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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/09/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 2262/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. PASETTO PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Lungadige
Campagnola, n. 5 appellante e
Controparte_1
(C.F. , rappresentate e difese, come da
[...] P.IVA_2 mandato in atti, dall'Avv. Piazzola Bruno, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, via Scalzi, n. 20 appellate
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1252/2023 del
19.6.2023, pubblicata il 21.6.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE: in riforma della
Sentenza, accertata la natura prededucibile del Credito, condannare in CP_1 concordato a versare a la somma di € 25.838,12, oltre rivalutazione e interessi Pt_1 (questi ultimi calcolati ex art. 1284, comma 1 e 4, c.c.) dal pagamento delle Spese al saldo;
respingere l'appello incidentale, perché inammissibile e infondato.
2. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre
15% spese generali, CPA e IVA, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis,
DM n. 55/2014”; per parti appellate: “Nel richiamare ogni ulteriore deduzione eccezione ed argomentazione già svolta nel primo grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Nel merito In via principale: respingersi l'interposto appello confermandosi la sentenza del Tribunale di Verona nelle parti impugnate da parte appellante In via di appello incidentale, in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di indebito arricchimento proposta da nei confronti della perché Parte_1 Controparte_1 infondata e/o inammissibile per i motivi esposti in comparsa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
1.Il Giudizio di primo grado.
1.1. conveniva in giudizio (d'ora in poi e Parte_1 Controparte_1 CP_1
(d'ora in poi ) al fine di sentirle condannare a Controparte_1 CP_1 corrispondere a la somma di € 25.838,12, (a titolo di spese per utenze telefoniche Pt_1
Telecom di competenza , oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, CP_1 comma 1 e 4, c.c., a rilasciare e/o liberare gli immobili da tutte le cose a loro appartenenti, con applicazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., infine al risarcimento del danno patito.
1.2. Premetteva che era proprietaria del ramo d'azienda – corrente in Sona CP_1
(VR), via Campagnola n. 8 – di produzione di guaine bituminose impermeabilizzanti e altri prodotti per l'edilizia (di seguito: “Ramo d'Azienda”) e che il 5.7.2013
[...] affittò a (di seguito: ) – società che produce e commercia CP_1 Parte_1 Pt_1 membrane bitume-polimero – il Ramo d'Azienda.
1.3 fu ammessa dal Tribunale di Verona alla procedura di concordato CP_1 preventivo con cessione dei beni, omologato il 14.7.2014 (di seguito: “Concordato”).
1.4.Il Tribunale autorizzò la vendita del Ramo d'Azienda, aggiudicato a per il Pt_1 prezzo di € 1.305.600,00. pag. 2/11 1.5. Il 4.9.2015 cedette il Ramo d'Azienda a (di seguito: CP_1 Pt_1
“Cessione”).
Deduceva di aver diritto ai sensi dell'artt. 1 del contratto di affitto e 5 del contratto di cessione al ristoro delle spese sostenute per il pagamento delle fatture Telecom indicate in atti (doc. n. 5) in quanto relative ad un periodo temporale anteriore alla stipula del contratto di affitto, in subordine anche quale gestione degli affari altrui ex art. 2028 c.c. ovvero, in estremo subordine, quale indennizzo da arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
1.6. Esponeva che gli immobili ceduti erano occupati abusivamente da materiale di proprietà di ne chiedeva il rilascio, il pagamento di un indennizzo e di un CP_1 astreinte ex art. 614 bis c.p.c.
1.7.Con la sentenza n. 1252/2023 oggi impugnata, il Tribunale di Verona dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di rilascio dell'immobile e di risarcimento del danno, accoglieva la domanda principale di parte attrice, qualificata come indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., infine rigettava la domanda nei confronti del concordato, non essendo il credito opponibile alla procedura in quanto non prededucibile, infine condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del concordato e parte convenuta a quelle in CP_1 favore di parte attrice.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. propone appello avverso la sentenza indicando, quale primo profilo di Pt_1 censura: travisamento dei fatti;
omesso esame di fatti decisivi;
violazione dei principi in materia di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo;
violazione dei principi in materia di non contestazione, contraddittorio e preclusioni.
2.2. Evidenzia che il credito era sorto nel corso del concordato e prima della cessione, che nel contratto di cessione, la procedura non era stata esonerata “da ogni responsabilità e pretesa concernente il ramo di azienda ceduto” ma solo dalla
“garanzia per vizi, mancanza di qualità ed evizione” del Ramo d'Azienda (art. 8), quindi era obbligata a rispondere dei debiti maturati fino alla data della cessione (art. 5).
2.3. Precisa che il Concordato, nella comparsa di risposta (pag. 4), aveva ammesso che
“il pagamento dei debiti era compito del liquidatore giudiziale”, il quale, con PEC del pag. 3/11 28.12.2015 (19), propose a di estinguere il credito, versando la somma di € Pt_1
14.421,04 e pagando il residuo mediante compensazione con crediti della procedura così come confermato nella relazione del liquidatore al 31.12.2022 (doc. n. 2).
2.4.Conclude come il credito avesse natura prededucibile perché sorto nel corso e in occasione della procedura, riguardava il pagamento di un debito (di cui alle fatture), che, concerneva servizi telefonici e internet utilizzati nell'ambito della gestione aziendale, anche dopo l'apertura del concordato, tutelando gli interessi della massa e garantendo la continuità della gestione del Ramo d'Azienda, altrimenti Telecom s.p.a. avrebbe disposto “l'interruzione del servizio telefonico e il cambio dei numeri telefonici aziendali”, con grave danno all'immagine aziendale e alle relazioni commerciali, che sarebbero state interrotte e/o rese più difficili, anche perché i servizi di connettività via internet erano legati alla rete e struttura telefonica.
2.5. Espone come avesse dedotto tardivamente – solo nella comparsa CP_1 conclusionale ex art. 190 c.p.c. – la natura non prededucibile del credito.
2.6. Quale secondo profilo di doglianza rileva il mancato riconoscimento degli Pt_1 interessi di cui all'art. 1284, c. IV, c.c. con decorrenza dalla data della domanda.
3. Il terzo profilo di censura attiene alla condanna di alle spese di lite in favore Pt_1 del Concordato poiché vi era una sola parte convenuta in causa: la società CP_1 nella persona del suo legale rappresentante, individuato anche nel liquidatore giudiziale.
3.1. Poiché quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti, aventi la stessa posizione processuale, il compenso è unico (art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014) ed andava diviso tra le due parti e, quindi, le “le spese di lite sostenute dal liquidatore giudiziale” andavano liquidate per la metà.
4.Si sono costituite le parti convenute, le quali hanno instato per il rigetto del gravame avversario ed in via incidentale hanno proposto appello avverso il capo di sentenza relativo al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. a carico di per CP_1 mancata prova di un arricchimento senza giusta causa e per errata applicazione della sua quantificazione.
4.1. Evidenziano come non avesse precisato le modalità del calcolo degli importi Pt_1 dovuti, essendo sul punto errata la liquidazione fatta in via equitativa dal Tribunale.
pag. 4/11 4.2. Reiterano l'eccezione di novità della domanda introdotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. dall'appellante, la quale nel libello introduttivo di primo grado aveva indicato come dovuti solo gli importi riportati nelle “Fatture” indicate nel doc. 5, relativi esclusivamente alle tre linee telefoniche in cui era subentrata, mentre con la Pt_1 successiva prima memoria ex art. 183 co. VI cpc aveva dedotto, invece, che il pagamento di € 25.838,12 era solo in parte riferibile alle “Fatture”, e quindi ai debiti indicati in citazione, riguardando “la parte più consistente … utenze in cui non è Pt_1 subentrata” risultanti da fatture “emesse da Telecom prima dell'affitto”.
4.3. Deducono altresì l'errata quantificazione dei debiti afferenti al periodo successivo alla domanda di concordato e che l'eventuale arricchimento avrebbe, infatti, in ipotesi dovuto essere quantificato tenendo conto delle regole concorsuali, come sopra evidenziato e, di conseguenza, in nessun caso avrebbe potuto essere riconosciuto a l'intero importo corrisposto (a meno di non affermare la natura Parte_1 prededucibile del credito, invece, espressamente esclusa dal Tribunale).
5.La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Il primo motivo di appello è infondato.
1.2. Occorre delineare il perimetro della regolamentazione contrattuale che le parti hanno posto in essere in deroga alla regola generale di cui all'art. 2558 c.c. in omaggio al quale, se non è previsto diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Nel caso di specie era prevista una dettagliata indicazione dei beni immobili, terreni, beni mobili, attrezzature ed altro, oggetto di affitto e poi di cessione, con richiamo anche a specifici allegati (lettere B e C): pertanto in assenza di espressa indicazione nel contratto, il bene escluso (contratti di utenza telefonica) deve ritenersi ancora di proprietà del cedente CP_1
1.3. Nelle premesse del contratto di affitto del 5.7.2013 si dava atto che la società concedente aveva presentato domanda per Controparte_1 Controparte_1
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, che il Tribunale competente aveva concesso i termini per il deposito della proposta di concordato preventivo ai sensi pag. 5/11 dell'art. 161, comma 6, legge fallimentare e che il contratto di affitto era stato chiesto ed autorizzato allo scopo di “preservare il valore dell'azienda” a tutela del concedente.
1.4. Le utenze telefoniche intestate a non erano espressamente Controparte_1 menzionate, quale oggetto del contratto, né nel contratto di affitto (il cui allegato C non
è stato prodotto) né nel successivo contratto di cessione, con ciò dimostrando che le predette erano rimaste nella titolarità della parte affittante-cedente, per come emerge dal tenore delle allegazioni assertive delle parti, con conseguente esclusione della disciplina di cui all'art. 2560 c.c.
1.5.Inoltre, l'art. 1 del contratto di affitto del ramo d'azienda del 5.7.2013 stabilisce:
“Sono esclusi dal ramo d'azienda tutti debiti e crediti di qualsiasi natura aventi causa e titolo in fatti verificatisi anteriormente a successivamente all'efficacia dell'affitto” e l'art. 5 del contratto di cessione del 4.9.2015 che: “Si intendono esclusi dalla presente cessione i crediti ed i debiti aziendali anche di natura tributaria, anche verso l'erario dello Stato e verso enti previdenziali, maturati fino alla data odierna, i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico della società cedente”.
1.6. Pertanto, i costi per tutte le utenze telefoniche Telecom di cui era CP_1 contraente ed intestataria, in quanto non espressamente contemplate tra i beni oggetto di affitto e cessione, dovevano essere sostenuti da ciò per il periodo fino al CP_1
30.6.2013 per le utenze volturate a (con decorrenza dal 22.10.2014) ma utilizzate Pt_1 da quest'ultima fin dal luglio 2013 (045 6094/101-102-103), per complessivi €2.472,50
(docc. 5 e 6 attrice di primo grado), oltre €22.236,00 afferente i costi relativi al periodo
1/2013 10/2014 delle altre utenze (04513004306;04511149073;04513507776;070
13598062) non volturate e mai utilizzate da (doc. n. 15 e 18). Pt_1
A tali somme debbono aggiungersi €808,28 ed €221,43 per fornitura telefoni per complessivi €1.029,71.
1.7.Pertanto, alla luce della documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c., emerge che era obbligata contrattualmente verso Telecom per complessivi €25.738,21 CP_1
(€2.472,50 +€22.236,00 +€1.029,71), somma che è stata pacificamente pagata da Pt_1 quale terzo non obbligato ex art. 1180 c.c., in quanto compresa nel maggiore importo di
€32.377,21 corrisposto a Telecom a mezzo bonifico bancario in data 22.10.2014 (doc.
n. 7 di primo grado), così come confermato dal ST (doc nn. 17 e 18). pag. 6/11 1.8. Il Tribunale ha inoltre correttamente ritenuto la natura non prededucibile del credito di e la sua inopponibilità al concordato. Pt_1
1.9. L'art. 11, ultimo comma, della legge fallimentare, prevede che sono prededucibili i crediti così previsti da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
1.10. Ciò detto, deve osservarsi che, in tema di concordato preventivo, il credito venuto in essere successivamente all'omologazione della proposta concordataria ha natura prededucibile, quale credito sorto "in occasione" della procedura, solo in quanto tale criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all'attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa (cfr. Cass. n. 29999/2023).
1.11.Nel caso di specie il credito di Telecom, adempiuto da quale terzo, deriva la Pt_1 sua fonte in contratti stipulati da prima della domanda di ammissione al CP_1 concordato preventivo e quindi non occasionati dagli organi della procedura concorsuale né funzionalmente collegati alle esigenze della stessa, alla quale pertanto non sono opponibili i relativi costi, dovendone rispondere esclusivamente l'imprenditore ammesso al concordato.
1.12. Corretta è altresì l'affermata carenza di legittimazione ad agire del concordato.
1.13. In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale;
ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere, potendo semmai il liquidatore spiegare intervento ma non a titolo di litisconsorte necessario (cfr. Cass. 16830/25; 11601/2025; 26982/2022).
2.Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.1. Parte appellante si duole del mancato riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, c. IV, c.c., con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, avendo il
Tribunale affermato il diritto di ad ottenere un indennizzo determinato in Parte_1
pag. 7/11 € 25.838,12 oltre rivalutazione, trattandosi di debito di valore (arg. ex cass. 489/1988,
Cass. 11296/1993) dalla data del fatto (22.10.2014) sino alla data della sentenza, quale momento di liquidazione e trasformazione in debito di valuta, oltre interessi ai sensi dell'art 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza al saldo effettivo.
2.2. Il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio - da individuarsi con riferimento al primo grado della causa - a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, vala a dire l'11.12.2014 (cfr. Cass. 8402/2024)
2.3.Invero, nella obbligazione di pagamento di debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Afferma l'appellante che nel caso di specie, la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla Pt_1 stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, ciò in base al rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 5958/2023).
2.4. Rileva la Corte come gli interessi di cui al quarto comma non siano automaticamente dovuti per effetto di una generica richiesta da parte del creditore, dovendo quest'ultimo assolvere ad un preciso onere di allegazione e probatorio, anche per presunzioni, volto a comprovare la diversa remuneratività del capitale se corrisposto tempestivamente, allegazione e prova non fornite tempestivamente in primo grado nel caso di specie.
