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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6883 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
VBBLICA ITALIANREPY BH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del
G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 giugno 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.26302-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
وnata nella città di San Paolo il 14/12/1976, residente Parte_1
in Rua Marivado Fernandes n. 226, città di Guarujà, stato di San Paolo, Brasile;
qui rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Mignacca giusta procura allegata al fascicolo telematico
RICORRENTE
contro
CP_2 rappresentato e difeso ex in persona del Il Controparte_1 trettuale dello le
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso:
66 cittadina italiana, nata a [...], Italia, il
....Maria Parte_2
22/03/1909, figlia di Parte_3 e Persona_1 (All. 3); successivamente emigrata in Brasile, la stessa in data 20/07/1931 nella città di Pardinho (denominata Espirito Santo
do Rio Pardo fino al 1938), stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. [...]
Persona_2
Il P.M. non ha espresso parere. Il Controparte_1 non si è costituito in giudizio e viene dichiarato contumace.
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani>>".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo sig.ra Pt_2 era della provincia di Benevento da cui deriva la competenza di questo Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione.
In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati e dai fatti riportati in ricorso e sopra sintetizzati, risulta quindi che la signora Per_3 è l'antenata italiana degli odierni ricorrenti mai naturalizzata brasiliana e che in quanto capostipite della famiglia, considerate che i suoi discendenti, non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, i succitati soggetti, non hanno mai perso lo status di cittadini italiani;
ha quindi trasmesso la propria cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia.
Vi è di più se si considera quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
4466 del 2009: “il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinisi, a favore dei discendenti di donne italiane nati prima del 01/01/1948, può essere riconosciuto in via giudiziale".
L'attuale ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano per essere discendenti in linea diretta di una donna, cittadina italiana la quale, avendo contratto matrimonio prima dell'1.01.1948 con un cittadino brasiliano, ha perduto la cittadinanza italiana in conseguenza dell'automatica applicazione di norme poi dichiarate incostituzionali (così, da ultimo, si veda Trib. Roma, Sez. I, Sent.
23.07.2020. Nella fattispecie si univa in seconde nozze con il Sig. Persona_4
[...] nasceva la Sig.ra Parte_1
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data 14/12/1976(All. 10).
In punto di diritto.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Si precisa ancora una volta che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, n. 1, della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che
"sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”>>.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito, quindi, la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana per linea materna.
In questa seconda pronuncia viene garantito e riconosciuto il diritto, anche per la donna, di trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza, nel rispetto del dettato costituzionale.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
,
relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
-Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara parte ricorrente come in epigrafe generalizzata è cittadina italiana per filiazione dalla nascita, in quanto discendente da cittadino italiano ex lege;
- Ordina al Controparte_1 e per esso all'ufficiale dello stato civile del Comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 7 luglio 2025
II GOT
Dott.ssa A. De Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del
G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 giugno 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.26302-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
وnata nella città di San Paolo il 14/12/1976, residente Parte_1
in Rua Marivado Fernandes n. 226, città di Guarujà, stato di San Paolo, Brasile;
qui rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Mignacca giusta procura allegata al fascicolo telematico
RICORRENTE
contro
CP_2 rappresentato e difeso ex in persona del Il Controparte_1 trettuale dello le
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso:
66 cittadina italiana, nata a [...], Italia, il
....Maria Parte_2
22/03/1909, figlia di Parte_3 e Persona_1 (All. 3); successivamente emigrata in Brasile, la stessa in data 20/07/1931 nella città di Pardinho (denominata Espirito Santo
do Rio Pardo fino al 1938), stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. [...]
Persona_2
Il P.M. non ha espresso parere. Il Controparte_1 non si è costituito in giudizio e viene dichiarato contumace.
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani>>".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo sig.ra Pt_2 era della provincia di Benevento da cui deriva la competenza di questo Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione.
In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati e dai fatti riportati in ricorso e sopra sintetizzati, risulta quindi che la signora Per_3 è l'antenata italiana degli odierni ricorrenti mai naturalizzata brasiliana e che in quanto capostipite della famiglia, considerate che i suoi discendenti, non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, i succitati soggetti, non hanno mai perso lo status di cittadini italiani;
ha quindi trasmesso la propria cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia.
Vi è di più se si considera quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
4466 del 2009: “il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinisi, a favore dei discendenti di donne italiane nati prima del 01/01/1948, può essere riconosciuto in via giudiziale".
L'attuale ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano per essere discendenti in linea diretta di una donna, cittadina italiana la quale, avendo contratto matrimonio prima dell'1.01.1948 con un cittadino brasiliano, ha perduto la cittadinanza italiana in conseguenza dell'automatica applicazione di norme poi dichiarate incostituzionali (così, da ultimo, si veda Trib. Roma, Sez. I, Sent.
23.07.2020. Nella fattispecie si univa in seconde nozze con il Sig. Persona_4
[...] nasceva la Sig.ra Parte_1
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data 14/12/1976(All. 10).
In punto di diritto.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Si precisa ancora una volta che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, n. 1, della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che
"sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”>>.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito, quindi, la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana per linea materna.
In questa seconda pronuncia viene garantito e riconosciuto il diritto, anche per la donna, di trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza, nel rispetto del dettato costituzionale.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
,
relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
-Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara parte ricorrente come in epigrafe generalizzata è cittadina italiana per filiazione dalla nascita, in quanto discendente da cittadino italiano ex lege;
- Ordina al Controparte_1 e per esso all'ufficiale dello stato civile del Comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 7 luglio 2025
II GOT
Dott.ssa A. De Simone