Art. 22.
Il titolare del permesso deve:
1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorita' mineraria;
4) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;
5) conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
6) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui [...] all' articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:
a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;
b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico".
Il titolare del permesso deve:
1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorita' mineraria;
4) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;
5) conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
6) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui [...] all' articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:
a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;
b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico".