Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Ordinanza presidenziale 28 aprile 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 28/08/2025, n. 15877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15877 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15877/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12333/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12333 del 2024, proposto da
NN BU, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero Dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania, Università degli Studi di Chieti Pescara, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Calabria, Università degli Studi di Catanzaro, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria - Varese, Università degli Studi di L’Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Salento (Lecce), Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Cottini, Pamela D'Angelo, con domicilio digitale come in atti;
nei confronti
IO BI, LE NI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. 2024/2025”;
- del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018;
- dell’allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”;
- del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso;
- dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- dell’Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 756 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”
- del Decreto Ministeriale n. 757 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”;
- dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa;
- dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.;
- del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024
- del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2024/2025;
- del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025 dell’Università in epigrafe;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024-2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato al candidato durante la sessione d’esame;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
- dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) nella parte in cui ha consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai Cdl in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nell’a.a. 2023/2024 di “presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania, Università degli Studi di Chieti Pescara, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Calabria, Università degli Studi di Catanzaro, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria - Varese, Università degli Studi di L’Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Napoli Federico Ii, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Salento (Lecce), Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Verona, Università di Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025, conseguendo il punteggio di 59,00, a fronte del punteggio soglia a seguito dell’ultimo scorrimento del 16 ottobre 2024 di 78,60 ed è risultata decaduta dalla graduatoria per non aver confermato l’interesse a permanervi.
2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
I) Illegittimità della decadenza dalla graduatoria di merito per non aver confermato l’interesse a permanervi,
II) Violazione dell’art. 18, comma 3-bis, D.L. n. 19/2024, per erronea riserva di posti a favore dei c.d. quartini;
III) Illegittimità costituzionale del predetto art. 18, comma 3-bis, per violazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 Cost.;
IV) Illegittimità del sistema basato su banca dati di quesiti predeterminati, con lesione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio;
V) Omessa adozione di misure tecniche idonee a prevenire irregolarità nello svolgimento della prova.
3. Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni intimate tramite difesa erariale sostenendo l’inammisibilità e l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia, con deposito di documentazione.
4. Si è costituita in giudizio anche l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sia tramite Avvocatura dello Stato che, successivamente, tramite Avvocati del libero foro i quali ultimi hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, confutando nel dettaglio le censure ricorsuali e sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. Con ordinanza cautelare n. 5555 del 6 dicembre 2024 è stata rigettata l’istanza cautelare ed è stata altresì disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
7. Parte ricorrente ha ottemperato all’incombente.
8. Con memoria depositata in data 30 maggio 2025 parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, invocando la fondatezza delle proposte censure anche alla luce della riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale a partire dall’anno accademico 2025/26 introdotta dalla legge n. 26/2025.
9. All’udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Come sopra dato atto dell’oggetto della controversia in esame, deve preliminarmente rilevarsi che l’Università di Tor Vergata si è costituita in giudizio sia tramite Avvocatura dello Stato che, successivamente, tramite Avvocati del libero foro, con la conseguenza che quest’ultima costituzione deve considerarsi quale revoca del patrocinio autorizzato dell’Avvocatura Genale dello Stato.
11. Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Università di Tor Vergata di Roma dalla stessa sollevata, in quanto “ la legittimazione passiva che nel giudizio di annullamento deriva dalla qualità di «pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato», ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non può essere intesa in senso restrittivo, fino al punto di escludere dal giudizio di annullamento amministrazioni che sebbene non autrici degli atti impugnati in via di principalità sono comunque destinate a riceverne gli effetti o abbiano concorso alla loro formazione, o di atti comunque presupposti, consequenziali o connessi ” (Cons. St., VII, 4.10.2024, n. 8005).
12. Quanto alle ulteriori eccezioni in rito, può prescindersi dal loro esame stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
13. Nell’ordine di esame delle questioni sollevate, viene in rilievo, innanzitutto, quella inerente l’intervenuta decadenza della ricorrente dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, comunicato attraverso l’area riservata del portale sull’accesso programmato 2024/2025, intervenuta per mancata conferma dell’interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 3° al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, da effettuarsi in occasione di ogni scorrimento della graduatoria.
14. L’eventuale infondatezza di tali censure determina il venir meno dell’intesse alla proposizione di talune delle ulteriori censure proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, il cui accoglimento non potrebbe arrecare alcun beneficio alla ricorrente stante il consolidamento della sua posizione di esclusa dalla graduatoria.
15. Prevede la contestata norma di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 3° al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024 – sulla cui base è intervenuta la decadenza della ricorrente dalla graduatoria – che “entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell’arco dei cinque giorni concessi per eseguire l’operazione di conferma. Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata”.
17. Deduce parte ricorrente l’illegittimità per irragionevolezza dello stesso meccanismo della decadenza dalla graduatoria per mancata conferma dell’interesse a permanervi – proponendo un sistema alternativo di gestione della stessa – nonché l’illegittimità della mancata previsione di eccezioni giustificative di tale mancato adempimento mediante presentazione di apposita istanza.
18. Al riguardo, la ricorrente afferma che, laddove fosse stata prevista la possibilità di presentare istanza di riammissione, lo stesso sarebbe stata reinserito in graduatoria alla luce della “ ragione ostativa che non le ha permesso di confermare l’interesse a permanere in graduatoria per causa non imputabile ” ed avrebbe comunque potuto contestare in sede giurisdizionale un eventuale provvedimento di diniego.
19. A fronte delle prospettazioni di parte ricorrente, ne rileva il Collegio la genericità per mancata allegazione delle specifiche circostanze idonee a radicare l’interesse alla contestazione della norma per la parte in cui non prevede alcuna eccezione alla decadenza automatica dalla graduatoria in caso di mancata conferma, non avendo parte ricorrente in alcun modo indicato quale sarebbe stata la ‘ragione ostativa’ alla stessa non imputabile che avrebbe impedito di procedere alla conferma della permanenza dell’interesse, tale da poter consentire al Collegio un sindacato sulla eventuale irragionevolezza della previsione contestata, da porsi in relazione alla situazione concreta in cui versa la parte, al fine di individuare l’eventuale ricorrenza di eventuali cause di forza maggiore che potrebbero in ipotesi aver impedito di adempiere al richiesto incombente, valutando quindi la ricorrenza di eventi che possano costituire eccezioni giustificative – come invocate da parte ricorrente seppur in modo generico - idonee a neutralizzare il previsto effetto automatico della decadenza.
20. Parte ricorrente, al riguardo, si limita a censurare la mancata previsione, nella norma dettata dal punto 7, lettera d, Allegato n. 3° al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, di eccezioni alla decadenza automatica dalla graduatoria, senza tuttavia fare alcun cenno alla ricorrenza di tali eccezioni e senza offrire alcuna allegazione concreta, con conseguente genericità della censura e carenza di interesse alla sua proposizione, non avendo in alcun modo esplicitato quale sia stata la causa della mancata conferma dell’interesse a permanere in graduatoria, nè indicato in occasione di quale scorrimento la decadenza sia avvenuta.
21. Parte ricorrente non ha, inoltre, presentato alcuna istanza al fine di essere reinserita in graduatoria – contrariamente a quanto avvenuto in diversi contenziosi inerenti lo stesso esame – al fine di poter azionare i previsti rimedi in caso di esito negativo della stessa, convogliando in tal modo la disamina su specifiche cause - diverse dal mero inadempimento al prescritto onere di conferma dell’interesse – suscettibili di integrare cause di forza maggiore non imputabili cui parametrare l’irragionevolezza della contestata previsione.
22. Inammissibili – in quanto impingenti in scelte di puro merito amministrativo e di opportunità valutativa - sono inoltre le deduzioni di parte ricorrente circa la miglior rispondenza a principi di ragionevolezza della previsione di meccanismi di gestione della graduatoria unica basati su criteri diversi rispetto a quello incentrato sulla manifestazione dell’interesse a permanervi in occasione di ogni scorrimento. Trattasi, infatti, di allegazione di una mera opinione soggettiva, inerente scelte di merito, inidonea come tale a costituire parametro di illegittimità dell’azione amministrativa.
23. Il contestato meccanismo di conferma dell’interesse, che vale a garantire la permanenza del candidato in graduatoria al fine di partecipare ai successivi scorrimenti, non può ritenersi affetto da alcun profilo di irragionevolezza o illogicità, nè impone ai candidati oneri eccessivamente onerosi, potendo al riguardo richiamarsi quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza nel senso che “ Il meccanismo della conferma dell’interesse all’immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria per il caso di mancata conferma risultano espressamente previsti dal bando […], cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall’omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307) La giurisprudenza cautelare ha inoltre precisato che ‘non può ritenersi equipollente dell’adempimento richiesto la presentazione di ricorso giurisdizionale’ (C.d.S., Sez. VI, ord. n. 3672/2018) ” (cfr. Cons. Stato, VII, sent. n. 3979 del 19 aprile 2023; 1 luglio 2024, n. 5788; TAR Lazio – Roma – Sez. III – 19 aprile 2024 n. 7772; 16 gennaio 2025, n. 713).
25. Trattasi, quindi, di meccanismo funzionale alla gestione della graduatoria in occasione dei successivi scorrimenti e rispondente a ragionevoli e imprescindibili ragioni organizzative, anche nell’interesse dei soggetti inseriti in graduatoria ad essere celermente immatricolati e poter utilmente frequentare le lezioni a seguito di eventuali rinunce e della presenza di posti non coperti presso singoli atenei, a fronte di adempimenti minimi e di semplice esecuzione da parte dei soggetti inseriti in graduatoria, da effettuarsi in via informatica, e peraltro delegabili a soggetti terzi.
26. L’onere di verifica settimanale dello stato della graduatoria è peraltro previsto originariamente dalla “lex specialis” e costituisce un adempimento semplice e poco impegnativo soprattutto se posto in relazione all’interesse pubblico sotteso a tale meccanismo, consistente nel poter provvedere in tempi rapidi e certi, anche nell’interesse di tutti i partecipanti alla selezione, agli aggiornamenti della graduatoria nazionale degli ammessi, in assenza del quale si verrebbe a creare una condizione di grave incertezza che si tradurrebbe nell’impossibilità pratica di dare un assetto certo e celere agli scorrimenti periodicamente disposti, in violazione dei principi di efficienza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa.
27. Attraverso tale meccanismo di conferma dell’interesse e della decadenza del candidato che non abbia provveduto a tale conferma, vengono difatti periodicamente individuati con certezza i candidati che intendono concorrere agli scorrimenti in base al punteggio ottenuto rispetto ai corsi di laurea prescelti ed alle sedi optate, in tal modo accelerandosi i processi di individuazione di ulteriori candidati e la loro immatricolazione, evitando rallentamenti connessi alle posizioni di candidati che non hanno interesse all’immatricolazione, emergendo, quindi, una adeguata ratio giustificatrice di tale meccanismo a fronte di oneri procedimentali consistenti in una mera operazione telematica semplice, con tempi di esecuzione contenuti, e delegabile anche a familiari oppure a terzi di fiducia, da effettuare nel lasso temporale di cinque giorni dall’intervenuto scorrimento, sulla base di informazioni contenute nello specifico portale nell’area riservata di ciascun candidato della cui consultazione è quindi periodicamente onerato ciascun candidato.
28. La conoscenza della doverosità di tale adempimento, previsto dalla disciplina della selezione, unitamente alla mancata allegazione di cause di forza maggiore impeditive non imputabili alla ricorrente, consente di dare applicazione al principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali propri inadempimenti ed errori.
29. Discende da quanto illustrato che in ragione del mancato adempimento previsto dalla lex specialis della procedura selettiva pubblica per cui è causa, la ricorrente risulta legittimamente decaduta dalla graduatoria e, dunque, non risulta più in condizione di iscriversi al corso di laurea di interesse.
Ciò in quanto le disposizioni ministeriali che regolano la selezione prevedono, relativamente ai candidati incorsi nella mancata dichiarazione di conferma di interesse, l’esclusione dalla partecipazione agli scorrimenti settimanali delle graduatorie nazionali in cui il candidato è inserito, non conservando alcun diritto all'immatricolazione.
30. Accertata la legittimità della intervenuta decadenza della ricorrente dalla graduatoria, nessun interesse può riconoscersi in capo alla stessa alla proposizione di censure volte ad ottenere una migliore collocazione nell’ambito della graduatoria, tra le quali quelle volte a lamentare l’illegittimità della riserva di 2.592 posti a favore dei c.d. quartini, ovvero i soggetti che hanno partecipato alla prova di accesso per l’anno 2023/24 ottenendo un determinato punteggio, che si sarebbe tradotta nella sottrazione di altrettanti posti a favore dei partecipanti alla selezione per l’a.a. 2024/25, affermando al riguardo parte ricorrente come la propria posizione in graduatoria, non utile all’immatricolazione, sia imputabile proprio a tale illegittima riserva di posti.
31. Permarrebbe, invece, l’interesse alle sole censure integralmente demolitorie dell’intera procedura di selezione.
32. Tanto precisato, ritiene il Collegio di dover comunque esaminare tutti i profili sollevati da parte ricorrente a fini di giustizia sostanziale e stante la loro infondatezza, alla luce di quanto già ripetutamente affermato in ricorsi analoghi.
33. Avuto riguardo alle censure che si appuntano sulla riserva dei posti a favore dei c.d. quartini, occorre preliminarmente ricordare che con sentenza 17 gennaio 2024, n. 863, la Sezione aveva dichiarato l’illegittimità della selezione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, censurando il meccanismo del c.d. equalizzatore. Ne era derivato l’annullamento della graduatoria unica nazionale, con salvezza, peraltro, delle immatricolazioni già effettuate e di quelle conseguenti alla sessione di scorrimenti in corso alla data di pubblicazione della sentenza.
34. Con ordinanza cautelare 10 aprile 2024, n. 1286, il Consiglio di Stato aveva successivamente sospeso l’efficacia e l’esecutività della sentenza, con conseguente reviviscenza della graduatoria concorsuale annullata in primo grado, in ragione della ritenuta coerenza del criterio statistico utilizzato con le esigenze di omogeneità della selezione.
35. A fronte degli esiti, ancorché non ancora definitivi, del predetto contenzioso, l’Autorità politica si è medio tempore determinata nel senso di modificare i criteri per l’accesso ai corsi di laurea di area medica per il successivo anno accademico, reintroducendo il tradizionale test d’ingresso, ma in tal modo sostanzialmente impedendo ai candidati non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore – c.d. quartini - che avevano partecipato alla procedura per l’anno accademico 2023/2024 di far valere i punteggi conseguiti ai fini dell’inserimento in graduatoria nella tornata successiva. Tale possibilità era, infatti, prevista per la generalità dei canditati nel sistema TOLC, ma non avrebbe evidentemente potuto essere ulteriormente consentita, de iure condito, a fronte dell’introduzione di una diversa modalità di selezione che avrebbe reso impossibile il confronto tra prove disciplinate da criteri di determinazione dei punteggi del tutto differenti.
36. In tale contesto la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ha introdotto, nel corpo dell’art. 18 di detto decreto, il comma 3-bis, prevedendo che “ Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264” .
37. Il medesimo comma 3-bis ha, altresì, previsto che “ Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025 ”.
38. Dal chiaro tenore testuale della citata disposizione si ricava che il Ministero dell’università e della ricerca avrebbe dovuto individuare il punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025, “ tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 ”, e definire “ i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo ”.
39. La portata dispositiva dell’art. 18, comma 3-bis, è, quindi, pacifica nel senso di prevedere:
- il diritto dei candidati in esso contemplati a essere inseriti nella graduatoria per l’anno accademico 2024/2025;
- una riserva di posti per detti candidati;
- l’individuazione dei posti riservati in funzione dei punteggi che, nell’anno accademico 2023/2024, avrebbero consentito a tali candidati di essere immatricolati.
40. La diversa interpretazione sostenuta da parte ricorrente con il primo motivo, secondo cui la norma avrebbe contemplato il mero diritto a essere inseriti in graduatoria, ferma restando la necessità che fosse conseguito, ai fini della successiva immatricolazione, il punteggio minimo a ciò necessario secondo i risultati dei test dell’anno accademico 2024/2025, da un lato si pone in palese contrasto con il dato letterale e con la ratio dell’intervento normativo e, dall’altro lato, determinerebbe conseguenze del tutto irrazionali.
41. Sotto un primo profilo, infatti, la tesi sostenuta nel ricorso implicherebbe la totale obliterazione del criterio di individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025 fissato dal legislatore, laddove ha chiaramente previsto che ciò avvenga “ tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 ”, risolvendosi, pertanto, in un’interpretatio abrogans del dettato normativo.
42. Ne risulterebbe frustrata anche la finalità dell’intervento normativo, cha ha inteso proprio rimediare alla sopravvenuta impossibilità, in ragione delle previste modifiche al sistema di selezione, di consentire semplicemente l’utilizzo dei punteggi conseguiti nel precedente anno accademico nella tornata successiva.
43. Sotto il secondo profilo, la prospettazione attorea implicherebbe la coesistenza, nell’ambito della medesima graduatoria, di candidati che hanno conseguito punteggi determinati secondo criteri del tutto disomogenei e, quindi, in alcun modo comparabili, con conseguente impossibilità di ordinare i suddetti punteggi sulla base di un principio di merito. Ne discenderebbe, a prescindere da quale categoria di candidati ne risulterebbe avvantaggiata, la palese violazione dei principi di par condicio e di equità della selezione, delle finalità della procedura concorsuale e di ogni possibile declinazione del principio di ragionevolezza.
44. Dalle superiori considerazioni discende l’infondatezza del motivo di censura.
45. Quanto alla prospettata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3–bis, del citato decreto legge n. 19/2024, in relazione agli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione, la stessa è manifestamente infondata.
46. Al riguardo, va in primo luogo rilevato che il Consiglio di Stato, con sentenze 1 agosto 2024, n. 6928, e 4 ottobre 2024, n. 8005 (quest’ultima, tra l’altro, anche in accoglimento di appello incidentale proposto da candidati “quartini”), ha definitivamente rigettato i ricorsi promossi avverso la selezione per l’accesso ai corsi di area medica per l’anno accademico 2023/2024.
47. La posizione dei soggetti destinatari della riserva prevista dalla legge (c.d. quartini) è, quindi, quella di candidati che hanno legittimamente conseguito, nel corso della suddetta selezione, un’aspettativa al godimento dell’utilità rinveniente dall’intervenuta partecipazione alla selezione (i.e. possibilità di utilizzare il punteggio realizzato ai fini dell’inserimento in graduatoria nel successivo anno accademico).
48. I predetti candidati hanno anche realizzato, a seguito delle prove svolte per l’anno accademico 2023/2024, un punteggio che li ha collocati, nella relativa graduatoria, in una posizione utile ai fini dell’immatricolazione, cui tuttavia non hanno potuto provvedere in mancanza del titolo di accesso costituito dal diploma di scuola secondaria superiore, trattandosi di studenti iscritti al quarto anno del ciclo di studi.
49. Se è vero che, nell’ambito del sistema TOLC, la ridetta aspettativa non costituiva garanzia di immatricolazione, in quanto la lex specialis della selezione consentiva soltanto di utilizzare il punteggio conseguito nelle prove per l’anno accademico 2023/2024 anche ai fini della selezione condotta in quello successivo, è altrettanto vero che, avendo l’Autorità politica deciso di modificare il sistema di accesso ai corsi di laurea in questione per l’anno accademico 2024/2025 secondo criteri incompatibili con quelli precedentemente utilizzati (eliminando il meccanismo del c.d. equalizzatore), tale aspettativa sarebbe stata del tutto elisa per l’evidente impossibilità di instaurare un qualsivoglia confronto competitivo tra prove valutate secondo modalità di computo dei punteggi radicalmente differenti.
50. Al cospetto di tale situazione e a fronte di statuizioni giurisdizionali contrastanti, l’ultima delle quali, sia pure adottata in sede cautelare dal Consiglio di Stato, deponente nel senso della legittimità del sistema TOLC, l’Autorità politica è intervenuta, da un lato, attivandosi per modificare i criteri per l’accesso ai predetti corsi di laurea per l’anno accademico 2024/2025 e, dall’altro lato, ritenendo di dover tutelare l’aspettativa dei candidati ‘quartini’ configurando la riserva di posti censurata in questa sede.
51. La riserva in questione non si è tradotta, peraltro, in un accesso indiscriminato dei candidati interessati all’immatricolazione a danno di tutti gli altri concorrenti.
52. Sulla base delle indicazioni normative, infatti, il Ministero ha provveduto:
- a individuare il punteggio minimo di accesso ai corsi “ con riferimento alla data dell’8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l’anno accademico 2023/2024, successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024” (art. 2, comma 2, D.M. n. 760/2024);
- a prevedere ulteriormente che “ I candidati potranno concorrere sulle sedi in relazione alle quali hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello ivi indicato per ciascun Ateneo ” (art. 2, co. 4) e, cioè, al punteggio dell’ultimo immatricolato, a quella data, per ciascuna sede (all. 1 al decreto).
53. Ne consegue che, in conformità alla lettera e allo spirito della norma, la riserva di posti è stata assicurata esclusivamente ai candidati che, se fossero stati in possesso del titolo di accesso al corso di laurea, avrebbe avuto il diritto di immatricolarsi, e soltanto per le sedi in cui, in ragione del punteggio conseguito, ciò sarebbe stato possibile.
54. Rispetto alla dedotta menomazione delle aspettative della generalità degli altri candidati, che sarebbe derivata dal mancato aumento del contingente di posti disponibili onde elidere gli effetti negativi della riserva così introdotta, va rilevato il Ministero ha determinato i posti disponibili in n. 20.867 unità per medicina e chirurgia (di cui 19.467 per i candidati UE e non UE residenti in Italia) e in n. 1.535 (1.419 per studenti UE e non UE residenti Italia) per odontoiatria e protesi dentaria, con un incremento, rispetto all’anno precedente, di n. 1.231 posti per medicina e chirurgia (1.136 per studenti UE e non UE residenti in Italia) e di n. 149 (143 per studenti UE e non UE residenti in Italia) per odontoiatria e protesi dentaria (cfr. il comunicato del MIUR).
55. La quota di posti riservata ai c.d. quartini è stata, quindi, assorbita per oltre il 40% dall’incremento dei posti messi a bando per il corrente anno accademico.
56. Il contingente di posti per l’anno accademico 2024/25 è stato, peraltro, determinato, anche “ VISTO l’art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”, in misura pari all’intera offerta formativa disponibile (cfr. il D.M. n. 756/2024) e superiore, per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fabbisogno definito in sede di Conferenza permanente (individuato in 19.286 unità).
57. L’implementazione della riserva di posti si è, dunque, tradotta:
- nell’enucleazione, nell’ambito della più vasta platea dei soggetti potenzialmente interessati, di una più circoscritta coorte qualificata e differenziata, in quanto costituita da quei candidati che, in ragione dei punteggi conseguiti nell’anno accademico 2023/2024, avrebbero avuto diritto a immatricolarsi (ove in possesso del titolo di studio);
- nell’attribuzione a tali soggetti di un diritto condizionato, in quanto esercitabile esclusivamente con riferimento alle sedi rispetto alle quali il punteggio conseguito dall’ultimo candidato immatricolato alla data dell’8 maggio 2024 fosse uguale o inferiore a quello riportato dai riservatari;
- nella considerazione della riserva ai fini della determinazione dei posti da mettere a bando, con parziale assorbimento della stessa per effetto dell’incremento del numero di posti programmati rispetto al precedente anno accademico.
58. Alla luce di quanto sopra illustrato, non è possibile ritenere, come invece dedotto nel ricorso, che l’introduzione della riserva abbia determinato “ un arbitrario e irragionevole sacrificio della parità di trattamento ”.
59. Parte ricorrente afferma che “ Sia i c.d. candidati quartini sia coloro che […] hanno partecipato al test di ingresso in contestazione sono, in effetti, studenti in possesso del diploma di maturità e aspiranti medici, odontoiatri e medici veterinari. Entrambe le suddette “categorie” di soggetti, inoltre, si sono collocate in posizione utile nell’ambito della graduatoria della prova a cui hanno preso parte rispetto al contingente complessivo di posti messo a disposizione ”, così istituendo una relazione di equipollenza tra dette categorie.
60. Tuttavia, tale prospettazione non è condivisibile.
61. La tesi ricorsuale è, in sostanza, che se la riserva non fosse esistita, la ricorrente sarebbe senz’altro rientrata tra i posti disponibili, sicché la stessa non potrebbe essere discriminata rispetto ai destinatari della riserva stessa, per cui se l’intento del legislatore fosse stato effettivamente quello di consentire a tutti i quartini che avevano ottenuto, in esito alla prova di accesso per l’anno accademico 2023/2024, un punteggio utile ai fini dell’immatricolazione in quell’anno il diritto ad immatricolarsi nell’anno seguente, nel bilanciamento di tutti gli interessi il contingente complessivo dei posti avrebbe dovuto quantomeno aumentare.
62. Precisato come le deduzioni di parte ricorrente mal si attaglino alla specificità della fattispecie in esame, tenuto conto che, come sopra rilevato, la ricorrente non rientra nel contingente dei posti disponibili in ragione del punteggio conseguito, costituendo quindi la censura una inutile ed acritica ripetizione di quanto sistematicamente sostenuto in ricorsi seriali, senza alcun adattamento alle concrete circostanze, e venendo quindi a mancare lo stesso interesse alla sua proposizione, osserva comunque il Collegio come il ragionamento svolto dalla ricorrente potrebbe essere replicato all’infinito, in un circolo vizioso che disvela tutta la sua inconsistenza: se anche il legislatore avesse aumentato i posti in misura corrispondente al contingente di riserva, infatti, il candidato collocato oltre detti posti, ma entro la quota di incremento dovuta alla riserva, avrebbe potuto sostenere che, se essa non fosse stata prevista, anch’egli sarebbe rientrato nel contingente e avrebbe avuto diritto a immatricolarsi, con il che si verrebbe a negare la stessa configurabilità di una riserva di posti.
