TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4666/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4666/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a S. Agata Li Battiati (CT) via Barriera Del Bosco n. 4, presso lo studio dell'avvocato CARDILLO MARGHERITA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata ad Agira (EN) Largo Clelia n. 15, presso lo studio dell'avvocato
MAZZARA FRANCESCA, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato ADORNETTO VINCENZO CAIO, giusta procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
Par
, nella qualità di curatore speciale delle minori Controparte_2
1 , nata il [...] a [...], C.F. , e Persona_1 C.F._3 [...]
, nata il [...] a [...], C.F. che CP_3 C.F._4
rappresenta e difende, anche ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tremestieri Etneo (CT) via Etnea n. 258
INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
La causa è stata rimessa in decisione al Collegio solo sullo status, a richiesta di parte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 29/03/2023, ha chiesto di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con a Misterbianco (CT) il Controparte_1
20/06/2006, dalla cui unione sono nate le figlie (il 30/04/2007) e Persona_2 CP_3
(il 22/05/2011), esponendo di essersi separato dalla moglie con accordo di negoziazione
[...]
assistita autorizzato, ai sensi dell'art. 6 c. 2° della L. n. 162/2014, dalla Procura Distrettuale della
Repubblica Sezione Affari Civili in data 25/03/2022 e depositato in data 26/03/2022, e ha dedotto l'abbandono da parte della madre delle figlie dall'aprile 2022, chiedendo pertanto l'affidamento delle minori in proprio favore, anche per le decisioni di maggiore importanza, con collocamento presso di sé, nonché di determinare in favore del genitore collocatario il contributo al mantenimento di euro 350,00 mensili per ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In seno al decreto di fissazione d'udienza del 07/04/2023 il Giudice delegato, stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di formulata dal ricorrente, ha Controparte_1
nominato curatore speciale delle figlie minori l'avvocato Felice Calì Valeria.
2 si è costituita in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti eseguita da Controparte_1
controparte nel ricorso introduttivo del giudizio e le domande ivi spiegate e chiedendo in via preliminare, di dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del
Tribunale di Enna;
nell'ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, all'esito dell'audizione delle parti ed assunte ove occorra sommarie informazioni di adottare ogni provvedimento opportuno nell'interesse preminente delle figlie ed alla ripresa del rapporto con la madre;
nel merito, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
di rigettare le domande formulate dal ricorrente in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, all'affidamento e al mantenimento delle figlie;
in via riconvenzionale, di dichiarare la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale delle figlie minori ed;
in via subordinata, di Per_1 CP_3
disporre l'affidamento esclusivo delle figlie ed alla madre, disciplinando le Per_1 CP_3
modalità di visita del padre;
in via ulteriormente subordinata, di affidare congiuntamente le figlie minori ai genitori, collocandole con la madre e regolamentando le modalità di visita del padre;
in ogni caso, di applicare al ricorrente le sanzioni di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. per le gravi inadempienze e la condotta gravemente pregiudizievole tenuta a danno delle minori.
Si è altresì costituita in giudizio l'avvocato Felice Calì Valeria, nella qualità di curatore speciale delle minori e che ha formulato le richieste nell'interesse Persona_2 Controparte_3
delle minori.
All'udienza del 09/10/2024 sono state interrogate liberamente le parti personalmente presenti ed è
stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 15/02/2024, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Catania, il giudice delegato ha disposto quanto segue:
3 “dispone l'affidamento esclusivo, anche ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c. per le decisioni di
maggiore importanza relative alla residenza, alla salute e alla istruzione, di e Persona_2
di al padre con collocamento presso quest'ultimo; Controparte_3 Parte_1
dispone quanto ai contatti delle minori con la madre, secondo quanto indicato in parte motiva;
dispone la sospensione degli incontri delle minori con la madre;
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di Controparte_1
un assegno mensile di mantenimento per le figlie minori di euro 400,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle
spese straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso;
dispone la presa in carico di entrambe le minori presso la NPI territorialmente competente per la
residenza indicata (Misterbianco), senza valutazione del nucleo familiare atteso che la madre è
attualmente domiciliata in Reggio Emilia, al fine di elaborare le condotte abbandoniche della
madre e verificare se le minori abbiano sviluppato disagi meritevoli di trattamento o di percorso di
supporto psicologico;
dispone la presa in carico, su base volontaria, di presso il Consultorio Controparte_1
territorialmente competente del comune di domicilio della stessa (Reggio Emilia) al fine di
effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità, volto alla comprensione degli effetti delle
condotte abbandoniche sulla prole minore come risulta dagli atti del procedimento, con onere
della parte stessa di produrne anche in autonomia gli esiti a questo Tribunale;
assegna termine per relazionare alla NPI territorialmente competente e al Consultorio incaricato
entro il 15 ottobre 2024;
4 rinvia per esame delle relazioni e per l'ascolto delle minori alla successiva udienza dell'11
novembre 2024 ore 15:00.”.
Acquisite nelle more le relazioni dei Servizi incaricati, all'udienza tenutasi in data 13/11/2024 si è
svolto l'ascolto delle minori, all'esito del quale il Giudice delegato ha confermato il provvedimento già reso e ha disposto, altresì, la prosecuzione del sostegno alla genitorialità per Controparte_1
come già avviato dai Servizi Sociali di Reggio Emilia;
la valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti e a cura dell'EMI dell'ASP Parte_1 Controparte_1
territorialmente competente per il Comune di residenza delle minori (Misterbianco); un percorso di sostegno psicologico nei limiti delle proprie competenze nei confronti della minore CP_3
in relazione al rifiuto della figura materna connessa alla percezione di abbandono da parte
[...]
della madre a cura dell'EMI dell'ASP territorialmente competente.
Alla predetta udienza il Giudice delegato ha inoltre assegnato a tutti gli enti incaricati termine per il deposito delle relazioni entro il 10/07/2025 e, vista la richiesta di pronuncia non definitiva sullo
status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione solo sullo status.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(Accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 depositata il 17/03/2022, autorizzata dalla
5 Procura Distrettuale della Repubblica di Catania Sezione Affari Civili del 26/03/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, appare opportuno emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4666/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Misterbianco (CT) il 20/06/2006 tra
[...]
nato il [...] a [...], e , nata il Parte_1 Controparte_1
10/06/1981 a ENNA (EN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Misterbianco al N. 33, Parte 1, Anno 2006;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Misterbianco di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE per il prosieguo con separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4666/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a S. Agata Li Battiati (CT) via Barriera Del Bosco n. 4, presso lo studio dell'avvocato CARDILLO MARGHERITA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata ad Agira (EN) Largo Clelia n. 15, presso lo studio dell'avvocato
MAZZARA FRANCESCA, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato ADORNETTO VINCENZO CAIO, giusta procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
Par
, nella qualità di curatore speciale delle minori Controparte_2
1 , nata il [...] a [...], C.F. , e Persona_1 C.F._3 [...]
, nata il [...] a [...], C.F. che CP_3 C.F._4
rappresenta e difende, anche ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tremestieri Etneo (CT) via Etnea n. 258
INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
La causa è stata rimessa in decisione al Collegio solo sullo status, a richiesta di parte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 29/03/2023, ha chiesto di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con a Misterbianco (CT) il Controparte_1
20/06/2006, dalla cui unione sono nate le figlie (il 30/04/2007) e Persona_2 CP_3
(il 22/05/2011), esponendo di essersi separato dalla moglie con accordo di negoziazione
[...]
assistita autorizzato, ai sensi dell'art. 6 c. 2° della L. n. 162/2014, dalla Procura Distrettuale della
Repubblica Sezione Affari Civili in data 25/03/2022 e depositato in data 26/03/2022, e ha dedotto l'abbandono da parte della madre delle figlie dall'aprile 2022, chiedendo pertanto l'affidamento delle minori in proprio favore, anche per le decisioni di maggiore importanza, con collocamento presso di sé, nonché di determinare in favore del genitore collocatario il contributo al mantenimento di euro 350,00 mensili per ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In seno al decreto di fissazione d'udienza del 07/04/2023 il Giudice delegato, stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di formulata dal ricorrente, ha Controparte_1
nominato curatore speciale delle figlie minori l'avvocato Felice Calì Valeria.
2 si è costituita in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti eseguita da Controparte_1
controparte nel ricorso introduttivo del giudizio e le domande ivi spiegate e chiedendo in via preliminare, di dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del
Tribunale di Enna;
nell'ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, all'esito dell'audizione delle parti ed assunte ove occorra sommarie informazioni di adottare ogni provvedimento opportuno nell'interesse preminente delle figlie ed alla ripresa del rapporto con la madre;
nel merito, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
di rigettare le domande formulate dal ricorrente in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, all'affidamento e al mantenimento delle figlie;
in via riconvenzionale, di dichiarare la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale delle figlie minori ed;
in via subordinata, di Per_1 CP_3
disporre l'affidamento esclusivo delle figlie ed alla madre, disciplinando le Per_1 CP_3
modalità di visita del padre;
in via ulteriormente subordinata, di affidare congiuntamente le figlie minori ai genitori, collocandole con la madre e regolamentando le modalità di visita del padre;
in ogni caso, di applicare al ricorrente le sanzioni di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. per le gravi inadempienze e la condotta gravemente pregiudizievole tenuta a danno delle minori.
Si è altresì costituita in giudizio l'avvocato Felice Calì Valeria, nella qualità di curatore speciale delle minori e che ha formulato le richieste nell'interesse Persona_2 Controparte_3
delle minori.
All'udienza del 09/10/2024 sono state interrogate liberamente le parti personalmente presenti ed è
stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 15/02/2024, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Catania, il giudice delegato ha disposto quanto segue:
3 “dispone l'affidamento esclusivo, anche ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c. per le decisioni di
maggiore importanza relative alla residenza, alla salute e alla istruzione, di e Persona_2
di al padre con collocamento presso quest'ultimo; Controparte_3 Parte_1
dispone quanto ai contatti delle minori con la madre, secondo quanto indicato in parte motiva;
dispone la sospensione degli incontri delle minori con la madre;
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di Controparte_1
un assegno mensile di mantenimento per le figlie minori di euro 400,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle
spese straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso;
dispone la presa in carico di entrambe le minori presso la NPI territorialmente competente per la
residenza indicata (Misterbianco), senza valutazione del nucleo familiare atteso che la madre è
attualmente domiciliata in Reggio Emilia, al fine di elaborare le condotte abbandoniche della
madre e verificare se le minori abbiano sviluppato disagi meritevoli di trattamento o di percorso di
supporto psicologico;
dispone la presa in carico, su base volontaria, di presso il Consultorio Controparte_1
territorialmente competente del comune di domicilio della stessa (Reggio Emilia) al fine di
effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità, volto alla comprensione degli effetti delle
condotte abbandoniche sulla prole minore come risulta dagli atti del procedimento, con onere
della parte stessa di produrne anche in autonomia gli esiti a questo Tribunale;
assegna termine per relazionare alla NPI territorialmente competente e al Consultorio incaricato
entro il 15 ottobre 2024;
4 rinvia per esame delle relazioni e per l'ascolto delle minori alla successiva udienza dell'11
novembre 2024 ore 15:00.”.
Acquisite nelle more le relazioni dei Servizi incaricati, all'udienza tenutasi in data 13/11/2024 si è
svolto l'ascolto delle minori, all'esito del quale il Giudice delegato ha confermato il provvedimento già reso e ha disposto, altresì, la prosecuzione del sostegno alla genitorialità per Controparte_1
come già avviato dai Servizi Sociali di Reggio Emilia;
la valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti e a cura dell'EMI dell'ASP Parte_1 Controparte_1
territorialmente competente per il Comune di residenza delle minori (Misterbianco); un percorso di sostegno psicologico nei limiti delle proprie competenze nei confronti della minore CP_3
in relazione al rifiuto della figura materna connessa alla percezione di abbandono da parte
[...]
della madre a cura dell'EMI dell'ASP territorialmente competente.
Alla predetta udienza il Giudice delegato ha inoltre assegnato a tutti gli enti incaricati termine per il deposito delle relazioni entro il 10/07/2025 e, vista la richiesta di pronuncia non definitiva sullo
status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione solo sullo status.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(Accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 depositata il 17/03/2022, autorizzata dalla
5 Procura Distrettuale della Repubblica di Catania Sezione Affari Civili del 26/03/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, appare opportuno emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4666/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Misterbianco (CT) il 20/06/2006 tra
[...]
nato il [...] a [...], e , nata il Parte_1 Controparte_1
10/06/1981 a ENNA (EN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Misterbianco al N. 33, Parte 1, Anno 2006;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Misterbianco di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE per il prosieguo con separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
6