Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 26/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3445 del 2025, proposto da
HO ABX, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavia Anelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale TO 3, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Angelini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
A. De OR s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Sgobbi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL TO 3 n. 864 del 22 ottobre 2025, con la quale è stata aggiudicato alla A. De OR s.p.a. il lotto 2 - CIG: B5357F6F93, relativo alla “procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento della fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione di una rete aziendale POCT dell'ASL TO 3, suddivisa in n. 7 lotti”, comunicata il successivo 31 ottobre 2025;
- ove occorra, del disciplinare di gara e dei suoi allegati, del capitolato speciale, dell'Allegato I.2 recante il dettaglio dell'offerta tecnica, dei chiarimenti nonché di tutti i verbali di gara, nella parte in cui sono state aperte e valutate le offerte presentate dalla De OR;
nonché per la declaratoria d'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, con conseguente accertamento del diritto al subentro e condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante affidamento dell'appalto alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale TO 3;
Visto il ricorso incidentale proposto da A. De OR s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. VI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione n. 1155 del 23 dicembre 2024, l’Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale della fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione di una rete aziendale POCT.
Per il lotto n. 2, di importo a base di gara pari ad euro 224.500,00, avente ad oggetto la “fornitura in service di analizzatori in grado di eseguire da prelievo venoso e digitopuntura l’emocromo “in point of care testing”, hanno partecipato la ricorrente HO e la controinteressata De OR.
Il disciplinare di gara prevedeva l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica. Per l’offerta tecnica, nella colonna contrassegnata dalla lettera (D) erano indicati i criteri di tipo “discrezionale”, con l’attribuzione del punteggio rimessa alla valutazione della commissione; nella colonna contrassegnata dalla lettera (Q) erano indicati i criteri di tipo “quantitativo”, con l’attribuzione del punteggio mediante applicazione del metodo proporzionale, assegnando il massimo alla migliore prestazione e alle altre un punteggio proporzionalmente decrescente; nella colonna contrassegnata dalla lettera (T) erano indicati i criteri “tabellari” on/off, con punteggi fissi e predeterminati, in relazione alla sussistenza oggettiva del requisito descritto.
All’esito dell’esame delle offerte, la HO si è classificata in seconda posizione, con un punteggio complessivo pari a 84,95 punti (di cui 54,95 all’offerta tecnica e 30,00 all’offerta economica); l’aggiudicataria De OR ha ottenuto 95,99 punti (di cui 70,00 punti all’offerta tecnica e 25,99 a quella economica).
La HO chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, deducendo la violazione del paragrafo 4 del capitolato speciale e del paragrafo 18 del disciplinare di gara, la violazione degli artt. 70, 79, 93 e 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 e l’eccesso di potere sotto molteplici profili:
1. i concorrenti erano chiamati ad offrire quattro analizzatori, da collocare in diversi plessi ospedalieri, ognuno dei quali in grado di eseguire l’emocromo (CBC) e la determinazione della proteina C reattiva (CRP); l’aggiudicataria De OR avrebbe invece offerto otto analizzatori, quattro per CBC e altri quattro per CRP, in violazione di quanto richiesto dal bando di gara, pertanto avrebbe dovuto essere esclusa;
2. la commissione giudicatrice avrebbe ingiustamente penalizzato l’offerta tecnica della ricorrente HO e, al contempo, avrebbe sopravvalutato quella della controinteressata De OR;
2.1 per il criterio relativo alla facilità d’uso e gestione della strumentazione e dei prodotti consumabili, la commissione avrebbe erroneamente attribuito 10 punti al dispositivo offerto dalla De OR e 5,30 punti al dispositivo offerto dalla HO;
