Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
A seguito di sentenza dichiarativa della inammissibilità di un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ne è proponibile uno nuovo, solo se fondato su errori materiali o di fatto non dedotti nel ricorso precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 21216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21216 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/04/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 839
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 6737/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR PP N. IL 19/06/1969;
avverso la sentenza n. 15644/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 30/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso. È presente per il ricorrente, l'avv. D'Ascola CE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 43963 del 30.9.2013, la sesta sezione penale di questa Corte rigettava il ricorso proposto da IO EP avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 3.4.2012, che aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del predetto IO dal Tribunale di Crotone il 7.6.2011, per i reati di cui all'art. 81 c.p., D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86, L. n. 108 del 1968, art. 1 e L. n. 203 del 1991, art. 7, il reato di cui all'art. 81 c.p., D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86, L. n. 108 del 1968, art. 1 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo 1 A ter della rubrica accusatoria).
1.1. Secondo l'accusa, il IO si era accordato con esponenti di vertice della cosca NA e del clan UR (gruppi criminali di riferimento dell'imputazione ex art. 110 e 416 bis c.p. formulata nei confronti dell'imputato sub 1A, dalla quale il
IO era stato assolto, al pari che dall'imputazione di concorso in estorsione di cui al capo 20) per ottenerne il sostegno elettorale alla propria candidatura alle elezioni comunali di Crotone del 2006; sostegno poi effettivamente ottenuto, anche attraverso attività di pressione ed intimidazione in prossimità dei seggi elettorali, in cambio della promessa di favorire gli affari illeciti della cosca condizionando l'attività amministrativa del consiglio comunale e degli uffici dirigenziali e politico-amministrativi di Crotone.
2. Ricordava la Corte di legittimità che secondo i giudici di merito (in sentenza sono richiamate le pagg. 451-453 della sentenza di primo grado), dall'istruttoria dibattimentale era emersa la sussistenza del consapevole patto preelettorale, ma non anche la produzione successiva di concreti vantaggi per le consorterie, rimanendo irrilevanti (al fine della configurazione del concorso esterno) la mera pur manifestata disponibilità successiva alla elezione a consigliere comunale a dar seguito agli accordi;
mentre quanto all'episodio estorsivo, non era risultato provato un ruolo attivo del ricorrente.
2.1. Quanto al capo 1 A ter, i giudici territoriali avevano invece ritenuto raggiunta la prova che il UR avesse promesso vantaggi a membri delle cosche per ottenerne l'appoggio elettorale, essendo consapevole di agire anche allo scopo di favorire l'attività di tali enti delinquenziali, per il tramite dei vantaggi promessi, consistenti nell'assegnazione di appalti relativi alla realizzazione del progetto Europaradiso e, nel medesimo contesto, all'acquisto di terreni a destinazione agricola per la rivendita in edificabile.
3. Nella sentenza di legittimità i motivi del ricorso proposto nell'interesse del IO sono così riepilogati:
1-. Mancanza o illogicità manifesta della motivazione in relazione al capo 1 A ter, con riferimento all'applicazione in concreto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in particolare sul punto del mancato riscontro del contenuto dell'incontro tra il ricorrente, SS RA e il collaboratore BU, riferito solo da quest'ultimo, non essendo tale ne' l'impegno oggettivamente prestato dal SS per sostenere, nella versione difensiva, solo una persona amica da molti anni, ne' la dichiarazione di MA su un incontro tra malavitosi al quale UR avrebbe fatto giungere un proprio messaggio sulla natura dei terreni potenzialmente interessati all'affare Europaradiso;
queste dichiarazioni sarebbero anche state oggetto di specifico travisamento, in relazione alla detenzione in atto di SS NE, posto agli arresti domiciliari solo dopo le elezioni del 2006, ed al loro riferimento al generico apporto di sostegno elettorale e non all'accordo assertivamente intercorso nell'incontro indicato da BU. Il ricorrente esamina quindi il contenuto di alcune conversazioni intercettate e il rilievo dato alla vicenda dell'imprenditore Pristerà, per contestarne l'interpretazione dei Giudici del merito, evidenziando la successiva opposizione del ricorrente, dopo l'elezione, al progetto edificatorio come prova logica della tardivamente acquisita consapevolezza dello spessore criminale dei componenti del clan;
2 -. Erronea applicazione e carenza di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1 A ter, D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 86 in particolare sul punto della prova che i soggetti attivati da UR fossero effettivamente elettori della circoscrizione di sua candidatura;
3 -. Erronea applicazione degli artt. 15 e 416 bis c.p. anche in relazione al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86 e alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente svolge deduzioni a sostegno della configurabilità nel caso di specie di un concorso apparente di norme, sicché l'assoluzione dal reato associativo e dal concorso esterno nello stesso avrebbe assorbito la residua imputazione di legge speciale, stante la medesima condotta contestata in fatto nei due capi di imputazione;
4 -. Nullità della sentenza, ex artt. 521 e 522 c.p.p., per l'intervenuta condanna ai sensi del capo 1 A ter anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 mai formalmente contestata, neanche suppletivamente, perché dalla descrizione in fatto del capo non emergerebbe alcun riferimento alla finalità di sostegno del gruppo ROSSELLI, non essendo condivisibile il rilievo della Corte distrettuale sulla necessaria lettura congiunta con il capo 1 A, stante la relativa assoluzione, comunque in tal caso dovendo la sussistenza essere valutata alla luce della sola condotta di supporto all'iniziativa edificatoria;
5 -. Erronea applicazione della legge penale e vizi alternativi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza, quanto al capo 1 A ter, dell'aggravante ex art. 7, per la genericità del preteso accordo, ne'serio ne' concreto alla luce della stessa imputazione;
la motivazione neppure avrebbe spiegato quale effetto agevolativo sarebbe in concreto derivato alla cosca dall'accordo elettorale, ciò essendo stato escluso dallo stesso Tribunale con l'assoluzione, essendo insufficiente l'accordo in sè e dovendosi condividere l'interpretazione giurisprudenziale che fa coincidere l'attività di agevolazione prevista dall'aggravante con l'attività del concorrente diretta ad avvantaggiare l'associazione. Esclusa l'aggravante, il reato sarebbe prescritto;
6-. Vizi alternativi della motivazione in ordine all'elemento psicologico della stessa aggravante: la motivazione sul punto sarebbe "incongruente" essendo irrilevanti le conoscenze successive non per sè incompatibili con l'inconsapevolezza al momento del preteso accordo ed avendo i Giudici d'appello trascurato tra l'altro i dati della risalente amicizia tra SS ES e UR, dell'assenza di precedenti dei soggetti frequentati fino a prima delle elezioni, della frequentazione di costoro con esponenti delle forze di polizia, dell'attivazione successiva di UR contro il progetto del mega villaggio.
7-. Vizi della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena e diniego delle attenuanti generiche), confermato con argomentazioni corrispondenti a mere clausole di stile a fronte della fissazione di pena nel massimo edittale, e senza tener conto dell'incensuratezza del IO e della disparità di trattamento rispetto a soggetti autori di reati più gravi.
8. La Corte menziona inoltre i motivi aggiunti depositati il 13 giugno 2013 a sostegno dei motivi originari (avv. Barbuto e D'Ascola), dove erano state sviluppate - si legge in sentenza - ulteriori deduzioni "relative all'omesso confronto con le censure d'appello, con mera reiterazione della prima motivazione;
all'essere intervenuta condanna per fatto diverso da quello solo contestato (relativo all'operazione Europaradiso); alla configurabilità non di accordo corruttivo, ma di mero scambio di impegni penalmente irrilevante;
a vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori MA e BU;
all'inidoneità dei concreti elementi del fatto ad integrare gli estremi della contestata aggravante mafiosa".
9. Osservava la Corte suprema, sulle censure di legittimità dedotte dal ricorrente:
1. "Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile...... il ricorso contiene dettagliate censure in fatto non presenti nell'atto d'appello (così l'esame di talune conversazioni telefoniche, quali quella per l'incarico di assessore;
si confrontino le pagine 7 e 8 dell'atto d'appello con quelle da 8 a 12, in particolare 9, dell'atto di ricorso). Sul punto, pertanto, non vi sono censure di ordine logico alle risposte della Corte distrettuale rispetto a specifiche deduzioni in fatto tempestivamente rivoltele con l'atto d'appello, ma vi sono deduzioni che introducono con immediatezza, e per la prima volta, doglianze alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione di merito del materiale probatorio. Il che ..................... qualifica il motivo come diverso da quelli consentiti in sede di legittimità.
Quanto al resto, la Corte d'appello ha dato risposte articolate e non manifestamente incongrue ai dati probatori richiamati, spiegando perché i contatti riferiti dovevano intendersi pertinenti le elezioni del 2006 (p. 311-313); la ricostruzione dell'apporto di voti per sostenere un vecchio amico piuttosto che per contribuire ad eleggere qualcuno che si impegnava, in relazione all'intero contesto operativo del complesso Europaradiso, ad agevolare gli interessi del clan attiene al mero fatto e, sul punto, vi è duplice conforme valutazione di entrambi i Giudici del merito.
2. Il secondo motivo prospetta deduzioni che nelle loro premesse in fatto sono totalmente nuove rispetto a quelle contenute nell'atto d'appello e, in particolare, nel motivo che trattava il tema del contenuto dell'accordo elettorale (p. 9-16), risolvendosi in censura alla ricostruzione del fatto diversa da quelle consentite.
3. Il terzo motivo è infondato. Esso è oggettivamente nuovo, rispetto ai punti della decisione soli attaccati dall'atto di appello. È vero che ogni questione di diritto può ovviamente essere proposta anche per la prima volta in sede di legittimità (ex art. 609 c.p.p., comma 2), ma ciò è possibile nei limiti dell'attinenza che la questione di diritto assume rispetto alla ricostruzione in fatto operata dai Giudici del merito. E la Corte distrettuale ha, sul punto, argomentato specificamente (p. 319) sulla distinzione tra il reato ex art. 416 bis c.p. (anche nella fattispecie del concorso esterno) e quello D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 86 evidenziando come nel nostro caso l'assoluzione dal concorso nel delitto associativo fosse intervenuta perché, pacifica la consumazione della condotta che integra il reato speciale, tuttavia non vi fosse prova che all'accordo preliminare (per sè integrante quel reato) avesse fatto seguito una condotta di ulteriore effettiva sua concretizzazione (nei termini insegnati da SU sent. 33748/2005). È pertanto del tutto evidente che, nella ricostruzione in fatto operata dai due Giudici del merito, la porzione di condotta attribuita al UR mantiene autonoma rilevanza penale. Del resto, corruzione elettorale del singolo (che si consuma già al momento dell'offerta o della promessa, essendo irrilevante ogni eventuale riserva mentale: Sez. F. sent. 32825/2011) e partecipazione (anche esterna) ad associazione di tipo mafioso che abbia tra le sue finalità anche quella di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto ovvero di procurare voti a sè o ad altri in occasioni elettorali sono fatti/condotte/contesti del tutto diversi, rispetto ai quali non è configurabile alcuna specialità ex art. 15 c.p. (sulla distinzione tra partecipazione all'associazione, anche nella forma del concorso esterno, e scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416 ter c.p., nonché sul loro possibile concorso: Sez.6, sent. 43107/2011; sulla distinzione tra l'art. 416 ter c.p. ed i reati previsti dalle leggi elettorali: Sez. 6, sent. 18080/2012; Sez. 1, sent. 27655/2012). Nè sussiste alcuna contraddizione in diritto tra l'esclusione della partecipazione (o del concorso esterno) all'agire associativo e la contestazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 per fini personali (avere sostegno per la propria candidatura)
e quello di agevolazione della cosca essendo tra loro non incompatibili ma convergenti e sinergici (Sez. F. sent. 32825/2011).
4. Anche il quarto motivo è nuovo e, conseguentemente, la censura proposta è innanzitutto tardiva, il che è assorbente. Lamenta infatti per la prima volta in questa sede di legittimità il ricorrente che l'originario capo di imputazione 1 A ter contenesse un'irrituale contestazione della circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Osservato che l'originario capo di imputazione indicava espressamente tale norma, si manifesta assorbente il rilievo che l'atto di appello conteneva sul punto della giudicata sussistente circostanza aggravante ex art. 7 solo una censura in fatto sulla dedotta mancanza del necessario elemento psicologico, per l'asserita mancata conoscenza della qualità delinquenziale dei soggetti con cui l'accordo preelettorale era intervenuto (motivo quinto atto d'appello, comunque pagine 3, 22, 23, 31, 32). Vi è stata quindi piena accettazione del contraddittorio sul punto della contestata è ritenuta aggravante, con piena ed efficace difesa nel merito, sicché le odierne censure formali sulle modalità dell'originaria contestazione sono insuperabilmente tardive, ogni ipotizzabile nullità a regime intermedio (ipotizzata dalla prospettazione difensiva) non potendo più essere eccepita e dedotta in questa sede.
5. Il quinto motivo è in parte infondato ed in parte diverso da quelli consentiti. La Corte distrettuale ha spiegato che, secondo le fonti probatorie indicate (p. 309-317) l'accordo relativo all'operazione del villaggio turistico Europaradiso riguardava non una generica conferma, a singoli interessati, della pubblica prospettazione politica di un programma elettorale per una determinata iniziativa ma, con riferimento proprio a quella determinata iniziativa pubblica, la piena "propria disponibilità all'inquinamento delle procedure amministrative dirette all'aggiudicazione dei connessi appalti e ... alla modificazione delle prescrizioni di piano regolatore" in relazione a terreni con destinazione agricola rispetto ai quali le cosche potevano acquisire la gestione. In sostanza, contenuto dell'accordo erano, in relazione alla pubblicamente annunciata iniziativa imprenditoriale/urbanistica, i vantaggi derivanti dall'inquinata realizzazione delle opere funzionali ed i profitti da compravendite di terreni articolate rispetto ai tempi ed alle decisioni di modifica delle destinazioni urbanistiche. Da qui l'insussistenza, per il Giudice di secondo grado, di alcuna intrinseca contraddizione tra la proposta di natura politica, generale e pubblica, e l'accordo in relazione ai vantaggi ottenibili dall'influenza sulle concrete modalità per perseguire il risultato di quella proposta politica. Si tratta di apprezzamento di merito che, conforme a quello del primo Giudice dopo il dichiarato confronto con l'essenza dei motivi d'appello sul punto, risulta non palesemente incongruo ai dati probatori richiamati e comunque sorretto da motivazione non apparente ne' manifestamente illogica o contraddittoria, non competendo a questa Corte Suprema un'ulteriore diversa valutazione del materiale probatorio.
Nè l'aver valorizzato anche per il capo 1 A ter la promessa per l'operazione Europaradiso come qualificata dalle specificazioni ad essa relative indicate nel capo 1 A (con i relativi aspetti che, come ricordato, già il Tribunale ha giudicato provati e sussistenti ancorché inidonei a configurare il delitto di partecipazione associativa pur nella forma del concorso esterno) risulta contrastare con la lettera dei capi di imputazione e con il senso logico dei relativi contenuti. Invero, il capo 1 A associa la promessa di attivazione per la realizzazione del progetto turistico Europaradiso a determinate condotte che, specificamente, la concretizzano;
il capo 1 A ter richiama espressamente il capo 1 A per l'individuazione dei soggetti dell'accordo e, poi, indica come condotta l'appoggio alla realizzazione del progetto Europaradiso, qui senza alcuna specificazione ulteriore. Correttamente la Corte di Catanzaro ha escluso la sussistenza di alcuna violazione del principio del contraddittorio, interpretando il rapporto tra i due capi di imputazione, e il loro contenuto, in termini tutt'altro che assertivi o manifestamente illogici o contraddittori. Risulta invero del tutto evidente, sul piano logico ed anche alla luce del letterale richiamo del precedente capo di imputazione quanto ai soggetti dell'accordo, che l'accordo cui i due capi di imputazione fanno riferimento è il medesimo, che viene originariamente valorizzato con una duplice lettura giuridica.
Da ultimo, la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente in realtà conforta le conclusioni in diritto della Corte d'appello, laddove indica l'incompatibilità della circostanza aggravante dell'art. 7 solo nel caso in cui sia affermata anche la sussistenza della partecipazione associativa o del concorso esterno nella condotta associativa, mentre quando questa venga esclusa, come nella fattispecie ha fatto il Tribunale, del tutto legittima è la configurabilità per il singolo reato non associativo (così Sez. 4, sent. 2100/1997 ha escluso la configurabilità nel caso di concorso tra plurimi favoreggiamenti giudicati tuttavia espressione della partecipazione associativa, riconoscendola legittima per il caso del singolo favoreggiamento;
Sez. 1 sent. 26609/2011 ha escluso l'aggravante in un caso in cui era intervenuta condanna per il delitto associativo).
6. Il sesto motivo è in parte infondato ed in parte diverso da quelli consentiti. La Corte d'appello ha richiamato conversazioni immediatamente precedenti le elezioni e poi successive, spiegando che i rapporti comprovati da queste costituivano (per tempi, soggetti e contenuti) riscontro immediato delle narrazioni dei collaboratori e smentivano le riduttive spiegazioni fornite dall'imputato su tempi e numero degli incontri con taluno di essi. In particolare, sul punto relativo alla conversazione del dover render conto a IO (US ES secondo i Giudici del merito, il segretario del PD, partito per cui si era candidato UR, secondo il ricorrente) va osservato che entrambi i Giudici del merito hanno fatto in realtà riferimento a tre conversazioni (la n. 89 di cui è trascritto appunto il testo, e le nn. 96 e 3395, indicate a riscontro dell'indicazione di IO nel US: se effettivamente la Corte d'appello non si è espressamente confrontata con la deduzione difensiva prospettata nell'atto d'appello (p. 29 app.) va rilevato che questa era prospettata in termini assertivi e con riferimento alla sola conversazione n. 96: e in questi limitati termini la questione è riproposta nel ricorso, mancando confronto con la conversazione 3395, citata nella sentenza del Tribunale e ancora in quella d'appello. Riconosciuto comunque dallo stesso ricorrente che il punto non è determinante nella prospettazione difensiva, in ragione del non negato appoggio di US ES al UR (tuttavia solo amicale secondo il ricorrente), occorre allora constatare che la Corte d'appello a p. 317 e 318 si è espressamente confrontata con la tesi difensiva (l'appoggio solo amicale e l'ignoranza di UR sulla caratura criminale delle persone con cui si accordava, conosciuta solo dopo le elezioni;
i dati formali dell'incensuratezza e della mancanza di precedenti cautelari o di prevenzione dei soggetti coinvolti nell'accordo e nel successivo appoggio elettorale) disattendendola con motivazione specifica, articolata, non palesemente incongrua al materiale probatorio richiamato, in sè immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà. Sicché la rinnovata prospettazione della medesima lettura alternativa si risolve in censure di merito volte a preclusa rivalutazione dell'intero materiale probatorio.
