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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/07/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2724/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri, dato atto che l'udienza del 22.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., era stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, che hanno precisato le rispettive conclusioni e chiesto la decisione della causa;
p.q.m.
decide come da sentenza che deposita contestualmente, da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica
Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado, iscritto al n. 2724 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, via Mario Cosentino n. 7, presso lo studio dell'avv. Lucio
BI (pec: , che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
ATTRICE contro
C.F. , già in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 persona dei procuratori speciali dott. e dott. in Controparte_3 Controparte_4 forza dei poteri loro conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione
29.01.2021, elettivamente domiciliata presso l'avv. Calogero Lanza
( , che la rappresenta e difende, unitamente Email_2
e disgiuntamente all'avv. Matteo Giarratana, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: cessione del quinto – usura
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
(subentrata a a seguito di un'operazione societaria di fusione
[...] CP_2 per incorporazione) al fine di ottenere l'accertamento della natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento concluso il 16.7.2008 e la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore, ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c., dell'importo di € 7.792,69 corrisposto a titolo di interessi e spese collegati all'erogazione del predetto finanziamento.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice esponeva, in sintesi, che: in data
16.7.2008 aveva sottoscritto con la società il contratto di mutuo n. CP_2
207870, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote del proprio stipendio;
secondo le previsioni contrattuali, si era impegnata alla restituzione della complessiva somma di € 15.600,00 mediante corresponsione di n. 120 rate da €
130,00 l'una a fronte di un'erogazione netta pari a € 7.807,31; in sede di stipula, oltre alla quota interessi, pari a € 3.756,99, regolarmente ripartita secondo il piano di ammortamento, aveva corrisposto anticipatamente, tramite trattenuta diretta dalla somma erogata in sede di liquidazione, anche altri costi del credito, indicati nel contratto: € 14,62 per imposte e tasse, € 550,89 per l'assicurazione, € 2.184,00 quali commissioni di intermediazione, € 1.286,19 per spese fisse, € 3.756,99 per interessi trattenuti anticipatamente;
il T.A.E.G. indicato nel contratto era di 16,98% mentre il T.E.G. era stato indicato nella misura errata del 14,93% perché non comprensivo del costo della copertura assicurativa;
pertanto, il raffronto con il tasso soglia vigente (15,105% per i prestiti contro cessione del quinto di importo superiore a € 5.000,00) andava operato avuto riguardo al T.A.E.G. del 16,98%, con la conseguenza che sussisteva usura originaria e doveva applicarsi la sanzione della gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Per l'effetto, l'attrice chiedeva al Tribunale l'accertamento della natura usuraria degli interessi e delle spese pattuiti e la condanna di Controparte_1 alla restituzione in suo favore della somma di € 7.792,69.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 31.8.2022,
[...]
contestando la fondatezza delle domande attoree, sia nell'an che nel CP_1 quantum, e domandandone il rigetto. Nello specifico, la convenuta esponeva che il
T.E.G. era stato correttamente conteggiato senza inclusione del costo
3 dell'assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 16 e 54 del D.P.R. 180/1950, dal momento che le Istruzioni della Banca d'Italia applicabili ai contratti conclusi prima del 1 gennaio 2010, espressamente richiamate dall'art. 3 del D.M. Tesoro attestante il , non includevano le polizze assicurative imposte per legge Persona_1 tra gli oneri da considerare. In ogni caso, esponeva che la aveva già Pt_1 ricevuto, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso delle spese per un importo di € 3.088,01, di talché la somma chiesta in restituzione nel ricorso era quantomeno errata nel quantum. Chiedeva, in estremo subordine,
l'anonimizzazione delle proprie generalità e dei propri dati personali dalla sentenza, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile volta alla verifica del carattere usurario degli interessi pattuiti e a calcolare l'ammontare degli importi, per interessi e spese, ripetibili dalla mutuataria.
La causa viene oggi decisa con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
**********
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte nei limiti e per i motivi che si vanno ad esporre.
Il Tribunale intende dare continuità all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (come sostanzialmente riconosciuto anche dalla convenuta nella propria comparsa di risposta), seguito dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”, con l'ulteriore precisazione che “la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo” (cfr. ex plurimis Cass., 5 aprile 2017, n. 8806; Cass., 6 marzo 2018, n. 5160; Cass., 1 febbraio 2022, n. 3025).
4 In particolare, ha osservato la Suprema Corte, con riguardo alla normativa secondaria antecedente rispetto all'aggiornamento delle istruzioni della Banca
d'Italia intervenuto nel 2009, che la natura obbligatoria della polizza assicurativa, prevista per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione o della pensione, non è affatto incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica sulle obbligazioni assunte dalle parti. Anzi, detta natura remunerativa si presume ogniqualvolta vi sia contestualità tra la stipula della polizza assicurativa e l'erogazione del credito, a nulla rilevando l'obbligatorietà o meno dell'assicurazione medesima.
È stato altresì chiarito che “le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.”; inoltre, proprio con specifico riferimento a fattispecie assimilabili a quella in esame, si è osservato che
“l'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario” (cfr. Cass., 20 agosto
2020, n. 17466).
Tale indirizzo è stato confermato, sempre con riguardo a contratti di mutuo rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione, anche da ultimo dalla Corte di Cassazione, con argomentazioni convincenti e che consentono di replicare alle contrarie e articolate deduzioni difensive svolte da nella propria comparsa di costituzione e risposta. Infatti, i Controparte_1 giudici di legittimità hanno ben chiarito che “occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644 c.p., comma 3, - secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari - dal "costo complessivo del credito", invece, regolato dall'art. 644 c.p., comma 4, a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Solo il richiamato comma 3 costituisce norma
5 in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo. Ora, la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nella L. n. 108 del 1996, art. 2 che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del
18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). In altri termini, la
"centralità sistematica" di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Ed invero, se è manifesta l'esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del
21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n.
13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza
n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1,
Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez.
1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può
6 essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice. Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione. Per l'effetto, l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio” (così da ultimo Cass., 24 ottobre 2023, n. 29501)
Non è di ostacolo all'inclusione del costo dell'assicurazione nel TEG del singolo contratto di mutuo, dunque, il principio di simmetria o omogeneità, al quale fa appello la la Corte di Cassazione, infatti, si è già Controparte_1 ampiamente confrontata con tale argomento, superandolo in ragione del fatto che
“la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art.
644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare” (cfr., nella materia che ci occupa, Cass., 14 luglio 2023, n. 20247, che richiama a propria volta Cass., Sez. unite, 20 giugno 2018, n. 16303 in materia di commissione di massimo scoperto, nonché Cass., Sez. unite, 18 settembre 2020, n. 19597 in tema di usura e interessi moratori;
quest'ultima, in effetti, ha sì ribadito il principio di simmetria ma lo ha implicitamente ridimensionato;
infatti, le Sezioni Unite hanno precisato che il raffronto tra il TEG della singola operazione e il T.S.U., derivato del T.E.G.M.,
7 postula “un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”, non una omogeneità assoluta).
In ossequio a tali principi, anche nel caso concreto la verifica della natura usuraria o meno degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di finanziamento concluso dalla nel 2008 va effettuata mediante inclusione dei costi per Pt_1
l'assicurazione obbligatoria tra gli oneri connessi all'erogazione del credito (nello stesso senso, cfr., nel merito, App. Firenze, 13 settembre 2024, n. 1571; Trib.
Monza, 19 ottobre 2021, n. 1864; Trib. Roma, 5 ottobre 2021, n. 15456; App.
Perugia, 6 agosto 2021, n. 464; Trib. Milano, 5 dicembre 2019, n. 11209).
Infatti, è assolutamente pacifico tra le parti che l'assicurazione sia stata stipulata dalla mutuataria contestualmente all'erogazione del mutuo;
pertanto, essa ha assunto una natura indirettamente remunerativa del credito e, come tale, deve rientrare tra i costi da considerare nel calcolo del T.E.G. ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.c. (v. ancora Cass., 24 settembre 2018, n. 22458, che ha così motivato: “anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis (v. sub 2.5. e 2.6.), la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni
UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG. 2.11. Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale”).
