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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 193/2025
all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Pt_1
Avv.ti Laura Loreni, Anna Paola Ciarelli appellante E
Controparte_1
Avv. Fernando Colantoni appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53/2025 emessa dal Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato il 09.12.2021, adiva il Controparte_1
Tribunale di Latina in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'irripetibilità della somma di €. 15.955,24, contestata dall' al Sig. Pt_1 CP_1
, con provvedimento del 30.04.2019, a titolo di ratei di indennità di
[...] accompagnamento indebitamente percepiti per il periodo che va dal 01.11.2016 al 31.05.2019 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal ricorrente all' Pt_1
Conseguentemente, condannare l in persona del legale rapp.te p.t., a Pt_1 corrispondere in favore del Sig. , la somma di €. 10.772,75, Controparte_1 ingiustamente trattenuta dall' sulla pensione n. 07033221 Cat INVCIV, della Pt_1 quale è titolare il ricorrente, a titolo di recupero indebito n. 14962558 dal mese di maggio 2020 al mese di novembre 2021, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché a corrispondere tutte le ulteriori somme trattenute sino all'emananda sentenza, oltre interessi come per legge.”. L'odierno appellato, invero
– premesso il proprio riconoscimento, come da verbale del 22.10.2013, di Pt_1
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e, perciò, con diritto alla corresponsione della pensione di invalidità civile con indennità di accompagnamento –, deduceva di esser stato successivamente sottoposto, da parte della Commissione medica , in data 18.10.2016, a visita medica di revisione, Pt_1 all'esito della quale gli veniva riconosciuta la diversa percentuale di invalidità del 85%; deduceva inoltre che, con nota del 30.04.2019, l' gli comunicava un Pt_1 indebito pari ad euro 15.995,25 a titolo di pensione di invalidità civile, a motivo dell'intervenuta insussistenza dei requisiti utili alla corresponsione della prestazione assistenziale dalla data del 18.10.2016. Successivamente, deduceva come, CP_1
a seguito di ulteriore visita di revisione in data 28.11.2019, gli venisse nuovamente riconosciuta la percentuale di invalidità del 100%, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 30.01.2020. Il ricorrente deduceva inoltre: che, con provvedimento del 15.10.2020, l' liquidava la Pt_1 somma di € 6.762,13 (composta di €. 5.202,9 a titolo di arretrati indennità di accompagnamento da febbraio 2020 a novembre 2020 ed €. 1.559,23 a titolo di arretrati della maggiorazione della pensione di inabilità ex L. 118/71 di cui all'art. 38 L. 448/5001), trattenuta integralmente a titolo di recupero indebito n. 00014962558; che il ricorso amministrativo veniva rigettato considerato che “l'indebito trova fondamento nel cambio fascia da pensione e accompagno a sola pensione (da fascia 33 a fascia parziale), giusto verbale del 18/10/2016. Si fa presente che con verbale del 30.01.2020 è stata ripristinata fascia 33 (pensione e Acc.), a decorrere da febbraio 2020. Il debito è stato portato a parziale scomputo dal credito accertato con lavorazione del verbale avvenuto in data 15.10.2020 (su revisione)”; che, a decorrere da maggio 2020, l' operava trattenute mensili di diverso importo sulla pensione Pt_1
n. 07033224 Cat. INVCIV;
che, con provvedimento del 21.09.2021, l' Pt_1 comunicava la riliquidazione della pensione n. 07033224 Cat. INVCIV, riconoscendo un credito nella misura di € 1.038,13, trattenuto integralmente a titolo di recupero indebito n. 00014962558.
2. Ritualmente evocato in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, Pt_1 contestandone l'integrale fondatezza.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso, accertando l'irripetibilità della somma oggetto di gravame e condannando l'
[...]
