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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2877/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHILLO GIANLUCA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PAZZAGLIA GIANCLAUDIO e dell'avv. PAZZAGLIA FEDERICO
( ) P.ZZA DELLA LIBERT\ 18 57023 CECINA;
C.F._3
RESISTENTE
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_2 C.F._4 dell'avv.
TERZO CHIAMATO
Con l'intervento del P.M. -Sede
con OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio
In data 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile con la OR CP_1 nel Comune di Rosignano M.mo (LI) in data 24.6.1989, rilevando la nascita dei
1 due figli gemelli (il 5.11.1991) e (il 25.2.1995) e allegando la Per_1 CP_2 separazione personale dal coniuge intervenuta con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Livorno il 15.3.2016 (n. cronol. 3659/2016, RG n.
5004/2015), il SI evocava in causa la OR Parte_1 CP_1 al fine di sentir pronunciare (la cessazione degli effetti civili, rectius) lo scioglimento del matrimonio, con eliminazione del contributo al mantenimento illo tempore disposto in favore della FI (ora economicamente autosufficiente e non più convivente con la madre) e dell'assegno di mantenimento disposto in favore della OR per essere in pejus CP_1 mutate le proprie condizioni reddituali all'esito del pensionamento e per aver viceversa la resistente visto migliorare la sua situazione avendo ella cominciato a lavorare. Il ricorrente concludeva dunque nei termini che seguono: “- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. Parte_1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), e la sig.ra , C.F._1 CP_1 nata a [...] il [...] (C.F.: ), celebrato nel Comune di C.F._2
Rosignano M.mo (LI) il 24.6.1989 ed il cui atto è trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 19 Parte I anno 1989;
- in conseguenza della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra con CP_1 ordinanza di omologa della separazione del Tribunale di Livorno del 15.3.2016 emessa all'esito del giudizio contraddistinto dal r.g. 5004/2015;
- revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra con CP_2 ordinanza di omologa della separazione del Tribunale di Livorno del 15.3.2016 emessa all'esito del giudizio contraddistinto dal r.g. 5004/2015;
- con vittoria di spese ed onorari in caso di contestazione”.
Il ricorso veniva notificato anche alla FI , la quale tuttavia non CP_2 si costituiva in causa.
Si costituiva in giudizio la OR contestando in toto la CP_1 domanda proposta con riferimento all'eliminazione dell'assegno in proprio favore rilevando di aver sempre, provveduto alla cura dei due figli, oggi maggiorenni ed in particolare, della FI affetta da spina bifida ed CP_2 idrocefalo, sia durante il matrimonio, sia dopo la separazione dal coniuge e di essere dunque allo stato in grado di reperire solo lavori occasionali, a tempo determinato e/o stagionali. Contestando peraltro il mancato pagamento dell'incremento ISTAT dell'assegno di mantenimento da parte del ricorrente, la OR concludeva come di seguito: “A) “in primis”, rigettare il CP_1 presente ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati in narrativa;
B) in via riconvenzionale, condannare il IG. odierno ricorrente a versare, a Pt_1 favore della IG.ra : CP_1
2 --- assegno divorzile della somma di €. 450,00 mensili o quella maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT;
--- la somma di €. 3.770,70 a titolo di rivalutazione ISTAT, calcolata sulla somma mensile prevista, a favore del coniuge, in sede di separazione, dalla data dell'omologa al saldo, oltre interessi legali […] Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Pronunciata dal Collegio sentenza di stato in data 2.4.2024 all'esito dell'udienza di comparizione, venivano resi provvedimenti provvisori e parzialmente ammesse le prove articolate dalle parti e disposti accertamenti sui redditi delle parti a mezzo della Guardia di Finanza.
Svolta l'istruttoria la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 3.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. previo deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusionali.
Nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva come di seguito:
“In rito:
- come da verbale d'udienza del 9.7.2024, chiede dichiararsi la contumacia di CP_2
[...]
- insiste per la declaratoria di nullità e comunque affinché il designato giudice non tenga conto delle dichiarazioni rese dal teste in relazione al capitolo di Testimone_1 prova n. 21) e dal teste in relazione ai capitoli di prova da 19) a 24), Testimone_2 avendo i testi riferito su fatti relativi a capitoli di parte resistente non ammessi ed esorbitanti a quelli ammessi, il tutto come compiutamente eccepito a verbale delle udienze di escussione del 3.6.2024 e del 9.7.2024, nonché nelle note scritte d'udienza del 17.9.2024
In via istruttoria
- per mero tuziorismo si insiste nella richiesta di modifica dell'ordinanza istruttoria del
29.3.2024, affinché siano ammessi i capitoli di prova testimoniale da 1) a 14) di questa difesa;
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da controparte, si chiede che sia disposto il completamento dell'attività istruttoria demandata alla G.d.F. e che siano quindi acquisiti gli estratti conto e la documentazione relativa ai rapporti bancari individuati, come specificato nella relazione depositata dagli agenti il 15.7.2024;
Nel merito preso atto dell'avvenuta declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e tenuto conto di quanto disposto con l'ordinanza del 29.3.2024 sia in confronto della sig.ra che in confronto della sig.ra chiede: - confermare CP_1 CP_2 in via definitiva quanto disposto in confronto della sig.ra con CP_2
l'ordinanza del 29.3.2024 e per l'effetto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della stessa con l'ordinanza di omologa della
3 separazione del Tribunale di Livorno del 15.3.2016 emessa all'esito del giudizio contraddistinto dal r.g. 5004/2015;
- rigettare la domanda riconvenzionale mediante la quale la sig.ra ha CP_1 chiesto il riconoscimento in suo favore di assegno divorzile;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“--- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e tenuto conto delle difese delle parti, nonché di quanto emerso dall'esame dei testimoni ed in particolare, dalle testimonianze della IG.ra e del IG. interrogati, in Tes_2 Testimone_1 controprova, sui capitoli formulati da controparte:
I) “in via istruttoria”, disporre, ex art. 117 del c.p.c., l'interrogatorio libero della
IG.ra parte convenuta contumace nel presente giudizio, affinché CP_2 chiarisca quale dei due genitori, durante il matrimonio, si fosse occupato della famiglia, dei figli e soprattutto, della situazione di salute della medesima, così come richiesto, dalla stessa parte convenuta, nelle note scritte, relative all'udienza del 17.09.2024; II)
“nel merito ed in via riconvenzionale”, condannare il IG. odierno ricorrente Pt_1
a versare, a favore della IG.ra , un assegno divorzile della somma di €. CP_1
450,00 mensili o di quella maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT.
Con vittoria di spese e compensi di causa”
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
1. Va in primo luogo rilevato che in data 2.4.2024 risulta già pronunciata inter partes la sentenza parziale in merito allo stato civile delle parti, con conseguente scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, OR
e SI in Rosignano Marittimo in data CP_1 Parte_1
24.6.1989 (atto trascritto dei registri del medesimo Comune).
2. Entrambe le parti hanno concluso anche in via istruttoria per lo svolgimento delle prove costituende non ammesse e per l'interrogatorio libero della resistente contumace CP_2
Ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti depositati e acquisiti, come meglio emergerà dalla motivazione che segue.
3. Quanto alla FI non costituitasi e solo personalmente CP_2 presente all'udienza di comparizione, vi è da rilevare che risulta dalla
4 narrativa di entrambe le parti che la FI svolge attività lavorativa ed è autonoma sul piano economico, è proprietaria della casa in cui vive e dove ha la residenza e, per quanto allegato dalla OR , è stata altresì garante CP_1 della madre per l'acquisto dell'automobile da parte di quest'ultima.
Alcun assegno di mantenimento va dunque ulteriormente previsto a carico del SI in favore della FI maggiorenne economicamente Pt_1 indipendente OR con conseguente revoca di quanto CP_2 disposto sul punto nel decreto di omologa della separazione.
4. In questa sede vanno esaminate le ulteriori istanze formulate dalle parti quanto ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, in merito, specificamente, all'attribuzione di un assegno divorzile a carico del SI richiesto in via riconvenzionale da Pt_1 CP_1 nella misura di euro 450,00 mensili, avendo invece la parte ricorrente chiesto accertarsi la carenza del diritto a percepire l'assegno in capo alla OR resistente.
4.1. In via preliminare, può sottolinearsi che, secondo la giurisprudenza della
Corte di legittimità, all'assegno divorzile va oggi attribuita una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Sul punto è noto che la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza pronunciata a Sezioni Unite
n. 18287/2018, ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità̀ reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Detto parametro (che identifica la funzione “compensativa” dell'assegno) fonda sui principi costituzionali di pari dignità̀ e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. La Cassazione ha quindi rivisitato i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile, affermando che il Giudice del divorzio, nel verificare se sia dovuto o meno l'assegno all'ex coniuge richiedente, debba fare riferimento “all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” e, a tal fine, debba considerare alcuni parametri che il richiedente l'assegno divorzile ha l'onere di provare, quali, a titolo esemplificativo, i redditi di qualsiasi specie, i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro indipendente o autonomo. L'ex coniuge richiedente l'assegno ha anche l'onere di dimostrare “di non possedere mezzi adeguati” e di non poterseli procurare “per ragioni oggettive”, così come ha l'onere di provare di aver tentato di raggiungere l'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le
5 eventuali esperienze lavorative. Appurata, dunque, la disparità patrimoniale tra gli ex coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Non può, infatti, non considerarsi la diversa situazione in cui la eventuale disparità sia generata da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex coniugi rispetto al caso in cui tale disparità derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. In definitiva, solo in tale ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Sulla scorta delle suddette valutazioni, la Corte di legittimità ha dunque affermato il principio per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativo- compensativa.
4.2. Sulla base dei superiori principi - che il Collegio ritiene di dover seguire
– non si ravvisa nel caso di specie nessuno dei presupposti richiesti affinché la OR possa continuare a beneficiare dell'assegno divorzile. CP_1
4.2.1. In primo luogo, si deve sottolineare che l'istruttoria svolta in causa ha consentito di attestare l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte della OR , ciò che fa emergere l'attitudine della CP_1 richiedente a procurarsi all'attualità un reddito da lavoro. In sede di udienza di comparizione la OR ha dichiarato lo svolgimento di attività CP_1 lavorativa quale baby sitter, con guadagni mensili pari a circa 600/700 euro. I testimoni escussi in causa hanno poi confermato che, successivamente alla separazione, e vieppiù negli ultimi anni, la OR ha lavorato con CP_1 continuità e con frequenza come baby sitter, anche per diverse ore giornaliere e sostanzialmente tutti i giorni della settimana (vedi le dichiarazioni dei SIi
figlio delle parti, e , compagna di lui, all'udienza Testimone_3 Testimone_4 del 3.6.2024). Quanto riscontrato attesta che la OR non ha avuto CP_1 difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, per reperire i mezzi per il proprio sostentamento.
Con riferimento alla situazione patrimoniale delle parti, vi è da osservare che entrambi gli ex consorti hanno effettuato alcune operazioni di compravendita di beni e quindi di investimento di denari ricavati da tali compravendite,
6 ovvero da somme ricevute a titolo di risarcimento del danno (in quest'ultimo caso, in particolare, la OR ). CP_1
Tali operazioni confermano una adeguata solidità patrimoniale di entrambi i coniugi, la quale appare rilevante al fine delle considerazioni che debbono svolgersi in questa sede.
Va osservato che, anche all'esito delle operazioni indicate, la sig.ra vive CP_1 in un immobile di proprietà recentemente acquistato per l'importo di euro
95mila ed è comproprietaria (unitamente alla madre e ai fratelli, per eredità paterna) di altri due immobili siti nel Comune di Rosignano Marittimo, di cui uno ad uso box e l'altro ad uso abitativo di 95mq; la resistente è altresì proprietaria per ½, unitamente al sig. di un terreno a Cecina. Su Pt_1 nessuno di tali beni è stata allegata l'esistenza di mutui o prestiti. Trattasi dunque di un patrimonio che (se pur allo stato non idoneo a determinare frutti civili, in particolare, vivendo la madre nell'appartamento in comproprietà anche della OR ed essendo la casa di esclusiva proprietà abitata CP_1 dalla resistente) rappresenta un valore che qualifica come adeguatamente consolidata la posizione della OR e che potrebbe anche nel futuro CP_1 essere oggetto di diverso impiego.
È emerso poi che la OR abbia nel 2020 acquistato una vettura nuova CP_1 per un corrispettivo di oltre € 20.000,00, anticipando l'importo di € 4.200,00 e con rate mensili di € 238,77, rate di importo non specificamente compatibile con il dichiarato reddito mensile di euro 600,00/700,00.
Per quel che concerne la posizione del SI lo stesso è Parte_1 proprietario dell'immobile sito a Cecina in Via Tasso, è comproprietario per ½, unitamente alla sig.ra , del terreno agricolo della superficie di 10.200 m2 CP_1 ubicato a Cecina in via del Paratino e ha recentemente acquistato una vettura immatricolata ad aprile 2022.
Da quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza risulta che parte delle somme nella disponibilità del resistente sono relative ad un conto corrente intestato alla FI (nr. 10082168) sul quale il sig. CP_2
ha solo una delega, che gli importi di cui al conto nr. 10080961 Parte_1 poi estinto il 23.8.2022 erano comprensivi – come emerge dalla relazione della
G.d.F. - delle somme confluite sul conto intestato alla associazione “Wind
Dancers” costituita nell'interesse della FI e che parte di quanto ricavato dal nel marzo 2022 dalle vendite dei beni precedentemente ereditati per il Pt_1 corrispettivo di € 77.500,00 ed € 47.500,00 è stato devoluto ai figli prima dell'inizio del procedimento: dagli estratti conto prodotti (docc. 7, 7.1 e 19) risulta infatti la corresponsione a marzo 2022 di € 22.000,00 in favore del figlio
7 ed a febbraio 2023 di € 30.000,00 in favore della FI Testimone_3 CP_2
[...]
Alla luce delle indicazioni rese, tenuto conto degli elementi rilevanti al fine del decidere, ritiene il Tribunale che risulti in questa sede superfluo ai fini del decidere il completamento delle indagini demandate alla G.d.F., rimaste non compiute avendo l'autorità delegata depositato una relazione che, pur rilevando l'esistenza di un numero consistente di rapporti bancari non dichiarati in causa dalla resistente, non è stata accompagnata dal deposito degli estratti di conto richiesti a mezzo pec ai vari istituti nonostante le richieste da ultimo formulate col verbale dell'udienza cartolare del 17.9.2024.
Quanto emerso e fin qui rilevato appare invero adeguatamente rappresentativo della posizione economica patrimoniale di entrambe le parti e, per quel che riguarda specificamente la resistente, della sua idoneità alla produzione del reddito e della condizione sia reddituale che patrimoniale della OR , quali elementi al fine del decidere in merito ai presupposti della CP_1 componente c.d. assistenziale dell'assegno divorzile.
4.2.2. Inoltre, come già rilevato in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., sono mancate in atti, né vi è stata istanza di prova sul punto, allegazioni adeguatamente specifiche in ordine al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, nel senso dell'eventuale sacrificio delle proprie aspettative di soddisfazione lavorativa anche in vista della formazione del patrimonio comune.
La OR ha genericamente allegato in comparsa di costituzione e CP_1 risposta di essere stata impossibilitata ad intraprendere una continuativa e determinata attività lavorativa, proprio perché, per tutti gli anni del matrimonio ed anche dopo la separazione, si è dedicata alla cura ed all'assistenza dei figli, con particolare riguardo alla FI in ragione delle CP_2 sue condizioni di salute.
L'istruttoria compiuta in causa ha tuttavia attestato che la OR , pur CP_1 dedicandosi certamente alla cura dei figli, così come peraltro il ricorrente (non appare sul punto una specifica contestazione in causa) ha svolto anche quando e erano più piccoli, attività di volontariato, in alcuni periodi in Per_1 CP_2 modo particolarmente assiduo, così valutando di impiegare il tempo libero dall'accudimento dei bambini, e ha svolto altresì per brevi periodi anche attività lavorativa.
Quanto genericamente riferito dai testi (madre della resistente) Testimone_2
e (fratello della parte) sulla circostanza che il sig. non Testimone_1 Pt_1 avrebbe voluto che la sig.ra lavorasse, non appare rilevante al CP_1 fine del decidere, in primo luogo, in quanto circostanza non previamente e
8 specificamente allegata dalla ricorrente e, ulteriormente, in quanto inidoneo a far emergere se ed a quali occasioni professionali-reddituali la sig.ra CP_1 avrebbe rinunciato.
Per tutto quanto sin qui rilevato, risultando dagli atti che la OR CP_1 abbia una adeguata disponibilità e potenzialità economica, non appaiono dunque sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della OR né con riguardo alla funzione CP_1 assistenziale né con riferimento alla funzione compensativa-perequativo dell'assegno stesso, come delineato dalla Corte di legittimità.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e vanno poste dunque a carico della OR;
le stesse CP_1 sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
-dichiara la contumacia in causa di CP_2
- rigetta la domanda di condanna al versamento di assegno divorzile, in favore della sig.ra e a carico di CP_1 Parte_1
- revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra
[...] con decreto di omologa della separazione del Tribunale di Livorno del CP_2
15.3.2016 emessa all'esito del giudizio contraddistinto dal r.g. 5004/2015;
- condanna la OR al pagamento delle spese di lite del CP_1 presente giudizio in favore di che si liquidano in euro 900,00 Parte_1 per fase di studio, euro 700,00 per fase introduttiva, euro 1.000,00 per fase istruttoria ed euro 1.500,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Livorno, li 9.6.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2877/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHILLO GIANLUCA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PAZZAGLIA GIANCLAUDIO e dell'avv. PAZZAGLIA FEDERICO
( ) P.ZZA DELLA LIBERT\ 18 57023 CECINA;
C.F._3
RESISTENTE
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_2 C.F._4 dell'avv.
