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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 586/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato AMATO SALVATORI FABIO Parte_1 C.F._1 e l'Avvocato MONTEFIORI NICOLA con domicilio eletto in CORSO GIACOMO MATTEOTTI 9 48018 FAENZA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 l'Avvocato BRIGHI MAURO, con domicilio eletto in PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 34 48121 RAVENNA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, nei termini di cui all'Ordinanza del 3/12/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24/3/2020 adiva il Tribunale di Ravenna per Parte_1
sentir condannare la al risarcimento del danno Controparte_2
derivante da un infortunio occorso in data 21/9/2018.
pagina 1 di 7 Riferiva l'attore che alla predetta data si era recato con il proprio autocarro presso la sede della cooperativa di cui era socio al fine di provvedere al conferimento delle uve.
Riferiva di essere stato chiamato all'interno dell'area coperta del capannone da un addetto alle operazioni di scarico che gli aveva detto che il prodotto, per ragioni di qualità dello stesso, non poteva essere scaricato nella vasca alla quale l'attore si era affiancato con l'autocarro bensì in un'altra vasca.
Riferiva dunque che in quel frangente, all'interno dell'area coperta sopra menzionata, scivolava sul pavimento bagnato (probabilmente dalle uve schiacciate nel corso delle operazioni) e cadeva al suolo e che a causa della caduta subiva un trauma al piede nonché la lussazione della spalla, in particolare –
come da diagnosi medica – una ““rima di frattura composta del profilo anteroinferiore della glena
scapolare. Avanzata degenerazione artrosica acronim-claveare con segni di omartrosi e lieve risalita
della testa omerale”.
Deduceva pertanto la sussistenza della responsabilità della cooperativa convenuta ai sensi dell'art. 2051, dell'art. 2050 e dell'art. 2043 c.c.
La causa veniva assunta al nr. 916/2020 del Ruolo Generale del Tribunale di Ravenna.
Si costituiva la cooperativa contestando le ragioni delle domande come proposte dall'attore e chiedendone il rigetto.
Nel corso dell'istruttoria, il Tribunale ammetteva le prove orali nonché la CTU medico-legale come da
Ordinanza del 20/01/2021.
Con Sentenza nr. 659/2023 il Tribunale respingeva la domanda.
Avverso detta Sentenza proponeva appello il sig. affidando l'impugnazione a tre motivi e la Pt_1
parte appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
pagina 2 di 7 Con il primo motivo l'appellante censura la Sentenza impugnata ritenendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 e che aveva violato il principio dell'onere della prova ritenendo sussistere nel caso di specie un'ipotesi di caso fortuito.
Il motivo non può essere condiviso.
Dirimente, sul punto, la disamina delle risultanze istruttorie che il Tribunale ha correttamente valutato e ciò con particolare riferimento al fatto che il sig. era entrato all'interno dell'area coperta del Pt_1
capannone aziendale, ove certamente può trovarsi a terra del materiale derivante dallo scarico e dalla lavorazione delle uve, e ciò nonostante la presenza di cartelli che indicavano il divieto di accesso alla predetta area, peraltro nota all'appellante per essere egli socio della cooperativa e dunque abituale conferitore del prodotto.
In punto alle ridette circostanza, in sede di interpello formale l'appellante alla domanda “vero che i soci conferitori dovevano percorrere o sostare solamente nelle zone loro riservate” il rispondeva Pt_1
affermativamente, così confermando che i soci conferitori non dovevano entrare nell'area ove si è
verificato l'evento dedotto in giudizio.
Sul punto, non rileva in senso contrario la seguente affermazione dell'interrogando relativa al fatto che
“a volte però al conferitore veniva detto di spostarsi da altra parte in attesa del suo momento”.
Tale affermazione, che comunque non può costituire elemento di prova a sostegno della domanda in quanto resa in sede di interrogatorio, è comunque priva di rilevanza poiché generica non solo in ordine al momento temporale di riferimento ma anche in relazione al luogo, posto che l'interrogando non ha riferito che al conferitore veniva indicato di entrare nell'area coperta del capannone quanto “di spostarsi da altra parte”.
L'appellante ha inoltre confermato di essere entrato nella cantina, circostanza peraltro pacifica.
La testimonianza di , fratello dell'appellante, è irrilevante in quanto dichiaratamente il Testimone_1
predetto teste non era presente al momento dell'evento e – in ogni caso – non è comunque idonea a dare un'esatta connotazione dell'accaduto in quanto si limita a riferire che “un dipendente, che non pagina 3 di 7 conosco, mi ha riferito quanto riportato in capitolo dicendomi che avevano fatto aspettare mio fratello
perché non volevano mischiare la sua uva con quella di altri fornitori”.
In disparte la genericità e la non identificazione del soggetto che avrebbe riferito le circostanze al teste,
comunque dalla deposizione non emerge che l'appellato sia stato chiamato all'interno del capannone ma soltanto che lo “avevano fatto aspettare” per conferire le uve nella corretta modalità.
Inoltre il teste non è stato in grado di rammentare se l'appellato avesse delle calzature idonee all'attività
da svolgere, come da questi riferito, ovvero se indossasse delle ciabatte di plastica come affermato dalla parte convenuta.
Il teste , ugualmente non presente al momento dell'evento in quanto aveva lavorato Testimone_2
per la cantina l'anno precedente, ha riferito che “gli addetti allo scarico, che sono persone diverse dai
cantinieri, danno le disposizioni ai conferitori su cosa fare una volta che con il camion arrivano sul
piazzale della cooperativa per scaricato il raccolto;
questi addetti stanno all'esterno della , sul CP_1
piazzale” (…) “c'erano i cartelli che indicavano ai conferitori di non entrare nello stabile;
non ricorso
il cartello di pavimento scivoloso;
i cartelli erano sul portone della cantina e, una volta aperto, i
cartelli non si vedevano”.
Il teste direttore della cantina, alla domanda “vero che i soci conferitori dovevano Testimone_3
percorrere o sostare solamente nelle zone loro riservate” rispondeva affermativamente precisando che
“c'è una circolare che tutti gli anni viene spedita pre vendemmia a tutti i soci, che spiega punto per
punto il comportamento che ogni socio conferitore deve tenere, a cominciare dai presidi
antinfortunistici (giubbotto catarifrangente;
scarpe antinfortunische), dalla necessità di procedere ad
una velocità moderata e di sostare ed utilizzare solo le vie presegnalate;
in più in questa circolare è
specificato che i conferitori non devono assolutamente entrare nella cantina, intesa come stabilimento;
divieto segnalato anche da appositi cartelli presenti in loco;
alla circolare è allegata una piantina che
spiega il percorso che i camion devono fare;
ADR: nel piazzale, nel periodo di conferimento dell'uva,
c'erano e ci sono circa 7/8 addetti alla scarico/conferimento. All'interno dello stabilimento ci sono pagina 4 di 7 altri 5/6 dipendenti, i cantinieri. Il dialogo tra il cantiniere e chi deve conferire avviene con questa
modalità: è il cantiniere che esce su una passerella di circa 5 metri “.
Il teste non era presente al momento della caduta ma vi è giunto successivamente e, sul punto, ha riferito che “ho visto seduto su una seggiola di plastica fuori dalla cantina con due/tre soci Pt_1
conferitori che gli erano attorno e si teneva il braccio;
alla mia domanda di cosa fosse successo gli ho
proposto di chiamare il 118. E' arrivato il 118 e ho visto che i medici hanno cercato di “rimettere
dentro il braccio”; quando era seduto sulla seggiola indossava un paio di ciabatte di plastica Pt_1
tipo crocks”.
Da ultimo, il teste ha riferito che “ era entrato nello stabilimento indossando Testimone_4 Pt_1
delle ciabatte di platica: lo so perché sono stato il primo a soccorrerlo;
Non ho idea del perché
fosse entrato nello stabilimento;
non ho visto la caduta;
l'ho visto quando incominciava a Pt_1
rialzarsi; si teneva il braccio e diceva che era tutto a posto, io l'ho redarguito sia perché era Pt_1
entrato nello stabilimento sia perché indossava delle ciabatte di plastica e non le scarpe
antinfortunistiche. Il pavimento era bagnato come è normale che fosse vista l'attività si svolgeva;
noi
dipendenti passiamo tutto il giorno sul pavimento bagnato con le scarpe antinfortunistiche e non
cadiamo”.
Ora, dalla complessiva disamina delle risultanze istruttorie deve ritenersi che l'appellato, consapevole del divieto di accedere all'area interna del capannone, non ha provato la ragione indicata in atti che sarebbe consistita nell'essere stato chiamato ad accedere alla predetta area.
L'art. 2051 c.c. prevede che l'onere della prova del caso fortuito gravi sul custode ma l'attore non può
essere esonerato dal dare la prova dei fatti costitutivi della propria domanda.
Nel caso di specie, considerato il divieto imposto ai soci per quanto attiene l'accesso alla predetta area,
l'appellato avrebbe dovuto dimostrare che tale divieto doveva ritenersi superato o comunque privato di efficacia dalla condotta del custode (ovvero, per questi, dei suoi dipendenti) che avrebbe indotto l'appelato ad accedere ad un'area nonostante il predetto divieto. pagina 5 di 7 L'assenza di tale elemento permette dunque di affermare l'insussistenza dei presupposti per accedere alla previsione di cui all'art. 2051 c.c. posto che l'evento si è verificato in un luogo nel quale l'appellato non doveva trovarsi e nella consapevolezza di questi del predetto divieto di accesso.
Deve inoltre ritenersi provato il fatto che l'appellato non indossasse i prescritti presidi antinfortunistici,
ciò in spregio alle indicazioni che risultano fornite dalla cooperativa nei confronti dei soci conferitori: il mancato rispetto di dette indicazioni è inoltre un elemento rilevante al fine di ritenere insussistente la responsabilità del custode in quanto idoneo ad integrare l'ipotesi del caso fortuito prevista dalla norma in disamina.
Con il secondo motivo l'appellante censura la Sentenza di primo grado per aver ritenuto non applicabile al caso di specie l'istituto della responsabilità per attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c.
nonché per aver violato il principio del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Il Tribunale ha invero respinto la domanda proposta a tale titolo affermando che la cooperativa aveva dimostrato l'adozione di misure idonee ad evitare eventi dannosi mediante la comunicazione della circolare esplicativa nonché mediante l'apposizione di cartelli.
In punto alla predetta nota informativa, l'appellante si limita ad affermare l'assenza di prova circa l'invio di questa ai soci conferitori ma in realtà tale prova deve ritenersi raggiunta per quanto emerso nel corso dell'istruttoria orale, in particolare dalla deposizione del teste Tes_3
Ad ogni buon conto, quanto sopra evidenziato in punto ad esclusione della responsabilità ex art. 2051
c.c. vale anche in ordine all'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. poiché non può omettersi di considerare che l'appellante è entrato in un'area della cooperativa alla quale l'accesso era interdetto e che nel compiere tale attività non indossava calzature idonee alla prevenzione degli infortuni.
Con il terzo motivo l'appellante censura la Sentenza impugnata laddove il Tribunale ha escluso sussistere la responsabilità ex art. 2043 c.c. stante “l'assenza di profili di colpa in capo alla convenuta”
e la “più volte sottolineata condotta imprudente del danneggiato”.
pagina 6 di 7 Tali argomentazioni meritano ampia condivisione, anche in considerazione del fatto che l'appellante ha omesso di provare l'antigiuridicità della condotta ed il nesso causale con il lamentato danno ingiusto, il cui verificarsi è invero da ascrivere esclusivamente alle condotte dell'appellante stesso come sopra indicate e comprovate in sede istruttoria.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Pt_1
avverso la Sentenza del Tribunale di Ravenna nr. 659/23.
[...]
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado che liquida nella somma complessiva di € 3.500,00 oltre rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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