Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RO rapp.ta e difesa dall'avv. Gabriella Mollica Luly, con la quale elett.me domicilia in Roma, via degli Scipioni, n. 220, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Antico, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Umberto Picciotto, Pilerio Spadafora e Giuseppe Fabiani, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale depositata in atti;
- costituito solo con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Locri, n. 02509/2000 depositata il 19 luglio 2000, R.G. n. 03052/1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Locri rigettava l'appello proposto da RO BA, avverso la sentenza del Pretore di Locri, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dalla stessa BA contro l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) per il conseguimento della indennità di maternità.
Osservava il Tribunale che l'onere della prova, a carico della richiedente, circa la sua iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli, a sua volta presupposto indispensabile per il diritto al beneficio, non risultava assolto, tenuto conto che agli atti era stata depositata certificazione dell'Inps di Locri, dalla quale emergeva la iscrizione della lavoratrice ai detti elenchi solo per l'anno 1988, per un totale di 102 giornate lavorative, e non anche per gli anni 1989 e 1990 (il parto era avvenuto il 25 dicembre 1990), per i quali, invece, non erano certificate prestazioni lavorative.
Ricorre per Cassazione BA RO, affidandosi ad unico motivo di censura.
Si è costituito l'Inps depositando la sola procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso BA RO denuncia palese violazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. Si sostiene nel ricorso, in sintesi, l'erroneità della sentenza per aver omesso di applicare al caso di specie le provvidenze di cui agli artt. 7 bis ed 1 del d.l. 15 giugno 1989, n. 231, convertito con modificazioni in legge n. 286 del 1989, come da rinvio da parte di tali norme all'art. 5, commi 6, 7, e 8 del d.l. 31 luglio 1987, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 03 ottobre 1987, n. 400. Tali norme prevedevano, in favore delle aziende agricole e zootecniche delle zone danneggiate dalla siccità, il riconoscimento "delle prestazioni previdenziali e assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiori a quelle attribuite negli elenchi anagrafici". Dunque, nel caso di specie, anche per gli 1989 e 1990 sussisteva il requisito della iscrizione automatica della lavoratrice nei termini ad essa già riconosciuti per l'anno 1988 di 102 giornate lavorative.
Il ricorso è fondato.
I provvedimenti legislativi di cui in titolazione prevedevano benefici in tema di contributi in agricoltura in favore delle aziende agricole e zootecniche operanti nelle zone danneggiate per siccità. Di tali provvedimenti il giudice di appello non fa alcuna menzione. Nell'adozione della decisione impugnata esso si è attenuto alla documentazione allegata agli atti, senza alcuna indagine sulla legislazione vigente nel periodo, e ciò neanche per una eventuale disapplicazione dei citati provvedimenti legislativi - ancorché, implicitamente, in concreto, dallo stesso disapplicati - sicché la sentenza va cassata e la causa rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Reggio Calabria, che provvedere, in uno al regolamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., al riesame della vertenza in considerazione delle esposte osservazioni.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004