Sentenza 19 novembre 2018
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, per aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e, pertanto, può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo; mentre, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2018, n. 8802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8802 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2018 |
Testo completo
08802-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1318/2018 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente - -UP 19/11/2018 VINCENZO SIANI R.G.N. 27095/2018 FILIPPO CASA TERESA LIUNI ROBERTO BINENTI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA FR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 20/07/2017 della Corte di assise di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. Emanuele Di Cataldo (sostituto processuale dell'Avv. Raffaele Prisco) per la parte civile Provincia di Cosenza, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando conclusioni e nota spese;
udito l'Avv. Franco IN Locco, per TA FR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale FR TA era stato condannato alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anno uno, nonché al risarcimento del danno cagionato alle parti civili costituite, in quanto ritenuto responsabile dei reati di omicidio volontario in pregiudizio diB TO HI (capo 1) e di NZ ZA (capo 3), nonché delle connesse violazioni della disciplina sulle armi (capi 2 e 4), con le contestate aggravanti.
2. La sera del 26 novembre 1999 TO HI rimase vittima, nei pressi della propria abitazione sita a Cosenza, di un agguato con armi da fuoco. Era in procinto di uscire dalla sua auto quando fu raggiunto da diversi colpi esplosi da una pistola calibro 9 e da un revolver calibro 38 che ne cagionarono la morte. L'omicidio di NZ ZA si verificò la sera del 28 gennaio 2000 a Corolei nei pressi di Cosenza. Anche in tal caso l'uccisione avvenne sotto casa e fu cagionata da colpi di arma da fuoco. In particolare, furono utilizzati un fucile e due pistole calibro 9, di cui una comparsa in occasione dell'omicidio di HI. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta accertata dai giudici di merito, conformemente alle conclusioni alle quali si era pervenuti nel separato processo definito nei confronti degli originari coimputati giudicati con il rito abbreviato, i suindicati omicidi erano riconducibili all'attività dell'associazione ndranghetistica confederazione NZ Cicero≫ operante nel territorio di Cosenza. Entrambe - le vittime avevano tenuto comportamenti considerati in contrasto con gli interessi di detta consorteria. Il suo vertice deliberò gli omicidi e il «gruppo di fuoco» a servizio di tale vertice ne curò in seguito l'esecuzione. IN DA era uno dei mandanti dei due omicidi, mentre quali componenti del citato gruppo di fuoco» figuravano RI AT, FR TA e RM HI. In occasione dell'uccisione di TO HI, HI e TA, trasportati da un'autovettura condotta da AT, esplosero i colpi di arma da fuoco contro la vittima. Fra gli altri appartenenti al clan diversamente coinvolti nelle fasi preparatorie, vi erano WA UC IC e NG SS. Quest'ultimo era stato incaricato tempo prima di studiare i comportamenti tenuti dalla vittima. Ai fini della consumazione dell'omicidio di ZA, i medesimi esecutori materiali AT e TA per intercettare la vittima si servirono di un'auto in precedenza procurata da FR CO (altro affiliato). Il veicolo, su incarico di quest'ultimo, era stato condotto da NG SS presso uno svincolo autostradale sud di Cosenza. Lo stesso FR CO, dopo l'omicidio, allorquando gli esecutori materiali abbandonarono detta autovettura, si occupò di prelevarli con un altro veicolo per condurli nuovamente a Cosenza. In ordine ad entrambi gli omicidi la prova della colpevolezza di FR TA veniva desunta essenzialmente dalle dichiarazioni accusatorie dei sopra citati NG SS e IN DA, divenuti collaboratori di giustizia. Dichiarazioni che erano ritenute frutto di un affidabile e convergente resoconto di quanto dagli stessi a suo tempo appreso: quanto a DA, per entrambi gli omicidi, in ragione in primo luogo della sua posizione di mandante e 2 poi di quanto riferitogli dopo i fatti in particolare da AT;
mentre per SS in forza di quanto a lui specificatamente riferito da IC per l'omicidio di HI e da CO, oltre che dal medesimo IC, per l'omicidio di ZA. La sentenza di appello respingeva tutte le doglianze mosse dalla difesa in sede di impugnazione avuto riguardo alla valutazione dell'attendibilità e convergenza delle dichiarazioni accusatorie di cui sopra e alla loro concordanza rispetto agli altri elementi, ribadendo così il giudizio di primo grado in ordine all'idoneità del compendio probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, muovendo doglianze affidate a quattro motivi che di seguito si illustrano, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti necessari per la motivazione.
2.1 Il primo motivo, dopo avere premesso che la sentenza impugnata è rimasta affetta da mancanza di motivazione e dalla violazione di molteplici disposizioni di legge, si sofferma a denunciare l'erronea applicazione dei principi operanti in materia di valutazione probatoria della chiamata in reità o in correità, essendosi affermata la responsabilità dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni accusatorie de relato provenienti dai collaboratori DA e SS.
2.2. Il secondo motivo lamenta ancora, tramite articolati rilievi, mancanza di motivazione, con conseguente violazione degli art. 125 e 546 cod. proc. pen. Deduce che l'apparato argomentativo approntato non ha fornito alcuna risposta alle censure mosse con i motivi di appello alla sentenza di primo grado, così da non potere la motivazione di tale sentenza saldarsi con quella di secondo grado, tanto più che i giudici di primo grado si erano a loro volta irritualmente uniformati al contenuto delle sentenze acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen. In questo modo sono rimaste non esaminate in primo luogo le obiezioni a smentita della credibilità di SS, fondate sulla constatazione che lo stesso prima di divenire collaboratore aveva potuto conoscere le restanti acquisizioni. Quanto a DA, imputato nello stesso processo che non aveva inteso optare per il giudizio abbreviato seppure reo confesso, non sono stati considerati i rilievi che avevano evidenziato come la collaborazione di tale soggetto in precedenza non fosse stata ritenuta idonea a supportare le stesse incolpazioni. Né si è tenuto conto delle smentite alla tesi accusatoria per effetto delle dichiarazioni del collaboratore NG OD con riguardo all'omicidio HI, avendo costui indicato quale esecutore materiale del delitto SS MI. Si è poi omesso di dare contezza della violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., prendendo atto che, come eccepito, la ricostruzione dei fatti si era basata su quanto riportato in sentenze acquisite ai sensi dell'anzidetto articolo, emesse 3 nei confronti di altri imputati in sede di giudizio abbreviato e, dunque, fondate su atti acquisiti in assenza delle garanzie da assicurare nel giudizio ordinario. Con riguardo in particolare all'omicidio HI non si è poi considerato che DA e SS, non avendo partecipato all'esecuzione materiale del delitto, avevano indicato fonti costituite da soggetti o deceduti o da loro incolpati, sì da non potere intervenire la verifica nei termini previsti dall'art. 195 cod. proc. pen. Né si è preso debitamente atto che AT aveva smentito i collaboratori. E' stata incomprensibilmente ignorata la versione di altri collaboratori (BE, De OL e OD) seppure contrastante con la tesi dell'accusa. Inoltre, DA non aveva citato IC e SS fra i soggetti coinvolti nell'omicidio HI e le acquisizioni al riguardo si prestavano a smentire la presenza di tre killer nei termini indicati dalla sentenza di secondo grado. Non si è poi prestata la dovuta attenzione al tema, pure trattato dai motivi di appello, delle smentite alle dichiarazioni di SS provenienti dal teste TR. Con riferimento all'omicidio ZA la sentenza di secondo grado in modo sbrigativo e manifestamente illogico ha sminuito la valenza di testimonianze tutte indicative di un solo sparatore di statura incompatibile con quella di TA. Così ancora una volta non si è risposto ai motivati rilievi in sede di appello. I giudici di secondo grado hanno menzionato una pluralità di sparatori riferendosi alla comparsa di tre armi, ma poi, prendendo in esame le fonti delle accuse, hanno contraddittoriamente indicato quali esecutori materiali del delitto conformemente a quanto riportato nell'imputazione - solamente due soggetti. Si è giunti a valutazioni incoerenti rispetto a quelle sviluppate in presenza dello stesso tipo di accuse a supporto dell'assoluzione dall'omicidio di Sassone. E ciò si è verificato anche attraverso illogiche considerazioni che hanno portato a svalutare l'assenza di compatibilità genetiche e dattiloscopiche con riferimento alle tracce (repertate) lasciate dagli autori dell'omicidio ZA.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nessuno degli accusatori aveva partecipato all'esecuzione dell'omicidio, sicché gli stessi si erano limitati a far riferimento a dubbie fonti di conoscenza. Ciò, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, stante l'assenza di conferme dalle fonti primarie, avrebbe dovuto far considerare le dichiarazioni accusatorie de relato, con tutte le relative implicazioni riguardanti la più rigorosa e attenta verifica dell'attendibilità, senza che comunque potesse rilevare il ruolo rispettivamente assunto da SS e DA in tali vicende. In ordine all'omicidio HI, DA neppure era stato in grado di indicare da chi, fra TA e AT, avrebbe appreso le notizie riferite. Anche sul punto i rilievi mossi con i motivi di appello sono rimasti ignorati. Dichiarazioni de relato 4 così incerte non avrebbero potuto ritenersi idonee a riscontrare quelle di SS ai fini della prova della responsabilità per detto omicidio. Tanto più in considerazione dei segnalati profili di inattendibilità di SS, le cui accuse sono rimaste smentite anche dal teste TR, senza che neppure ciò si sia poi rilevato. SS in merito all'omicidio ZA, dal quale era stato assolto, non aveva reso alcuna dichiarazione confessoria. Le notizie da lui riferite al riguardo erano imprecise e provenivano o da un soggetto deceduto (CO), o da AT che costituiva la medesima fonte di DA ed era uno dei soggetti accusati. E con riguardo al medesimo omicidio, DA, come pure evidenziato con i motivi di appello, aveva mostrato, nel corso di dichiarazioni nel complesso generiche e confuse, di non ricordare con chi avrebbe parlato delle condotte esecutive.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, rilevandosi che l'aggravante ivi prevista non avrebbe potuto ritenersi trattandosi di delitto punito con la pena dell'ergastolo e che però anche tale censura, dedotta con i motivi di appello, è rimasta priva di risposta in sentenza.
3. Con dichiarazione in data 20 luglio 2018 il ricorrente personalmente ha rinunziato alla prescrizione relativamente alle imputazioni mosse ai capi 2) e 4). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. L'unico rilievo specificatamente dedotto con il primo motivo muove dall'assunto secondo cui le dichiarazioni accusatorie di DA e di SS sarebbero solo de relato, per giungere alla conclusione che tale natura indiretta renderebbe le due chiamate inidonee a fondare il giudizio di responsabilità. Si tratta di una prospettazione che va disattesa per due diverse ragioni. In primo luogo, non è esatta l'impostazione secondo cui entrambe le chiamate avrebbero sotto tutti i profili carattere solo de relato per quanto riguarda specificamente il coinvolgimento di TA negli omicidi contestati. Infatti, come ampiamente rappresentato dai giudici di merito, DA ha riferito per cognizione diretta in ordine alla personale deliberazione degli omicidi insieme agli altri sodali e alla conseguente decisione di affidare l'esecuzione di entrambi i delitti al ristretto gruppo di fuoco di cui faceva parte TA, sicché il dichiarante ebbe poi da altri solo la precisa conferma che TA, con i restanti soggetti originariamente designati, aveva eseguito il mandato conferitogli. 5 In secondo luogo, va rilevato che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte di riferimento, può invece avere come unico riscontro, ai fini della prova delle responsabilità dell'incolpato, altra chiamata della stessa natura, quando siano ravvisabili le seguenti condizioni: risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione;
siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, così da potersi inferire dati sintomatici della corrispondenza al vero dell'informazione trasmessa;
vi sia convergenza delle chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante relativamente ai fatti rilevanti che concernono il thema probandum;
vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che esse non devono risultare frutto di eventuali intese fraudolente;
sussista infine l'autonomia genetica delle chiamate, ossia la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Orbene, come si vedrà trattando gli altri due motivi, nessuna delle doglianze alle quali siano riconoscibili i requisiti di ammissibilità in sede di mosse - legittimità è idonea a dimostrare l'inosservanza delle regole come sopra fissate.
3. Nella parte iniziale del secondo motivo si afferma che la motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe rimasta del tutto silente rispetto alle doglianze specificatamente prospettate con i motivi di appello su punti decisivi, di modo che alcun significato integrativo potrebbero avere gli argomenti spesi nella sentenza di primo grado in ordine ai medesimi passaggi oggetto di censura. Al riguardo, va ricordato il principio secondo cui in sede di controllo di legittimità sul vizio della motivazione la sua struttura giustificativa si salda con quella di primo grado così da formare un solo complessivo corpo argomentativo, quando il giudice di appello abbia considerato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del giudice di primo grado e operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, con riferimento all'analisi e alla valutazione degli elementi a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906). L'operatività di tale principio, come correttamente rilevato nel ricorso, tuttavia non può esonerare la motivazione di secondo grado dal rappresentare congrue risposte rispetto alle censure specifiche mosse alla decisione con i motivi di appello, così confrontandosi con le argomentazioni che le sorreggono (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Rv. 271700; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666; Sez. 4, n. 6779 del 16/12/2013, dep. 2014, Rv. 259316). 6 P Questo distinguo però rimane valido solo quando le doglianze svolte con l'appello ritenute prive di apprezzabile risposta non siano inammissibili per assenza di specificità, cioè non risultino inficiate da un difetto originario rilevabile in ogni grado del giudizio e di conseguenza anche in sede di legittimità. Precisamente i motivi di appello sono inammissibili per mancanza di specificità quando non siano stati esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto a fondamento della decisione, fermo restando che tale onere di rappresentazione, posto a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte in sentenza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). Tenendo conto di questi principi andranno, dunque, considerati i rilievi svolti nel secondo e poi nel terzo motivo quando denunziano vizio della motivazione della sentenza di appello sulle questioni già trattate da quella di primo grado. Il secondo motivo, nella parte iniziale dell'esposizione e ancora successivamente, pone inoltre un altro rilievo riferibile invece all'inutilizzabilità per violazione dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. delle dichiarazioni valorizzate ai fini di prova nelle sentenze acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen. Poiché si tratta di un'eccezione di inutilizzabilità, vale il principio che al contempo il ricorrente deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento indicato ai fini della cosiddetta prova di resistenza», in quanto gli esiti probatori illegittimamente acquisiti diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le risultanze rimangono sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011; Sez. 6, n. 187764 del 05/02/2014, Rv. 59452). Come si dà atto nelle motivazioni delle sentenze di merito, l'istruzione dibattimentale del giudizio di primo grado è stata espletata attraverso l'esame non solo dei collaboratori, ma anche dei testimoni ritenuti rilevanti. A tali prove orali, direttamente assunte, le motivazioni adottate mostrano di essere riferite. I ragionamenti adesivi rispetto a quelli esposti nelle sentenze definitive attengono piuttosto a riflessioni in tema di valenza probatoria delle fonti informative, in particolare avuto riguardo ai rilievi difensivi prima già svolti. Le osservazioni poste nell'odierno ricorso a sostegno della citata eccezione di inammissibilità nei termini suindicati non rappresentato alcunché di specifico in senso contrario. Si tratta dunque di una doglianza inammissibile prima ancora che infondata. Passando a esaminare gli ulteriori rilievi che riguardano i profili valutativi delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, va osservato, per quanto attiene al contributo offerto da SS, che in ragione di quanto sopra chiarito circa i rapporti fra la motivazione di primo e secondo grado in relazione alla 7 P confutazione delle censure, non può bastare lamentare che la sentenza di appello non si sia specificatamente soffermata anche sul tema della pregressa conoscenza da parte del medesimo SS della ricostruzione accusatoria riguardante l'omicidio HI, per avere egli ricevuto prima dell'inizio della collaborazione la notifica di ordinanza cautelare riportante detta ricostruzione. Infatti, i motivi di appello sul tema, ai quali fa riferimento il ricorso riproponendo la questione, non si erano in alcun modo confrontati con le precise risposte ricevute nella sentenza di primo grado a fronte dei medesimi rilievi. In proposito, va dato atto che la motivazione di tale ultima sentenza si era occupata, in più momenti e con molta attenzione, della specifica obiezione di cui trattasi, nell'ambito delle più ampie considerazioni che, all'esito di ragionate e motivate valutazioni complessive, conducevano a ribadire la piena attendibilità. In particolare, il tema risulta in un primo momento toccato alle pagine 28 e 29, in cui non solo si esprime la condivisione degli argomenti già svolti nelle acquisite sentenze definitive nel senso dell'inidoneità in sé della citata pregressa conoscenza a far ritenere la falsità delle accuse mosse, ma anche si aggiunge, in modo del tutto pertinente, che il contributo offerto da SS era caratterizzato - proprio avuto riguardo agli omicidi HI e ZA da significativi profili di novità; sicché esso non poteva ritenersi meramente adesivo rispetto alle dichiarazioni a suo tempo conosciute dal collaboratore quale indagato. La successiva esposizione e analisi critica delle risultanze svolte nella medesima sentenza si presta poi a rappresentare l'esattezza dell'assunto: fra l'altro, SS si era attribuito un ruolo nelle vicende ragionevolmente idoneo a - giustificare le conoscenze riportate che, come ribadito anche nell'odierno ricorso, DA non aveva riferito;
così come quest'ultimo non aveva parlato, avuto riguardo all'omicidio HI, dell'iniziale coinvolgimento anche di IC. Gli stessi rilievi venivano in seguito ancora confutati nella sentenza di primo grado (pagg. 93 - 94), quando si poneva in evidenza quanto segue: l'ordinanza di applicazione della misura cautelare per l'omicidio HI a suo tempo emessa anche nei confronti di SS era stata annullata;
SS aveva potuto poi beneficiare di un decreto di archiviazione;
ciò nonostante, a distanza di anni, aveva deciso di collaborare riferendo i fatti senza tacere le sue responsabilità. Fra le argomentate considerazioni svolte a tal riguardo dai giudici di primo grado si colgono anche quelle che (alle pagg. 96 e 97 della sentenza), a conferma dei ragionamenti circa la dirompente presenza di profili di novità nel contributo di SS, citano le intercettazione - dopo la diffusione della notizia della sua collaborazione di alcuni colloqui in carcere avuti da IC con la - moglie, in cui i due manifestavano preoccupazioni, facendo riferimento proprio alla circostanza che il SS potesse parlare di IC per il «coso di HI». 0 08 Ciò posto, i rilievi in sede in appello non potevano limitarsi a riproporre la stessa questione lamentandone l'omesso esame, ma dovevano misurarsi con le risposte invece già intervenute tramite precise confutazioni secondo un articolato impianto motivazionale nel complesso idoneo a spiegare le conclusioni sul punto. A fronte dunque di doglianze rimaste prive di specificità non può, pertanto, rilevarsi il difetto della motivazione della sentenza di appello sull'argomento. Le obiezioni difensive che vengono sviluppate di seguito, con riferimento al giudizio di attendibilità in sede di merito circa il contributo di DA, risultano parimenti inammissibili e comunque con evidenza infondate per diverse ragioni. Infatti, ci si limita a ribadire il fatto in sé non indicativo ai fini di cui trattasi della mancata opzione per il giudizio abbreviato da parte del collaboratore. Si ripropone la questione della precedente archiviazione delle accuse mosse sostenendosi che al riguardo i motivi di appello non avrebbero ricevuto risposta, mentre la sentenza di secondo grado, conformemente a quanto già ampiamente illustrato da quella di primo grado (pag. 17), dà conto che nessun giudizio negativo sull'attendibilità intrinseca era intervenuta, ma si era solo preso atto che all'epoca non sussistevano riscontri esterni idonei a supportare la chiamata. Relativamente alle dichiarazioni del collaboratore OD secondo cui lo stesso avrebbe appreso da DA notizie sul coinvolgimento invece di SS MI nell'esecuzione dell'omicidio HI, nel ricorso si rileva che tale dato critico era stato segnalato nei motivi di appello senza poi intervenire risposta, benché l'OD fosse stato ritenuto attendibile in altra parte della sentenza. Più avanti, considerandosi il compendio probatorio relativo all'omicidio HI, si osserva ancora che non si erano avute spiegazioni circa le contrastanti accuse degli altri collaboratori mosse a PU, oltre che a MI. Sennonché, va esclusa l'originaria ammissibilità di tale genere di doglianze, non sussistendo anche in tal caso il requisito di specificità, a fronte delle ampie spiegazioni già rappresentate nella motivazione della sentenza di primo grado (si vedano in particolate le osservazioni finali alle pagg. 82 e 83), che conducevano a concludere, in sintonia con il ragionato confronto di tutte dichiarazioni (ivi comprese quelle di BE FR), come le citate affermazioni di OD circa la partecipazione di MI riportavano solo personali deduzioni dovute a notizie de relato che non potevano intaccare l'attendibilità delle accuse di DA, posto peraltro che ogni altro riferimento sia (MI che a PU, quali esecutori, riguardava l'attuazione di un piano alternativo non andato a buon fine. Rimane dunque non smentita l'affermazione della sentenza qui impugnata secondo cui ogni rilievo in sede di appello concernente le contraddizioni fra le dichiarazioni rese da DA, così come da SO, rispetto a quelle provenienti dagli altri collaboratori, rimaneva «vago e generico», ovverossia inammissibile. 