alla restituzione di quanto trattenuto, dal mese di maggio 2020 al mese CP_2 di gennaio 2025, in ordine alla citata pensione d'invalidità ed al pagamento delle spese processuali. Invero, il Giudice di prime cure così statuiva: “[…] Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il
2 comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l' stesso ha CP_2 colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore. Deve allora concludersi che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Consulta con l'ordinanza n. 448/2000 è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione
“immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass., n. 29419/2018). […] il verbale di revisione del 18.10.2016 è stato ricevuto da parte ricorrente il 02.11.2016 […], appena 14 giorni dopo la visita. Ritiene questo Tribunale che la circostanza debba essere però valutata congiuntamente alla significativa tardività della sospensione dell'erogazione dell'indennità ed alla contestazione della pretesa restitutoria, intervenute dopo oltre due anni dalla visita di revisione, e precisamente in data 21.05.2019 […] e in assenza di un formale provvedimento di sospensione, prima e di revoca, successivamente, della indennità di accompagnamento in godimento. Risultano inoltre convincenti le considerazioni della difesa attorea in relazione all'alto contenuto tecnico del verbale sanitario, pacificamente ricevuto dalla ricorrente, ma le cui espressioni prettamente specialistiche utilizzate possono non essere idonee a permettere all'assistito di comprenderne appieno il significato;
ne consegue, che solo il provvedimento di sospensione e revoca permettono all'accipiens di avere cognizione effettiva dell'esito della visita e delle ricadute sul piano delle prestazioni in godimento.” 4. Avverso la suindicata pronuncia, l propone appello, censurando Pt_1
l'erronea valutazione compiuta dal Giudice di prime cure circa l'asserita irrepetibilità della somma oggetto di causa e la ritenuta sussistenza di un legittimo affidamento in capo all'odierno appellato. L'Istituto previdenziale deduce, invero, come non possa in alcun modo configurarsi un legittimo affidamento in capo al Carlesimo, a motivo dell'irrilevanza del ritardo con cui l' ha disposto la sospensione dell'erogazione Pt_1 della prestazione assistenziale e della piena consapevolezza dell'odierno appellato - successivamente alla ricezione del verbale del 18.10.2016 – del venir meno del
3 requisito sanitario prescritto per il godimento del beneficio oggetto di causa. L'Istituto appellante conclude, dunque, per la riforma dell'impugnata sentenza.
5. Ritualmente evocato in giudizio, contesta le avversarie Controparte_1 pretese, concludendo per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
6. All'esito dell'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è fondato.
8. Osserva preliminarmente la Corte come analoga fattispecie sia stata oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. nn. 28771/2018, 10642/2019, 34013/2019, 24180/2022, 17375/2025, 17936/2025), nonché di questa Corte di Appello (fra le quali, le sentenze nn. 3026/2025, 3095/2025, 3180/2025), orientamento giurisprudenziale al quale si intende dare continuità.
8.1. Preliminarmente, ai fini della compiuta risoluzione della fattispecie in esame, è d'uopo il richiamo al noto principio giurisprudenziale (cfr. Cass. 28771/2018), ai sensi del quale “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' “affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).”. Questo Collegio, inoltre, intende utile rammentare che, in materia di indebito assistenziale, “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. n. 24180/2022).
8.2. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che “poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura
4 di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n. 6610 del 29/03/2005; nello stesso senso Cass. sent. n. 2056 del 2004).
8.3. Inoltre, in ordine agli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Suprema Corte, con sent. n. 34013/2019, ha ulteriormente evidenziato come gli stessi “non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire -anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale- proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini” (così Cass. n. 16260/03)”.
9. Dunque, opportunatamente richiamati i suindicati principi giurisprudenziali e procedendo alla disamina del merito della controversia, si osserva quanto segue. Come risulta dalla documentazione depositata in atti, la Corte rileva che – differentemente da quanto accertato dalla Commissione medica all'esito della visita di revisione del 22.10.2013, in occasione della quale al Carlesimo era stata riconosciuta l'invalidità “con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) – successivamente, in data 18.10.2016, veniva attribuita all'odierno appellato una “invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa” nella diversa misura del 85%, insufficiente quindi per il mantenimento dell'indennità di accompagnamento. Invero, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento è
5 prevista esclusivamente in presenza di una invalidità accertata nella misura del 100%, con impossibilità di deambulare in autonomia o compiere atti quotidiani senza ausili. L'appellato, dunque, avrebbe dovuto essere ben consapevole dei requisiti legittimanti la fruizione della richiesta prestazione assistenziale, atteso che la disciplina di riferimento è di agevole conoscibilità e che lo stesso
[...]
rende noti i requisiti utili al riconoscimento della menzionata CP_2 prestazione attraverso fonti ufficiali e facilmente accessibili. Dunque, all'esito della visita medica di revisione, parte appellata avrebbe dovuto ben comprendere che, accertata la diversa percentuale di invalidità, veniva contestualmente revocata l'indennità di accompagnamento. Da ciò discende che, diversamente da quanto accertato dal Giudice di prime cure, sebbene l' non abbia provveduto tempestivamente alla sospensione del Pt_1 richiamato beneficio assistenziale come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, non può configurarsi in capo al alcuna condizione soggettiva di CP_1 legittimo affidamento nella percezione della prestazione in esame, atteso che, in forza della comunicazione – avvenuta in data 02.11.2016 – dell'esito della visita, questi era (o, comunque, doveva essere) consapevole di non avere più diritto alla corresponsione della menzionata indennità.
10. Dunque, sulla base di quanto finora esposto, in riforma della impugnata sentenza, va respinta l'originaria domanda.
11. Le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., avendo il Carlesimo ritualmente dichiarato di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge ed essendosi contestualmente impegnato a comunicare eventuali variazioni verificatesi nel corso del giudizio (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel fascicolo di parte).
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originaria domanda;
dichiara irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 4 dicembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 193/2025
all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Pt_1
Avv.ti Laura Loreni, Anna Paola Ciarelli appellante E
Controparte_1
Avv. Fernando Colantoni appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53/2025 emessa dal Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato il 09.12.2021, adiva il Controparte_1
Tribunale di Latina in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'irripetibilità della somma di €. 15.955,24, contestata dall' al Sig. Pt_1 CP_1
, con provvedimento del 30.04.2019, a titolo di ratei di indennità di
[...] accompagnamento indebitamente percepiti per il periodo che va dal 01.11.2016 al 31.05.2019 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal ricorrente all' Pt_1
Conseguentemente, condannare l in persona del legale rapp.te p.t., a Pt_1 corrispondere in favore del Sig. , la somma di €. 10.772,75, Controparte_1 ingiustamente trattenuta dall' sulla pensione n. 07033221 Cat INVCIV, della Pt_1 quale è titolare il ricorrente, a titolo di recupero indebito n. 14962558 dal mese di maggio 2020 al mese di novembre 2021, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché a corrispondere tutte le ulteriori somme trattenute sino all'emananda sentenza, oltre interessi come per legge.”. L'odierno appellato, invero
– premesso il proprio riconoscimento, come da verbale del 22.10.2013, di Pt_1
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e, perciò, con diritto alla corresponsione della pensione di invalidità civile con indennità di accompagnamento –, deduceva di esser stato successivamente sottoposto, da parte della Commissione medica , in data 18.10.2016, a visita medica di revisione, Pt_1 all'esito della quale gli veniva riconosciuta la diversa percentuale di invalidità del 85%; deduceva inoltre che, con nota del 30.04.2019, l' gli comunicava un Pt_1 indebito pari ad euro 15.995,25 a titolo di pensione di invalidità civile, a motivo dell'intervenuta insussistenza dei requisiti utili alla corresponsione della prestazione assistenziale dalla data del 18.10.2016. Successivamente, deduceva come, CP_1
a seguito di ulteriore visita di revisione in data 28.11.2019, gli venisse nuovamente riconosciuta la percentuale di invalidità del 100%, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 30.01.2020. Il ricorrente deduceva inoltre: che, con provvedimento del 15.10.2020, l' liquidava la Pt_1 somma di € 6.762,13 (composta di €. 5.202,9 a titolo di arretrati indennità di accompagnamento da febbraio 2020 a novembre 2020 ed €. 1.559,23 a titolo di arretrati della maggiorazione della pensione di inabilità ex L. 118/71 di cui all'art. 38 L. 448/5001), trattenuta integralmente a titolo di recupero indebito n. 00014962558; che il ricorso amministrativo veniva rigettato considerato che “l'indebito trova fondamento nel cambio fascia da pensione e accompagno a sola pensione (da fascia 33 a fascia parziale), giusto verbale del 18/10/2016. Si fa presente che con verbale del 30.01.2020 è stata ripristinata fascia 33 (pensione e Acc.), a decorrere da febbraio 2020. Il debito è stato portato a parziale scomputo dal credito accertato con lavorazione del verbale avvenuto in data 15.10.2020 (su revisione)”; che, a decorrere da maggio 2020, l' operava trattenute mensili di diverso importo sulla pensione Pt_1
n. 07033224 Cat. INVCIV;
che, con provvedimento del 21.09.2021, l' Pt_1 comunicava la riliquidazione della pensione n. 07033224 Cat. INVCIV, riconoscendo un credito nella misura di € 1.038,13, trattenuto integralmente a titolo di recupero indebito n. 00014962558.
2. Ritualmente evocato in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, Pt_1 contestandone l'integrale fondatezza.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso, accertando l'irripetibilità della somma oggetto di gravame e condannando l'
[...]
