Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
È ammissibile il ricorso con il quale la parte chieda, ex art. 391 bis C.p.c., contestualmente la revocazione ovvero la correzione di errori materiali della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/1999, n. 8295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8295 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'AS WA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. CIMAROSA 13, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO TROIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Soc. MEIE ASSICURATRICE, in persona del legale rappr.te pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato GIANRICO PITTALUGA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SI IC, SI UD, TE FI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4493/96 della Corte suprema di cassazione di ROMA, emessa il 20/12/95 e depositata il 14/05/96; RG.4634/92;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/04/99 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contro la sentenza 30.11.90 - 20.2.91 n.574/91 della Corte d'Appello di Roma proponeva ricorso per cassazione D'EN AL. Resisteva con controricorso la MEIE ASSICURAZIONI. Resistevano inoltre con controricorso NS OM, NS LA e CC FI.
Con sentenza 20.12.1995 - 14.5.1996 n. 4493 questa Corte Suprema di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Nella motivazione detta Corte esponeva le seguenti argomentazioni.
In via preliminare gli intimati NS OM, NS LA e CC FI hanno dedotto l'inammissibilita del ricorso perché loro notificato il 7 aprile 1992. La deduzione è fondata. Considerando che la sentenza della Corte di Roma è stata depositata il 20 febbraio 1991 e mai notificata, occorre calcolare un periodo utile a proporre impugnazione di un anno un mese e 16 giorni per effetto del prolungamento del periodo feriale che è di 46 giorni, protraendosi lo stesso dal primo agosto al 15 settembre compreso. Di conseguenza, essendo scaduto l'anno il 20 febbraio 1992, vanno aggiunti 9 giorni sino al 29 febbraio perché il 1992 era bisestile, altri 31 giorni per il mese di marzo, altri 6 giorni per il mese di aprile, sufficienti a consumare l'intero periodo utile ad impugnare - in complesso 1 anno+9 giorni+31+6. li giorno 6 aprile cadeva quindi l'ultimo giorno utile per impugnare. Le raccomandate invece recano la menzione che la consegna dei plichi è stata effettuata il giorno 7 aprile. Il ricorrente precisa in replica che essendo l'anno 1992 bisestile, occorre tener conto nel calcolo del prolungamento del termine di un giorno in più del normale per il mese di febbraio, rilievo questo esatto che però non esclude l'avvenuto superamento del termine in quanto la consegna dei plichi è avvenuta il 47^ giorno dopo la scadenza dell'anno, da calcolare al 20 febbraio 1992.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per correzione di errori materiali e per revocazione il D'EN, con cinque motivi illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso la EI Assicuratrice.
Con ordinanza 12.6.98 questa Corte Suprema ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NS LA. Il ricorrente D'EN ha tempestivamente provveduto all'integrazione del contraddittorio ed ha depositato una ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La MEIE controricorrente assume che il ricorso è inammissibile in quanto l'art. 391 bis consente di chiedere revocazione o correzione e non tutte e due insieme. L'assunto appare infondato dato che la lettera e la ratio di tale norma, lungi dal suffragare la tesi che non si possa chiedere contemporaneamente la correzione e la revocazione in questione, autorizzano invece una interpretazione opposta. Infatti quanto alla lettera, la congiunzione "ovvero" prima delle parole "da errore di fatto" e la congiunzione "o" prima delle parole "la revocazione" (congiunzione quest'ultima sulla quale la MEIE sembra fondare la sua tesi) si spiegano col fatto che il legislatore ha inteso semplicemente indicare le due ipotesi astratte (errore materiale o di calcolo da un lato ed errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 dall'altro) e correlativamente i due istituti giuridici (correzione degli errori materiali e revocazione) oggetto della norma;
si consideri del resto che l'uso della congiunzione "e" sarebbe stato palesemente errato in quanto avrebbe indotto a ritenere da un lato necessaria per l'applicabilità della norma la contemporanea presenza di entrambe le predette ipotesi e dall'altro sussistente in ogni caso l'applicazione di entrambi gli istituti. Quanto alla ratio appare conforme ai principi di economia e speditezza processuale al quali si ispira il legislatore, consentire alla parte interessata l'utilizzo contemporaneo di entrambi gli istituti in questione qualora (secondo l'assunto della parte medesima) sussistano entrambe le ipotesi sopra indicate. Va peraltro immediatamente precisato che, come meglio emergerà dal prosieguo della presente motivazione, nella specie non è in alcun modo configurabile alcun errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 c.p.c. con la conseguenza che l'istanza di correzione deve ritenersi inammissibile.
Con riferimento alla revocazione si osserva invece quanto segue. Con il primo motivo il ricorrente D'EN denuncia violazione dell'art.327 c. p. c ., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e in relazione agli artt. 395 e 391 bis c.p.c. (Errore di fatto commesso dalla Corte di Cassazione, a seguito del quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AL D'EN avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma il 30/11/1990 - 20/2/1991. Errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di Cassazione. Negligenza), esponendo, in sintesi, le seguenti argomentazioni. Nell'impugnata sentenza, la Corte, pur ritenendo esatto il principio costantemente affermato dalla S.C. medesima secondo cui, se l'anno è bisestile, nel computo del termine per impugnare, bisogna tener conto di 366 giorni, ha affermato che si è verificato il superamento del termine in quanto la consegna dei plichi è avvenuta il 47^ giorno dopo la scadenza dell'anno. Tale affermazione errata deriva dal fatto che la Corte, dopo aver aggiunto alla scadenza dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - 20 febbraio 1991 - nove giorni per il mese di Febbraio 1992, anno bisestile, ha omesso di prolungare di un giorno la durata dell'anno, formato da 366 giorni. Prolungando di un giorno tale durata, il termine per impugnare sarebbe spirato il 7.4.92, giorno in cui venne notificato il ricorso a OM NS, LA NS e FI CC.
Il motivo è inammissibile per due motivi ciascuno dei quali già di per sè decisivo: - A) In quanto trattasi di un fatto che nella sentenza in esame è stato oggetto di una specifica pronuncia (cfr. tra le altre Cass. 75/1999); - B) In quanto questa Corte, allorché ha rilevato di dover tener conto della circostanza che l'anno 1992 era bisestile, non ha affatto accolto la tesi interpretativa secondo la quale il termine annuale di impugnazione di cui all'art. 372 c.p.c. va calcolato tenendo conto dei trecentosessantasei giorni dell'eventuale anno bisestile (cfr. Cass. 3298/77) commettendo poi l'asserito errore di fatto nell'applicare detto principio;
ma ha inteso invece semplicemente affermare che della sussistenza del ventinovesimo giorno di febbraio si doveva tener conto nel computo dei 46 giorni aggiuntivi corrispondenti al periodo feriale di sospensione dei termini;
ha cioè palesemente accolto la diversa tesi interpretativa secondo la quale la scadenza del termine annuale si verifica nel giorno dell'anno corrispondente a quello dell'anno iniziale, ancorché bisestile (v. fra le altre Cass. 9911/92: "Il termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., essendo ragguagliato ad "un anno", scade nello stesso giorno dell'anno successivo a quello del deposito della sentenza e non il trecentosessantacinquesimo giorno da tale data: ne consegue che la circostanza che l'anno in cui deve scadere il termine in questione sia bisestile non ne fa anticipare la scadenza di un giorno"; cfr anche Cass 3758/83 e Cass. 1547/89), applicando il sistema del computo non ex numeratione ma ex nominatione dierum (come si evince in modo inequivocabile dalle parole" essendo scaduto l'anno il 20 febbraio 1992"); ed è stato solo quando si è trattato di aggiungere i 46 giorni corrispondente al periodo feriale di sospensione dei termini, che ha tenuto conto anche di detto giorno 29.2.92. In altri termini ha scelto una tesi interpretativa piuttosto che un'altra. Il che significa che si è palesemente al di fuori dell'ipotesi dell'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 327 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e in relazione agli artt. 395 n. 5, 391 bis c.p.c. (Errore di fatto commesso dalla Corte di Cassazione, a seguito del quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AL D'EN avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma. Errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione. Negligenza reiterata inescusabile) esponendo (in sintesi) le seguenti affermazioni. Il Supremo Collegio ha commesso un altro errore nel ritenere inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società EI Assicuratrice, in quanto a questa il ricorso era stato notificato il 2.4.1992 ossia ben 5 giorni prima che scadesse il termine per impugnare. In seguito alla mancata lettura della relata di notifica del ricorso diretto alla EI Assicuratrice, la Corte ha emesso la decisione fondandola sulla supposizione di un fatto - notifica: 7/4/92 - la cui verità è esclusa. ".... Non può neppure ipotizzarsi che la domanda di revocazione, proposta contro la EI, pur essendo pienamente fondata, non ha alcuna ragione d'essere proposta, in quanto il ricorso non potrebbe essere insuscettibile d'essere accolto. Questa considerazione verrà vanificata da quanto verrà esposto nel seguente motivo e nel prosieguo...". Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile. Infatti nella sentenza impugnata, a pag. 5, la Corte, dopo aver esposto (nelle ultime righe dello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO) che il fondamento dei motivi del ricorso del D'EN veniva contestato dalla società assicuratrice e dagli NS, rileva (nelle prime righe dei MOTIVI DELLA DECISIONE) l'avvenuta deduzione, da parte degli intimati NS OM, NS LA e CC FI, dell'inammissibilità del ricorso perché loro notificato il 7 aprile 1992; e cioè inizia a prendere in esame una deduzione relativa ai soli NS-CC. Successivamente rileva che la deduzione è fondata, svolge le sopra citate argomentazioni in tema di computo del termine, conclude poi che "Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese...." , e infine nel dispositivo dichiara "...il ricorso inammissibile...". Dunque passa direttamente dal l'affermazione della sussistenza della dedotta inammissibilità del ricorso concernente i soli NS-CC all'affermazione della inammissibilità del ricorso nella sua integralità, e quindi anche con riferimento alla MEIE, senza esporre alcun rilievo circa la posizione di detta società. Il che induce necessariamente a ritenere, in difetto di validi elementi in senso contrario, che abbia dedotto (implicitamente) la sussistenza della seconda inammissibilità dalla sussistenza della prima. Va osservato a questo punto che dedurre da una inammissibilità di ambito delimitato una inammissibilità di ambito più ampio può eventualmente costituire solo un errore di diritto, ma non un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.. Da ciò deriva l'inammissibilità del motivo in esame.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale civile, in relazione agli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c. (Errore di fatto commesso dalla Corte di Cassazione a seguito del quale ha dichiarato che i resistenti erano tre. Errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di Cassazione. Negligenza reiterata), esponendo (in sintesi) le seguenti osservazioni. La Corte di Cassazione ha commesso il terzo errore di fatto inescusabile ritenendo che i resistenti fossero tre, mentre erano due: 1) CC e NS costituiti insieme per mezzo dell'Avv. Pasquale Calabrese, 2) Soc. EI Assicurazioni.
Anche tale motivo appare inammissibile. Infatti va rilevato che il contrasto tra motivazione e dispositivo e cioè, nella specie, la circostanza che (a proposito delle condanna al pagamento delle spese) nella motivazione (alla fine) si parla di tre parti intimate mentre nel dispositivo vengono indicate due parti resistenti (NS e EI) può costituire secondo un filone interpretativo un vizio di motivazione ex art. 360 n 5 c.p.c. e secondo un altro un altro un vizio ex art 360 n. 4 c.p.c., ma comunque non un vizio ex art 395 n. 4 cit (cfr. Cass. n. 0 7173 DEL 11/06/1992: "Il contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione non comporta la nullità della sentenza impugnata (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), bensì il diverso vizio di contraddittorietà della stessa sentenza (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); infatti, una motivazione contrastante con il dispositivo rende quest'ultimo privo di ogni giustificazione, per cui l'ipotesi viene a coincidere con quella di omessa motivazione (nel caso di specie la parte soccombente era stata condannata al pagamento delle spese processuali, mentre in motivazione si affermava la compensazione totale delle spese per motivi di opportunità)"). Con il quarto motivo il ricorrente denuncia illegittimità costituzionale dell'art. 391 bis, 395 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, esponendo la seguente tesi. Nonostante le decisioni in senso contrario (Cass. 5851/87, Cass. 3187/89 Cass. 12412/91) deve ritenersi che anche le sentenza pronunciate dalla
Cassazione possano essere gravate con l'istanza di revocazione, in tutti i casi previsti dall'art. 395 c.p.c., Disponendo diversamente, si violerebbero gli artt. 3 e 24 secondo comma Cost. per il quale la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Con il quinto motivo, che va esaminato insieme al quarto, il ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 391 bis, II comma, c.p.c. in relazione agli artt 3 e 24 della
Costituzione, esponendo, in sintesi, quanto segue. L'art. 391 bis, Il comma c.p.c. dispone che sul ricorso la Corte pronuncia a norma dell'art. 375 c.p.c. ossia in camera di consiglio. Oltre ad essere in contrasto con il nuovo codice di procedura civile, basato prevalentemente sul principio dell'oralità, viola il principio di uguaglianza e il diritto alla difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 della costituzione. Questa tesi non può essere legittimamente confutata dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 375 ultimo comma c.p.c., le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie. Tale norma fraziona la discussione del processo, mentre questa deve avvenire con l'intervento contestuale, delle parti. Inoltre sembra che tra l'art.375 c.p.c. e l'art. 391 bis c.p.c. esista una antinomia insormontabile. Mentre l'art. 375 c.p.c., elencando i casi in cui la Corte pronuncia in camera di consiglio, non cita la correzione di errori materiali e la revocazione delle sentenza della Corte di Cassazione, l'art. 391 bis, comma 2^ c.p.c. dispone che la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'art. 375. Pertanto è opportuno che la Corte Costituzionale si pronunci per eliminare il contrasto legislativo oppure per fissare i criteri di interpretazione delle due norme.
Anche il quarto e quinto motivo sono inammissibili. Infatti occorre anzitutto rilevare che l'impugnata sentenza ha statuito solo in ordine all'inammissibilità del ricorso ed alle spese di causa;
pertanto ogni doglianza che non abbia ad oggetto tali due punti deve ritenersi inammissibile. Vi è peraltro una ulteriore ragione di inammissibilità (parimenti decisiva e concernente sia il quarto che il quinto motivo): il difetto di interesse all'impugnazione; infatti le doglianze non possono essere puramente teoriche ma debbono basarsi sulla sussistenza di un concreto ed apprezzabile pregiudizio per la parte che impugna. Nel caso in esame invece il ricorrente invoca l'intervento della Corte Costituzionale circa l'impossibilità di impugnare per revocazione le sentenze della Corte di Cassazione in "... tutti i casi previsti dall'art. 395 c.p.c...." senza però proporre nella specie doglianze ritualmente e specificamente basate sui numeri 1,2,3,5, ovvero 6 dell'art. 395 cit. (ad es. nell'intestazione del secondo motivo si cita l'art. 395 n. 5 ma poi non si chiarisce ritualmente per quali motivi si dovrebbe ritenere sussistente la fattispecie prevista da tale norma); ed invoca inoltre il predetto intervento in ordine alla sopra citata decisione in camera di consiglio (oltre che senza darsi carico - tramite uno specifico supporto argomentativo - del fatto che questa Corte ha già rilevato in passato quanto segue: "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 bis cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la trattazione del ricorso per revocazione in udienza anziché in camera di consiglio essendo comunque assicurate le garanzie della difesa ed in particolare del contraddittorio" - v. Cass. S.U. 9862/97-) senza esporre specificamente e ritualmente quale sia in concreto nella fattispecie l'asserito pregiudizio che intende evitare. Per ciò che concerne poi l'affermata "antinomia insormontabile" sussiste ancora una ulteriore ragione di inammissibilità in quanto l'eventuale sua sussistenza non potrebbe comunque comportare di per sè il sorgere di problematiche di legittimità costituzionale, dato che non rientra tra i compiti della Corte Costituzionale l'eliminazione di asseriti contrasti tra norme di legge ordinaria o la fissazione (a tal fine) di criteri di interpretazione delle norme medesime.
Sulla base di quanto sopra esposto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Non si deve provvedere sulle spese in quanto anche il controricorso è inammissibile dato che la MEIE ha rilasciato la procura al suo difensore in calce alla copia notificata del ricorso ("La procura alle liti rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, anziché in calce o a margine del controricorso, rende quest'ultimo inammissibile, mancando la certezza dell'effettivo rilascio del mandato in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto; ne' può ritenersi sufficiente, all'uopo, il mero richiamo alla procura conferita in tal guisa, contenuto nel controricorso, potendo, invece, tale modalità di conferimento restare valida ai soli fini della costituzione del resistente" v. Cass. 10441/96, Cass. 7544/95 e Cass. 3292/94) e d'altra parte detto difensore non ha partecipato alla discussione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999