3. Analogamente infondato è anche il profilo di censura che attiene alla regolamentazione delle spese di lite, essendo il Concordato parte processuale diversa rispetto alla società ed in relazione alle quali il Controparte_1
Tribunale ha applicato per ciascuna il principio della soccombenza. pag. 8/11 3.1.Nel caso di specie non può altresì applicarsi la liquidazione di un compenso unitario ai sensi dell'art. 4, c.2, DM 55/2014, poiché le parti convenute sono state rappresentate da un unico difensore, la cui opera defensionale, pur se formalmente unica, ha comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. n. 21064/2009) per come evidenziato dal Tribunale.
4.Deve essere rigettato anche l'appello incidentale, per essere infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale, così come precisata da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
4.1. La modificazione della domanda giudiziale è ammissibile entro i limiti di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., purché il mutamento attenga ad una diversa prospettazione giuridica o fattuale della vicenda sostanziale già oggetto di giudizio tra le medesime parti (cfr. Cass. 4410/2025), mentre, qualora la nuova allegazione si collochi al di fuori del perimetro della vicenda sostanziale originariamente dedotta, la modifica determina una compressione inaccettabile del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente inammissibilità.
4.2.Correttamente il Tribunale ha qualificato quale emendatio libelli la precisazione effettuata da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che la maggior parte del credito derivava da un insoluto Telecom per €32.377,21, confermato dal gestore (doc. n.
17) derivante da fatture diverse da quelle prodotte in atto di citazione e relative ad utenze (04513004306;04511149073;04513507776; 07013598062) diverse da quelle volturate da (045 6094101-102-103) dal 22.10.2014 e prodotte dal terzo a Pt_1 seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p. (doc. 15).
4.3.Invero deve convenirsi con il giudice di primo grado nella parte in cui ha considerato la tempestiva allegazione nell'atto introduttivo, “del pagamento di un debito della società convenuta (di cui è individuata la fonte e l'ammontare) e della parziale non debenza dello stesso” e che “L'attinenza del debito a una o più utenze non integra un fatto costitutivo diverso, né introduce un nuovo tema di indagine tale da disorientare la difesa ed alterare il regolare svolgimento del processo, qualificandosi al più come precisazione della domanda (effettuata già con le note di udienza del 12.03.2021)”.
5.Analogamente infondato è il motivo attinente alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. in particolare in relazione alla prova di un indebito arricchimento. pag. 9/11 5.1.L'art. 2041 c.c. prevede che chi senza una giusta causa si arricchisce in danno di altri deve, nei limiti dell'arricchimento, indennizzare la parte depauperata della correlativa diminuzione patrimoniale. Presupposti dell'azione sono dunque: 1.
l'arricchimento senza causa di un soggetto;
2. l'ingiustificato depauperamento di un altro;
3. nel il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo. Inoltre, l'arricchimento ben può consistere anche nel semplice risparmio di spesa, sempre che si tratti di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito sia stata sostenuta senza ragione giuridica dal soggetto depauperato.
5.2. Ad avviso della Corte tutti i sopra indicati requisiti sussistono.
5.3.Come già esposto, il pagamento è indebito in quanto fatto da non tenuta ad Pt_1 adempiere in forza di alcun titolo ed ha comportato per un correlato e pari CP_1 arricchimento sub specie risparmio di spesa.
5.4. Anche le contestazioni in ordine al quantum dell'indennizzo sono destituite di fondamento in quanto effettuata, “anche in via equitativa” comunque in base a parametri certi ed oggettivi quali gli importi di tutte le fatture di riferimento.
5.5.Come già in precedenza esposto al paragrafo 1.6., l'ammontare di €25.738,21, pagato da parte appellata, risulta pacificamente dalla sommatoria degli importi delle fatture acquisite ex art. 210 c.p.c. da Telecom, relative al primo semestre del 2013 per le utenze volturate a (con decorrenza dal 22.10.2014) e utilizzate da quest'ultima Pt_1 fin dal luglio 2013 (045 6094/101-102-103), per complessivi €2.472,50 (docc. 5 e 6 attrice di primo grado), oltre €22.236,00 risultante dalla sommatoria degli importi di cui alle fatture relative al periodo 1/2013 10/2014 delle altre utenze (045-13004306;045-
11149073;045-13507776;070-13598062) non volturate e mai utilizzate da (doc. Pt_1
n. 15 e 18), oltre €808,28 ed €221,43 per fornitura telefoni, per complessivi €1.029,71.
6.Le spese di lite, in ragione del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, quindi della reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate.
6.1.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante (principale ed incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 1252/2023 del 19.6.2023, pubblicata il
21.6.2023; compensa le spese di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
(principale ed incidentale), in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 10/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 2262/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. PASETTO PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Lungadige
Campagnola, n. 5 appellante e
Controparte_1
(C.F. , rappresentate e difese, come da
[...] P.IVA_2 mandato in atti, dall'Avv. Piazzola Bruno, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, via Scalzi, n. 20 appellate
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1252/2023 del
19.6.2023, pubblicata il 21.6.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE: in riforma della
Sentenza, accertata la natura prededucibile del Credito, condannare in CP_1 concordato a versare a la somma di € 25.838,12, oltre rivalutazione e interessi Pt_1 (questi ultimi calcolati ex art. 1284, comma 1 e 4, c.c.) dal pagamento delle Spese al saldo;
respingere l'appello incidentale, perché inammissibile e infondato.
2. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre
15% spese generali, CPA e IVA, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis,
DM n. 55/2014”; per parti appellate: “Nel richiamare ogni ulteriore deduzione eccezione ed argomentazione già svolta nel primo grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Nel merito In via principale: respingersi l'interposto appello confermandosi la sentenza del Tribunale di Verona nelle parti impugnate da parte appellante In via di appello incidentale, in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di indebito arricchimento proposta da nei confronti della perché Parte_1 Controparte_1 infondata e/o inammissibile per i motivi esposti in comparsa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
1.Il Giudizio di primo grado.
1.1. conveniva in giudizio (d'ora in poi e Parte_1 Controparte_1 CP_1
(d'ora in poi ) al fine di sentirle condannare a Controparte_1 CP_1 corrispondere a la somma di € 25.838,12, (a titolo di spese per utenze telefoniche Pt_1
Telecom di competenza , oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, CP_1 comma 1 e 4, c.c., a rilasciare e/o liberare gli immobili da tutte le cose a loro appartenenti, con applicazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., infine al risarcimento del danno patito.
1.2. Premetteva che era proprietaria del ramo d'azienda – corrente in Sona CP_1
(VR), via Campagnola n. 8 – di produzione di guaine bituminose impermeabilizzanti e altri prodotti per l'edilizia (di seguito: “Ramo d'Azienda”) e che il 5.7.2013
[...] affittò a (di seguito: ) – società che produce e commercia CP_1 Parte_1 Pt_1 membrane bitume-polimero – il Ramo d'Azienda.
1.3 fu ammessa dal Tribunale di Verona alla procedura di concordato CP_1 preventivo con cessione dei beni, omologato il 14.7.2014 (di seguito: “Concordato”).
1.4.Il Tribunale autorizzò la vendita del Ramo d'Azienda, aggiudicato a per il Pt_1 prezzo di € 1.305.600,00. pag. 2/11 1.5. Il 4.9.2015 cedette il Ramo d'Azienda a (di seguito: CP_1 Pt_1
“Cessione”).
Deduceva di aver diritto ai sensi dell'artt. 1 del contratto di affitto e 5 del contratto di cessione al ristoro delle spese sostenute per il pagamento delle fatture Telecom indicate in atti (doc. n. 5) in quanto relative ad un periodo temporale anteriore alla stipula del contratto di affitto, in subordine anche quale gestione degli affari altrui ex art. 2028 c.c. ovvero, in estremo subordine, quale indennizzo da arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
1.6. Esponeva che gli immobili ceduti erano occupati abusivamente da materiale di proprietà di ne chiedeva il rilascio, il pagamento di un indennizzo e di un CP_1 astreinte ex art. 614 bis c.p.c.
1.7.Con la sentenza n. 1252/2023 oggi impugnata, il Tribunale di Verona dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di rilascio dell'immobile e di risarcimento del danno, accoglieva la domanda principale di parte attrice, qualificata come indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., infine rigettava la domanda nei confronti del concordato, non essendo il credito opponibile alla procedura in quanto non prededucibile, infine condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del concordato e parte convenuta a quelle in CP_1 favore di parte attrice.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. propone appello avverso la sentenza indicando, quale primo profilo di Pt_1 censura: travisamento dei fatti;
omesso esame di fatti decisivi;
violazione dei principi in materia di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo;
violazione dei principi in materia di non contestazione, contraddittorio e preclusioni.
2.2. Evidenzia che il credito era sorto nel corso del concordato e prima della cessione, che nel contratto di cessione, la procedura non era stata esonerata “da ogni responsabilità e pretesa concernente il ramo di azienda ceduto” ma solo dalla
“garanzia per vizi, mancanza di qualità ed evizione” del Ramo d'Azienda (art. 8), quindi era obbligata a rispondere dei debiti maturati fino alla data della cessione (art. 5).
2.3. Precisa che il Concordato, nella comparsa di risposta (pag. 4), aveva ammesso che
“il pagamento dei debiti era compito del liquidatore giudiziale”, il quale, con PEC del pag. 3/11 28.12.2015 (19), propose a di estinguere il credito, versando la somma di € Pt_1
14.421,04 e pagando il residuo mediante compensazione con crediti della procedura così come confermato nella relazione del liquidatore al 31.12.2022 (doc. n. 2).
2.4.Conclude come il credito avesse natura prededucibile perché sorto nel corso e in occasione della procedura, riguardava il pagamento di un debito (di cui alle fatture), che, concerneva servizi telefonici e internet utilizzati nell'ambito della gestione aziendale, anche dopo l'apertura del concordato, tutelando gli interessi della massa e garantendo la continuità della gestione del Ramo d'Azienda, altrimenti Telecom s.p.a. avrebbe disposto “l'interruzione del servizio telefonico e il cambio dei numeri telefonici aziendali”, con grave danno all'immagine aziendale e alle relazioni commerciali, che sarebbero state interrotte e/o rese più difficili, anche perché i servizi di connettività via internet erano legati alla rete e struttura telefonica.
2.5. Espone come avesse dedotto tardivamente – solo nella comparsa CP_1 conclusionale ex art. 190 c.p.c. – la natura non prededucibile del credito.
2.6. Quale secondo profilo di doglianza rileva il mancato riconoscimento degli Pt_1 interessi di cui all'art. 1284, c. IV, c.c. con decorrenza dalla data della domanda.
3. Il terzo profilo di censura attiene alla condanna di alle spese di lite in favore Pt_1 del Concordato poiché vi era una sola parte convenuta in causa: la società CP_1 nella persona del suo legale rappresentante, individuato anche nel liquidatore giudiziale.
3.1. Poiché quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti, aventi la stessa posizione processuale, il compenso è unico (art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014) ed andava diviso tra le due parti e, quindi, le “le spese di lite sostenute dal liquidatore giudiziale” andavano liquidate per la metà.
4.Si sono costituite le parti convenute, le quali hanno instato per il rigetto del gravame avversario ed in via incidentale hanno proposto appello avverso il capo di sentenza relativo al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. a carico di per CP_1 mancata prova di un arricchimento senza giusta causa e per errata applicazione della sua quantificazione.
4.1. Evidenziano come non avesse precisato le modalità del calcolo degli importi Pt_1 dovuti, essendo sul punto errata la liquidazione fatta in via equitativa dal Tribunale.
pag. 4/11 4.2. Reiterano l'eccezione di novità della domanda introdotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. dall'appellante, la quale nel libello introduttivo di primo grado aveva indicato come dovuti solo gli importi riportati nelle “Fatture” indicate nel doc. 5, relativi esclusivamente alle tre linee telefoniche in cui era subentrata, mentre con la Pt_1 successiva prima memoria ex art. 183 co. VI cpc aveva dedotto, invece, che il pagamento di € 25.838,12 era solo in parte riferibile alle “Fatture”, e quindi ai debiti indicati in citazione, riguardando “la parte più consistente … utenze in cui non è Pt_1 subentrata” risultanti da fatture “emesse da Telecom prima dell'affitto”.
4.3. Deducono altresì l'errata quantificazione dei debiti afferenti al periodo successivo alla domanda di concordato e che l'eventuale arricchimento avrebbe, infatti, in ipotesi dovuto essere quantificato tenendo conto delle regole concorsuali, come sopra evidenziato e, di conseguenza, in nessun caso avrebbe potuto essere riconosciuto a l'intero importo corrisposto (a meno di non affermare la natura Parte_1 prededucibile del credito, invece, espressamente esclusa dal Tribunale).
5.La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Il primo motivo di appello è infondato.
1.2. Occorre delineare il perimetro della regolamentazione contrattuale che le parti hanno posto in essere in deroga alla regola generale di cui all'art. 2558 c.c. in omaggio al quale, se non è previsto diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Nel caso di specie era prevista una dettagliata indicazione dei beni immobili, terreni, beni mobili, attrezzature ed altro, oggetto di affitto e poi di cessione, con richiamo anche a specifici allegati (lettere B e C): pertanto in assenza di espressa indicazione nel contratto, il bene escluso (contratti di utenza telefonica) deve ritenersi ancora di proprietà del cedente CP_1
1.3. Nelle premesse del contratto di affitto del 5.7.2013 si dava atto che la società concedente aveva presentato domanda per Controparte_1 Controparte_1
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, che il Tribunale competente aveva concesso i termini per il deposito della proposta di concordato preventivo ai sensi pag. 5/11 dell'art. 161, comma 6, legge fallimentare e che il contratto di affitto era stato chiesto ed autorizzato allo scopo di “preservare il valore dell'azienda” a tutela del concedente.
1.4. Le utenze telefoniche intestate a non erano espressamente Controparte_1 menzionate, quale oggetto del contratto, né nel contratto di affitto (il cui allegato C non
è stato prodotto) né nel successivo contratto di cessione, con ciò dimostrando che le predette erano rimaste nella titolarità della parte affittante-cedente, per come emerge dal tenore delle allegazioni assertive delle parti, con conseguente esclusione della disciplina di cui all'art. 2560 c.c.
1.5.Inoltre, l'art. 1 del contratto di affitto del ramo d'azienda del 5.7.2013 stabilisce:
“Sono esclusi dal ramo d'azienda tutti debiti e crediti di qualsiasi natura aventi causa e titolo in fatti verificatisi anteriormente a successivamente all'efficacia dell'affitto” e l'art. 5 del contratto di cessione del 4.9.2015 che: “Si intendono esclusi dalla presente cessione i crediti ed i debiti aziendali anche di natura tributaria, anche verso l'erario dello Stato e verso enti previdenziali, maturati fino alla data odierna, i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico della società cedente”.
1.6. Pertanto, i costi per tutte le utenze telefoniche Telecom di cui era CP_1 contraente ed intestataria, in quanto non espressamente contemplate tra i beni oggetto di affitto e cessione, dovevano essere sostenuti da ciò per il periodo fino al CP_1
30.6.2013 per le utenze volturate a (con decorrenza dal 22.10.2014) ma utilizzate Pt_1 da quest'ultima fin dal luglio 2013 (045 6094/101-102-103), per complessivi €2.472,50
(docc. 5 e 6 attrice di primo grado), oltre €22.236,00 afferente i costi relativi al periodo
1/2013 10/2014 delle altre utenze (04513004306;04511149073;04513507776;070
13598062) non volturate e mai utilizzate da (doc. n. 15 e 18). Pt_1
A tali somme debbono aggiungersi €808,28 ed €221,43 per fornitura telefoni per complessivi €1.029,71.
1.7.Pertanto, alla luce della documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c., emerge che era obbligata contrattualmente verso Telecom per complessivi €25.738,21 CP_1
(€2.472,50 +€22.236,00 +€1.029,71), somma che è stata pacificamente pagata da Pt_1 quale terzo non obbligato ex art. 1180 c.c., in quanto compresa nel maggiore importo di
€32.377,21 corrisposto a Telecom a mezzo bonifico bancario in data 22.10.2014 (doc.
n. 7 di primo grado), così come confermato dal ST (doc nn. 17 e 18). pag. 6/11 1.8. Il Tribunale ha inoltre correttamente ritenuto la natura non prededucibile del credito di e la sua inopponibilità al concordato. Pt_1
1.9. L'art. 11, ultimo comma, della legge fallimentare, prevede che sono prededucibili i crediti così previsti da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
1.10. Ciò detto, deve osservarsi che, in tema di concordato preventivo, il credito venuto in essere successivamente all'omologazione della proposta concordataria ha natura prededucibile, quale credito sorto "in occasione" della procedura, solo in quanto tale criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all'attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa (cfr. Cass. n. 29999/2023).
1.11.Nel caso di specie il credito di Telecom, adempiuto da quale terzo, deriva la Pt_1 sua fonte in contratti stipulati da prima della domanda di ammissione al CP_1 concordato preventivo e quindi non occasionati dagli organi della procedura concorsuale né funzionalmente collegati alle esigenze della stessa, alla quale pertanto non sono opponibili i relativi costi, dovendone rispondere esclusivamente l'imprenditore ammesso al concordato.
1.12. Corretta è altresì l'affermata carenza di legittimazione ad agire del concordato.
1.13. In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale;
ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere, potendo semmai il liquidatore spiegare intervento ma non a titolo di litisconsorte necessario (cfr. Cass. 16830/25; 11601/2025; 26982/2022).
2.Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.1. Parte appellante si duole del mancato riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, c. IV, c.c., con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, avendo il
Tribunale affermato il diritto di ad ottenere un indennizzo determinato in Parte_1
pag. 7/11 € 25.838,12 oltre rivalutazione, trattandosi di debito di valore (arg. ex cass. 489/1988,
Cass. 11296/1993) dalla data del fatto (22.10.2014) sino alla data della sentenza, quale momento di liquidazione e trasformazione in debito di valuta, oltre interessi ai sensi dell'art 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza al saldo effettivo.
2.2. Il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio - da individuarsi con riferimento al primo grado della causa - a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, vala a dire l'11.12.2014 (cfr. Cass. 8402/2024)
2.3.Invero, nella obbligazione di pagamento di debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Afferma l'appellante che nel caso di specie, la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla Pt_1 stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, ciò in base al rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 5958/2023).
2.4. Rileva la Corte come gli interessi di cui al quarto comma non siano automaticamente dovuti per effetto di una generica richiesta da parte del creditore, dovendo quest'ultimo assolvere ad un preciso onere di allegazione e probatorio, anche per presunzioni, volto a comprovare la diversa remuneratività del capitale se corrisposto tempestivamente, allegazione e prova non fornite tempestivamente in primo grado nel caso di specie.
