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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 20.10.2025., ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3967/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Gatta ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 ifensore in Aversa(CE) via Ippolito Nievo n. 15 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 miciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 08/06/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
In corso di causa, intervenuto il decesso del ricorrente, si costituivano gli eredi in epigrafe indicati e concludeva come in atti.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del 30-
06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022 Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
****
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
****
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “Vasculopatia cerebrale cronica con incipiente decadimento cognitivo in soggetto affetto da artrosi polidistrettuale funzionalmente limitante, esiti di mastectomia sinistra per k, cardiopatia sclero-ipertensiva in esiti di ima, esiti di tiroidectomia e diabete mellito tipo II id” (cfr. consulenza tecnica depositata in sede di atp).
Ha pertanto concluso che le patologie cui è affetta la ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e;
né
è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p.
In particolare il CTU ha chiarito che dalle certificazione medica non fa altro che confermare la sussistenza delle patologie già accertate in sede di accesso peritale (cfr. integrazione peritale depositata in data
29.09.2024)
In particolare dalla consulenza tecnica si legge che “l'esame obiettivo non ha evidenziato condizioni di salute tali che, seppur gravi, consentissero di riconoscere al ricorrente il beneficio dell'indennità di accompagnamento, indennità che per essere concessa necessita che il ricorrente non deambuli autonomamente e/o non possa compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
nel nostro caso, la deambulazione, seppur incerta, è ancora possibile così come, allo stato, non appaiono gravi impedimenti allo svolgimento degli atti quotidiani della vita;
inoltre la visita ortopedica successiva all'accesso peritale evidenzia un marcato deficit deambulatorio che comunque può avvenire solo con ausili, come del resto da me relazionato, non determinando condizioni di salute tali da soddisfare i requisiti propri della indennità di accompagnamento. “
Pertanto, il CTU, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all' uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n.
4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n.
20819/2018).
In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit.. Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 20.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Gatta ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 ifensore in Aversa(CE) via Ippolito Nievo n. 15 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 miciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 08/06/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
In corso di causa, intervenuto il decesso del ricorrente, si costituivano gli eredi in epigrafe indicati e concludeva come in atti.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del 30-
06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022 Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
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La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
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Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “Vasculopatia cerebrale cronica con incipiente decadimento cognitivo in soggetto affetto da artrosi polidistrettuale funzionalmente limitante, esiti di mastectomia sinistra per k, cardiopatia sclero-ipertensiva in esiti di ima, esiti di tiroidectomia e diabete mellito tipo II id” (cfr. consulenza tecnica depositata in sede di atp).
Ha pertanto concluso che le patologie cui è affetta la ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e;
né
è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p.
In particolare il CTU ha chiarito che dalle certificazione medica non fa altro che confermare la sussistenza delle patologie già accertate in sede di accesso peritale (cfr. integrazione peritale depositata in data
29.09.2024)
In particolare dalla consulenza tecnica si legge che “l'esame obiettivo non ha evidenziato condizioni di salute tali che, seppur gravi, consentissero di riconoscere al ricorrente il beneficio dell'indennità di accompagnamento, indennità che per essere concessa necessita che il ricorrente non deambuli autonomamente e/o non possa compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
nel nostro caso, la deambulazione, seppur incerta, è ancora possibile così come, allo stato, non appaiono gravi impedimenti allo svolgimento degli atti quotidiani della vita;
inoltre la visita ortopedica successiva all'accesso peritale evidenzia un marcato deficit deambulatorio che comunque può avvenire solo con ausili, come del resto da me relazionato, non determinando condizioni di salute tali da soddisfare i requisiti propri della indennità di accompagnamento. “
Pertanto, il CTU, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all' uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n.
4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n.
20819/2018).
In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit.. Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 20.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella