Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Labianca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. 649 del 17 settembre 2025 con cui la -OMISSIS- ha revocato il finanziamento concesso al -OMISSIS- con provvedimento prot. n. 323 del 24 aprile 2024, per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione della banchina nel porticciolo dei pescatori di -OMISSIS-”;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché per il risarcimento del danno conseguente alla revoca del finanziamento pubblico, anzitutto in forma specifica, con il ripristino dello stesso e, in via gradata, per equivalente, con il ristoro dei danni patiti e patendi, a determinarsi anche in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 l’avv. LL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento indicato in epigrafe con cui la -OMISSIS-, all’esito del contraddittorio procedimentale, ha revocato il finanziamento di 145.000 euro concesso al -OMISSIS- per i “Lavori di riqualificazione della banchina nel porticciolo dei pescatori di -OMISSIS-” con atto dirigenziale n. 323 del 24 aprile 2024.
La -OMISSIS- ha revocato il finanziamento in applicazione dell’art. 17, comma 2, dell’Avviso Pubblico del 19 ottobre 2023, ai sensi del quale “ Il contributo concesso sarà revocato qualora: l’intervento sia stato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto; in sede di accertamenti e verifiche, vengano riscontrate irregolarità o assenza di requisiti ”.
Nel caso di specie, infatti, è emerso che l’intervento è stato eseguito sine titulo su area demaniale e in maniera difforme rispetto al progetto finanziato.
La parte ricorrente insorge avverso il predetto atto deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e 21 nonies della L. n. 241/90, nonché del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento e di leale cooperazione. Espone, a tal fine, che le opere sono state eseguite in assenza di autorizzazione demaniale, adducendo come ragione per il ritardo nella presentazione della richiesta al demanio la carenza di personale e l’imminenza di altre scadenze legate a progetti a valere sul PNRR e che le difformità rispetto al progetto esecutivo possono essere corrette.
La -OMISSIS- intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
Previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. del possibile difetto di giurisdizione di questo Tribunale a favore del G.O., la causa viene ritenuta per la definizione immediata del merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come correttamente eccepito dalla -OMISSIS-, infatti, la controversia appartiene al perimetro di cognizione del giudice ordinario in quanto la realizzazione dell’intervento in maniera difforme rispetto al progetto finanziato costituisce un inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione e si colloca nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
Come è noto, infatti, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ( ex multis , da ultimo, Consiglio di Stato, V, 7 novembre 2025, n. 8678).
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi indicare quale giudice dotato di giurisdizione il Giudice Ordinario, innanzi al quale la ricorrente potrà riassumere il giudizio, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
3. In ragione della natura in rito della presente pronuncia sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice dotato di giurisdizione, il Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE TT, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
LL TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL TE | LE TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.