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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 13115/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
3 Parte_2
4 Persona_1 Controparte_2
5 Controparte_3 Controparte_2
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 CP_10 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Verbale di causa Udienza 14.02.2024 alle ore 11,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Cataldo in sostituzione dell'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre. L'avv. Castaldo si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT. Fa presente che la discendenza è paterna e post Unità
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza alle ore 14,10 Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13115/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13115 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
3 Parte_2
4 Persona_1 Controparte_2
5 Controparte_3 Controparte_2
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 14.02.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
1. , nata a [...] - ES, il 24/06/1987, titolare della carta d'identità Controparte_1Nu
e iscritta al CPF per sé e nella qualità di esercitante della NumeroDiC_2 C.F._1 responsabilità genitoriale per: 2. nato a [...] - ES, il 17/09/2020, iscritto al CPF , il Persona_2 C.F._2 minorenne, rappresentato in questo atto anche dal padre: nato a [...] - ES, il Parte_3 Nu 04/11/1981, titolare della carta d'identità e iscritto al CPF NumeroDiC_3 C.F._3 tutti residenti a [...], appartamento 201, Castelo
Branco, CAP 29705-025;
3. , nato a [...]écia - ES, l'11/09/1984, titolare della carta Parte_2
d'identità RG e iscritto al CPF , per sè e nella qualità di genitore Numer_4 NumeroDi_5 responsabile per:
4. , nata a [...] - PA, il 22/05/2017, titolare Parte_4 della carta d'identità e iscritta al CPF , e NumeroD_6 C.F._4
5. , nato a [...] - PA, il 21/08/2022, iscritto al Persona_3 CPF , i minorenni, in questo atto rappresentati anche dalla madre: C.F._5 [...]
, nata a [...]- MA, il 16/08/1984, titolare della carta Parte_5 d'identità e iscritta al CPF , NumeroD_7 C.F._6 tutti residenti a [...], in Avenida Manoel Dia Corrêa, 108, Uraim 2, CAP 68626-
382;
6. nata a [...] - ES, il 15/12/1966, titolare della carta Controparte_4 Nu d'identità e iscritta al CPF , residente a [...] C.F._7 Rita Iglesias, 106, Luiz Iglesias, CAP: 29707-362;
7. nata a [...] - ES, il 03/07/1994, titolare della carta d'identità Controparte_5Nu
e iscritta al CPF , residente a [...] C.F._8
Iglesias, 106. Luiz Iglesias, CAP: ; P.IVA_1
8. , nata a [...] - ES il 25/05/1962, titolare della carta Controparte_6
d'identità RG , residente a [...], NumeroDi_10 appartamento 201, Castelo Branco, CAP: 29705-025;
9. , nato a [...] - ES, il 04/12/1978, titolare della carta d'identita Controparte_7 RG e iscritto al CPF , residente a [...] NumeroD_12 Santos Mauri, 111, quadra 19. São Miguel. CAP: 29704- 730;
10. , nata a [...] - MG, l'11/06/1970, titolare della CP_8 Controparte_8Nu carta d'identità e iscritta al CPF , residente a [...], in NumeroDi_13 C.F._9
Via Luiz Clemente Ferreira n° 85, Centro, CAP: 29190-145;
11. , nata a [...]écia - ES, il 06/10/1988, titolare della carta Controparte_9 Nu d'identità e iscritta al CPF , residente a [...] C.F._10 Luiz Clemente Ferreira n° 85, Centro, CAP: 29190-145;
12. , nata a [...] - ES, il 18/03/1995, titolare della carta Controparte_12Nu d'identità e iscritta al CPF , residente a [...] C.F._11
Luiz Clemente Ferreira n° 85, Centro, CAP: 29190-145;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11
Dott. Giovanni Calasso 3
formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano SI. che gli ha validamente Parte_6 trasmesso la propria cittadinanza italiana.
Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (mai naturalizzato Parte_6 brasiliano) nato in [...] nel Comune di Venezia (Provincia di Venezia) il giorno 06.04.1890, figlio del SI. e della SI.ra il quale in data Persona_4 Parte_7 11.06.1921 si sposava con la SI.ra Dal loro matrimonio nasceva: Persona_5
• il SI. il 13.09.1932 il quale in data 23.01.1954 si sposava con Persona_6 la SI.ra e dal loro matrimonio nascevano: Persona_7
➢ l'11.06.1970 che in data 19.05.1988 si Controparte_8 sposava con il SI. e dal loro matrimonio Controparte_13 nascevano:
✓ il 06.10.1988 Controparte_9
✓ il 18.03.1995; Controparte_12
il 25.05.1962 che in data Parte_8
26.05.1979 si sposava con il SI. e dal Controparte_14 loro matrimonio nascevano
✓ il 24.06.1987 che, in data 02.05.2018 si Controparte_1 sposava con il SI. e dal loro matrimonio nasceva Parte_3
❖ il 17.09.2020 Persona_2
✓ il 04.12.1978 che in data 06.01.2023 Controparte_7 si sposava con la SI.ra , per poi Persona_8 divorziare
➢ il 15.12.1966 che, in data 12.04.1991 si Controparte_4 sposava con il SI. , e dal loro matrimonio nasceva: Persona_9
✓ il 03.07.199. Dall'unione more Controparte_5 uxorio con il SI. , nasceva: Parte_9
❖ l'11.09.1984 il quale Parte_2
In data 14.12.2010 si sposava con la SI.ra
[...]
e dal loro matrimonio nascevano: Parte_5
▪ il Persona_3
21.08.2022
▪ il Parte_4
22.05.2017
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 4
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano (mai Parte_6 naturalizzato brasiliano) nato in [...] nel Comune di Venezia (Provincia di Venezia) il giorno
06.04.1890
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 5
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
14,10
Lecce-Venezia, 14.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 13115/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
3 Parte_2
4 Persona_1 Controparte_2
5 Controparte_3 Controparte_2
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 CP_10 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Verbale di causa Udienza 14.02.2024 alle ore 11,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Cataldo in sostituzione dell'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre. L'avv. Castaldo si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT. Fa presente che la discendenza è paterna e post Unità
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza alle ore 14,10 Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13115/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13115 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
3 Parte_2
4 Persona_1 Controparte_2
5 Controparte_3 Controparte_2
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 14.02.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
1. , nata a [...] - ES, il 24/06/1987, titolare della carta d'identità Controparte_1Nu
e iscritta al CPF per sé e nella qualità di esercitante della NumeroDiC_2 C.F._1 responsabilità genitoriale per: 2. nato a [...] - ES, il 17/09/2020, iscritto al CPF , il Persona_2 C.F._2 minorenne, rappresentato in questo atto anche dal padre: nato a [...] - ES, il Parte_3 Nu 04/11/1981, titolare della carta d'identità e iscritto al CPF NumeroDiC_3 C.F._3 tutti residenti a [...], appartamento 201, Castelo
Branco, CAP 29705-025;
3. , nato a [...]écia - ES, l'11/09/1984, titolare della carta Parte_2
d'identità RG e iscritto al CPF , per sè e nella qualità di genitore Numer_4 NumeroDi_5 responsabile per:
4. , nata a [...] - PA, il 22/05/2017, titolare Parte_4 della carta d'identità e iscritta al CPF , e NumeroD_6 C.F._4
5. , nato a [...] - PA, il 21/08/2022, iscritto al Persona_3 CPF , i minorenni, in questo atto rappresentati anche dalla madre: C.F._5 [...]
, nata a [...]- MA, il 16/08/1984, titolare della carta Parte_5 d'identità e iscritta al CPF , NumeroD_7 C.F._6 tutti residenti a [...], in Avenida Manoel Dia Corrêa, 108, Uraim 2, CAP 68626-
382;
6. nata a [...] - ES, il 15/12/1966, titolare della carta Controparte_4 Nu d'identità e iscritta al CPF , residente a [...] C.F._7 Rita Iglesias, 106, Luiz Iglesias, CAP: 29707-362;
7. nata a [...] - ES, il 03/07/1994, titolare della carta d'identità Controparte_5Nu
e iscritta al CPF , residente a [...] C.F._8
Iglesias, 106. Luiz Iglesias, CAP: ; P.IVA_1
8. , nata a [...] - ES il 25/05/1962, titolare della carta Controparte_6
d'identità RG , residente a [...], NumeroDi_10 appartamento 201, Castelo Branco, CAP: 29705-025;
9. , nato a [...] - ES, il 04/12/1978, titolare della carta d'identita Controparte_7 RG e iscritto al CPF , residente a [...] NumeroD_12 Santos Mauri, 111, quadra 19. São Miguel. CAP: 29704- 730;
10. , nata a [...] - MG, l'11/06/1970, titolare della CP_8 Controparte_8Nu carta d'identità e iscritta al CPF , residente a [...], in NumeroDi_13 C.F._9
Via Luiz Clemente Ferreira n° 85, Centro, CAP: 29190-145;
11. , nata a [...]écia - ES, il 06/10/1988, titolare della carta Controparte_9 Nu d'identità e iscritta al CPF , residente a [...] C.F._10 Luiz Clemente Ferreira n° 85, Centro, CAP: 29190-145;
12. , nata a [...] - ES, il 18/03/1995, titolare della carta Controparte_12Nu d'identità e iscritta al CPF , residente a [...] C.F._11
Luiz Clemente Ferreira n° 85, Centro, CAP: 29190-145;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11
Dott. Giovanni Calasso 3
formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano SI. che gli ha validamente Parte_6 trasmesso la propria cittadinanza italiana.
Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (mai naturalizzato Parte_6 brasiliano) nato in [...] nel Comune di Venezia (Provincia di Venezia) il giorno 06.04.1890, figlio del SI. e della SI.ra il quale in data Persona_4 Parte_7 11.06.1921 si sposava con la SI.ra Dal loro matrimonio nasceva: Persona_5
• il SI. il 13.09.1932 il quale in data 23.01.1954 si sposava con Persona_6 la SI.ra e dal loro matrimonio nascevano: Persona_7
➢ l'11.06.1970 che in data 19.05.1988 si Controparte_8 sposava con il SI. e dal loro matrimonio Controparte_13 nascevano:
✓ il 06.10.1988 Controparte_9
✓ il 18.03.1995; Controparte_12
il 25.05.1962 che in data Parte_8
26.05.1979 si sposava con il SI. e dal Controparte_14 loro matrimonio nascevano
✓ il 24.06.1987 che, in data 02.05.2018 si Controparte_1 sposava con il SI. e dal loro matrimonio nasceva Parte_3
❖ il 17.09.2020 Persona_2
✓ il 04.12.1978 che in data 06.01.2023 Controparte_7 si sposava con la SI.ra , per poi Persona_8 divorziare
➢ il 15.12.1966 che, in data 12.04.1991 si Controparte_4 sposava con il SI. , e dal loro matrimonio nasceva: Persona_9
✓ il 03.07.199. Dall'unione more Controparte_5 uxorio con il SI. , nasceva: Parte_9
❖ l'11.09.1984 il quale Parte_2
In data 14.12.2010 si sposava con la SI.ra
[...]
e dal loro matrimonio nascevano: Parte_5
▪ il Persona_3
21.08.2022
▪ il Parte_4
22.05.2017
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 4
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano (mai Parte_6 naturalizzato brasiliano) nato in [...] nel Comune di Venezia (Provincia di Venezia) il giorno
06.04.1890
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 5
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
14,10
Lecce-Venezia, 14.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6