63. Sotto quest’ultimo profilo, va ribadito che i candidati c.d. quartini, destinatari della riserva, non sono tutti i soggetti che hanno conseguito l’idoneità alla prova di ammissione per l’anno accademico 2023/2024 (i.e. coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria), bensì solo quelli che hanno superato la prova di ammissione realizzando un punteggio tale da assicurare, nell’ambito dei posti disponibili per detto anno accademico, il diritto all’immatricolazione (cui tuttavia non hanno potuto provvedere in mancanza del necessario titolo di accesso). Si tratta di perimetrazione non irragionevole, rientrante nelle prerogative proprie del legislatore, cui spetta la selezione degli interessi da tutelare nell’ambito delle coordinate emergenti dal quadro costituzionale: vi si riscontra, da un lato, il rispetto del principio del merito quale pietra angolare dei sistemi di selezione per l’accesso ai corsi di laurea oggetto di programmazione e, dall’altro lato, la legittima finalità di risolvere, ab imis fundamentis , un potenziale conflitto di interessi tra le platee interessate, anche in ottica di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
64. Le determinazioni assunte in sede di programmazione dei posti sopra illustrate, per altro verso, attestano l’intervenuta considerazione degli interessi contrapposti, cui è stato senz’altro imposto un sacrificio, ma con modalità che non trasmodano in un regolamento irrazionale o manifestamente ingiusto e che sfuggono, pertanto, alle censure formulate nel ricorso.
65. Quanto al diverso profilo di censura con il quale si contesta la previa pubblicazione di una banca dati da cui attingere i quesiti oggetto dei test di ammissione è, innanzitutto, inammissibile laddove la parte ricorrente, pur dichiarandosi “ consapevole che la scelta tra i due criteri (anticipata pubblicazione o meno dei quesiti) è riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione ”, afferma che “ una scelta finalizzata a privilegiare un livello di preparazione più solido e maggiormente esteso è senza dubbio quella più opportuna, specialmente in una procedura in cui la selezione dei candidati più capaci e meritevoli attraverso la previsione di test d’ingresso rappresenta il pilastro fondamentale della limitazione del diritto all’istruzione ”.
66. L’opportunità dell’azione amministrativa, infatti, non costituisce sotto alcun profilo oggetto del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, esprimendosi in valutazioni che pertengono al merito dell’azione amministrativa e che, pertanto, al di fuori dei particolari casi di giurisdizione estesa al merito, rientrano nello spettro delle valutazioni riservate all’Amministrazione.
67. Le censure sono, in ogni caso, anche infondate.
68. Al di là dell’inconferente richiamo alla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (che reca linee guida riguardanti le procedure concorsuali per l’assunzione nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche e che non attengono, pertanto, al tema specifico per cui è controversia), va infatti evidenziato, in primo luogo e come pure ricordato dalla parte ricorrente, che ai sensi dell’Allegato A al DM n. 472 del 2024, “ per l’ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con speciale riguardo all’ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in matematica, chimica, fisica e biologia” .
69. L’accesso ai corsi di laurea in questione esige, pertanto, l’accertamento di “conoscenze” e, quindi, di nozioni, che inevitabilmente implica la necessità di testare (anche) la capacità mnemonica dei candidati che ne costituisce l’evidente presupposto. Le predette nozioni, d’altra parte, costituiscono anche gli strumenti attraverso i quali devono essere condotti l’analisi e la comprensione del testo come pure il ragionamento logico-matematico, sicché la radicale contrapposizione tra test nozionistici e test “di ragionamento” risulta, a ben vedere, una falsa prospettiva.
70. Inoltre, l’assunto in base al quale la previa pubblicazione della banca dati consentirebbe il superamento del test mediante la semplice memorizzazione dei quesiti, disgiunta da un’applicazione ragionata delle nozioni acquisite, si risolve in una petizione di principio, che non tiene conto dell’ampiezza della banca dati (ben 7.000 quiz, pubblicati in due tranche di 3.500 domande) e del ridotto lasso temporale tra la data di pubblicazione e le prove (20 giorni), risultando pertanto difficile predicare l’assorbente centralità della sola capacità mnemonica.
71. Né la parte ricorrente ha fornito alcun elemento, relativo alla tipologia di domande somministrate, che consenta di corroborare tale assunto, che rimane solo genericamente enunciato e, come tale, è inidoneo a costituire finanche un principio di prova dell’esistenza dei vizi denunciati.
72. Parimenti infondato deve ritenersi anche il motivo di censura con cui si lamenta la mancata adozione di idonee misure di sicurezza dirette a impedire ai candidati l’introduzione, nonché l’utilizzo in aula, di smartphone, smartwatch e simili, ossia di apparecchiature che consentano ai candidati riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati.
73. Secondo parte ricorrente, la circostanza che negli atenei del sud d’Italia si sarebbero registrati risultati migliori e le medie più alte, con un'alta concentrazione di 90, ossia il punteggio massimo conseguibile, dimostrerebbe che l’omissione dell’Amministrazione e delle singole Università presso le quali si sono svolte le prove, avrebbe consentito a molti candidati, durante lo svolgimento della prova, di utilizzare vari dispositivi elettronici contenenti riproduzioni delle risposte ai quesiti somministrati, godendo quindi di un illegittimo vantaggio.
74. La censura si risolve, a ben vedere, in una mera ricostruzione ipotetica di carattere deduttivo sfornita di concreti elementi di supporto. La parte ricorrente, in effetti, non ha addotto alcun avvenimento concreto, alcuna riscontrata e provata irregolarità che avrebbe caratterizzato le prove, introducendo un sillogismo in cui le premesse – ovvero l’omessa adozione di misure di sicurezza e conseguimento di numerosi punteggi elevati in talune sedi - non sono, né necessariamente, né secondo un intenso indice di probabilità, conducenti alla conclusione inerente l’avvenuto utilizzo di dispositivi elettronici da parte di taluni candidati, e non possiede, pertanto, alcuna validità sotto il profilo della logica dimostrativa.
75. Il mezzo è, quindi, il risultato di una fallacia argomentativa che non può che condurne al rigetto.
Va ulteriormente rilevato che l’allegato 1 al D.M. n. 472/2024 precisa, al punto 8, lett. d), che “ È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione ”.
76. La disposizione in analisi, dunque, nell’introdurre un espresso divieto d’introduzione di tali apparecchiature, non stabilisce anche, quale modalità di controllo indefettibile, quello della schermatura delle aule ovvero l’adozione di metal detector, con la conseguenza che l’impiego di tale particolare cautela costituisce una mera facoltà – di certo auspicabile a fronte della previa pubblicazione delle banche dati e del potenziale pericolo di abusi nel corso delle prove - e non un obbligo per le varie sedi concorsuali, con la conseguenza che le specifiche modalità di cautela adottate dai singoli Atenei non possono assurgere a vizi della procedura..
77. Il necessario rispetto della par condicio non doveva, invero, essere necessariamente assolto con le specifiche misure precauzionali invocate da parte ricorrente, ma ben poteva essere assicurato con qualsiasi sistema idoneo a garantire il regolare svolgimento delle prove, la cui irregolarità non è stata in alcun modo provata nel corso del giudizio.
78. Non conduce a diverse conclusioni il diverso meccanismo di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale a partire dall’anno accademico 2025/26 introdotto dalla legge n. 26/2025, da ultimo invocato da parte ricorrente quale parametro di illegittimità dell’intera procedura, non potendo le modifiche normative volte a disciplinare successivi corsi di laurea costituire indice di illegittimità delle diverse modalità stabilite per il passato e in questa sede contestate, trattandosi di determinazioni legislative assunte sulla base di valutazioni di tipo politico, aventi natura complessa che poggiano anche su ragioni di opportunità all’esito della rilevazione delle criticità connesse al precedente sistema, le quali non refluiscono automaticamente in vizi di illegittimità in quanto estranee al perimetro del sindacato giurisdizionale.
79. In conclusione, il ricorso in esame deve essere rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte.
80. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore delle Amministrazioni costituite con l’Avvocatura Generale dello Stato, e in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanna Vigliotti, Presidente FF, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanna Vigliotti |
IL SEGRETARIO