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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3195/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3195/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 21/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO UMBERTO I° N.251 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
UN CA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
CORSO UMBERTO I° N.251 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
UN CA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
Via Casa Mannini, 21 null 84010 Maiori, presso lo studio dell'Avv. ARPINO LUIGI (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in P.zza CP_2 C.F._6
Casalbore, 32 null 84124 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. RAITO ROBERTO (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._7
CONVENUTA
Pagina 1 di 6 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in P.zza CP_3 C.F._8
Casalbore, 32 null 84124 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. RAITO ROBERTO (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._7
CONVENUTA
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che Secondo il Supremo Collegio, Corte di Cassazione -
Sezione II civile - Sentenza 5 luglio 2016 n. 13655, nel caso in cui la domanda abbia a oggetto un fondo non intercluso e l'attore lamenti l'insufficienza del passaggio rispetto ai bisogni del fondo, lo stesso giudice di merito dovrà accertare se ricorrono le condizioni atte a giustificare la costituzione della servitù a norma dell'articolo 1052 del codice civile.
La Corte ha ricordato che va distinto il caso di passaggio coatto, che può essere concesso d'ufficio a norma dell'art. 1052 cc., e passaggio necessario di cui all'art. 1051.
Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1052 c.c. – da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale – la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione
(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici)" (Cass. Sez. 2, n. 10045 de 16/04/2008). Muovendo da tale assunto, occorre ancora precisare, dovendo disattendere ogni altra deduzione contraria, che la
Consulta, innovando il concetto di interclusione di un fondo, l'aveva ritenuta configurabile
Pagina 2 di 6 tutte le volte che esso, sia pubblico o privato, non fosse 7 accessibile o meglio 'visitabile' da parte di qualsiasi portatore di Handicap, senza alcuna limitazione di tale situazione di disabilità al solo proprietario del fondo medesimo. Ha affermato la Consulta nella suindicata sentenza che l'art. 1052 c.c., comma 2, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - con particolare riguardo alla legislazione relativa ai portatori di 'handicap' - degli edifici destinati comunque ad uso abitativo, per violazione degli artt. 2,3 comma 2, 32 e 42 Cost., comma 2.
Né, d'altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall'art. 42 Cost., poiché il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui può senz'altro annoverarsi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
Né può dirsi limitata la portata della sentenza della Corte Costituzionale alla accertata presenza in capo al richiedente la servitù coattiva di una situazione di disabilità. Siffatta limitazione è espressamente esclusa dai giudici di palazzo della Consulta.
Si legge, invero, nella decisione del giudice delle leggi, che avverso l'affermata incostituzionalità della norma denunciata (l'art. 1052 secondo comma c.c.) non vale opporre che l'accessibilità propria degli edifici abitativi farebbe riferimento alla persona dei proprietari più che ad una qualitas fundi, cosicché difetterebbe nella specie il carattere della predialità proprio delle servitù.
Ai sensi dell'art. 1052 c.c., da leggere alla luce della sentenza della C. Cost. n. 167/99, la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con capacità ridotta motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo dominante (cfr. Cass. 28 gennaio 2009, n. 2150).
Tali essendo i princìpi applicabili nella fattispecie e muovendo dagli insegnamenti del
Supremo Collegio, la dedotta impossibilità di fruire del passaggio già esistente (soltanto pedonale), come accesso carrabile fino all'abitazione degli attori, e quindi, consequenzialmente, di accedere con veicoli alla proprietà di quest'ultimi da parte di soggetti inabili, ha trovato sicura e piena conferma alla luce dell'istruttoria svolta (cfr. rilievi
Pagina 3 di 6 fotografici e dichiarazioni testimoniali) e della mancata contestazione sul punto da parte dei convenuti.
Ciò premesso, tuttavia, la domanda attorea va dichiarata inammissibile per quanto di ragione.
Invero, il ctu nell'individuare i possibili percorsi carrabili ha analizzato il profilo di appartenenza territoriale ed urbanistico di tutte le particelle interessate.
Ha chiarito che esse ricadono in “Zona territoriale 1 b - Tutela dell'ambiente naturale - secondo grado” - zona b) e c) del Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino- amalfitana, comprendente la parte del territorio del Comune di Cava de' Tirreni, prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua e alcune aree a culture pregiate di altissimo valore ambientale.
La normativa circa gli interventi a farsi per: le zone di cui alla lettera b): prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente art. 15 che dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
- consentire, nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo IV, rifacimenti dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti;
- per la zona di cui alla lettera c): - prevedere e/o consentire la realizzazione, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV di stradette forestali -.
Il TITOLO IV , all' Art. 23 - circa la Viabilità ( viabilità minore) così recita: i progetti dovranno essere dettagliati e redatti in scale idonee a rilevare l'esatta morfologia del suolo;
la sezione stradale deve essere ridotta (massimo metri 3 tutto compreso) e l'andamento longitudinale deve essere tale da limitare al massimo gli scavi e gli sbancamenti, per cui i raggi di curvatura possono essere ridotti al valore minimo necessario alla curvatura delle vetture;
gli eventuali muri di sostegno devono essere esclusivamente realizzati con parametro in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti.
Con riferimento a quanto dettato dai Piani sovracomunali e al PUC vigente, per le aree
a rischio da colata, con l'art. 23 dell'Autorità di Bacino Regionale Campania sud ed
Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele, non viene consentita la realizzazione di “strade”.
All'articolo 14 - Interventi consentiti nelle aree a rischio da frana (Autorità di Bacino
Regionale Campania sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele) così si legge: - “Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana …”, tra gli interventi ammessi non è riportata la dicitura” stradetta” e/o “strada” seppur l'articolo 18 su:
Pagina 4 di 6 Disciplina delle aree a rischio medio e moderato - riporti che … “è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata”.
Analizzando il PUC all'art. 76, identificabile nelle “zona” in cui ricade l'area in esame: - Corridoio ecologico territoriale del – ovvero la zona di elementi lineari a CP_4 spessore variabile – naturali, seminaturali e agricoli - che garantiscono una connessione ecologica e paesistica tra i Nodi ecologici complessi e in particolare dalle Core Areas dei due versanti dei Monti Picentini- Monti di Salerno e dei Monti Lattari, già esistente e da tutelare
e rafforzare, si legge che …” Nei corridoi ecologici territoriali non sono ammessi interventi di nuova edificazione sia pubblica sia privata. Gli interventi ammessi sono:
- il rifacimento dei ciglionamenti inerbiti e dei terrazzamenti;
i muri di sostegno degli eventuali terrazzamenti devono essere realizzati in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
- la realizzazione di rampe di collegamento fra i ciglionamenti e gli eventuali terrazzamenti con larghezza non superiore a m 1,20; le eventuali opere di sostegno vanno realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica o con muretti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
- interventi di rimboschimento con l'impiego esclusivamente di essenze autoctone proprie dell'habitat locale”.
Tenuto conto, pertanto, della normativa urbanistica vigente nell'area interessata dalla eventuale costituzione di una servitù coattiva di passaggio anche carrabile, e del conseguenziale divieto di costruire “strade” che consentano il passaggio ad autovetture o ad altri mezzi meccanici (e che necessitano di una larghezza certamente superiore a m. 1,20), è evidente che la domanda attorea ex art. 1052 c.c. non può trovare applicazione in virtù dell'esistenza dei richiamati vincoli paesaggistici e aree di tutela.
Tali vincoli rendono impossibile la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile attraverso la realizzazione di ipotetici tracciati (seppure delineati in astratto dal ctu, fermi restando i suddetti vincoli).
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la domanda attorea inammissibile;
Pagina 5 di 6 2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Luigi Arpino, difensore di dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro Controparte_1
3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute CP_2
e che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva,
[...] CP_3 cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 3/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3195/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 21/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO UMBERTO I° N.251 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
UN CA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
CORSO UMBERTO I° N.251 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
UN CA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
Via Casa Mannini, 21 null 84010 Maiori, presso lo studio dell'Avv. ARPINO LUIGI (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in P.zza CP_2 C.F._6
Casalbore, 32 null 84124 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. RAITO ROBERTO (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._7
CONVENUTA
Pagina 1 di 6 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in P.zza CP_3 C.F._8
Casalbore, 32 null 84124 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. RAITO ROBERTO (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._7
CONVENUTA
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che Secondo il Supremo Collegio, Corte di Cassazione -
Sezione II civile - Sentenza 5 luglio 2016 n. 13655, nel caso in cui la domanda abbia a oggetto un fondo non intercluso e l'attore lamenti l'insufficienza del passaggio rispetto ai bisogni del fondo, lo stesso giudice di merito dovrà accertare se ricorrono le condizioni atte a giustificare la costituzione della servitù a norma dell'articolo 1052 del codice civile.
La Corte ha ricordato che va distinto il caso di passaggio coatto, che può essere concesso d'ufficio a norma dell'art. 1052 cc., e passaggio necessario di cui all'art. 1051.
Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1052 c.c. – da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale – la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione
(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici)" (Cass. Sez. 2, n. 10045 de 16/04/2008). Muovendo da tale assunto, occorre ancora precisare, dovendo disattendere ogni altra deduzione contraria, che la
Consulta, innovando il concetto di interclusione di un fondo, l'aveva ritenuta configurabile
Pagina 2 di 6 tutte le volte che esso, sia pubblico o privato, non fosse 7 accessibile o meglio 'visitabile' da parte di qualsiasi portatore di Handicap, senza alcuna limitazione di tale situazione di disabilità al solo proprietario del fondo medesimo. Ha affermato la Consulta nella suindicata sentenza che l'art. 1052 c.c., comma 2, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - con particolare riguardo alla legislazione relativa ai portatori di 'handicap' - degli edifici destinati comunque ad uso abitativo, per violazione degli artt. 2,3 comma 2, 32 e 42 Cost., comma 2.
Né, d'altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall'art. 42 Cost., poiché il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui può senz'altro annoverarsi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
Né può dirsi limitata la portata della sentenza della Corte Costituzionale alla accertata presenza in capo al richiedente la servitù coattiva di una situazione di disabilità. Siffatta limitazione è espressamente esclusa dai giudici di palazzo della Consulta.
Si legge, invero, nella decisione del giudice delle leggi, che avverso l'affermata incostituzionalità della norma denunciata (l'art. 1052 secondo comma c.c.) non vale opporre che l'accessibilità propria degli edifici abitativi farebbe riferimento alla persona dei proprietari più che ad una qualitas fundi, cosicché difetterebbe nella specie il carattere della predialità proprio delle servitù.
Ai sensi dell'art. 1052 c.c., da leggere alla luce della sentenza della C. Cost. n. 167/99, la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con capacità ridotta motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo dominante (cfr. Cass. 28 gennaio 2009, n. 2150).
Tali essendo i princìpi applicabili nella fattispecie e muovendo dagli insegnamenti del
Supremo Collegio, la dedotta impossibilità di fruire del passaggio già esistente (soltanto pedonale), come accesso carrabile fino all'abitazione degli attori, e quindi, consequenzialmente, di accedere con veicoli alla proprietà di quest'ultimi da parte di soggetti inabili, ha trovato sicura e piena conferma alla luce dell'istruttoria svolta (cfr. rilievi
Pagina 3 di 6 fotografici e dichiarazioni testimoniali) e della mancata contestazione sul punto da parte dei convenuti.
Ciò premesso, tuttavia, la domanda attorea va dichiarata inammissibile per quanto di ragione.
Invero, il ctu nell'individuare i possibili percorsi carrabili ha analizzato il profilo di appartenenza territoriale ed urbanistico di tutte le particelle interessate.
Ha chiarito che esse ricadono in “Zona territoriale 1 b - Tutela dell'ambiente naturale - secondo grado” - zona b) e c) del Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino- amalfitana, comprendente la parte del territorio del Comune di Cava de' Tirreni, prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua e alcune aree a culture pregiate di altissimo valore ambientale.
La normativa circa gli interventi a farsi per: le zone di cui alla lettera b): prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente art. 15 che dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
- consentire, nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo IV, rifacimenti dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti;
- per la zona di cui alla lettera c): - prevedere e/o consentire la realizzazione, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV di stradette forestali -.
Il TITOLO IV , all' Art. 23 - circa la Viabilità ( viabilità minore) così recita: i progetti dovranno essere dettagliati e redatti in scale idonee a rilevare l'esatta morfologia del suolo;
la sezione stradale deve essere ridotta (massimo metri 3 tutto compreso) e l'andamento longitudinale deve essere tale da limitare al massimo gli scavi e gli sbancamenti, per cui i raggi di curvatura possono essere ridotti al valore minimo necessario alla curvatura delle vetture;
gli eventuali muri di sostegno devono essere esclusivamente realizzati con parametro in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti.
Con riferimento a quanto dettato dai Piani sovracomunali e al PUC vigente, per le aree
a rischio da colata, con l'art. 23 dell'Autorità di Bacino Regionale Campania sud ed
Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele, non viene consentita la realizzazione di “strade”.
All'articolo 14 - Interventi consentiti nelle aree a rischio da frana (Autorità di Bacino
Regionale Campania sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele) così si legge: - “Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana …”, tra gli interventi ammessi non è riportata la dicitura” stradetta” e/o “strada” seppur l'articolo 18 su:
Pagina 4 di 6 Disciplina delle aree a rischio medio e moderato - riporti che … “è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata”.
Analizzando il PUC all'art. 76, identificabile nelle “zona” in cui ricade l'area in esame: - Corridoio ecologico territoriale del – ovvero la zona di elementi lineari a CP_4 spessore variabile – naturali, seminaturali e agricoli - che garantiscono una connessione ecologica e paesistica tra i Nodi ecologici complessi e in particolare dalle Core Areas dei due versanti dei Monti Picentini- Monti di Salerno e dei Monti Lattari, già esistente e da tutelare
e rafforzare, si legge che …” Nei corridoi ecologici territoriali non sono ammessi interventi di nuova edificazione sia pubblica sia privata. Gli interventi ammessi sono:
- il rifacimento dei ciglionamenti inerbiti e dei terrazzamenti;
i muri di sostegno degli eventuali terrazzamenti devono essere realizzati in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
- la realizzazione di rampe di collegamento fra i ciglionamenti e gli eventuali terrazzamenti con larghezza non superiore a m 1,20; le eventuali opere di sostegno vanno realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica o con muretti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
- interventi di rimboschimento con l'impiego esclusivamente di essenze autoctone proprie dell'habitat locale”.
Tenuto conto, pertanto, della normativa urbanistica vigente nell'area interessata dalla eventuale costituzione di una servitù coattiva di passaggio anche carrabile, e del conseguenziale divieto di costruire “strade” che consentano il passaggio ad autovetture o ad altri mezzi meccanici (e che necessitano di una larghezza certamente superiore a m. 1,20), è evidente che la domanda attorea ex art. 1052 c.c. non può trovare applicazione in virtù dell'esistenza dei richiamati vincoli paesaggistici e aree di tutela.
Tali vincoli rendono impossibile la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile attraverso la realizzazione di ipotetici tracciati (seppure delineati in astratto dal ctu, fermi restando i suddetti vincoli).
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la domanda attorea inammissibile;
Pagina 5 di 6 2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Luigi Arpino, difensore di dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro Controparte_1
3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute CP_2
e che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva,
[...] CP_3 cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 3/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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