7. Il settimo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti. Sui punti della decisione afferenti la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche vi è specifica motivazione della Corte d'appello (p. 320), da cui si evince l'autonoma rivalutazione di entrambi, con rinnovato apprezzamento di merito sorretto da motivazione non apparente ed immune dai soli ulteriori vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E (manifesta infondatezza ed intrinseca contraddittorietà):
sicché anche in questo caso le doglianze in ricorso si risolvono in sollecitazione a preclusa rivalutazione del contenuto di merito di tale apprezzamento".
10. Hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. i difensori del IO.
1. Premesse ampie dissertazioni dogmatiche, assistite da numerosi richiami della giurisprudenza di legittimità sulla natura e sui limiti dell'impugnazione straordinaria per errore di fatto delle sentenze della Corte di Cassazione, la difesa deduce che nel caso di specie, l'inesatta percezione delle risultanze processuali in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata riguarderebbe quattro specifici punti delle questioni allora devolute con il ricorso alla Suprema Corte.
1.1. Quanto al primo punto, concernente l'oggetto materiale del presunto reato elettorale, rileva la difesa di avere già evidenziato, in sede di ricorso per cassazione, come la Corte territoriale fosse incorsa in una serie di manifeste contraddizioni. "Infatti - si legge in ricorso - già allora si era notato come il progetto relativo alla costruzione dell'insediamento turistico Europaradiso", fosse addirittura contenuto nel programma elettorale della intera coalizione di centrosinistra alla quale apparteneva anche il partito politico del ricorrente. Si era quindi evidenziato come si fosse preteso di trasformare l'obiettivo di una ben precisa iniziativa politica nell'oggetto del reato elettorale del quale, a torto, era stata così ravvisata la sussistenza. Non a caso, era stato pure dimostrato che quando il sindaco e le altre forze politiche di centrosinistra ebbero un ripensamento a proposito della iniziativa edilizia in questione, il IO non esitò ad allinearsi al sopravvenuto cambio di strategia, anzi ne sostenne pubblicamente le ragioni. Ciò ad ulteriore conferma del fatto che quello in esame non costituiva un impegno elettorale esclusivo, segreto ed illecito da parte del IO, ma pubblico, illecito invece ravvisato sulla scorta di un vero e proprio travisamento del fatto. La circostanza ora riferita riveste un ruolo davvero decisivo rispetto alle ragioni del ricorrente, non solo perché disvela un caso addirittura scolastico di inesatta percezione delle risultanze processuali idonea a stimolare un controllo ex art. 625 bis c.p.p., ma anche e soprattutto perché si tratta di un elemento ritenuto determinante per l'affermazione di responsabilità del IO, stante la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra la lettura dell'episodio in esame e l'intervenuta condanna. 1.2. "Ma vizi non certo minori - anzi, ancor più gravi ed evidenti - inficiano la sentenza anche per ciò che attiene alla lettura offerta in ordine alle propalazioni dei collaboratori di giustizia CA EN e RI CE. Si allude al secondo aspetto in relazione al quale sussiste l'errore di fatto qui espressamente censurato. Ed invero, con specifico riferimento alle dichiarazioni del CA, costui ha riferito che il IO gli venne presentato da US ES, all'epoca incensurato. Ad entrambi l'uomo politico avrebbe offerto, quale contropartita di un sostegno elettorale, consistenti vantaggi nell'acquisto di terreni sui quali sarebbe dovuto sorgere il già citato complesso turistico denominato "Europaradiso". Terreni che sarebbe stato possibile acquistare come agricoli e poi rivendere come edificabili proprio in quanto destinati ad ospitare strutture residenziali. In seguito, stando alla ricostruzione dei giudici del merito, CA incontrò IO presso il ristorante "The Maida Mare", formalizzando così l'accordo nel corso di una cena. Dunque, stando alle conclusioni della Corte di appello (all. 4) che sul punto ha richiamato alla lettera quelle del Tribunale (all. 5), l'assunzione di impegni da parte del IO in favore della cosca sarebbe avvenuta in queste precise circostanze di tempo e luogo ed alla presenza del solo CA. Da ciò l'ovvia necessità di riscontrare le propalazioni del collaboratore con elementi che, in ossequio alla regola di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ne corroborassero l'attendibilità. A fronte di quanto precede, sia in sede di ricorso (pagg. 6-7; all. 6) che di motivi aggiunti (pag. 7;
all. 7) si era dimostrato come la versione offerta dal RI contrastasse con un dato storico incontroverso. Quello costituito dal fatto che, nel periodo anteriore alle elezioni comunali crotonesi del 2006, US EO si trovava in stato di detenzione carceraria ed era dunque materialmente impossibilitato a partecipare a qualsivoglia riunione. Al riguardo la sentenza non ha speso neanche una parola, anzi si è spinta sino al punto di ritenere raggiunta, anche sulla scorta di queste dichiarazioni, la prova di un accordo tra il candidato e la cosca c.d. dei Papaniciari. Accordo in forza del quale, se eletto alla carica di membro del Consiglio comunale di Crotone anche grazie all'appoggio di una simile organizzazione mafiosa, avrebbe - nella qualità di componente di tale consesso - garantito vantaggi a questa stessa consorteria. Una simile affermazione si regge sul presunto riscontro incrociato tra le dichiarazioni del CA e quelle del RI, il quale però:
non ha mai collocato la promessa dell'uomo politico in relazione alla consultazione elettorale, nel senso che non ha riferito di un impegno assunto in campagna elettorale dal IO, ne' per sostenere la realizzazione del progetto turistico "Europaradiso", ne' per coltivare interessi illeciti variamente connessi alla possibile realizzazione del villaggio;
tanto più che il presunto messaggio che, a detta del collaboratore, il IO avrebbe fatto recapitare alla sua organizzazione, "a tenore del quale vi era la possibilità di acquistare come agricoli e rivendere come edificabili i terreni destinati all'insediamento turistico" (pag. 311 sentenza d'appello), non è stato fatto risalire dal RI alla campagna elettorale del 2006 o comunque al periodo precedente al voto, per la semplice ma conclusiva ragione che egli non precisa proprio nulla al riguardo;
ha evocato l'intervento di US EO ("a IO Pino la campagna elettorale l'ha fatta US LE), mai richiamato invece dal collaboratore CA;
addirittura non è stato nemmeno in grado di chiarire a quale tornata elettorale (2001 o 2006) si riferissero le sue dichiarazioni. La sentenza ha del tutto omesso di prendere posizione rispetto ai primi due rilievi (anche al limitato ma pur sempre doveroso fine di escluderne la conducenza), così come ha addirittura preteso di liquidare il terzo con la sbrigativa affermazione secondo la quale costui ebbe comunque "a sostenere il IO durante le campagne elettorali del 2001 e del 2006 (pag. 330 sentenza di appello). Dunque, delle due l'una. Se RI ha inteso riferirsi all'anno 2001, v'è contrasto sul tema con le dichiarazioni di CA e comunque le dichiarazioni di quest'ultimo, che si riferiscono all'anno 2006, sono prive di riscontro ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3; (se) invece, non è certo a quale campagna elettorale RI abbia alluso, il risultato processuale non cambia, non potendosi dire provato uno stesso fatto sulla scorta della deposizione di un collaboratore di giustizia non confermata con certezza da altro collaboratore. Insomma, le dichiarazioni del CA sono sfornite in proposito di autonomo riscontro probatorio e non possono certo considerarsi confermate da quelle del RI, proprio perché manca il presupposto costantemente indicato dalla giurisprudenza per la sussistenza del c.d. "riscontro incrociato", ossia la convergenza sul nucleo essenziale del fatto (Cass., sez. 1, 19 dicembre 2011, n. 13606). Anche sotto questo ulteriore versante è dunque evidente il vizio di travisamento del fatto, di per sè idoneo a stimolare una censura ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.".
1.3. Gli altri motivi di censura riguardano il presunto errore di percezione in cui la Corte di legittimità sarebbe incorsa in ordine alla presunta finalità di agevolazione mafiosa perseguita dall'esponente con la conclusione dell'accordo elettorale. "Errore di percezione, questo, che - argomenta la difesa - discende dalla duplice indimostrata premessa secondo la quale il IO avrebbe siglato un simile patto corruttivo: con la piena consapevolezza della caratura mafiosa dei suoi sostenitori elettorali;
all'esclusivo scopo di agevolare l'attività del presunto sodalizio mafioso di appartenenza dei suoi interlocutori. Quanto al primo punto, giova premettere come la difesa abbia espressamente censurato, in sede di ricorso per cassazione, il fatto che la sentenza d'appello non si fosse curata di valorizzare affatto un dato (questo sì dotato di assoluta certezza) che avrebbe dovuto costituire un ostacolo insormontabile alla possibilità di affermare la responsabilità penale di IO EP ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, vale a dire l'assoluta assenza di prova (anche indiziaria) della consapevolezza da parte del IO circa la presunta caratura criminale dei soggetti che ne sostennero la candidatura. Si allude a US ES, CA EN, IN AT e EN CO, nessuno dei quali, all'epoca dei fatti, era gravato da precedenti penali per reati in materia di criminalità organizzata o era stato attinto da misure di prevenzione, era peraltro osservato come al riguardo si fosse pure registrato, poco prima, un preciso intervento legislativo. Quello avente ad oggetto l'introduzione del divieto di propaganda elettorale per le persone sottoposte, in forza di definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblicasicurezza, oggi previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67, comma 7. Tale decreto espressamente prevede, nel successivo art. 76, comma 8, che la stessa sanzione prevista per il destinatario del divieto si applichi anche "al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'art. 67, comma 7 e se ne avvale concretamente". Come si vede, la "diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza" è un ben preciso elemento costitutivo del reato, a conferma del fatto che l'appartenenza (anche soltanto indiziaria) ad un'associazione mafiosa non può mai presumersi conosciuta dall'imputato. Non solo. È la stessa fattispecie poc'anzi richiamata a prevedere espressamente che una simile consapevolezza si accompagni alla concreta utilizzazione dell'attività di propaganda elettorale svolta dal soggetto già attinto dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ebbene, dalla lettura della motivazione risulta del tutto evidente l'errore nel quale è incorsa la sentenza. Infatti, da un lato appare chiaro che la sentenza è uscita in un errore di fatto, laddove non ha considerato che non risultano documentati rapporti di conoscenza tra il IO e tutti i soggetti con i quali il primo avrebbe siglato un accordo di natura illecita;
dall'altro, e conseguentemente, non vi è nemmeno alcuna prova della consapevolezza da parte del ricorrente della caratura mafiosa dei propri presunti interlocutori. Resta ancora da esporre l'ulteriore vistoso errore materiale e di fatto della sentenza in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art.
7. In sede di ricorso e nell'ambito dei successivi motivi aggiunti, la difesa aveva ampiamente evidenziato la sussistenza di un evidente vizio di violazione di legge e di radicale assenza di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Al riguardo si era premesso come ai fini della configurabilità di quest'ultima non fosse sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la caratura mafiosa" degli autori del fatto. Si era altresì evidenziato come non potesse trovare applicazione una sorta di "principio di territorialità" idoneo a determinare un mero automatismo tra il dato oggettivo del territorio con presenze mafiose (tra l'altro nella puntuale e pregnante accezione di cui all'art. 416 bis c.p.) e la conseguente configurabilità di tale aggravante speciale. Si era poi aggiunto come la Corte d'appello non avesse speso una sola parola per giustificare la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'aggravante in esame, ma avesse - esattamente al contrario - liquidato l'argomento in poche formule di stile, ai limiti di una mera apparenza di motivazione estesa per non più di 10 righe. Nè la sentenza qui impugnata ha offerto una motivazione più appagante al riguardo, anzi ha totalmente eluso le argomentazioni difensive, senza prendere nella benché minima considerazione le superiori deduzioni. Ora, è noto come le Sezioni unite di codesta ecc.ma Corte (Cass., Sez. Un., 30 aprile 2002, Basile, in seguito, Cass., sez. 6, 9 maggio 2003, Costa;
Cass., sez. 2, 5 dicembre 2005, Nahmad) abbiano esplicitamente riconosciuto la possibilità di esperire ricorso ex art. 625 bis c.p.p. a fronte dell'omesso esame di un motivo di ricorso. Sulla scorta della considerazione secondo la quale la questione nodale non sta tanto nella qualifica del vizio finale - astrattamente sussumibile nella categoria del difetto di motivazione o in quella dell'omissione di pronuncia - quanto nella sua eziologia, si è affermato che nel caso in cui lo stesso sia dipeso da una mera svista, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, si può parlare di un errore di fatto. Con la medesima pronunzia le Sezioni unite di codesta ecc.ma Corte hanno pure effettuato due importanti precisazioni: anzitutto, l'omesso esame deve essere effettivo. Il che non accade quando, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto deve considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio deciderteli della sentenza medesima, ovvero quando le censure formulate con il motivo apparentemente trascurato siano in realtà assorbite dall'esame di altro motivo che è stato preso in considerazione (Cass., sez. 5, 16 dicembre 2008, Quaranta;
Cass., sez. 5, 5 febbraio 2007; Cass., sez. 5, 22 marzo 2005, Buonanno); in secondo luogo, deve accertarsi che la decisione del giudice sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di ricorso. Condizione, questa, che non si verifica quando il motivo non valutato dalla Corte sia infondato, inconferente o inammissibile, in quanto non dedotto in sede appello (Cass., sez. 1, 16 settembre 2004, Alvaro;
Cass., sez. 5, 25 maggio 2007, Pecoriello). Ebbene, è facile notare come entrambe le superiori condizioni ricorrano pacificamente nel caso di nostro interesse. Per un verso, infatti, è del tutto palese l'assenza di un implicito rigetto del motivo di gravame, proprio in ragione del fatto che l'entità e la tipologia della censura erano tali da imporre un'esplicita presa di posizione da parte di codesta ecc.ma Corte, non potendosi certamente ritenere questo stesso motivo assorbito dall'esame degli altri - nettamente diversi - motivi di doglianza. Per altro verso, ognuno comprende come il motivo non preso in considerazione dalla sentenza qui impugnata, oltre ad essere stato già dedotto in sede di merito, rivestisse carattere di assoluta decisività in ordine all'esame della posizione del ricorrente. Tornando ora al tema dal quale eravamo partiti, nonostante la peculiarità del motivo di ricorso per cassazione sopra riassunto rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso proposti dagli altri imputati, la sentenza di legittimità ha del tutto omesso di esaminarlo, fosse anche al limitato ma pur sempre doveroso scopo di ritenerlo infondato. Il che trova una conferma addirittura grafica nella parte della sentenza espressamente dedicata all'esame della circostanza aggravante in parola. Pur menzionando il ricorrente tra i soggetti interessati al motivo di gravame, la sentenza sembra poi dimenticarsene - e qui l'affermazione del difensore appare davvero appropriata - allorquando procede alla valutazione delle singole posizioni dei ricorrenti, dato che non spende nemmeno una parola per giustificare il rigetto della impugnazione proposta. Anzi, sul punto si impone una considerazione ulteriore e dotata di efficacia assolutamente risolutiva. Dopo avere partitamente preso in rassegna e ritenuto inammissibili e/o infondati i sette motivi di ricorso del IO a firma degli avv.ti Barbuto e Camposano (pagg. 23 - 26), la sentenza non ha neanche minimamente considerato il contenuto dei motivi aggiunti a firma degli avv.ti Barbuto e D'Ascola, che pure aveva inizialmente richiamato soffermandosi sulla tipologia di censura lì formalmente elevata (pagg. 22 - 23). Il che concretizza in modo addirittura plastico un errore di fatto emendabile ex art. 625 bis c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il ricorso straordinario oggi all'esame del collegio, segue altro ricorso proposto dal IO ex art. 625 bis c.p.p. contro la stessa sentenza di legittimità, e deciso da questa Corte con sentenza del 12.3.2014, che ne dichiarò l'inammissibilità. La proponibilità del nuovo ricorso è però indiscutibile, essendo stati dedotti, nel termine di legge, errori di fatto diversi da quelli oggetto del ricorso precedente (che riguardava, in particolare, il presunto errore della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta tardività della questione difensiva, dedotta con il quarto motivo di ricorso, della violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenze di merito con specifico riferimento alla valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa;
la questione non è in alcun modo riproposta con la seconda impugnazione straordinaria. Sulla possibilità di un nuovo ricorso straordinario per denunciare errori di fatto non dedotti con un ricorso straordinario precedente, vedi, argomentando a contrario, Cass. 6, Ordinanza n. 33153 del 17/06/2004, Imputato:
Stara, dove la precisazione che deve escludersi la proponibilità di un nuovo ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile un precedente e analogo ricorso straordinario).
2. Il ricorso, nonostante le corrette premesse di principio e i pertinenti richiami giurisprudenziali, si colloca però all'evidenza, nel suo concreto sviluppo argomentativo, al di fuori del limitato perimetro dell'impugnazione straordinaria regolata dall'art. 625 bis c.p.p.. 2.1. Occorre procedere dalla ricognizione degli effettivi contenuti precettivi della norma alla stregua dei consolidati indirizzi di legittimità, che hanno trovato un fondamentale punto di riferimento in Cass. sez. un. 30.4.2002, n. 16103, Basile.
2.2. Va anzitutto rilevato al riguardo, che nella previsione del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. sono accomunate due situazioni processuali radicalmente diverse, alle quali corrispondono rimedi nettamente differenti per struttura e per finalità. La figura dell'errore materiale coincide, in tutto e per tutto, con quella che forma oggetto della disciplina dettata dall'art. 130 c.p.p. da sempre ritenuta pacificamente applicabile anche ai provvedimenti della Corte di Cassazione penale. Tale tipo di errore, comprensivo sia degli errori in senso stretto che delle omissioni, consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che il vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva. Il che spiega la ragione per cui la correzione dell'errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad "armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto" (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, cit.). La correzione dell'errore materiale riguarda, quindi, la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore, tant'è che l'applicazione dell'art. 130 c.p.p., è stata considerata del tutto compatibile col principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, proprio perché rigorosamente circoscritta alla categoria degli errori materiali che non determinano nullità e sono eliminabili senza una modificazione essenziale del provvedimento.
2.3. Del tutto differente è la natura dell'errore di fatto. Questo consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di Cassazione è incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, il cui svisamento conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto.
2.3.1. In altre parole, l'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente (vale a dire, "ictu oculi"), che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti. Pertanto, l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciare. Deve trarsene la conseguenza che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario.
2.4. Al fine di chiarire l'effettivo ambito applicativo della disciplina del ricorso straordinario per errore di fatto, occorre precisare che sono certamente estranei al campo di applicazione dell'art. 625 bis c.p.p. gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche quando siano dovuti all'ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Ne consegue che l'error iuris, al pari dell'errore di giudizio o valutativo, non può mai essere fatto valere a mezzo del ricorso straordinario, dato che, rispetto ad esso, resta intatto il rigore del principio dell'intangibilità delle decisioni della Corte di Cassazione.
2.5. Sotto altro profilo, l'omesso esame di un motivo di ricorso non da causa ad un errore di fatto, ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorquando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratto decidendi" della sentenza medesima: di talché, in una simile evenienza, non può propriamente parlarsi di omessa pronuncia su un motivo di ricorso ne', ovviamente, di decisione viziata da errore di fatto. Va rilevato, inoltre, che non è configurabile l'errore di fatto neppure quando la Corte, dopo avere esaminato un motivo di ricorso, abbia ritenuto assorbite le altre censure, per la ragione che, in tale ipotesi, dette censure sono state comunque valutate e se ne è reputata superflua la trattazione per effetto dei risultati della disamina del motivo preso in considerazione, giudicato, a ragione o a torto, dotato di valore assorbente, sul piano logico-giuridico, rispetto a quello il cui esame è stato reputato ultroneo.
2.5.1. L'omesso esame di un motivo di ricorso è riconducibile, invece, nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso.
2.5.2. Deve chiarirsi, tuttavia, che la sola possibilità di qualificare la predetta svista come errore di fatto non può giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. in mancanza di una situazione in cui non sia verificabile un rapporto di derivazione causale necessaria della decisione adottata dall'omesso esame del motivo di ricorso, nel senso che il risultato della deliberazione della Corte di Cassazione non sarebbe cambiato, anche se fosse stata sottoposta a vaglio la censura dedotta dal ricorrente. La soluzione è imposta dall'inderogabile carattere decisivo dell'errore di fatto, dovendo questo necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità. Pertanto, dalla decisività dell'errore di fatto deve trarsi il corollario che l'errore stesso resta irrilevante, agli effetti della disposizione di cui all'art. 625 bis, qualora i motivi di ricorso risultino infondati, ovvero inconferenti rispetto al tema di indagine o non dedotti con l'appello.
2.5.3 E, con particolare riferimento all'omesso esame di motivi infondati, in modo manifesto o non, è opportuno sottolineare che l'esclusione del ricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell'indicato principio di decisività dell'errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nella irragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motivi privi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione del giudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenuto perfettamente identico.
2.6. L'errore percettivo può anche cadere su un dato fattuale, nei precisi termini, ovviamente, accertati dal giudice di merito. Anche in tale situazione l'errore non nasce dall'interpretazione di un fatto storico e dalla valutazione della ricostruzione compiuta dal giudice di merito, ma da una semplice svista materiale che ha portato a supporre erroneamente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, che, al contrario, dal testo della sentenza impugnata risulta, "ictu oculi", incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito:
sicché si verte, anche in questo caso, nella situazione tipica dell'errore di fatto di ordine meramente percettivo, che, incidendo su uno specifico dato fattuale ed essendo privo di qualsiasi implicazione valutativa, può assumere valore determinante sul contenuto della decisione e giustificare, dunque, l'accoglimento del ricorso straordinario.
2.7. Infine, nel definire l'intrinseca consistenza dell'errore di fatto, deve escludersi che nell'area del ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità, perché riferibile alla decisione del giudice di merito, potendo, in tale ipotesi, l'errore essere fatto valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Pertanto, il travisamento del fatto non può legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. quando costituisca un vizio della decisione del giudice di merito. La soluzione contraria appare assolutamente priva di plausibilità logica e sistematica se si considera che il travisamento non è deducibile neppure come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) se non nei rigorosi limiti tracciati dalla giurisprudenza ormai costante di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30 aprile 1997, Dessimone ed altri, rv. 207945; Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, P.G. in proc. Pisano) 3. Posti tali principi, un dato di valutazione si impone subito in termini di oggettiva e immediata rilevabilità; cioè la non oggettiva e immediata rilevabilità dei presunti errori "percettivi" della sentenza impugnata, che dovrebbero risultare da una laboriosa ricostruzione di interi passaggi motivazionali, di costrutti argomentativi complessi, dove ai presunti errori di fatto sarebbero peraltro sistematicamente connessi errori di giudizio o valutativi. Il tutto, con il ricorrente richiamo ai motivi di appello e alle presunte, errate valutazioni della Corte territoriale. Questa considerazione costituisce già una prima spia del radicale stravolgimento, da parte del ricorrente, del rimedio straordinario tipizzato nell'art. 625 bis c.p.p., surrettiziamente piegato a strumento di controllo di legittimità sui controlli di legittimità, al limite del corto circuito giurisdizionale.