2.2 per il criterio relativo ad un sistema compatto con stampante integrata, la commissione avrebbe attribuito 4 punti alla De OR, nonostante la stessa abbia offerto uno strumento privo delle caratteristiche tecniche richieste, avendo la stampante periferica da collegare allo strumento e non integrata nello stesso;
2.3 per il criterio relativo alla cadenza analitica, vale a dire al numero di test che il dispositivo può eseguire in un dato periodo di tempo, il dispositivo offerto dalla De OR è progettato con due distinte modalità di aspirazione del campione, in relazione al profilo di analisi CBC: una venosa, mediante provetta chiusa, caratterizzata da una maggiore velocità (60 test/ora), ed una capillare, mediante provetta aperta, che presenta tempi più lunghi (40 test/ora); due modalità non equivalenti, dotate di aghi diversi, con flussi di lavoro differenti; nonostante questa doppia modalità propria del dispositivo, la commissione avrebbe considerato soltanto la modalità venosa più veloce, attribuendo all’offerta della De OR il massimo di 8 punti; viceversa, il dispositivo di HO non presenterebbe due modalità (venosa e capillare), ma una sola per analisi CBC;
2.4 per il criterio relativo al ridotto volume del campione, invece, sul dispositivo offerto dalla De OR la commissione avrebbe preso in considerazione soltanto la linea di aspirazione capillare, in modo del tutto contraddittorio con quanto accaduto per il criterio della cadenza analitica; di contro, nei confronti della ricorrente, la commissione avrebbe seguitato a prendere a riferimento il volume del campione richiesto per il profilo di analisi CBC e CPR, assegnando soli 5,73 punti;
3. secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale, l’offerta dei concorrenti avrebbe dovuto ricomprendere l’apparecchiatura e tutto il materiale occorrente per eseguire la procedura di analisi, ivi compresa la fornitura dei reagenti e delle microprovette; dall’analisi degli allegati I.2 e F.2 della De OR, risulterebbe un’offerta della incompleta e parziale, in quanto priva della fornitura del materiale ausiliario e, in specie, delle microprovette.
Si sono costituite, svolgendo difese e chiedendo il rigetto del ricorso, l’Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo e l’aggiudicataria De OR.
Quest’ultima ha altresì notificato ricorso incidentale, deducendo motivi così riassumibili:
I. Il sistema analitico proposto da HO non sarebbe conforme all’oggetto della fornitura ed alla destinazione d’uso prescritta dalla lex specialis quale requisito essenziale, in violazione del Regolamento UE 2017/746; per i reagenti ematologici, tutti indispensabili all’esecuzione dell’analisi emocromo, HO avrebbe invariabilmente dichiarato che la loro destinazione d’uso è “clinical laboratories use”, non contemplando l’uso fuori dal laboratorio in regime “in point of care testing”; pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto disporre l’esclusione dell’offerta di HO;
II. per il criterio valutativo on/off relativo alla disponibilità del parametro granulociti e linfociti per l’identificazione rapida di virosi, l’offerta tecnica di HO non dimostrerebbe che il sistema fornisce il “parametro GLR”;
III. il manuale dello strumento di HO attesterebbe che il GLR non viene inviato via middleware al LIS, pertanto un risultato non trasmesso al LIS: sarebbe invisibile e non entrerebbe nella cartella del paziente; non sarebbe tracciabile e validabile, né potrebbe essere refertato; non avrebbe, perciò, alcun valore diagnostico ufficiale; ai fini del rispetto delle prescrizioni di capitolato, non rispetterebbe il flusso informativo obbligatorio.
La difesa della ricorrente ha replicato al ricorso incidentale.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, informate le parti della possibilità di definizione immediata con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, quinto comma, cod. proc. amm., la causa è passata in decisione.
Il ricorso principale è infondato.
In fatto, la difesa dell’amministrazione ha ben chiarito che il lotto 2, qui controverso, aveva ad oggetto esclusivamente la fornitura di analizzatori per emocromo da prelievo venoso e digitopuntura.
In base al disciplinare di gara (artt. 3, 3.3 e 18.1), la fornitura del lotto 2 riguardava esclusivamente analizzatori in grado di eseguire da prelievo venoso e digitopuntura l’emocromo “in point of care testing”; coerentemente, il capitolato speciale (artt. 1, 4 e 5) prevedeva che oggetto del lotto è la fornitura in service di sistemi ematologici automatici per l’esecuzione di emocromo, anche su campioni ridotti, al fine di velocizzare le procedure diagnostiche, mediante quattro analizzatori in grado di eseguire da prelievo venoso e digitopuntura l’emocromo “in point of care testing”, destinati ai punti di primo intervento di Giaveno e di Venaria, nonché ai reparti di pediatria di Rivoli e di Pinerolo, con l’espressa indicazione del fabbisogno annuale di esami “profilo emocromo” pari a complessivi 2.800.
Sia il disciplinare di gara, nel predeterminare i criteri valutativi delle offerte per il lotto 2, sia il capitolato speciale, nell’indicare le caratteristiche specifiche minime del lotto 2, facevano esclusivo riferimento all’emocromo.
Anche gli allegati F2 (modello di dettaglio dell’offerta economica per il lotto 2) e G2 (modello di questionario tecnico per il lotto 2) facevano riferimento al solo emocromo.
Invero, l’allegato I2 (dettaglio dell’offerta tecnica del lotto 2) conteneva un erroneo riferimento alla “determinazione della PROTEINA C REATTIVA” ed indicava, nella colonna “descrizione test”, che il fabbisogno annuale era di n. 2.800 test per “Profilo Emocromo + PCR”. In sede di chiarimenti, rispondendo al quesito n. 4 “di confermare il numero di 2800 emocromi e PCR come da allegato I2 offerta tecnica, in quanto non specificato nel capitolato di gara”, l’Azienda sanitaria ha risposto che “Si conferma il numero di 2800 emocromi. Si specifica che è stato rettificato l’allegato I2”.
Per ammissione della difesa dell’Azienda, pur essendo stati eliminati nell’allegato I2 i riferimenti alla PCR nell’oggetto del lotto e nel campo “descrizione test”, è stato erroneamente mantenuto il riferimento alla PCR nella sola “descrizione” dell’analizzatore.
Non può esser dubbio, tuttavia, che l’oggetto dell’appalto fosse esclusivamente la fornitura di analizzatori per emocromo da prelievo venoso e digitopuntura. L’analisi CPR non rientrava nella fornitura.
La documentazione depositata in giudizio dall’Azienda sanitaria dimostra che: l’allegato I2, pubblicato in origine, menzionando la proteina C reattiva accanto all’emocromo, era difforme rispetto a tutti i restanti atti di gara, tra loro coerenti ed omogenei; sollecitata dalla richiesta di chiarimenti, l’Azienda ha inteso riallineare l’allegato I2 al disciplinare ed al capitolato d’appalto, confermando che unico oggetto di gara era la fornitura in service di quattro analizzatori in grado di eseguire l’emocromo; nel procedere alla rettifica, sono stati cancellati due dei tre riferimenti alla PCR, contenuti nell’allegato I2, lasciandovi però il terzo; in definitiva, la risposta al quesito ha chiarito, per i concorrenti, che i test annui fossero 2800 e tutti relativi all’emocromo, in relazione al quale andava dimensionata la somministrazione dei reattivi e dei prodotti consumabili.
Ne discende l’infondatezza del primo nucleo di censure, con il quale la società ricorrente contesta la conformità al capitolato di gara dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria De OR, appunto in ordine all’effettuazione con unico dispositivo dei test CBC e CPR. La De OR non poteva essere esclusa per aver offerto, senza esservi tenuta, ulteriori quattro dispositivi d’analisi per l’esecuzione di un test addizionale non ricompreso nell’oggetto della fornitura, a ciò indotta dalla sequenza di errori materiali imputabili alla stazione appaltante.
Ugualmente infondato è il secondo articolato motivo, riguardante i punteggi assegnati dalla commissione di gara alle offerte tecniche della HO e della De OR.
Per la prima parte del secondo motivo, può rinviarsi a quanto chiarito in merito al fatto che il lotto 2 aveva ad oggetto esclusivamente la fornitura di analizzatori per emocromo. Anche l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica della De OR è stata correttamente effettuata su tale presupposto.
Quanto al resto, seguendo l’ordine delle censure mosse dalla ricorrente, può sinteticamente rilevarsi che:
sulla base dei manuali d’uso dei dispositivi offerti in gara, la commissione ha legittimamente attribuito 10 punti al dispositivo offerto dalla De OR in quanto, a differenza di quello offerto dalla ricorrente HO, ha comandi a video facilmente comprensibili; ha un ingresso separato per la provetta e per il capillare (senza necessità di adattatore); prevede un meccanismo di agitazione della provetta per rotazione in automatico all'interno, con possibilità di intervenire sul numero di basculamenti; è comandabile da remoto per tutte le procedure; utilizza le provette senza necessità di stappatura da parte dell’operatore, riducendo il rischio di sversamento; dispone del parametro granulociti / linfociti per l’identificazione rapida di virosi ed il relativo valore è interfacciato e viene trasmesso attraverso il middleware al LIS;
la commissione ha attribuito 4 punti al sistema compatto con monitor touch e stampante della De OR, valutando a tal fine le dimensioni ed il peso di ciascun dispositivo e l’integrazione dello stesso con la stampante; se è vero che il dispositivo offerto dalla ricorrente HO ha la stampante integrata al proprio interno, di contro esso ha un peso pari a 16 kg, quasi doppio rispetto al dispositivo della De OR, che pesa 8,7 kg; nel giudizio della commissione di gara, il parametro del peso per uno strumento POCT e la facilità e rapidità della sua movimentazione sono stati determinanti, secondo una valutazione discrezionale non sindacabile in sede giurisdizionale; inoltre, la commissione ha positivamente giudicato la possibilità, offerta dal dispositivo della De OR, di trasferire i dati al middleware, utilizzando il gestionale informatico per effettuare stampe anche su postazioni diverse;
per il criterio della cadenza periodica, la commissione di gara mostra di aver ritenuto che la doppia modalità per l’analisi dell’emocromo (da provetta chiusa o da campione capillare), offerta dal dispositivo della De OR, non incide sull’operatività richiesta agli operatori;
quanto, infine, al criterio del ridotto volume del campione, la commissione ha confrontato le performances dei dispositivi offerti dalle imprese concorrenti raffrontando i volumi relativi alla stessa tipologia di campione, quello capillare.
Con il terzo ed ultimo motivo, la HO lamenta la mancata esclusione dell’offerta della De OR, in quanto incompleta, non avendo garantito la fornitura del materiale ausiliario di consumo e, in particolare, delle microprovette.
In contrario, dai documenti depositati in giudizio emerge che la De OR, compilando l’allegato G2, ha dichiarato di impegnarsi alla “fornitura di reagenti e di tutti i materiali ausiliari (calibratori, controlli, carata termica e micro-provette)” e nella relazione tecnica ha confermato l’impegno alla “fornitura di tutti i reagenti e materiali ausiliari, come calibratori, controlli, reagenti per la manutenzione, carata termica e micro-provette, necessarie per il buon funzionamento dell’analizzatore”. Nell’offerta economica, la De OR ha poi dichiarato che “eventuale materiale supplementare necessario alla esecuzione della fornitura sarà fornito gratuitamente”.
Ne discende, anche per tale profilo, il rigetto del ricorso.
L’infondatezza del ricorso principale fa venire meno l’interesse della società controinteressata all’esame del ricorso incidentale, che pertanto è dichiarato improcedibile.
Le spese processuali sono compensate tra tutte le parti costituite, avuto riguardo agli errori materiali commessi dalla stazione appaltante ed alla rettifica sopraggiunta nel corso della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso principale della HO ABX;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale della A. De OR s.p.a.;
compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CI, Presidente
VI IC, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IC | GI CI |
IL SEGRETARIO