Art. 2.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla societa' costituita in applicazione dell'articolo 1 della presente legge un contributo di 40 miliardi, da erogare per quote annuali, in relazione ai programmi presentati dalla societa' concessionaria, nella misura di lire 1 miliardo per il 1982, 9 miliardi per il 1983, e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla societa' costituita in applicazione dell'articolo 1 della presente legge un contributo di 40 miliardi, da erogare per quote annuali, in relazione ai programmi presentati dalla societa' concessionaria, nella misura di lire 1 miliardo per il 1982, 9 miliardi per il 1983, e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986.