3.1. Così, ad es., il fatto che la sentenza avrebbe trascurato di considerare che il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86 implica un accordo in base al quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, promette, al contrario di quanto qui è invece accaduto, l'esecuzione di una puntuale controprestazione autonomamente apprezzabile con caratteri di concretezza nel quadro di un ben preciso rapporto sinallagmatico, corrisponde ad una censura che non coglie alcun travisamento, da parte del giudice di legittimità, di inequivocabili significati letterali di dati di prova, ma segnala un' argomentazione al più deviata in diritto rispetto alle valutazioni sul sostrato normativo del reato di illecito patto elettorale;
3.2. Addirittura esplicito finisce per essere il riferimento ai parametri dell'art. 606 c.p.p., lett. e), piuttosto che dell'art. 625 bis c.p.p., nella parte in cui la difesa segnala i presunti vizi che inficerebbero la sentenza in ordine alla "lettura" delle propalazioni dei collaboratori di giustizia CA EN e RI CE.
La premessa è subito accompagnata dalla ribadita riconducibilità di tali "vizi" all'errore di fatto censurabile ex art. 625 bis c.p.p., ma un'erronea "lettura" di una fonte dichiarativa è cosa diversa, in sè, da una lettura orientata da un errore percettivo che abbia impedito la comprensione "testuale" del narrato del dichiarante, determinando il travisamento di incisi essenziali e decisivi. Lo sviluppo del motivo accentua ancor di più l'impropria caratterizzazione della censura, che si articola (qui come altrove, in ricorso) a partire dalla rinnovata considerazione degli "errori" (anche in questo caso di valutazione) in cui sarebbe incorsa, ancor prima, la Corte di merito. Attraverso la ricostruzione, in chiave difensiva, del narrato dei collaboratori, peraltro in termini troppo ampi rispetto alla necessità dell'individuazione di singoli e decisivi errori "ostativi" nell'analisi della sentenza impugnata, la difesa denuncia infatti nulla più che una presunta violazione dei criteri di valutazione della prova indicati dall'art. 192 c.p.p., lamentando l'"erroneo" apprezzamento in termini di riscontro incrociato delle dichiarazioni del CA e del RI, senza nemmeno ipotizzare che i rispettivi contributi collaborativi siano stati riportati erroneamente nella sentenza di legittimità. Di tutta evidenza è ad es., il vizio prospettico delle deduzioni difensive quando sottolineano che questo o quel collaboratore non avrebbe nemmeno saputo indicare la tornata elettorale in cui il IO avrebbe ottenuto l'appoggio delle cosche;
la sentenza non attribuisce affatto ai collaboratori indicazioni diverse o più precise al riguardo, ma approva il percorso motivazionale della Corte di merito nell'approdo a conclusioni più certe attraverso un'integrazione "logica" dei vari narrati. E le opposte conclusioni della difesa sul punto (quelle precedute dall'icastico: "delle due l'una"), si muovono per l'ennesima volta al di fuori del perimetro precettivo segnato dall'art. 625 bis c.p.p., esprimendo nulla più che alternative valutazioni (peraltro con accentuati profili di merito), rispetto a quelle non solo della Corte di legittimità ma anche della Corte di merito.
3.3. Ma non diversamente deve ritenersi per quel che riguarda il presunto "errore" della Corte di legittimità nell'attribuire rilievo alle vicende della progettazione del villaggio turistico "Europaradiso" in quanto oggetto della trasparente iniziativa di tutte le forze politiche locali interessate e non di un accordo "clandestino" tra il IO e le cosche mafiose. Qui davvero il ricorso sconfina apertamente nel merito, e nel "merito" appare oltretutto manifestamente infondato, perché nulla esclude che qualcuno potesse manovrare all'ombra di un progetto di comune interesse di tutte le forze politiche, per assecondare inconfessabili interessi criminali.
4. Quanto alla questione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non ha nulla a che vedere con gli errori di fatto deducibili con l'impugnazione straordinaria, il richiamo all'intervento legislativo avente ad oggetto l'introduzione del divieto di propaganda elettorale per le persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, oggi previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67, comma 7. È infatti evidente che l'erronea applicazione di un testo di legge rientrerebbe semmai tra gli errori di diritto e non di fatto;
mentre, per il resto, la difesa si impegna in sostanza nella riproposizione delle stesse censure di legittimità rivolte alla sentenza di appello, ancora una volta con la ricostruzione in termini troppo ampi e viziati da evidenti connotazioni di merito, delle varie risultanze istruttorie.
5. Del tutto infondata e, prima ancora, assolutamente priva di motivazione rispetto alle specifiche esigenze argomentative poste dall'art. 625 bis c.p.p., è infine la questione dell'errore di fatto attinente all'omesso esame dei motivi aggiunti della difesa. Basta al riguardo richiamare i principi di cui ai nr.
2.5.1. e 2.5.2., essendo sufficiente aggiungere:
- che nella sentenza il deposito delle memorie difensive integrative è esplicitamente menzionato, con la sintetizzazione del loro contenuto;
- che si tratta di motivi chiaramente "complementari" nella ricostruzione della Corte di legittimità, non contestata dalla difesa, a quelli del ricorso principale, e quindi assorbiti nella motivazione complessiva;
- che la difesa non ha in alcun modo nemmeno dedotto che i motivi aggiunti contenessero spunti di riflessione potenzialmente "decisivi", limitandosi all'assertiva (ed erronea in diritto) affermazione secondo cui il loro mancato esame concretizzerebbe senz'altro, "in modo plastico" un errore di fatto capace di travolgere l'intera sentenza.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014