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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
16.6.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8172/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Costa Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Floro Flori, Pier luigi Tomaselli, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2.9.2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “il sig. , per le Parte_1
patologie di cui è affetto, allo stato attuale risulta essere soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 60% con decorrenza a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa.”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 16.6.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di marzo 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale (senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5
D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di marzo 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “la parte ricorrente, sig. , nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 [...]
, in atto è affetto da: “a) malattia cerebrovascolare cronica sottocorticale con C.F._2
lievi esiti di ictus ischemico nel marzo del 2023 b) Artrite Reumatoide c) artrosi diffusa al rachide cervicale e lombare a media incidenza funzionale, riferito diabete mellito in corso di approfondimento documentale e ipoacusia percettiva bilaterale”. Dalla visita di questo CTU del
12/03/2025, sulla base della obiettività riscontrata e già dalla visita reumatologica del 07/03/2024 del Dr. in Reumatologia Artroreuma s.r.l., Persona_1 CP_2 Parte_1
ha ed aveva un'invalidità nella misura percentuale del (40% + 50% + 31% =) 79%
[...]
(settantanove per cento) codice 7306, 9303 e 7010 delle tabelle del D.M. del 5 febbraio 1992”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario
2 richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di marzo
2024.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto per la provvidenza in esame è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (benché prima dell'espletamento della
CTU in sede di ATP), le spese di lite della fase di ATP possono integralmente compensarsi tra le parti.
Le spese di lite della presente fase di opposizione ad ATP seguono invece la soccombenza ex
CP_ art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e 136/2020).
L'ammissione al Patrocinio a spese dello stato esclude l'ammissibilità della richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di marzo 2024;
compensa le spese processuali della fase di ATP;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 2694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
16.6.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8172/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Costa Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Floro Flori, Pier luigi Tomaselli, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2.9.2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “il sig. , per le Parte_1
patologie di cui è affetto, allo stato attuale risulta essere soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 60% con decorrenza a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa.”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 16.6.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di marzo 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale (senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5
D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di marzo 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “la parte ricorrente, sig. , nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 [...]
, in atto è affetto da: “a) malattia cerebrovascolare cronica sottocorticale con C.F._2
lievi esiti di ictus ischemico nel marzo del 2023 b) Artrite Reumatoide c) artrosi diffusa al rachide cervicale e lombare a media incidenza funzionale, riferito diabete mellito in corso di approfondimento documentale e ipoacusia percettiva bilaterale”. Dalla visita di questo CTU del
12/03/2025, sulla base della obiettività riscontrata e già dalla visita reumatologica del 07/03/2024 del Dr. in Reumatologia Artroreuma s.r.l., Persona_1 CP_2 Parte_1
ha ed aveva un'invalidità nella misura percentuale del (40% + 50% + 31% =) 79%
[...]
(settantanove per cento) codice 7306, 9303 e 7010 delle tabelle del D.M. del 5 febbraio 1992”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario
2 richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di marzo
2024.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto per la provvidenza in esame è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (benché prima dell'espletamento della
CTU in sede di ATP), le spese di lite della fase di ATP possono integralmente compensarsi tra le parti.
Le spese di lite della presente fase di opposizione ad ATP seguono invece la soccombenza ex
CP_ art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e 136/2020).
L'ammissione al Patrocinio a spese dello stato esclude l'ammissibilità della richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di marzo 2024;
compensa le spese processuali della fase di ATP;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 2694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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