Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
Poiché l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 L. 25 luglio 1998 n. 286 è un misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, non è applicabile a soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali ad esempio la detenzione domiciliare.
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione, sezione I pen., sentenza del 12 dicembre 2003, n. 518https://www.asgi.it/ · 9 gennaio 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 12/12/2003
Dott. RIGGIO Gianfranco Consigliere SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere N. 5949
Dott. VANCHERI Angelo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 016692/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
nei confronti di:
1) ED LA RE KA N. IL 07/01/1952;
avverso ORDINANZA del 27/02/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI (concl. conf.). MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha accolto il reclamo proposto da DA AB RE KA avverso ordinanza di espulsione del M.S. di Nuoro emessa ai sensi dell'art. 16, co. 5 D. L.vo n. 286/1998 e successive modifiche, ritenendo il provvedimento in parola applicabile ai soli condannati in stato di detenzione in carcere e non anche quelli in detenzione domiciliare, considerata dalla legge misura alternativa alla detenzione e quindi a questa non assimilabile, anche in relazione alla ratio dell'istituto considerato, il cui scopo precipuo è quello di deflazione della popolazione carceraria e la cui estensione a soggetti ammessi a regimi alternativi comprometterebbe ingiustificatamente la funzione risocializzante tipica di tali misure e le posizioni giuridiche già acquisite dai condannati nel corso del trattamento.
Ricorre il P.G. per violazione di legge, sull'opposto assunto dell'applicabilità dell'espulsione in parola anche ai soggetti in detenzione domiciliare, assimilata alla detenzione carceraria (v. art. 54, comma 1 O.P.) anche ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata.
Il ricorso è infondato.
Essendo, invero, l'espulsione in questione configurata dalla norma come sanzione sostitutiva od alternativa alla detenzione, secondo quanto recita la rubrica dell'art. 16 cit., appare incongruo sostenere l'applicabilità anche a misure, quali la detenzione domiciliare, già a loro volta concepite dal legislatore come "misure alternative alla detenzione", sembrando, per contro, rispondente a ragioni sistematiche, circoscriverne l'ambito di applicabilità ai soli detenuti ristretti in carcere e potendosi lo stesso disposto dell'art. 54, co. 1, ult. parte O.P., invocato dal ricorrente, interpretare in senso esattamente contrario a quello dal medesimo sostenuto, ovvero come dimostrazione della necessità di apposita previsione normativa per l'equiparazione della detenzione domiciliare alla detenzione in carcere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004