Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 23/06/2025, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04705/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2629 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Emilio Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Napoli dd 06/11/2024 (doc. 1), notificato in data 07/11/24 all'assistito ed in data 10/03/25 al difensore, che “decreta il rigetto dell'istanza in autotutela ex art. 6 c. 5 l. 401/89” e di ogni atto ad esso conseguente o collegato al provvedimento DASPO dd 28.03.2024 (doc. 2) con il quale veniva fatto divieto al ricorrente, per il periodo di anni 2, ex art. 6 della l. 401/89, come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717, convertito nella l. 24/02/95 n. 45, e dal D.lgs. 377/01, di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a campionati professionistici (serie A, B, C) e dilettantistici (LND, Eccellenza, Promozione, I Categoria, II categoria, III Categoria), ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché estero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato nel marzo 2025, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- impugnava il provvedimento del 06.11.2024 con cui il Questore di Napoli rigettava l’istanza, avanzata ex art. 6, comma 5, L. 401/1989, di revoca del D.A.SPO. precedentemente emesso nei suoi confronti il 28.03.2024, a seguito di un episodio accaduto durante l’incontro calcistico Napoli-Monza del 29.12.2023.
Il ricorrente sostiene che la misura interdittiva non sia più giustificata, essendo intervenuto provvedimento di archiviazione penale per infondatezza della notizia di reato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli. A suo dire, ciò farebbe venire meno le condizioni di fatto e di diritto su cui si fondava il provvedimento, imponendone la revoca.
Il ricorrente ha sollevato le seguenti censure:
- Sopravvenuta carenza dei presupposti: a seguito dell’archiviazione penale, non vi sarebbe più alcuna condizione fattuale o giuridica a giustificare la misura del D.A.SPO.
- Violazione dell’art. 6 comma 5 L. 401/1989, in merito all’obbligo di riesaminare d’ufficio le istanze di revoca, con riapertura del procedimento e valutazione delle nuove prove.
- Eccesso di potere e ingiustizia manifesta, in quanto la Questura non ha tenuto conto del provvedimento favorevole al ricorrente emesso in sede penale, né ha posto limiti temporali (decennali) alla durata del D.A.SPO.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto in via preliminare dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato il provvedimento impugnato notificato personalmente al ricorrente in data 07.11.2024, e il ricorso proposto solo nel marzo 2025, oltre i 60 giorni previsti dall’art. 29 cod. proc. amm..
Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza del proposto gravame.
All'udienza camerale del 17 giugno 2025 fissata per l'esame della domanda cautelare, la Sezione si è riservata di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., essendo il ricorso sufficientemente istruito per la decisione, integro il contraddittorio e sussistendo i presupposti di legge di immediata decidibilità.
2.- Il ricorso è irricevibile per tardività, in quanto è stato notificato oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato avvenuta in data 07.11.2024 direttamente al ricorrente. La deduzione della difesa, secondo cui il termine dovrebbe decorrere dalla comunicazione al secondo difensore avvenuta in data 10.03.2025, non è condivisibile né giuridicamente fondata.
In merito, osserva il Collegio che la notificazione al ricorrente persona fisica è pienamente valida e idonea a far decorrere i termini decadenziali, ai sensi dell’art. 41 c.p.a. e della consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “In materia di ricorso giurisdizionale, il termine per impugnare decorre dalla prima notificazione regolarmente eseguita, anche se non coincidente con quella effettuata presso il difensore nominato in sede procedimentale” (Cons. Stato, Sez. V, 26.7.16 n. 3374).
Nel caso di specie, il provvedimento del 6.11.2024 è stato notificato al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- personalmente in data 7.11.2024. Tale notifica è pienamente idonea, ai sensi dell’art. 21-bis L. 241/1990, a rendere noto l’atto all’interessato e a far decorrere i termini decadenziali per l’impugnazione.
La successiva comunicazione del 10.03.2025 ad uno dei procuratori non ha natura provvedimentale e si qualifica come mera conferma impropria, priva di effetti interruttivi o sospensivi del termine già spirato.
La difesa afferma che l’amministrazione non avrebbe notificato, nella stessa data, il rigetto ad entrambi i procuratori costituiti, cosicché, avendo notificato ad uno dei procuratori l’avvenuto provvedimento reiettivo in data 10.3.2025, il ricorso sarebbe stato tempestivamente notificato.
In senso contrario, osserva il Collegio che la nomina di una pluralità di procuratori è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiunta o disgiunta, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiunto del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.
Pertanto, la pretesa applicazione estensiva della prassi seguita da alcune Questure in analoghi casi (elenco di precedenti prassi amministrative depositate in atti) non può derogare al regime decadenziale previsto ex lege. Pertanto, l’eventuale mancata notificazione ad uno dei difensori non impedisce, né sospende, la decorrenza del termine a partire dalla notifica al ricorrente personalmente.
Inoltre, la comunicazione del 10/03/2025, che si limita a richiamare il precedente rigetto del 06/11/2024, costituisce una “mera conferma impropria” e non può determinare la riapertura dei termini. L’amministrazione non ha riesercitato alcun potere discrezionale, né ha compiuto nuova istruttoria, dovendosi sul punto ribadire che “La conferma impropria di un atto già notificato e non impugnato non è atto lesivo, ma atto meramente ricognitivo e dichiarativo che non è idoneo a riaprire i termini decadenziali” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 22.01.2019, n. 934; Cons. Stato, Sez. VI, 10.10.2016, n. 4156).
La conferma impropria, dunque, è inidonea a far sorgere un nuovo interesse ad agire e non è autonomamente impugnabile. Il ricorso, quindi, non poteva essere proposto dopo la scadenza del termine decorrente dalla notifica del provvedimento originario del 7.11.2024.
È pacifico, peraltro, che l’odierno ricorrente fosse pienamente a conoscenza del rigetto del 6.11.2024 sin dalla sua notifica personale. Nessuna causa di forza maggiore né impedimento oggettivo è stato dedotto per giustificare il mancato ricorso nei termini. Al contrario, il tentativo di far valere come dies a quo una successiva comunicazione a uno solo dei difensori si traduce in una surrettizia elusione del termine decadenziale previsto a tutela della certezza dei rapporti giuridici.
Alla luce di quanto sopra, essendo stato il ricorso notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.