In ragione di ciò, non avendo mai contestato (anzi, la Controparte_1 convenuta ha ammesso) che il T.E.G. risultante dal contratto non include il costo dell'assicurazione (circostanza che d'altronde risulta proprio dal documento di sintesi del contratto de quo), è stata disposta c.t.u. contabile, i cui esiti appaiono, oltreché condivisibili (il c.t.u., dott.ssa , si è infatti scrupolosamente Persona_2
8 attenuto ai quesiti peritali), non efficacemente scalfiti dalle osservazioni critiche del c.t.p. della stessa che non ha contestato, da un punto di Controparte_1 vista tecnico, la formula di calcolo del TEG adoperata dall'ausiliario del Tribunale
o l'individuazione del TSU, limitandosi piuttosto a reiterare tutte le valutazioni giuridiche espresse dalla convenuta nei propri scritti difensivi (sulla necessità di escludere il costo della polizza) e sopra già confutate.
In particolare, il c.t.u. è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Il valore del
TEG così ottenuto è stato quindi confrontato con il Tasso Soglia Usura (TSU) vigente al momento della stipula del contratto. Quest'ultimo è stato ottenuto applicando al tasso medio del 10,07%, pubblicato dalla Banca d'Italia per la categoria prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (fino al 31 dicembre
2009) oltre € 5.000, la maggiorazione del 50% come previsto dalla L. 106/2011 per i rapporti sottoscritti prima del 30/06/2011. Ne discende quindi un TSU, relativo al terzo trimestre 2008 pari al 15,105%. Confrontando il TEG con il tasso soglia pubblicato dalla Banca d'Italia per il terzo trimestre 2008 si rileva il superamento del TSU nell'ipotesi di determinazione del tasso effettivo con inclusione nel conteggio anche dei costi di assicurazione”.
In sintesi, il TEG, includendo il costo assicurativo, risulta pari a 16,982%, superiore al TSU (15,105%) vigente al tempo della stipula del contratto.
È quindi fondata e merita accoglimento la domanda, proposta da
[...]
volta ad ottenere l'accertamento della nullità della pattuizione relativa a Pt_1 costi e agli interessi, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.; segue la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto versato dall'attrice, a titolo di interessi e spese;
ai sensi della citata norma, infatti, “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, con ciò giustificandosi la gratuità del prestito.
In merito alla ripetibilità, oltreché degli interessi corrispettivi, anche delle spese (ripetibilità, invero, non specificamente contestata da Controparte_1 se non con riguardo all'importo già restituito alla sul quale ci si Pt_1 soffermerà a breve), è sufficiente evidenziare che “la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina
9 sanzionatoria” (v., tra le più recenti, App. Milano, 27 settembre 2024, nn. 2550 e
2552; nonché Collegio di Coordinamento dell'ABF, decisione n. 12830/18, secondo cui “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen.
- che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”).
Facendo applicazione di tali regole, nel caso concreto, alla data di estinzione anticipata del finanziamento (28.2.2015), la aveva versato: € 3.183,17 Pt_1 pagati a titolo di interessi sulle somme finanziate, € 2.184,00 a titolo di commissioni per l'intermediario incaricato, € 1.286,19 a titolo di spese fisse (spese di istruttoria, gestione, ecc.), € 550,71 per polizza vita e rischio impiego.
Risulta dai documenti prodotti dalla convenuta – ed è altresì incontestato dall'attrice – che abbia già provveduto al pagamento della somma di CP_2
€ 3.088,01 a mezzo assegno circolare (doc. 6 di parte convenuta), a titolo di restituzione, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, di tutte le commissioni finanziarie di intermediazione e per premio assicurativo.
Ne consegue che, detratte le spese già ottenute in ripetizione (€ 3.088,01), vanta il diritto ad ottenere, per effetto dell'applicazione della Parte_1 sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., la restituzione della somma residua di
€ 4.166,06 (sul calcolo di tale importo, peraltro, non sono state svolte contestazioni specifiche da parte del c.t.p. della convenuta).
Non possono riconoscersi gli interessi di mora, siccome non domandati dall'attrice (art. 112 c.p.c.) né nelle conclusioni del ricorso introduttivo né in quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., bensì per la prima volta e, dunque, tardivamente e in modo inammissibile, solo nelle note conclusive autorizzate depositate il 28.3.2025.
Quanto all'istanza formulata da volta ad ottenere Controparte_1
l'omissione delle proprie generalità e dei propri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003, la stessa va disattesa.
10 La giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, ha già avuto occasione di denegare la richiesta di anonimizzazione formulata da persone giuridiche sul presupposto della carenza del presupposto soggettivo di applicazione del citato art. 52; “in effetti, tale norma abilita alla richiesta relativa la sola persona dell'"interessato", nel significato che tale espressione assume nel contesto del detto decreto legislativo. Ora, secondo la espressa formulazione della norma dell'art. 4, comma 1, lett. i) di tale decreto per "interessato... si intende... la persona fisica cui si riferiscono i dati personali” (cfr. Cass., 13 giugno 2017, n.
14685, proprio con riguardo ad una analoga domanda avanzata da CP_1
conf. anche Cass. pen., 29 maggio 2023, n. 29053).
[...]
Tale impostazione, a giudizio del Tribunale, vale a fortiori a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 196/2003 dal d.lgs. 101/2018, attuativo del c.d. GDPR
(Reg. UE 2016/679); nelle premesse di quest'ultimo, infatti, è chiaramente specificato che “è opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome
e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”. deve perciò reputarsi soggetto non legittimato ad Controparte_1 invocare il diritto all'anonimizzazione di cui all'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Le spese di lite – e di c.t.u. (queste già liquidate con separato decreto in atti)
– seguono la soccombenza della parte convenuta, dovendosi però parametrare all'effettivo valore della causa (€ 4.166,06); pertanto, lo scaglione applicabile è quello compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00. I parametri da adoperare sono quelli previsti dal d.m. 55/2014 (aggiornato dal d.m. 147/2022), ai medi per le fasi di studio e istruttoria e ai minimi per le fasi introduttiva e decisoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi e degli altri costi del finanziamento, ai sensi dell'art. 1815, comma
11 secondo, c.c., contenuta nel contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 207870 sottoscritto da in data 16.7.2008; Parte_1
2) per l'effetto, condanna alla restituzione in favore Controparte_1 di della somma di € 4.166,06; Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 che si liquidano in € 1.915,00 per compensi professionali, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Lucio BI;
4) pone in via definitiva le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico di Controparte_1
Velletri, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri, dato atto che l'udienza del 22.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., era stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, che hanno precisato le rispettive conclusioni e chiesto la decisione della causa;
p.q.m.
decide come da sentenza che deposita contestualmente, da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica
Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado, iscritto al n. 2724 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, via Mario Cosentino n. 7, presso lo studio dell'avv. Lucio
BI (pec: , che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
ATTRICE contro
C.F. , già in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 persona dei procuratori speciali dott. e dott. in Controparte_3 Controparte_4 forza dei poteri loro conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione
29.01.2021, elettivamente domiciliata presso l'avv. Calogero Lanza
( , che la rappresenta e difende, unitamente Email_2
e disgiuntamente all'avv. Matteo Giarratana, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: cessione del quinto – usura
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
(subentrata a a seguito di un'operazione societaria di fusione
[...] CP_2 per incorporazione) al fine di ottenere l'accertamento della natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento concluso il 16.7.2008 e la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore, ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c., dell'importo di € 7.792,69 corrisposto a titolo di interessi e spese collegati all'erogazione del predetto finanziamento.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice esponeva, in sintesi, che: in data
16.7.2008 aveva sottoscritto con la società il contratto di mutuo n. CP_2
207870, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote del proprio stipendio;
secondo le previsioni contrattuali, si era impegnata alla restituzione della complessiva somma di € 15.600,00 mediante corresponsione di n. 120 rate da €
130,00 l'una a fronte di un'erogazione netta pari a € 7.807,31; in sede di stipula, oltre alla quota interessi, pari a € 3.756,99, regolarmente ripartita secondo il piano di ammortamento, aveva corrisposto anticipatamente, tramite trattenuta diretta dalla somma erogata in sede di liquidazione, anche altri costi del credito, indicati nel contratto: € 14,62 per imposte e tasse, € 550,89 per l'assicurazione, € 2.184,00 quali commissioni di intermediazione, € 1.286,19 per spese fisse, € 3.756,99 per interessi trattenuti anticipatamente;
il T.A.E.G. indicato nel contratto era di 16,98% mentre il T.E.G. era stato indicato nella misura errata del 14,93% perché non comprensivo del costo della copertura assicurativa;
pertanto, il raffronto con il tasso soglia vigente (15,105% per i prestiti contro cessione del quinto di importo superiore a € 5.000,00) andava operato avuto riguardo al T.A.E.G. del 16,98%, con la conseguenza che sussisteva usura originaria e doveva applicarsi la sanzione della gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Per l'effetto, l'attrice chiedeva al Tribunale l'accertamento della natura usuraria degli interessi e delle spese pattuiti e la condanna di Controparte_1 alla restituzione in suo favore della somma di € 7.792,69.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 31.8.2022,
[...]
contestando la fondatezza delle domande attoree, sia nell'an che nel CP_1 quantum, e domandandone il rigetto. Nello specifico, la convenuta esponeva che il
T.E.G. era stato correttamente conteggiato senza inclusione del costo
3 dell'assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 16 e 54 del D.P.R. 180/1950, dal momento che le Istruzioni della Banca d'Italia applicabili ai contratti conclusi prima del 1 gennaio 2010, espressamente richiamate dall'art. 3 del D.M. Tesoro attestante il , non includevano le polizze assicurative imposte per legge Persona_1 tra gli oneri da considerare. In ogni caso, esponeva che la aveva già Pt_1 ricevuto, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso delle spese per un importo di € 3.088,01, di talché la somma chiesta in restituzione nel ricorso era quantomeno errata nel quantum. Chiedeva, in estremo subordine,
l'anonimizzazione delle proprie generalità e dei propri dati personali dalla sentenza, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile volta alla verifica del carattere usurario degli interessi pattuiti e a calcolare l'ammontare degli importi, per interessi e spese, ripetibili dalla mutuataria.
La causa viene oggi decisa con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
**********
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte nei limiti e per i motivi che si vanno ad esporre.
Il Tribunale intende dare continuità all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (come sostanzialmente riconosciuto anche dalla convenuta nella propria comparsa di risposta), seguito dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”, con l'ulteriore precisazione che “la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo” (cfr. ex plurimis Cass., 5 aprile 2017, n. 8806; Cass., 6 marzo 2018, n. 5160; Cass., 1 febbraio 2022, n. 3025).
4 In particolare, ha osservato la Suprema Corte, con riguardo alla normativa secondaria antecedente rispetto all'aggiornamento delle istruzioni della Banca
d'Italia intervenuto nel 2009, che la natura obbligatoria della polizza assicurativa, prevista per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione o della pensione, non è affatto incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica sulle obbligazioni assunte dalle parti. Anzi, detta natura remunerativa si presume ogniqualvolta vi sia contestualità tra la stipula della polizza assicurativa e l'erogazione del credito, a nulla rilevando l'obbligatorietà o meno dell'assicurazione medesima.
È stato altresì chiarito che “le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.”; inoltre, proprio con specifico riferimento a fattispecie assimilabili a quella in esame, si è osservato che
“l'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario” (cfr. Cass., 20 agosto
2020, n. 17466).
Tale indirizzo è stato confermato, sempre con riguardo a contratti di mutuo rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione, anche da ultimo dalla Corte di Cassazione, con argomentazioni convincenti e che consentono di replicare alle contrarie e articolate deduzioni difensive svolte da nella propria comparsa di costituzione e risposta. Infatti, i Controparte_1 giudici di legittimità hanno ben chiarito che “occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644 c.p., comma 3, - secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari - dal "costo complessivo del credito", invece, regolato dall'art. 644 c.p., comma 4, a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Solo il richiamato comma 3 costituisce norma
5 in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo. Ora, la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nella L. n. 108 del 1996, art. 2 che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del
18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). In altri termini, la
"centralità sistematica" di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Ed invero, se è manifesta l'esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del
21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n.
13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza
n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1,
Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez.
1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può
6 essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice. Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione. Per l'effetto, l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio” (così da ultimo Cass., 24 ottobre 2023, n. 29501)
Non è di ostacolo all'inclusione del costo dell'assicurazione nel TEG del singolo contratto di mutuo, dunque, il principio di simmetria o omogeneità, al quale fa appello la la Corte di Cassazione, infatti, si è già Controparte_1 ampiamente confrontata con tale argomento, superandolo in ragione del fatto che
“la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art.
644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare” (cfr., nella materia che ci occupa, Cass., 14 luglio 2023, n. 20247, che richiama a propria volta Cass., Sez. unite, 20 giugno 2018, n. 16303 in materia di commissione di massimo scoperto, nonché Cass., Sez. unite, 18 settembre 2020, n. 19597 in tema di usura e interessi moratori;
quest'ultima, in effetti, ha sì ribadito il principio di simmetria ma lo ha implicitamente ridimensionato;
infatti, le Sezioni Unite hanno precisato che il raffronto tra il TEG della singola operazione e il T.S.U., derivato del T.E.G.M.,
7 postula “un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”, non una omogeneità assoluta).
In ossequio a tali principi, anche nel caso concreto la verifica della natura usuraria o meno degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di finanziamento concluso dalla nel 2008 va effettuata mediante inclusione dei costi per Pt_1
l'assicurazione obbligatoria tra gli oneri connessi all'erogazione del credito (nello stesso senso, cfr., nel merito, App. Firenze, 13 settembre 2024, n. 1571; Trib.
Monza, 19 ottobre 2021, n. 1864; Trib. Roma, 5 ottobre 2021, n. 15456; App.
Perugia, 6 agosto 2021, n. 464; Trib. Milano, 5 dicembre 2019, n. 11209).
Infatti, è assolutamente pacifico tra le parti che l'assicurazione sia stata stipulata dalla mutuataria contestualmente all'erogazione del mutuo;
pertanto, essa ha assunto una natura indirettamente remunerativa del credito e, come tale, deve rientrare tra i costi da considerare nel calcolo del T.E.G. ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.c. (v. ancora Cass., 24 settembre 2018, n. 22458, che ha così motivato: “anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis (v. sub 2.5. e 2.6.), la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni
UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG. 2.11. Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale”).
In ragione di ciò, non avendo mai contestato (anzi, la Controparte_1 convenuta ha ammesso) che il T.E.G. risultante dal contratto non include il costo dell'assicurazione (circostanza che d'altronde risulta proprio dal documento di sintesi del contratto de quo), è stata disposta c.t.u. contabile, i cui esiti appaiono, oltreché condivisibili (il c.t.u., dott.ssa , si è infatti scrupolosamente Persona_2
8 attenuto ai quesiti peritali), non efficacemente scalfiti dalle osservazioni critiche del c.t.p. della stessa che non ha contestato, da un punto di Controparte_1 vista tecnico, la formula di calcolo del TEG adoperata dall'ausiliario del Tribunale
o l'individuazione del TSU, limitandosi piuttosto a reiterare tutte le valutazioni giuridiche espresse dalla convenuta nei propri scritti difensivi (sulla necessità di escludere il costo della polizza) e sopra già confutate.
In particolare, il c.t.u. è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Il valore del
TEG così ottenuto è stato quindi confrontato con il Tasso Soglia Usura (TSU) vigente al momento della stipula del contratto. Quest'ultimo è stato ottenuto applicando al tasso medio del 10,07%, pubblicato dalla Banca d'Italia per la categoria prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (fino al 31 dicembre
2009) oltre € 5.000, la maggiorazione del 50% come previsto dalla L. 106/2011 per i rapporti sottoscritti prima del 30/06/2011. Ne discende quindi un TSU, relativo al terzo trimestre 2008 pari al 15,105%. Confrontando il TEG con il tasso soglia pubblicato dalla Banca d'Italia per il terzo trimestre 2008 si rileva il superamento del TSU nell'ipotesi di determinazione del tasso effettivo con inclusione nel conteggio anche dei costi di assicurazione”.
In sintesi, il TEG, includendo il costo assicurativo, risulta pari a 16,982%, superiore al TSU (15,105%) vigente al tempo della stipula del contratto.
È quindi fondata e merita accoglimento la domanda, proposta da
[...]
volta ad ottenere l'accertamento della nullità della pattuizione relativa a Pt_1 costi e agli interessi, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.; segue la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto versato dall'attrice, a titolo di interessi e spese;
ai sensi della citata norma, infatti, “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, con ciò giustificandosi la gratuità del prestito.
In merito alla ripetibilità, oltreché degli interessi corrispettivi, anche delle spese (ripetibilità, invero, non specificamente contestata da Controparte_1 se non con riguardo all'importo già restituito alla sul quale ci si Pt_1 soffermerà a breve), è sufficiente evidenziare che “la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina
9 sanzionatoria” (v., tra le più recenti, App. Milano, 27 settembre 2024, nn. 2550 e
2552; nonché Collegio di Coordinamento dell'ABF, decisione n. 12830/18, secondo cui “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen.
- che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”).
Facendo applicazione di tali regole, nel caso concreto, alla data di estinzione anticipata del finanziamento (28.2.2015), la aveva versato: € 3.183,17 Pt_1 pagati a titolo di interessi sulle somme finanziate, € 2.184,00 a titolo di commissioni per l'intermediario incaricato, € 1.286,19 a titolo di spese fisse (spese di istruttoria, gestione, ecc.), € 550,71 per polizza vita e rischio impiego.
Risulta dai documenti prodotti dalla convenuta – ed è altresì incontestato dall'attrice – che abbia già provveduto al pagamento della somma di CP_2
€ 3.088,01 a mezzo assegno circolare (doc. 6 di parte convenuta), a titolo di restituzione, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, di tutte le commissioni finanziarie di intermediazione e per premio assicurativo.
Ne consegue che, detratte le spese già ottenute in ripetizione (€ 3.088,01), vanta il diritto ad ottenere, per effetto dell'applicazione della Parte_1 sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., la restituzione della somma residua di
€ 4.166,06 (sul calcolo di tale importo, peraltro, non sono state svolte contestazioni specifiche da parte del c.t.p. della convenuta).
Non possono riconoscersi gli interessi di mora, siccome non domandati dall'attrice (art. 112 c.p.c.) né nelle conclusioni del ricorso introduttivo né in quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., bensì per la prima volta e, dunque, tardivamente e in modo inammissibile, solo nelle note conclusive autorizzate depositate il 28.3.2025.
Quanto all'istanza formulata da volta ad ottenere Controparte_1
l'omissione delle proprie generalità e dei propri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003, la stessa va disattesa.
10 La giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, ha già avuto occasione di denegare la richiesta di anonimizzazione formulata da persone giuridiche sul presupposto della carenza del presupposto soggettivo di applicazione del citato art. 52; “in effetti, tale norma abilita alla richiesta relativa la sola persona dell'"interessato", nel significato che tale espressione assume nel contesto del detto decreto legislativo. Ora, secondo la espressa formulazione della norma dell'art. 4, comma 1, lett. i) di tale decreto per "interessato... si intende... la persona fisica cui si riferiscono i dati personali” (cfr. Cass., 13 giugno 2017, n.
14685, proprio con riguardo ad una analoga domanda avanzata da CP_1
conf. anche Cass. pen., 29 maggio 2023, n. 29053).
[...]
Tale impostazione, a giudizio del Tribunale, vale a fortiori a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 196/2003 dal d.lgs. 101/2018, attuativo del c.d. GDPR
(Reg. UE 2016/679); nelle premesse di quest'ultimo, infatti, è chiaramente specificato che “è opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome
e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”. deve perciò reputarsi soggetto non legittimato ad Controparte_1 invocare il diritto all'anonimizzazione di cui all'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Le spese di lite – e di c.t.u. (queste già liquidate con separato decreto in atti)
– seguono la soccombenza della parte convenuta, dovendosi però parametrare all'effettivo valore della causa (€ 4.166,06); pertanto, lo scaglione applicabile è quello compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00. I parametri da adoperare sono quelli previsti dal d.m. 55/2014 (aggiornato dal d.m. 147/2022), ai medi per le fasi di studio e istruttoria e ai minimi per le fasi introduttiva e decisoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi e degli altri costi del finanziamento, ai sensi dell'art. 1815, comma
11 secondo, c.c., contenuta nel contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 207870 sottoscritto da in data 16.7.2008; Parte_1
2) per l'effetto, condanna alla restituzione in favore Controparte_1 di della somma di € 4.166,06; Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 che si liquidano in € 1.915,00 per compensi professionali, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Lucio BI;
4) pone in via definitiva le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico di Controparte_1
Velletri, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
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