9 Nel prosieguo il motivo in trattazione, oltre a ribadire ancora alcune delle stesse obiezioni di cui sopra e contestare il peso probatorio delle accuse di DA e SS sulla base dello stesso genere di rilievi svolti con il primo motivo, pare ancor volere smentire la valenza delle accuse de relato solo per il fatto della mancata conferma della fonte diretta che invece in sé è irrilevante come ribadito dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite Aquilina sopra citata. Al riguardo va, altresì, considerato che le doglianze fanno riferimento, ad un certo punto, all'esito della deposizione del teste TR in relazione alle dichiarazioni di SS sempre sull'omicidio HI, aggiungendo che anche i rilievi sul punto non avevano ricevuto risposta nella motivazione di appello. Come risulta da quanto esposto nella sentenza di primo grado, TR era stato individuato come il figlio del proprietario di un bar di nome IN che, secondo quanto appreso da SS, aveva dato in prestito una Citroen Saxo di colore bianco a IC che, a sua volta, l'aveva consegnata a NZ (uno degli organizzatori dell'agguato omicida), il quale con tale mezzo si era recato sui luoghi del delitto per verificare l'arrivo di HI e poi comunicarlo agli altri. Poiché TR sentito in dibattimento negava la circostanza, nella sentenza di primo grado (pag. 94) si rilevava che ciò poteva derivare dalla volontà del teste di non accusarsi a distanza di anni di un episodio penalmente rilevante, ma anche semplicemente dal fatto che lo stesso era il figlio del titolare dell'esercizio indicato come luogo di ritrovo all'epoca degli appartenenti alla cosca NZ. Ciò posto, occorre considerare che, come pure emerge dalla sentenza di primo grado (pag. 44), gli approfondimenti in ordine all'auto di TR, diversamente da quanto si espone nel ricorso, non venivano ritenuti rilevanti in ragione delle conferme che ci si poteva aspettare sul prestito dell'auto a NZ a seguito dell'esame del predetto TR nel corso del dibattimento, posto che si trattava solo di un riscontro generico considerato per l'indicazione di una certa persona, del suo possesso di una certa auto e delle relazioni con un certo locale. Il ricorso, richiamando le doglianze mosse al riguardo con i motivi di appello, non dà conto del loro specifico confronto con la menzionata motivazione di primo grado, dato che fa semplicemente riferimento all'illogicità dell'argomento secondo cui nei confronti di TR avrebbe potuto elevarsi l'accusa di concorso nell'omicidio, mentre i fatti penalmente rilevanti evocati in detta sentenza più ragionevolmente si riferivano a possibili connivenze mafiose, cui si aggiungeva poi l'interesse di non confermare notizie compromettenti sul locale del padre. Pertanto, i rilievi in tal caso non solo non risultano introdotti con la dovuta specificità tramite i motivi di appello, ma neppure appaiono astrattamente idonei a dare luogo a carenze aventi reale influenza sull'intera struttura motivazionale. 10 Con evidenza infondati risultano le ulteriori obiezioni che fanno riferimento all'incertezza delle indicazioni sul numero degli esecutori materiali sempre in occasione dell'omicidio HI, dal momento che l'intera ricostruzione ribadita nella sentenza di appello, conformemente alle accuse di DA e SS, conferma che ad eseguire il mandato furono tre persone: AT con il compito di autista, mentre sia HI che TA esplosero i colpi, compatibilmente all'accertato utilizzo di due armi e pertanto alla comparsa di almeno due killer. Quanto poi all'omicidio ZA, il motivo del ricorso, soffermandosi sul numero degli sparatori e sulla compatibilità della descrizione delle loro fattezze fisiche con quelle del TA, viene a contrapporre esclusivamente alternativi apprezzamenti del materiale probatorio acquisito sul tema, senza dimostrare l'illogicità delle precise risposte intervenute in proposito nella sentenza di appello (pagg. 27 e 28), conformemente a quelle altrettanto argomentate già svolte, a confutazione dei medesimi rilievi, nella sentenza di primo grado (pag. 117). Ciò con riguardo sia a tutti i ragionamenti puntualmente svolti in ordine al significato attribuibile alle indicazioni dei testi circa la statura dello sparatore tenendo al contempo presente quella di TA, sia alle motivate valutazioni a conferma della presenza di due killer, conformemente a quanto riferito dai collaboratori e al dato, del pari accertato, dell'esplosione dei colpi da più armi. I rimanenti rilievi in proposito svolgono critiche che muovono da congetture agganciate solo a personali interpretazioni - di singoli passaggi dichiarativi ed espositivi intervenuti in secondo grado - prive di idoneo confronto con tutto il resto, sì da non potersi avere alcuna rappresentazione del vizio di