TERZO CHIAMATO
Con l'intervento del P.M. -Sede
con OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio
In data 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile con la OR CP_1 nel Comune di Rosignano M.mo (LI) in data 24.6.1989, rilevando la nascita dei
1 due figli gemelli (il 5.11.1991) e (il 25.2.1995) e allegando la Per_1 CP_2 separazione personale dal coniuge intervenuta con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Livorno il 15.3.2016 (n. cronol. 3659/2016, RG n.
5004/2015), il SI evocava in causa la OR Parte_1 CP_1 al fine di sentir pronunciare (la cessazione degli effetti civili, rectius) lo scioglimento del matrimonio, con eliminazione del contributo al mantenimento illo tempore disposto in favore della FI (ora economicamente autosufficiente e non più convivente con la madre) e dell'assegno di mantenimento disposto in favore della OR per essere in pejus CP_1 mutate le proprie condizioni reddituali all'esito del pensionamento e per aver viceversa la resistente visto migliorare la sua situazione avendo ella cominciato a lavorare. Il ricorrente concludeva dunque nei termini che seguono: “- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. Parte_1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), e la sig.ra , C.F._1 CP_1 nata a [...] il [...] (C.F.: ), celebrato nel Comune di C.F._2
Rosignano M.mo (LI) il 24.6.1989 ed il cui atto è trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 19 Parte I anno 1989;
- in conseguenza della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra con CP_1 ordinanza di omologa della separazione del Tribunale di Livorno del 15.3.2016 emessa all'esito del giudizio contraddistinto dal r.g. 5004/2015;
- revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra con CP_2 ordinanza di omologa della separazione del Tribunale di Livorno del 15.3.2016 emessa all'esito del giudizio contraddistinto dal r.g. 5004/2015;
- con vittoria di spese ed onorari in caso di contestazione”.
Il ricorso veniva notificato anche alla FI , la quale tuttavia non CP_2 si costituiva in causa.
Si costituiva in giudizio la OR contestando in toto la CP_1 domanda proposta con riferimento all'eliminazione dell'assegno in proprio favore rilevando di aver sempre, provveduto alla cura dei due figli, oggi maggiorenni ed in particolare, della FI affetta da spina bifida ed CP_2 idrocefalo, sia durante il matrimonio, sia dopo la separazione dal coniuge e di essere dunque allo stato in grado di reperire solo lavori occasionali, a tempo determinato e/o stagionali. Contestando peraltro il mancato pagamento dell'incremento ISTAT dell'assegno di mantenimento da parte del ricorrente, la OR concludeva come di seguito: “A) “in primis”, rigettare il CP_1 presente ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati in narrativa;
B) in via riconvenzionale, condannare il IG. odierno ricorrente a versare, a Pt_1 favore della IG.ra : CP_1
2 --- assegno divorzile della somma di €. 450,00 mensili o quella maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT;
--- la somma di €. 3.770,70 a titolo di rivalutazione ISTAT, calcolata sulla somma mensile prevista, a favore del coniuge, in sede di separazione, dalla data dell'omologa al saldo, oltre interessi legali […] Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Pronunciata dal Collegio sentenza di stato in data 2.4.2024 all'esito dell'udienza di comparizione, venivano resi provvedimenti provvisori e parzialmente ammesse le prove articolate dalle parti e disposti accertamenti sui redditi delle parti a mezzo della Guardia di Finanza.
Svolta l'istruttoria la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 3.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. previo deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusionali.
Nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva come di seguito:
“In rito:
- come da verbale d'udienza del 9.7.2024, chiede dichiararsi la contumacia di CP_2
[...]
- insiste per la declaratoria di nullità e comunque affinché il designato giudice non tenga conto delle dichiarazioni rese dal teste in relazione al capitolo di Testimone_1 prova n. 21) e dal teste in relazione ai capitoli di prova da 19) a 24), Testimone_2 avendo i testi riferito su fatti relativi a capitoli di parte resistente non ammessi ed esorbitanti a quelli ammessi, il tutto come compiutamente eccepito a verbale delle udienze di escussione del 3.6.2024 e del 9.7.2024, nonché nelle note scritte d'udienza del 17.9.2024
In via istruttoria
- per mero tuziorismo si insiste nella richiesta di modifica dell'ordinanza istruttoria del
29.3.2024, affinché siano ammessi i capitoli di prova testimoniale da 1) a 14) di questa difesa;
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da controparte, si chiede che sia disposto il completamento dell'attività istruttoria demandata alla G.d.F. e che siano quindi acquisiti gli estratti conto e la documentazione relativa ai rapporti bancari individuati, come specificato nella relazione depositata dagli agenti il 15.7.2024;
Nel merito preso atto dell'avvenuta declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e tenuto conto di quanto disposto con l'ordinanza del 29.3.2024 sia in confronto della sig.ra che in confronto della sig.ra chiede: - confermare CP_1 CP_2 in via definitiva quanto disposto in confronto della sig.ra con CP_2
l'ordinanza del 29.3.2024 e per l'effetto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della stessa con l'ordinanza di omologa della
3 separazione del Tribunale di Livorno del 15.3.2016 emessa all'esito del giudizio contraddistinto dal r.g. 5004/2015;
- rigettare la domanda riconvenzionale mediante la quale la sig.ra ha CP_1 chiesto il riconoscimento in suo favore di assegno divorzile;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“--- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e tenuto conto delle difese delle parti, nonché di quanto emerso dall'esame dei testimoni ed in particolare, dalle testimonianze della IG.ra e del IG. interrogati, in Tes_2 Testimone_1 controprova, sui capitoli formulati da controparte:
I) “in via istruttoria”, disporre, ex art. 117 del c.p.c., l'interrogatorio libero della
IG.ra parte convenuta contumace nel presente giudizio, affinché CP_2 chiarisca quale dei due genitori, durante il matrimonio, si fosse occupato della famiglia, dei figli e soprattutto, della situazione di salute della medesima, così come richiesto, dalla stessa parte convenuta, nelle note scritte, relative all'udienza del 17.09.2024; II)
“nel merito ed in via riconvenzionale”, condannare il IG. odierno ricorrente Pt_1
a versare, a favore della IG.ra , un assegno divorzile della somma di €. CP_1
450,00 mensili o di quella maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT.
Con vittoria di spese e compensi di causa”
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
1. Va in primo luogo rilevato che in data 2.4.2024 risulta già pronunciata inter partes la sentenza parziale in merito allo stato civile delle parti, con conseguente scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, OR
e SI in Rosignano Marittimo in data CP_1 Parte_1
24.6.1989 (atto trascritto dei registri del medesimo Comune).
2. Entrambe le parti hanno concluso anche in via istruttoria per lo svolgimento delle prove costituende non ammesse e per l'interrogatorio libero della resistente contumace CP_2
Ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti depositati e acquisiti, come meglio emergerà dalla motivazione che segue.
3. Quanto alla FI non costituitasi e solo personalmente CP_2 presente all'udienza di comparizione, vi è da rilevare che risulta dalla
4 narrativa di entrambe le parti che la FI svolge attività lavorativa ed è autonoma sul piano economico, è proprietaria della casa in cui vive e dove ha la residenza e, per quanto allegato dalla OR , è stata altresì garante CP_1 della madre per l'acquisto dell'automobile da parte di quest'ultima.
Alcun assegno di mantenimento va dunque ulteriormente previsto a carico del SI in favore della FI maggiorenne economicamente Pt_1 indipendente OR con conseguente revoca di quanto CP_2 disposto sul punto nel decreto di omologa della separazione.
4. In questa sede vanno esaminate le ulteriori istanze formulate dalle parti quanto ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, in merito, specificamente, all'attribuzione di un assegno divorzile a carico del SI richiesto in via riconvenzionale da Pt_1 CP_1 nella misura di euro 450,00 mensili, avendo invece la parte ricorrente chiesto accertarsi la carenza del diritto a percepire l'assegno in capo alla OR resistente.
4.1. In via preliminare, può sottolinearsi che, secondo la giurisprudenza della
Corte di legittimità, all'assegno divorzile va oggi attribuita una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Sul punto è noto che la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza pronunciata a Sezioni Unite
n. 18287/2018, ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità̀ reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Detto parametro (che identifica la funzione “compensativa” dell'assegno) fonda sui principi costituzionali di pari dignità̀ e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. La Cassazione ha quindi rivisitato i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile, affermando che il Giudice del divorzio, nel verificare se sia dovuto o meno l'assegno all'ex coniuge richiedente, debba fare riferimento “all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” e, a tal fine, debba considerare alcuni parametri che il richiedente l'assegno divorzile ha l'onere di provare, quali, a titolo esemplificativo, i redditi di qualsiasi specie, i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro indipendente o autonomo. L'ex coniuge richiedente l'assegno ha anche l'onere di dimostrare “di non possedere mezzi adeguati” e di non poterseli procurare “per ragioni oggettive”, così come ha l'onere di provare di aver tentato di raggiungere l'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le
5 eventuali esperienze lavorative. Appurata, dunque, la disparità patrimoniale tra gli ex coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Non può, infatti, non considerarsi la diversa situazione in cui la eventuale disparità sia generata da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex coniugi rispetto al caso in cui tale disparità derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. In definitiva, solo in tale ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Sulla scorta delle suddette valutazioni, la Corte di legittimità ha dunque affermato il principio per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativo- compensativa.
4.2. Sulla base dei superiori principi - che il Collegio ritiene di dover seguire
– non si ravvisa nel caso di specie nessuno dei presupposti richiesti affinché la OR possa continuare a beneficiare dell'assegno divorzile. CP_1
4.2.1. In primo luogo, si deve sottolineare che l'istruttoria svolta in causa ha consentito di attestare l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte della OR , ciò che fa emergere l'attitudine della CP_1 richiedente a procurarsi all'attualità un reddito da lavoro. In sede di udienza di comparizione la OR ha dichiarato lo svolgimento di attività CP_1 lavorativa quale baby sitter, con guadagni mensili pari a circa 600/700 euro. I testimoni escussi in causa hanno poi confermato che, successivamente alla separazione, e vieppiù negli ultimi anni, la OR ha lavorato con CP_1 continuità e con frequenza come baby sitter, anche per diverse ore giornaliere e sostanzialmente tutti i giorni della settimana (vedi le dichiarazioni dei SIi
figlio delle parti, e , compagna di lui, all'udienza Testimone_3 Testimone_4 del 3.6.2024). Quanto riscontrato attesta che la OR non ha avuto CP_1 difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, per reperire i mezzi per il proprio sostentamento.
Con riferimento alla situazione patrimoniale delle parti, vi è da osservare che entrambi gli ex consorti hanno effettuato alcune operazioni di compravendita di beni e quindi di investimento di denari ricavati da tali compravendite,
6 ovvero da somme ricevute a titolo di risarcimento del danno (in quest'ultimo caso, in particolare, la OR ). CP_1
Tali operazioni confermano una adeguata solidità patrimoniale di entrambi i coniugi, la quale appare rilevante al fine delle considerazioni che debbono svolgersi in questa sede.
Va osservato che, anche all'esito delle operazioni indicate, la sig.ra vive CP_1 in un immobile di proprietà recentemente acquistato per l'importo di euro
95mila ed è comproprietaria (unitamente alla madre e ai fratelli, per eredità paterna) di altri due immobili siti nel Comune di Rosignano Marittimo, di cui uno ad uso box e l'altro ad uso abitativo di 95mq; la resistente è altresì proprietaria per ½, unitamente al sig. di un terreno a Cecina. Su Pt_1 nessuno di tali beni è stata allegata l'esistenza di mutui o prestiti. Trattasi dunque di un patrimonio che (se pur allo stato non idoneo a determinare frutti civili, in particolare, vivendo la madre nell'appartamento in comproprietà anche della OR ed essendo la casa di esclusiva proprietà abitata CP_1 dalla resistente) rappresenta un valore che qualifica come adeguatamente consolidata la posizione della OR e che potrebbe anche nel futuro CP_1 essere oggetto di diverso impiego.
È emerso poi che la OR abbia nel 2020 acquistato una vettura nuova CP_1 per un corrispettivo di oltre € 20.000,00, anticipando l'importo di € 4.200,00 e con rate mensili di € 238,77, rate di importo non specificamente compatibile con il dichiarato reddito mensile di euro 600,00/700,00.
Per quel che concerne la posizione del SI lo stesso è Parte_1 proprietario dell'immobile sito a Cecina in Via Tasso, è comproprietario per ½, unitamente alla sig.ra , del terreno agricolo della superficie di 10.200 m2 CP_1 ubicato a Cecina in via del Paratino e ha recentemente acquistato una vettura immatricolata ad aprile 2022.
Da quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza risulta che parte delle somme nella disponibilità del resistente sono relative ad un conto corrente intestato alla FI (nr. 10082168) sul quale il sig. CP_2
ha solo una delega, che gli importi di cui al conto nr. 10080961 Parte_1 poi estinto il 23.8.2022 erano comprensivi – come emerge dalla relazione della
G.d.F. - delle somme confluite sul conto intestato alla associazione “Wind
Dancers” costituita nell'interesse della FI e che parte di quanto ricavato dal nel marzo 2022 dalle vendite dei beni precedentemente ereditati per il Pt_1 corrispettivo di € 77.500,00 ed € 47.500,00 è stato devoluto ai figli prima dell'inizio del procedimento: dagli estratti conto prodotti (docc. 7, 7.1 e 19) risulta infatti la corresponsione a marzo 2022 di € 22.000,00 in favore del figlio
7 ed a febbraio 2023 di € 30.000,00 in favore della FI Testimone_3 CP_2
[...]
Alla luce delle indicazioni rese, tenuto conto degli elementi rilevanti al fine del decidere, ritiene il Tribunale che risulti in questa sede superfluo ai fini del decidere il completamento delle indagini demandate alla G.d.F., rimaste non compiute avendo l'autorità delegata depositato una relazione che, pur rilevando l'esistenza di un numero consistente di rapporti bancari non dichiarati in causa dalla resistente, non è stata accompagnata dal deposito degli estratti di conto richiesti a mezzo pec ai vari istituti nonostante le richieste da ultimo formulate col verbale dell'udienza cartolare del 17.9.2024.
Quanto emerso e fin qui rilevato appare invero adeguatamente rappresentativo della posizione economica patrimoniale di entrambe le parti e, per quel che riguarda specificamente la resistente, della sua idoneità alla produzione del reddito e della condizione sia reddituale che patrimoniale della OR , quali elementi al fine del decidere in merito ai presupposti della CP_1 componente c.d. assistenziale dell'assegno divorzile.
4.2.2. Inoltre, come già rilevato in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., sono mancate in atti, né vi è stata istanza di prova sul punto, allegazioni adeguatamente specifiche in ordine al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, nel senso dell'eventuale sacrificio delle proprie aspettative di soddisfazione lavorativa anche in vista della formazione del patrimonio comune.
La OR ha genericamente allegato in comparsa di costituzione e CP_1 risposta di essere stata impossibilitata ad intraprendere una continuativa e determinata attività lavorativa, proprio perché, per tutti gli anni del matrimonio ed anche dopo la separazione, si è dedicata alla cura ed all'assistenza dei figli, con particolare riguardo alla FI in ragione delle CP_2 sue condizioni di salute.
L'istruttoria compiuta in causa ha tuttavia attestato che la OR , pur CP_1 dedicandosi certamente alla cura dei figli, così come peraltro il ricorrente (non appare sul punto una specifica contestazione in causa) ha svolto anche quando e erano più piccoli, attività di volontariato, in alcuni periodi in Per_1 CP_2 modo particolarmente assiduo, così valutando di impiegare il tempo libero dall'accudimento dei bambini, e ha svolto altresì per brevi periodi anche attività lavorativa.
Quanto genericamente riferito dai testi (madre della resistente) Testimone_2
e (fratello della parte) sulla circostanza che il sig. non Testimone_1 Pt_1 avrebbe voluto che la sig.ra lavorasse, non appare rilevante al CP_1 fine del decidere, in primo luogo, in quanto circostanza non previamente e
8 specificamente allegata dalla ricorrente e, ulteriormente, in quanto inidoneo a far emergere se ed a quali occasioni professionali-reddituali la sig.ra CP_1 avrebbe rinunciato.
Per tutto quanto sin qui rilevato, risultando dagli atti che la OR CP_1 abbia una adeguata disponibilità e potenzialità economica, non appaiono dunque sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della OR né con riguardo alla funzione CP_1 assistenziale né con riferimento alla funzione compensativa-perequativo dell'assegno stesso, come delineato dalla Corte di legittimità.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e vanno poste dunque a carico della OR;
le stesse CP_1 sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
-dichiara la contumacia in causa di CP_2
- rigetta la domanda di condanna al versamento di assegno divorzile, in favore della sig.ra e a carico di CP_1 Parte_1
- revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra
[...] con decreto di omologa della separazione del Tribunale di Livorno del CP_2
15.3.2016 emessa all'esito del giudizio contraddistinto dal r.g. 5004/2015;
- condanna la OR al pagamento delle spese di lite del CP_1 presente giudizio in favore di che si liquidano in euro 900,00 Parte_1 per fase di studio, euro 700,00 per fase introduttiva, euro 1.000,00 per fase istruttoria ed euro 1.500,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Livorno, li 9.6.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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