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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1080/2025R.G. VG.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
cittadina italiana, residente in [...], Strada Nuova di Spinerano n.
10, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 204, presso lo studio dell'avv. Anna Vlachos che la rappresenta e difende giusta procura in atti e
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_2
, cittadino italiano, residente in [...] alla Parrocchia n. 66, elettivamente domiciliato in Torino, Via Assarotti n. 3 presso lo studio dell'avv. Stefania Cacciabue che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
Per_ 1. I figli e verranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria
amministrazione.
2. I minori avranno la residenza anagrafica presso la madre, in San Carlo (TO), Strada Nuova
di Spinerano n. 10, mentre saranno collocati in via paritaria presso i genitori.
Ciascun genitore terrà con sé i figli in ogni occasione concordata fra le parti e, in difetto di
accordo, secondo le seguenti modalità:
a settimane alterne dal lunedì alla domenica sera assecondando i turni lavorativi dei genitori.
I genitori alterneranno i ponti scolastici e le vacanze scolastiche infraannuali;
le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno suddivise alternando i periodi e avendo cura
di consentire ai figli di festeggiare le principali festività sia con la madre che con il padre, in
mancanza di accordo con riferimento alle vacanze natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre con
un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
i figli trascorreranno con i genitori un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive,
con ciascun genitore durante le vacanze estive.
I Sigg.ri e fanno espressamente salva la possibilità di apportare, nell'interesse Pt_1 Pt_2
dei minori, modifiche ai tempi di permanenza dei bambini presso ciascun genitore. 3. Dare atto che con l'esatto adempimento degli obblighi previsti al punto 3 delle condizioni
della separazione i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione economico patrimoniale fra
di loro esistente e che non hanno più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsivoglia causa o
titolo.
4. Disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui
li terrà con sé; l'Assegno Unico Universale o diversa misura di sostegno al nucleo familiare
verrà percepito al 100% dalla Sig.ra i genitori concordano che l'indennità di frequenza Pt_1
del figlio venga utilizzata per le esigenze ludiche e ricreative del figlio previo accordo Per_1
fra le parti. Il Sig. contribuirà inoltre al mantenimento dei figli corrispondendo alla Pt_2
madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 (pari ad € 100,00 per ciascun figlio)
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2025,
che varrà anche quale mese di riferimento per il calcolo della rivalutazione Istat,
I genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie sulla base del Protocollo in uso presso
il Tribunale di Ivrea, che i coniugi dichiarano di conoscere.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano a
reciproche richieste di assegno di mantenimento/alimentare.
6. I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e dei
Per_ documenti validi per l'espatrio dei figli e Per_1
7. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti”.
Il P.M. con provvedimento del 7.10.2025 ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione
esprime parere favorevole”; nulla il P.M. ha fatto pervenire successivamente nonostante la trasmissione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 07.05.2024,
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse, previa declaratoria di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che: - hanno contratto matrimonio con rito civile in Nole (TO) l'11/5/2013 in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto di matrimonio iscritto nei registri di
Stato Civile del comune di Nole (TO) Anno 2013, atto n. 1, parte I;
- dalla loro unione sono nati a Cirié (TO) i figli il 24/01/2014 (C.F. Per_1
Per_
), e il 22/08/2016 (C.F. ); C.F._3 CodiceFiscale_4
-la convivenza matrimoniale è da tempo venuta meno a causa dell'intervenuta intollerabilità della medesima e i coniugi sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, ex art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione - all'udienza del giorno 6 novembre 2025
(sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), nella domanda di
“divorzio”.
Nelle sue conclusioni del 7.10.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 26
novembre 2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 123/2025, passata in giudicato il 24.02.2025 (come da attestazione del
03.03.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge e all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità”, viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato
Tribunale in data 07.10.2025), così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e in Nole (TO) l'11/5/2013 in regime patrimoniale di Parte_2
separazione dei beni, con atto di matrimonio iscritto nei registri di Stato Civile
del comune di Nole (TO) Anno 2013, atto n. 1, parte I ordinando all'ufficiale di
Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396; Per_ 2) dispone che i figli e siano affidati in via condivisa a entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3) I minori avranno la residenza anagrafica presso la madre, in San Carlo (TO),
Strada Nuova di Spinerano n. 10, mentre saranno collocati in via paritaria presso i genitori.
Ciascun genitore terrà con sé i figli in ogni occasione concordata fra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
a settimane alterne dal lunedì alla domenica sera assecondando i turni lavorativi dei genitori.
I genitori alterneranno i ponti scolastici e le vacanze scolastiche infraannuali;
le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno suddivise alternando i periodi e avendo cura di consentire ai figli di festeggiare le principali festività sia con la madre che con il padre, in mancanza di accordo con riferimento alle vacanze natalizie dal 24
dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
i figli trascorreranno con i genitori un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che fanno espressamente salva la possibilità di apportare, nell'interesse dei minori, modifiche ai tempi di permanenza dei bambini presso ciascun genitore.
4) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che con l'esatto adempimento degli obblighi previsti al punto 3 delle condizioni della separazione aver risolto ogni questione economico patrimoniale fra di loro esistente e che non hanno più
nulla a pretendere l'un l'altro per qualsivoglia causa o titolo 5) Dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li terrà con sé; l'Assegno Unico Universale o diversa misura di sostegno al nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla Sig.ra i Pt_1
genitori concordano che l'indennità di frequenza del figlio venga Per_1
utilizzata per le esigenze ludiche e ricreative del figlio previo accordo fra le parti. Il Sig. contribuirà inoltre al mantenimento dei figli Pt_2
corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00
(pari ad € 100,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2025, che varrà anche quale mese di riferimento per il calcolo della rivalutazione Istat,
6) Dispone che i genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea, che i coniugi dichiarano di conoscere.
7) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano a reciproche richieste di assegno di mantenimento/alimentare.
8) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si rilasciano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per
Per_ l'espatrio dei figli e . Per_1
9) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO dott.ssa Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)