motivazione. Infine, allo stesso modo il motivo non può dimostrate tale vizio quando sollecita un'alternativa valutazione dell'esito (negativo) del confronto del DNA e delle impronte papillari dell'imputato con i reperti esaminati dal dottor AR. Infatti, i rilievi esposti al riguardo, riportando solo la risposta ai quesiti (pag. 20), non smentiscono quanto affermato nella sentenza di secondo grado (pag. 27) e più diffusamente in quella di primo grado (pagg. 116 e 117) in ordine all'effettuazione della comparazione di cui sopra solamente su una parte dei reperti, restando così escluso tutto il materiale rinvenuto in un secondo tempo e fra l'altro un paio di guanti, che perciò non erano interessati dal citato confronto e ben potevano avere ostacolato il rilascio di qualsiasi traccia da parte di TA. Inoltre, la sentenza di secondo grado ha anche spiegato (pag. 34) le ragioni per cui in sede di conferma dell'assoluzione di TA dall'omicidio Sassone, a fronte di un contesto dichiarativo ben diverso per precisione e concordanza, si è preso invece in considerazione l'esito negativo delle comparazioni dattiloscopiche e del DNA sui pertinenti reperti in assenza in tal caso del rinvenimento di guanti. Il secondo motivo risulta, in conclusione, nel complesso infondato. 11 4. Considerato il genere di critiche mosse con il terzo motivo in tema di dichiarazioni dei collaboratori e delle conseguenze che se ne vorrebbero trarre sul piano dei vizi in questa sede denunziabili, va preliminarmente chiarito che il sindacato di legittimità in ordine alla valutazione delle chiamate di correo o in reità non consente il controllo diretto in relazione al significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento considerato a riscontro, perché un tale esame invaderebbe la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi così solamente verificare la coerenza logica e la completezza delle argomentazioni con le quali si sia rappresentata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Rv. 264577; Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, dep. 2010, Rv. 245729; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Rv. 231302). Sotto quest'ultimo profilo sul quale qui può solo concentrarsi la verifica, così come con riferimento al tema dei requisiti che debbono possedere le dichiarazioni de relato (si ricordi che però vi sono anche quelle dirette per quanto riguarda DA), le doglianze difensive ancora una volta non colgono nel segno. Anzitutto, viene ripreso l'argomento secondo cui DA avrebbe appreso quanto riferito sull'omicidio HI semplicemente leggendo i giornali, ma, come ampiamente spiegato dai giudici di merito, si tratta, alla stregua di quanto chiarito dall'intero racconto del collaboratore, solamente della notizia che il mandato di commettere quell'omicidio era stato regolarmente eseguito da coloro al quale era stato rivolto, come sarebbe stato in seguito confermato dagli stessi. Con riferimento all'indicazione della fonte di tale conferma si svolgono critiche secondo cui si tratterebbe di dichiarazioni di contenuto solo incerto. L'argomentare difensivo al riguardo però non si confronta minimamente con le ampie spiegazioni già fornite dai giudici di primo grado e poi fatte proprie dalla sentenza di appello (pagg. 15 e 16), a fronte della riproposizione di rilievi dello stesso genere che non scalfivano i precisi ragionamenti già svolti in primo grado. La sentenza di primo grado (pagg. 89 e 90) rilevava che, dopo la deliberazione di uccidere le vittime via via designate, normalmente gli esecutori appartenenti al «gruppo di fuoco» operavano in autonomia, servendosi di altri e occupandosi di tutti gli aspetti concreti, tanto che DA aveva appreso per la prima volta dell'avvenuta commissione dell'omicidio HI leggendo i giornali. Egli poteva così comprendere che il «gruppo di fuoco» designato, del quale faceva parte TA, aveva eseguito il delitto. E già tale dato costituiva un punto fermo di notevole rilevanza, tanto più che in seguito mai il medesimo DA o altri avevano sentito dire che in quel caso il mandato non era stato eseguito da chi era stato designato. Tale esatto adempimento, nei termini concordati, era 12 stato dunque semplicemente confermato al collaboratore in occasione del confronto diretto con i protagonisti. Si aveva così l'aggiuntiva informazione che quando era stato ucciso HI, il ruolo di autista era stato svolto dal AT e quello di esecutori da TA e HI. Inoltre, in tal modo DA poteva conoscere anche le lamentele espresse da AT in quanto TA aveva sparato con troppo anticipo rischiando di colpirlo. Le dichiarazioni al riguardo di DA erano intervenute fin dall'inizio della sua collaborazione, comunque successiva di diversi anni ai fatti, con l'indicazione di AT come fonte della sua conoscenza. Dopo però il collaboratore affermava anche di non ricordare se del fatto lo avesse informato AT o TA ovvero lo avessero fatto entrambi. Ci si riferiva così sempre e comunque ad una fonte diretta solo ipoteticamente alternativa che in entrambi i casi rimaneva certamente affidabile, trattandosi appunto di due soggetti che avevano eseguito il mandato omicidiario. Tuttavia, DA precisava anche di averne «sicuramente ... parlato con AT oppure a casa di RM ... o con AT a casa di RM che ci trovavamo spesso». I dubbi espressi in tal modo erano associabili solo al luogo in cui era intervenuta la comunicazione. I rilievi difensivi svolti sull'argomento continuano a non confrontarsi con l'articolato ragionamento di cui sopra e con le complessive valutazioni che se ne sono tratte nel senso dell'attendibilità delle accuse del collaboratore, dato che nel ricorso ci si limita ancora semplicemente a far riferimento a dubbi sulla fonte, qualificando erroneamente per intero le dichiarazioni di DA come indirette, senza pertanto considerare le sue conoscenze in prima persona quale mandante. A proposito poi delle accuse di SS, di natura sempre indiretta, si fa ancora riferimento alla mancata conferma da parte della fonte diretta, fatto che in sé è invece inidoneo a privare di valenza probatoria le dichiarazioni de relato. Inoltre, non si considera che la fonte in tali casi non è AT, né TA, venendo indicati altri ben informati sulla base di fatti e relazioni ben delineati. Si cita poi la mancata comparsa di SS nelle dichiarazioni di DA, ma si trascura a tal proposito quanto si è rilevato in sede di merito in ordine al ruolo secondario assunto dal primo in entrambe le vicende (da qui gli esiti assolutori che vengono menzionati nel ricorso) e alla mancata conoscenza del secondo delle autonome scelte organizzative da parte degli esecutori di quel tipo di delitti. Muovendosi altri rilievi, da un lato non ci si misura con le esplicitate ragioni della diretta conoscenza dei fatti da parte dei soggetti che li riferirono a SS in un preciso contesto relazionale;
dall'altro si sottolineano, con riferimento all'omicidio ZA, frammentari passaggi di dichiarazioni, sia di SS che di DA, che rimangono del tutto inidonei ad un confronto con tutti quelli valutati dai giudici di merito per fondare i loro ragionati apprezzamenti;
sì da non potersi dimostrare deficienze motivazionali in grado di mettere in crisi l'intero impianto 13 argomentativo sul quale si è basato il giudizio di attendibilità delle accuse, secondo considerazioni complessive ampiamente rappresentate nella sentenza di primo grado e poi adesivamente recepite da quella resa in sede di appello. Più precisamente va chiarito che la citazione del passo dichiarativo a pagina 28 del ricorso pare voler porre le stesse questioni sulla certezza della fonte già approfonditamente esaminate e confutate dalla sentenza di primo grado (pagg. 113 e 115), pervenendosi ivi a ragionate conclusioni con le quali le doglianze nel prosieguo, a partire dai motivi di appello, non risultano essersi confrontate. Considerazioni dello stesso genere vanno svolte relativamente a quanto esposto nelle successive pagine 29 e 30 del ricorso, una volta che, a fronte delle precise rappresentazioni sulle fonti indicate da DA (i due esecutori AT e TA) in ordine all'omicidio ZA per come in precedenza esposto anche in tal caso, si richiamano solamente brevi spezzoni di dichiarazioni in sé privi di significato o circoscrivibili a parziali indicazioni sui ruoli al momento degli spari. Anche il terzo motivo risulta, pertanto, nel complesso infondato.
4. Con quarto motivo si assume che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 non può essere ritenuta, secondo quanto già dedotto con i motivi di appello, per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il rilievo è infondato. Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite, la predetta circostanza è invece applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e pertanto può essere validamente contestata con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo, mentre, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli della determinazione della pena (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 24178). Proprio a tali principi si è attenuta la pronunzia di condanna. Trattandosi di censura attinente esclusivamente a profili legati all'ambito di applicazione di una disposizione normativa sostanziale, la sua infondatezza può essere definitivamente affermata in questa sede anche in mancanza di precedenti motivazioni rassegnate su tale rilievo nella sentenza di appello.
5. Ne discende il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Provincia di Cosenza, che vanno liquidate, in considerazione dell'impegno per studio e redazione atti e dell'intervento nella discussione, in euro 4.500,00 per onorari, oltre accessori, come per legge. 14 $
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Provincia di Cosenza, spese che liquida in complessivi euro 4.500,00 per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge. Così deciso il 19 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Roberto Binenti Mariastefania Di Tomassi Timor DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 15