Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3026/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente all'udienza del 1 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3026/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Gaetano Rosario Porcaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Vitaliano, alla via Piazza Nicola Tofano, n.23;
- OPPONENTE–
E
(P. IVA: Controparte_1
), in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Gonippo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 132
- OPPOSTA–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 440/2023.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalla sola parte opposta ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 01 aprile 2025 (mentre fino alle ore 11:30 non sono state depositate note di parte opponente).
Svolgimento del processo
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 440/2023, ha ingiunto a il pagamento in favore della Curatela Parte_1 [...]
“ ” (in prosieguo per brevità Curatela) della somma CP_1 Controparte_1
P a g . 1 | 4
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione Parte_1
eccependo la infondatezza della pretesa azionata dalla Curatela fallimentare per inidoneità della documentazione prodotta e, qualificando il rapporto come periodico e la prescrizione della pretesa creditoria siccome decorso il termine quinquennale ex art 2948 n. 4 c.c. Ha, quindi, insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza in punto di spese di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c..
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Curatela impugnando estensivamente le avverse difese, eccependo, in particolare, la tardività dell'opposizione spiegata dalla società ingiunta, per decorso dei termini di cui all'art. 641 c.p.c. e la sua totale infondatezza nel merito. Ha concluso, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alle spese del giudizio.
4. Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 01 ottobre
2024, la causa è stata rinviata alla odierna udienza cartolare ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., giungendo, quindi, alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione
1. L'opposizione è inammissibile.
1.1. L'opposizione, conformemente quanto eccepito da parte opposta, è inammissibile, siccome tardivamente proposta oltre lo spirare del termine perentorio di 40 giorni, previsto dall'art. 641
c.p.c., decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo. In particolare, dagli atti emerge con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem" (cfr. Cass. n. 13594/2019, conf. a Cass. n.
24858/2011).
Tale certezza sussiste nel caso di specie posto che risulta documentalmente provato che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 28.03.2023 e che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato tramite pec alla Curatela, odierna opposta, in data 12.05.2023, come enucleato dalla busta telematica depositata da parte opponente in data 05.09.2023
Donde, la stessa deve ritenersi tardiva, perché proposta oltre il quarantesimo giorno successivo alla notifica del decreto, dal momento che il detto termine perentorio nella specie veniva inesorabilmente a scadere lunedì 08 maggio 2023, e va, quindi, dichiarata inammissibile, con la
P a g . 2 | 4 conseguenza che il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
1.2. L'irrevocabilità della statuizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo, che consegue a siffatta pronuncia, comporta, poi, l'ulteriore conseguenza per cui deve considerarsi definitivamente precluso, per effetto del giudicato, l'esame, da parte del Tribunale, di tutte le censure, afferenti la sussistenza e la misura del credito azionato in giudizio dalla opposta, fatte valere dalla società ingiunta nell'atto introduttivo (cfr., sugli effetti del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, conseguenti alla mancata proposizione di tempestiva opposizione ex multis, Cass. civ. n. 11360/10).
Infatti, poiché al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo consegue il definitivo accertamento circa l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, ogni indagine circa la fondatezza della pretesa creditoria va ritenuta definitivamente preclusa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
2. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, discostandosi dalla notula depositata in ragione della natura in rito della decisione, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato, escludendosi la non espletata fase istruttoria.
2.1. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che non sussistono i presupposti affinchè di possa dar luogo, come chiesto dalla opposta nelle note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza, ad una pronuncia di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata, non ravvisandosi in capo allo stesso mala fede o colpa grave (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 440/2023, emesso da questo Parte_1
P a g . 3 | 4 Tribunale in data 21.02.2023, su istanza della Controparte_2 Parte_2
, in persona del Curatore p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto.;
2. condanna l'opponente a rifondere alla , in Parte_3 persona del Curatore p.t, le spese di lite che liquida in € 1.700,00 compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, il 01/04/2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 4 | 4