di licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 10.9.2015 il signor IN BE ha impugnato il provvedimento 22.5.2015, con cui il Questore di Genova ha respinto la sua istanza volta a conseguire il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo, con la motivazione che non sarebbe provata la sua buona condotta, e che non darebbe affidamento di non abusare delle armi, vuoi perché condannato, con decreto penale 29.2.2008 del G.I.P. del Tribunale di Genova, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti (la cui mancata menzione nella sezione anamnestica del certificato medico vizierebbe il giudizio finale espresso dal medico legale ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità 14.9.1994); vuoi perché, già nel 2005, gli era stata sospesa la patente di guida per infrazione a norme del codice della strada; vuoi – infine – perché a suo carico risulterebbe una denuncia per diffamazione nei confronti della Polizia Municipale di Genova, sebbene il relativo procedimento penale sia stato archiviato per remissione di querela.
A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis L. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio ex art. 3 Cost. – violazione del principio del giusto procedimento ex art. 97 Cost. – difetto di istruttoria – eccesso di potere.
Il provvedimento finale avrebbe posto a fondamento del rigetto dell’istanza due nuove ed ulteriori circostanze rispetto all’unica contestazione contenuta nella comunicazione dei motivi ostativi 8.4.2015, che faceva esclusivo riferimento al decreto penale 29.2.2008 del G.I.P. del Tribunale di Genova.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39, 40, 42, 43 del TULPS in via propria od in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241, del principio di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e dell’istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, travisamento integrale del fatto, carenza della motivazione, perplessità, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste.
Le contestazioni mosse al ricorrente non sarebbero idonee a giustificare la sua asserita pericolosità sociale ed il conseguente giudizio prognostico di abuso delle armi, anche in considerazione del fatto che, con ordinanza 8.9.2015, il G.I.P. del Tribunale di Genova, constatato che nel quinquennio successivo al decreto penale il ricorrente non risulta aver commesso reati, ha dichiarato l’estinzione del reato di cui al decreto penale di condanna 29.2.2008.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Sia la nota 8.4.2015 di comunicazione dei motivi ostativi che il provvedimento di diniego impugnato fondano espressamente il giudizio prognostico di inaffidabilità nell’uso delle armi sulla circostanza che l’apposito certificato medico-legale, attestante ex art. 3 D.M. 14.9.1994 il possesso dei requisiti psico-fisici minimi per il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo, è stato rilasciato sulla base di un certificato anamnestico inattendibile perché attestante - contrariamente al vero - il mancato uso anche pregresso di sostanze psicoattive.
Il certificato anamnestico è rilasciato dal medico di fiducia sulla base delle dichiarazioni sostitutive ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) rese e sottoscritte dall’interessato, che se ne assume pienamente la responsabilità, anche penale (art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000).
Orbene, nel caso di specie la dichiarazione attestante il mancato uso pregresso di sostanze psicoattive appare obiettivamente mendace, in quanto smentita proprio dal decreto penale 29.2.2008 del G.I.P. del Tribunale di Genova, che ha condannato il ricorrente per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti (art. 187 comma 7 del D. Lgs. n. 285/1992, recante il codice della strada).
La non veridicità del contenuto della dichiarazione resa ai fini del certificato anamnestico comporta – ex art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, cioè la decadenza dalla certificazione del possesso dei requisiti psico-fisici minimi per il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo, rilasciata in data 15.12.2014 dal medico militare (docc. n. 1 delle produzioni 28.1.2016 di parte resistente).
Donde la legittimità dell’impugnato diniego, non avendo il ricorrente provato il possesso dei requisiti psico-fisici minimi per il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Roberto Pupilella |
IL SEGRETARIO