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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n° 431/2023 promossa in grado d'appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Falzone presso il cui studio in Parte_1
Agrigento, via Zunica n.31, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Francesco Alfio Chiesara e CP_1
Valentina Messana elettivamente domiciliata in Agrigento via Imera n.149 presso lo studio dell'Avv.to Calogero Petix appellato e CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Viviana Carlisi elettivamente domiciliato in CP_2
Palermo via Laurana n.59 appellato All'udienza del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti riportandosi ai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.374/2023, emessa in data 18.4.2023, il Tribunale G.L di Agrigento rigettava il ricorso col quale – dipendente della con Parte_1 CP_1 inquadramento nella categoria D livello 3 del C.C.N.L. di categoria – aveva chiesto, assumendo lo svolgimento di mansioni superiori, l'inquadramento nella categoria D livello 1 e la condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 24.053,09, al risarcimento del danno non patrimoniale subito da liquidarsi in via equitativa e al pagamento della somma di euro 1.779,69 a titolo di differenze sul T.F.R.. Osservava, il primo Giudice, che il ricorrente non aveva “allegato quali sarebbero state in effetti le mansioni svolte e le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro né identificato i caratteri peculiari delle medesime con riferimento alle pertinenti declaratorie contrattuali”.
Pag.1 Che, pertanto, non risultava possibile effettuare “quel giudizio comparativo tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'accoglimento della domanda”. Che analogo “discorso” doveva “farsi per la domanda ei risarcimento del danno non patrimoniale …” non essendo “stato allegato né tantomeno provato in giudizio il danno asseritamente subito”. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso depositato in Parte_1 cancelleria in data 10.5.2023. Assume, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, di aver “già specificato … oltre ad aver allegato copia del contratto collettivo di riferimento da dove” emergevano “le specifiche mansioni rientranti, rispettivamente, nella categoria D1 e D3” e che “aveva richiesto, in via istruttoria, l'ordine di esibizione dei report giornalieri consegnati dal datore di lavoro. Soggiunge di aver “richiesto l'ammissione delle prove testimoniali … di due suoi colleghi inquadrati nel livello D1 e la prova testimoniale dell'assistente del capo reparto … al fine di dimostrare” lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate. Infine, deduce di aver “riportato, con le note conclusive, integralmente quanto specificato nel CCNL … a proposito delle mansioni D3 e D1”. Per tali ragioni insiste per l'accoglimento delle domande spiegate col ricorso introduttivo. Con memoria depositata il 14.4.2025, si è costituita in giudizio la CP_1 resistendo al gravame. Con distinta memoria si è pure costituito in giudizio l' chiedendo di valutarsi CP_2 le “richieste degli appellanti secondo giustizia”. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato e, come tale, deve essere disatteso. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., ord. n. 30580/2019). Sicchè “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, ord. n. 26593/2020). In altri termini, l'onere probatorio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore grava in capo al lavoratore e, a tal fine, “non è sufficiente descrivere le mansioni svolte e richiamare le previsioni contrattuali, ma è anche necessario operare il raffronto tra dette mansioni e quelle proprie dei livelli contrattuali nel cui ambito le prime dovrebbero, in tesi, essere ricomprese,
Pag.2 illustrando e offrendo la prova degli specifici elementi fattuali che, attraverso le opportune comparazioni, giustificherebbero il rivendicato superiore inquadramento” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, sent. n. 26742/2014). Pertanto, non basta indicare i compiti svolti e la disposizione contrattuale invocata
“ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale…. Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda….” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, 21.5.2003 n.8025) e invocare tale intervento d'ufficio sarebbe una “pretesa di esonero dall'onere della prova” (Cass., sez. lav., sent. 431/2000). Nel caso di specie, per come emerge dalla piana lettura del ricorso di primo grado e correttamente osservato nella sentenza impugnata, il , non solo, non ha descritto le Pt_1 mansioni di fatto svolte, ma non ha neanche indicato le declaratorie contrattuali dei due diversi livelli indicandone i tratti distintivi ed operando il necessario raffronto di cui alla giurisprudenza sopra citata. In altri termini il si è limitato, in punto di fatto, ad asserire genericamente di Pt_1 essere stato da sempre “assegnato al reparto manutenzione "area funzionale servizi tecnici"” e di aver svolto “sin dal 2000 … mansioni rientranti nella categoria D, livello 1, nonostante l'inquadramento nella categoria D3”; che “in ragione di ciò” aveva “più volte … richiesto verbalmente, ai propri superiori gerarchici, il riconoscimento del livello retributivo D1, come gli altri suoi colleghi di reparto, senza però, ricevere alcun riscontro dalla Società odierna resistente”. Ha, poi, aggiunto che “nello stabilimento, reparto manutenzione” vi erano “complessivamente 6 operai di categoria D che” svolgevano le sue stesse mansioni “ovvero addetti alla manutenzione dell'impianto industriale (nei vari reparti: produzione, magazzino, confezionamento e locali caldaie e vani tecnici)” e che, tuttavia, nonostante, egli fosse “il più anziano come servizio prestato, gli altri
5” erano “tutti inquadrati nel livello 1”; che “tra i 5 operai di categoria D due di questi si” trovavano nelle sue “medesime condizioni professionali … ovvero il sig. e Controparte_3
”. Controparte_4
Per come è evidente, dunque, il ha omesso di descrivere il contenuto delle Pt_1 mansioni di fatto espletate e non ha neanche operato quella indispensabile operazione di raffronto dell'attività lavorativa concretamente svolta sia con quelle previste per il proprio livello di inquadramento sia con quelle previste per il profilo auspicato, non fornendo alcuna argomentazione circa le ragioni per le quali reputava di dover rientrare nella qualifica superiore. Deve, pertanto, concludersi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che il abbia omesso di fornire compiuta allegazione sia in ordine al contenuto delle Pt_1 mansioni asseritamente svolte, sia in ordine alla coincidenza delle stesse con quelle descritte dalla fonte pattizia invocata ai fini del superiore inquadramento.
Pag.3 Ciò ha fatto in contrasto con quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra citata secondo cui, in casi del tipo di quello che occupa, il lavoratore è tenuto ad “indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Onere allegatorio che ove “non sufficientemente adempiuto, determina l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)” (Cass., sez. lav., sent. 23354/2018). Deve, in ultima analisi, ritenersi condivisibile la sentenza impugnata essendo, già ab origine, carente l'allegazione del fatto costitutivo del diritto azionato in sede giurisdizionale. Né tale lacuna appare emendabile con la prova testimoniale (della cui mancata ammissione il si lamenta) in quanto la stessa riproduce i medesimi profili di Pt_1 genericità dell'attività assertoria. Analoghe considerazioni devono farsi rispetto alla domanda (qui reiterata) di
“pagamento dei danni non patrimoniali, dovuti per la condotta illegittima e lesiva posta in essere dalla stessa società ….”. Esclusa, infatti, la prova dell'adibizione e dello svolgimento delle mansioni superiori siccome rivendicate, alcuna responsabilità può rinvenirsi in capo alla società appellata. In ogni caso, ma lo si aggiunge solo per scrupolo di completezza (non avendo il Pt_1 specificamente censurato il capo di sentenza che ha disatteso la domanda risarcitoria), dall'inadempimento datoriale e dalla illegittimità degli atti assunti nella gestione del rapporto di lavoro non discende automaticamente (e perciò solo) un danno in capo al lavoratore (danno che non è, infatti, ravvisabile in re ipsa), in quanto, essendo pur sempre un danno-conseguenza, esige, come tale e a sua volta, una specifica allegazione e prova. Non è, in altri termini, sufficiente dedurre e dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo piuttosto sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. 17 settembre 2010, n. 19785; Cass. 19 marzo 2013, n. 6797; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29047 e da ultimo Ord., 23-03-2020, n. 7487). E se è vero che la dimostrazione del danno può essere data in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento e, quindi, anche per presunzioni (coerentemente risalendo, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti attraverso un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, quale appunto l'esistenza del danno), non può trascurarsi che tanto presuppone che il danno in parola sia stato oggetto di specifica allegazione da parte del lavoratore. La più autorevole giurisprudenza di legittimità, infatti, si è ormai consolidata nel senso di ritenere che la prova del danno su cui si fonda la pretesa risarcitoria, deve essere fornita in concreto e deve essere particolarmente rigorosa non essendo “dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni
Pag.4 diverse ed inferiori a quelle proprie, poiché questi elementi integrano l'inadempimento del datore ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera soggettiva del lavoratore, alterandone gli equilibri e le abitudini di vita” (cfr. in particolare Cassazione S.U. n. 6575 del 24/03/2006 - anche Cass. n.23837/2015). Secondo gli stessi giudici di legittimità, seppure con riferimento al tema speculare del danno da demansionamento e dequalificazione, “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 14.11.2016 n.23146 – anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 5.12.2017 n. 29047). Resta, dunque, a carico del lavoratore un preciso onere di allegazione e prova del tipo ed entità del danno e del nesso di causalità con l'eventuale inadempimento datoriale. In altri termini, in casi del tipo di quello che occupa, l'eventuale illegittimità della condotta posta in essere nei confronti dell'odierno appellante nel periodo oggetto di causa non sarebbe, di per sé, destinata ad esaurire né, tampoco, ad assorbire quella che investe il (ben) diverso profilo dell'esistenza (in concreto) di un danno risarcibile e la riconducibilità dello stesso (in termini di causalità efficiente) all'illecito di parte datoriale. Ebbene, il ha chiesto il risarcimento del danno lamentando, genericamente, una Pt_1
“disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi di reparto” ma (in disparte la carenza di prova del fatto costitutivo) non ha specificamente dedotto quali concreti danni non patrimoniali gli sarebbero derivati dal comportamento datoriale di cui ha denunciato di essere stato vittima.
In altri termini, l'appellante non ha allegato (prima ancora che provato) l'esistenza del danno non patrimoniale asseritamente subito. Trattasi (anche in questo caso) di lacuna, ossia di difetto di allegazione e prova in ordine alla esistenza, natura ed entità del danno subito, che in maniera autonoma conduce al rigetto della domanda. Il gravame va, quindi, disatteso e la sentenza impugnata confermata
3) Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano in favore della nei termini di cui in parte dispositiva. CP_1
Considerata la peculiare posizione processuale assunta dall' se ne ritiene, CP_2 invece, conforme a giustizia l'integrale compensazione. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a
Pag.5 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.374/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento il 18.4.2023. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore della che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1 generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' CP_2
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 24 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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