3. Analogamente infondato è anche il profilo di censura che attiene alla regolamentazione delle spese di lite, essendo il Concordato parte processuale diversa rispetto alla società ed in relazione alle quali il Controparte_1
Tribunale ha applicato per ciascuna il principio della soccombenza. pag. 8/11 3.1.Nel caso di specie non può altresì applicarsi la liquidazione di un compenso unitario ai sensi dell'art. 4, c.2, DM 55/2014, poiché le parti convenute sono state rappresentate da un unico difensore, la cui opera defensionale, pur se formalmente unica, ha comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. n. 21064/2009) per come evidenziato dal Tribunale.
4.Deve essere rigettato anche l'appello incidentale, per essere infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale, così come precisata da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
4.1. La modificazione della domanda giudiziale è ammissibile entro i limiti di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., purché il mutamento attenga ad una diversa prospettazione giuridica o fattuale della vicenda sostanziale già oggetto di giudizio tra le medesime parti (cfr. Cass. 4410/2025), mentre, qualora la nuova allegazione si collochi al di fuori del perimetro della vicenda sostanziale originariamente dedotta, la modifica determina una compressione inaccettabile del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente inammissibilità.
4.2.Correttamente il Tribunale ha qualificato quale emendatio libelli la precisazione effettuata da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che la maggior parte del credito derivava da un insoluto Telecom per €32.377,21, confermato dal gestore (doc. n.
17) derivante da fatture diverse da quelle prodotte in atto di citazione e relative ad utenze (04513004306;04511149073;04513507776; 07013598062) diverse da quelle volturate da (045 6094101-102-103) dal 22.10.2014 e prodotte dal terzo a Pt_1 seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p. (doc. 15).
4.3.Invero deve convenirsi con il giudice di primo grado nella parte in cui ha considerato la tempestiva allegazione nell'atto introduttivo, “del pagamento di un debito della società convenuta (di cui è individuata la fonte e l'ammontare) e della parziale non debenza dello stesso” e che “L'attinenza del debito a una o più utenze non integra un fatto costitutivo diverso, né introduce un nuovo tema di indagine tale da disorientare la difesa ed alterare il regolare svolgimento del processo, qualificandosi al più come precisazione della domanda (effettuata già con le note di udienza del 12.03.2021)”.
5.Analogamente infondato è il motivo attinente alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. in particolare in relazione alla prova di un indebito arricchimento. pag. 9/11 5.1.L'art. 2041 c.c. prevede che chi senza una giusta causa si arricchisce in danno di altri deve, nei limiti dell'arricchimento, indennizzare la parte depauperata della correlativa diminuzione patrimoniale. Presupposti dell'azione sono dunque: 1.
l'arricchimento senza causa di un soggetto;
2. l'ingiustificato depauperamento di un altro;
3. nel il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo. Inoltre, l'arricchimento ben può consistere anche nel semplice risparmio di spesa, sempre che si tratti di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito sia stata sostenuta senza ragione giuridica dal soggetto depauperato.
5.2. Ad avviso della Corte tutti i sopra indicati requisiti sussistono.
5.3.Come già esposto, il pagamento è indebito in quanto fatto da non tenuta ad Pt_1 adempiere in forza di alcun titolo ed ha comportato per un correlato e pari CP_1 arricchimento sub specie risparmio di spesa.
5.4. Anche le contestazioni in ordine al quantum dell'indennizzo sono destituite di fondamento in quanto effettuata, “anche in via equitativa” comunque in base a parametri certi ed oggettivi quali gli importi di tutte le fatture di riferimento.
5.5.Come già in precedenza esposto al paragrafo 1.6., l'ammontare di €25.738,21, pagato da parte appellata, risulta pacificamente dalla sommatoria degli importi delle fatture acquisite ex art. 210 c.p.c. da Telecom, relative al primo semestre del 2013 per le utenze volturate a (con decorrenza dal 22.10.2014) e utilizzate da quest'ultima Pt_1 fin dal luglio 2013 (045 6094/101-102-103), per complessivi €2.472,50 (docc. 5 e 6 attrice di primo grado), oltre €22.236,00 risultante dalla sommatoria degli importi di cui alle fatture relative al periodo 1/2013 10/2014 delle altre utenze (045-13004306;045-
11149073;045-13507776;070-13598062) non volturate e mai utilizzate da (doc. Pt_1
n. 15 e 18), oltre €808,28 ed €221,43 per fornitura telefoni, per complessivi €1.029,71.
6.Le spese di lite, in ragione del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, quindi della reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate.
6.1.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante (principale ed incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 1252/2023 del 19.6.2023, pubblicata il
21.6.2023; compensa le spese di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
(principale ed incidentale), in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 10/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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