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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3381 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, rimessa al Collegio per la decisione il 11/11/2025
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
IN IE ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. GENTILE NICOLA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 06/06/2025, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 30/06/2018, dal quale non erano nati figli e di essersi separato con sentenza di separazione giudiziale del 19/01/2022, ove era stato previsto l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Rappresentava che il matrimonio era durato nove mesi (dal 30/06/2018 al 20/03/2019). Deduceva
1 che era altresì intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio resa dal Tribunale Ecclesiastico il 25/10/2024 e che la resistente percepiva redditi quale dipendente della società di Italia Cash and
RY s.r.l. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna statuizione accessoria.
Con comparsa di risposta, depositata in data 12/09/2025, si costituiva la resistente, la quale riferiva che la separazione era stata dichiarata con addebito al ricorrente a causa delle violenze, ingiurie e minacce subite. Riferiva che il rapporto di lavoro con la Italia Cash and RY era terminato nel gennaio 2025 e che attualmente è disoccupata, non essendo nemmeno titolare di alcun bene immobile. La resistente, infine, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la pronuncia di divorzio e il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di almeno € 200,00 al mese.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025, sentite le parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni prima richiamate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza di separazione del 19/01/2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Infine, la domanda di assegno divorzile della resistente va rigettata non sussistendone i presupposti.
Sul tema, il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda, la resistente ha allegato la disparità reddituale delle parti e il suo attuale stato di disoccupazione. Tanto premesso, posta la disparità economica tra le parti giacché il ricorrente percepisce una retribuzione di circa € 1.000,00 netti al mese per dodici
2 mensilità (cfr. in media redditi degli ultimi tre anni risultante da CU 2024, CU 2023, CU 2022) e la resistente è attualmente disoccupata, tuttavia, quest'ultima non ha provato il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile tenendo peraltro conto della breve durata del matrimonio (meno di un anno), né ha formulato istanze istruttorie a tal fine. Peraltro, non ha allegato né provato l'incapacità di procurarsi mezzi economici per ragioni oggettive o impeditive tenendo conto, da un lato, della giovane età (40 anni) e, dall'altro, dello svolgimento di attività lavorativa presso la società Italia Cash and RY
s.r.l. sino al gennaio 2025 (cfr. comunicazione Unilav) e per tre mesi (maggio – luglio 2025) presso
MI OP (cfr. verbale dell'11/11/2025). Va quindi rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non potendo essere invocata alcuna delle sue funzioni sopra menzionate.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Recale il 30/06/2018 da ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1983, e ( ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
09/07/1985;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RECALE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 7, Parte II, Serie
A, Anno 2018);
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3381 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, rimessa al Collegio per la decisione il 11/11/2025
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
IN IE ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. GENTILE NICOLA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 06/06/2025, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 30/06/2018, dal quale non erano nati figli e di essersi separato con sentenza di separazione giudiziale del 19/01/2022, ove era stato previsto l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Rappresentava che il matrimonio era durato nove mesi (dal 30/06/2018 al 20/03/2019). Deduceva
1 che era altresì intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio resa dal Tribunale Ecclesiastico il 25/10/2024 e che la resistente percepiva redditi quale dipendente della società di Italia Cash and
RY s.r.l. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna statuizione accessoria.
Con comparsa di risposta, depositata in data 12/09/2025, si costituiva la resistente, la quale riferiva che la separazione era stata dichiarata con addebito al ricorrente a causa delle violenze, ingiurie e minacce subite. Riferiva che il rapporto di lavoro con la Italia Cash and RY era terminato nel gennaio 2025 e che attualmente è disoccupata, non essendo nemmeno titolare di alcun bene immobile. La resistente, infine, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la pronuncia di divorzio e il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di almeno € 200,00 al mese.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025, sentite le parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni prima richiamate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza di separazione del 19/01/2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Infine, la domanda di assegno divorzile della resistente va rigettata non sussistendone i presupposti.
Sul tema, il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda, la resistente ha allegato la disparità reddituale delle parti e il suo attuale stato di disoccupazione. Tanto premesso, posta la disparità economica tra le parti giacché il ricorrente percepisce una retribuzione di circa € 1.000,00 netti al mese per dodici
2 mensilità (cfr. in media redditi degli ultimi tre anni risultante da CU 2024, CU 2023, CU 2022) e la resistente è attualmente disoccupata, tuttavia, quest'ultima non ha provato il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile tenendo peraltro conto della breve durata del matrimonio (meno di un anno), né ha formulato istanze istruttorie a tal fine. Peraltro, non ha allegato né provato l'incapacità di procurarsi mezzi economici per ragioni oggettive o impeditive tenendo conto, da un lato, della giovane età (40 anni) e, dall'altro, dello svolgimento di attività lavorativa presso la società Italia Cash and RY
s.r.l. sino al gennaio 2025 (cfr. comunicazione Unilav) e per tre mesi (maggio – luglio 2025) presso
MI OP (cfr. verbale dell'11/11/2025). Va quindi rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non potendo essere invocata alcuna delle sue funzioni sopra menzionate.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Recale il 30/06/2018 da ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1983, e ( ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
09/07/1985;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RECALE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 7, Parte II, Serie
A, Anno 2018);
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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