alla restituzione di quanto trattenuto, dal mese di maggio 2020 al mese CP_2 di gennaio 2025, in ordine alla citata pensione d'invalidità ed al pagamento delle spese processuali. Invero, il Giudice di prime cure così statuiva: “[…] Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il
2 comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l' stesso ha CP_2 colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore. Deve allora concludersi che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Consulta con l'ordinanza n. 448/2000 è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione
“immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass., n. 29419/2018). […] il verbale di revisione del 18.10.2016 è stato ricevuto da parte ricorrente il 02.11.2016 […], appena 14 giorni dopo la visita. Ritiene questo Tribunale che la circostanza debba essere però valutata congiuntamente alla significativa tardività della sospensione dell'erogazione dell'indennità ed alla contestazione della pretesa restitutoria, intervenute dopo oltre due anni dalla visita di revisione, e precisamente in data 21.05.2019 […] e in assenza di un formale provvedimento di sospensione, prima e di revoca, successivamente, della indennità di accompagnamento in godimento. Risultano inoltre convincenti le considerazioni della difesa attorea in relazione all'alto contenuto tecnico del verbale sanitario, pacificamente ricevuto dalla ricorrente, ma le cui espressioni prettamente specialistiche utilizzate possono non essere idonee a permettere all'assistito di comprenderne appieno il significato;
ne consegue, che solo il provvedimento di sospensione e revoca permettono all'accipiens di avere cognizione effettiva dell'esito della visita e delle ricadute sul piano delle prestazioni in godimento.” 4. Avverso la suindicata pronuncia, l propone appello, censurando Pt_1
l'erronea valutazione compiuta dal Giudice di prime cure circa l'asserita irrepetibilità della somma oggetto di causa e la ritenuta sussistenza di un legittimo affidamento in capo all'odierno appellato. L'Istituto previdenziale deduce, invero, come non possa in alcun modo configurarsi un legittimo affidamento in capo al Carlesimo, a motivo dell'irrilevanza del ritardo con cui l' ha disposto la sospensione dell'erogazione Pt_1 della prestazione assistenziale e della piena consapevolezza dell'odierno appellato - successivamente alla ricezione del verbale del 18.10.2016 – del venir meno del
3 requisito sanitario prescritto per il godimento del beneficio oggetto di causa. L'Istituto appellante conclude, dunque, per la riforma dell'impugnata sentenza.
5. Ritualmente evocato in giudizio, contesta le avversarie Controparte_1 pretese, concludendo per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
6. All'esito dell'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è fondato.
8. Osserva preliminarmente la Corte come analoga fattispecie sia stata oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. nn. 28771/2018, 10642/2019, 34013/2019, 24180/2022, 17375/2025, 17936/2025), nonché di questa Corte di Appello (fra le quali, le sentenze nn. 3026/2025, 3095/2025, 3180/2025), orientamento giurisprudenziale al quale si intende dare continuità.
8.1. Preliminarmente, ai fini della compiuta risoluzione della fattispecie in esame, è d'uopo il richiamo al noto principio giurisprudenziale (cfr. Cass. 28771/2018), ai sensi del quale “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' “affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).”. Questo Collegio, inoltre, intende utile rammentare che, in materia di indebito assistenziale, “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. n. 24180/2022).
8.2. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che “poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura
4 di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n. 6610 del 29/03/2005; nello stesso senso Cass. sent. n. 2056 del 2004).
8.3. Inoltre, in ordine agli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Suprema Corte, con sent. n. 34013/2019, ha ulteriormente evidenziato come gli stessi “non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire -anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale- proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini” (così Cass. n. 16260/03)”.
9. Dunque, opportunatamente richiamati i suindicati principi giurisprudenziali e procedendo alla disamina del merito della controversia, si osserva quanto segue. Come risulta dalla documentazione depositata in atti, la Corte rileva che – differentemente da quanto accertato dalla Commissione medica all'esito della visita di revisione del 22.10.2013, in occasione della quale al Carlesimo era stata riconosciuta l'invalidità “con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) – successivamente, in data 18.10.2016, veniva attribuita all'odierno appellato una “invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa” nella diversa misura del 85%, insufficiente quindi per il mantenimento dell'indennità di accompagnamento. Invero, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento è
5 prevista esclusivamente in presenza di una invalidità accertata nella misura del 100%, con impossibilità di deambulare in autonomia o compiere atti quotidiani senza ausili. L'appellato, dunque, avrebbe dovuto essere ben consapevole dei requisiti legittimanti la fruizione della richiesta prestazione assistenziale, atteso che la disciplina di riferimento è di agevole conoscibilità e che lo stesso
[...]
rende noti i requisiti utili al riconoscimento della menzionata CP_2 prestazione attraverso fonti ufficiali e facilmente accessibili. Dunque, all'esito della visita medica di revisione, parte appellata avrebbe dovuto ben comprendere che, accertata la diversa percentuale di invalidità, veniva contestualmente revocata l'indennità di accompagnamento. Da ciò discende che, diversamente da quanto accertato dal Giudice di prime cure, sebbene l' non abbia provveduto tempestivamente alla sospensione del Pt_1 richiamato beneficio assistenziale come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, non può configurarsi in capo al alcuna condizione soggettiva di CP_1 legittimo affidamento nella percezione della prestazione in esame, atteso che, in forza della comunicazione – avvenuta in data 02.11.2016 – dell'esito della visita, questi era (o, comunque, doveva essere) consapevole di non avere più diritto alla corresponsione della menzionata indennità.
10. Dunque, sulla base di quanto finora esposto, in riforma della impugnata sentenza, va respinta l'originaria domanda.
11. Le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., avendo il Carlesimo ritualmente dichiarato di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge ed essendosi contestualmente impegnato a comunicare eventuali variazioni verificatesi nel corso del giudizio (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel fascicolo di parte).
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originaria domanda;
dichiara irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 4 dicembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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