Decreto cautelare 24 maggio 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/06/2025, n. 12469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12469 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05718/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5718 del 2024, proposto da
AN IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OM, viale delle Milizie, n. 9;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in OM, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Istituto Paritario del Majo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. U.0033701 del 12/10/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2023/24 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione” , ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione;
- della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 55 del 22/03/2024 avente ad oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022” , sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione;
- del provvedimento del MIM, di data ed estremi ignoti, comunicato con mail del 2 maggio u.s., di rigetto dell'istanza e non assegnazione del candidato privatista ad alcuna delle sedi dallo stesso prescelte nell'ambito della Regione Campania;
- e, per quanto occorrer possa, della nota dell'USR Campania prot. n. 47210 del 16/10/2023, avente ad oggetto “termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'a. s. 2023/24, da parte di candidati interni ed esterni” , e della nota prot. n. 51084 del 3/11/2023, meramente ripetitive e applicative del contenuto della circolare ministeriale prot. n. U.0033701 del 12/10/2023;
- nonché di tutti di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Vista la nota del 20 dicembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con memoria depositata in giudizio in data 20 dicembre 2024, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, avendo nelle more superato gli esami preliminari di ammissione all’esame di Stato e, successivamente, anche l’esame di Stato, cui era stato ammesso a partecipare per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare acclusa al ricorso.
2. Di tanto il Collegio deve prendere atto, conseguentemente dichiarando il ricorso, posto in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2025, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
3. Le spese, tenuto conto della vicenda complessiva, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di OM (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5718 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in OM, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO