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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1681/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1681/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 4 giugno 2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Via Piave, 1 03100 ROCCASECCA (FR) Italia, presso lo studio dell'Avv. CAPRIO
ANGELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA PAOLO DIACONO 1 03043 CASSINO, presso lo studio dell'Avv.
VO IN che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note congiunte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.6.2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 11/01/2004 e Controparte_1 che dall'unione erano nati i figli , il 18 maggio 2004 e , il Persona_1 Persona_2
4 agosto 2005, ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) assegnare alla moglie la casa coniugale;
3) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva Controparte_1
non opponendosi alla pronuncia di separazione, chiedendo: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
2) assegnare alla resistente la casa coniugale;
3) ordinare al marito di corrispondere alla Sig.ra le seguenti CP_1 somme: € 400,00, a titolo mantenimento per ciascun figlio, per un totale di € 800,00, oltre il 50% dell'assegno unico nonché € 300,00 in favore della moglie, più debole economicamente, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, o l'importo che il Giudice riterrà congruo, da versarsi anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese ovvero con prelievo diretto dal datore di lavoro, essendo concreto il pericolo che il marito possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo, atteso che fino ad oggi non ha garantito alla moglie ed ad ai figli mezzi di sussistenza adeguati;
4) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
Alla udienza del 18.12.2024 comparivano entrambi i coniugi ed, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.12.2024 il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, poneva a carico del ricorrente il versamento della somma complessiva di euro 600,00, di cui euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (in ragione di euro 200,00 per ciascuno), rivalutabili secondo gli indici Istat, e il rimborso del 70% delle spese straordinarie, oltre alla percezione
2 dell'assegno unico in favore della ricorrente.
In corso di causa, le parti raggiungevano un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale alle condizioni di cui all'ordinanza del 20.12.2024.
Tanto premesso, nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi. Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 [...] con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 [...]
come in epigrafe generalizzati, alle condizioni di cui all'accordo CP_1
sottoscritto in data 31.3.2025, depositato in atti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in Piedimonte San Germano il 11/01/2004, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Piedimonte San
Germano dell'anno 2004, al n. 1, parte II, serie A);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 04/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1681/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 4 giugno 2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Via Piave, 1 03100 ROCCASECCA (FR) Italia, presso lo studio dell'Avv. CAPRIO
ANGELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA PAOLO DIACONO 1 03043 CASSINO, presso lo studio dell'Avv.
VO IN che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note congiunte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.6.2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 11/01/2004 e Controparte_1 che dall'unione erano nati i figli , il 18 maggio 2004 e , il Persona_1 Persona_2
4 agosto 2005, ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) assegnare alla moglie la casa coniugale;
3) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva Controparte_1
non opponendosi alla pronuncia di separazione, chiedendo: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
2) assegnare alla resistente la casa coniugale;
3) ordinare al marito di corrispondere alla Sig.ra le seguenti CP_1 somme: € 400,00, a titolo mantenimento per ciascun figlio, per un totale di € 800,00, oltre il 50% dell'assegno unico nonché € 300,00 in favore della moglie, più debole economicamente, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, o l'importo che il Giudice riterrà congruo, da versarsi anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese ovvero con prelievo diretto dal datore di lavoro, essendo concreto il pericolo che il marito possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo, atteso che fino ad oggi non ha garantito alla moglie ed ad ai figli mezzi di sussistenza adeguati;
4) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
Alla udienza del 18.12.2024 comparivano entrambi i coniugi ed, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.12.2024 il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, poneva a carico del ricorrente il versamento della somma complessiva di euro 600,00, di cui euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (in ragione di euro 200,00 per ciascuno), rivalutabili secondo gli indici Istat, e il rimborso del 70% delle spese straordinarie, oltre alla percezione
2 dell'assegno unico in favore della ricorrente.
In corso di causa, le parti raggiungevano un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale alle condizioni di cui all'ordinanza del 20.12.2024.
Tanto premesso, nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi. Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 [...] con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 [...]
come in epigrafe generalizzati, alle condizioni di cui all'accordo CP_1
sottoscritto in data 31.3.2025, depositato in atti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in Piedimonte San Germano il 11/01/2004, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Piedimonte San
Germano dell'anno 2004, al n. 1, parte II, serie A);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 04/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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