TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/12/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2024 promossa da:
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale ai Parte_1 P.IVA_1 rogiti notaio Notaio n. rep. 5249 n. racc. 3537 del 18.03.2020, la con Persona_1 Parte_2 il patrocinio dell'avv. CROCINI LORENZO del foro di AREZZO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MASO Controparte_1 P.IVA_2 LE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI LORENZO BERNINI 1 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. DI MASO LE
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione.
Posta in decisione alla udienza dell'11.12.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa,
In tesi: respingere integralmente l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e diritto;
In subordinata e denegata ipotesi: respingere comunque l'opposizione avversaria e se del caso concedere congruo termine a cessionaria del credito cartolarizzato, per l'eventuale Parte_1 regolarizzazione della costituzione nel presente giudizio e nel giudizio esecutivo n. 50/2023 R.e., ai sensi dell'art. 182 c.p.c.. In ogni caso con condanna del legale antistatario ex art. 93 c.p.c. al rimborso delle somme già versate a titolo di spese di lite in ossequio al disposto delle ordinanze cautelari di primo e secondo grado, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi, e con condanna della società opponente al pagamento delle spese della presente fase di i merito, oltre accessori di legge”.
per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta (vedi le conclusioni trascritte di seguito). pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.07.2023, ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., Controparte_1 proponeva opposizione all'esecuzione n. 50/2023 R.G.E., chiedendone la sospensione, fondata sui seguenti motivi:
a) assenza di prova della legittimazione attiva del creditore procedente, ed in particolare della inclusione del credito posto a fondamento della procedura tra quelli oggetto della cessione da Cassa di
Risparmio di San Miniato s.p.a. a Parte_1
b) illiceità della capitalizzazione composta degli interessi attuata nel contratto di mutuo senza che la stessa fosse stata pattuita;
c) indeterminatezza degli interessi pattuiti, mancando il piano di ammortamento;
d) assenza di autorizzazione, in capo alla procedente ed alla sua mandataria, per svolgere l'attività di riscossione del credito cartolarizzato, non risultando iscritti all'albo di cui all'art.106 TUB, come prescritto dalla L.130/99 né la SPV né la Pt_2
1.1. Si costituiva la opposta contestando la fondatezza della opposizione ed opponendosi alla richiesta sospensione.
1.2 Con ordinanza dell'11.11.2023 il Giudice della esecuzione “ritenuto che l'ultima delle eccezioni formulate dalla parte opponente non risulta efficacemente contrastata dal creditore procedente, atteso che dalla G.U. del 20/1/2018, che riporta la notizia della cessione dei crediti in esame, emerge che “il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento dei crediti sarà svolto da la quale si avvarrà di Controparte_2 CP_3
in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
[...]
natura operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei crediti.”; ritenuto pertanto che manca la prova della legittimazione alla riscossione di crediti cartolarizzati in capo ad quale mandataria di risultando dalla pubblicazione Parte_2 Parte_1
richiamata che il ruolo di subservicer è stato conferito dalla società incaricata della riscossione dei crediti a ” Controparte_3
sospendeva l'esecuzione fissando termine di giorni 120 per la introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti della metà.
1.3 Avvero tale ordinanza veniva proposto reclamo da parte di (d'ora innanzi Parte_1
breviter anche e per essa, quale mandataria, da che veniva rigettato con la Pt_1 Parte_2
seguente motivazione:
pagina 2 di 11 ... nel caso che di cui si occupa il Tribunale con il reclamo, è documentale e pacifico che l'azione esecutiva è stata intrapresa da a mezzo della mandataria nominata con Parte_1 Parte_2
procura notarile rep. 5249 racc. 3537 del 18 marzo 2020, ma nessuna delle due società risultano iscritte all'albo previsto dall'art. 106 del T.U.B.
Non ci troviamo di fronte ad una operazione di esternalizzazione dell'attività di recupero dei crediti ceduti in blocco effettuata da un servicer, iscritto all'albo previsto dall'art. 106 citato, perché il mandato è stato conferito da , che non è iscritta al predetto albo. Parte_1
È documentale che il ruolo di creditore procedente è stato assunto da quale mandataria di Parte_2
, così come è pacifico che è il soggetto che ha proposto reclamo. Parte_1 Parte_2
a prescindere dal conferimento del mandato di riscossione dei crediti conferito con la Parte_2
procura notarile rep. 5249 racc. 3537 del 18 marzo 2020, non può agire in giudizio per recuperare i crediti cartolarizzati acquistati in blocco da con la procedura prevista dalla legge n. Parte_1
130 del 30 aprile 1999.
È vero, come deduce la reclamante, che la non è tenuta all'iscrizione nell'albo Parte_1
previsto dal citato art. 106 T.U.B., ma per procedere al recupero del credito, di cui si è resa cessionaria, si deve avvalere di uno dei soggetti previsti dall'art. 2 comma 6 legge 30 aprile 1999
n.130, che ha compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione e lui solo potrà poi esternalizzare l'attività di recupero dei crediti a soggetti terzi.
Deve, quindi, confermarsi la decisione del Giudice di prime cure, che ha sospeso il processo esecutivo, in quanto non può svolgere l'attività di recupero crediti, non essendo non legittimata Parte_2 perché non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 III comma lettera c) e 6 legge 30 aprile 1999 n.130.
1.4 A seguito di tale pronuncia la e per essa la ha introdotto il presente giudizio di Pt_1 Parte_2
merito ex art 616 c.p.c. deducendo che fosse infondata la tesi fatta propria dal giudice della esecuzione e dal Collegio del Tribunale.
Asseriva infatti che, come si ricava dal testo della procura per notaio 18.03.2020 e dall'avviso Per_1
di cessione pubblicato in G.U. in data 20.01.2018, i poteri conferiti ad non intaccano e non Parte_2
pregiudicano il ruolo e le prerogative del master servicer Centrotrenta Servicing S.p.a., che conserva in pieno i compiti attribuiti all'intermediario dall'art. 2 della legge n. 130/1999.
Argomentava infatti che, a mente della procura notarile citata, ad è stato attribuito un ruolo di Pt_2
procuratore da far valere in sede processuale nell'ambito del perimetro di cui all'art. 77 c.p.c., rimanendo per altro verso, immutati i compiti di presidio e garanzia dell'intermediario
[...]
Controparte_2
pagina 3 di 11 Asseriva pertanto che non è chiaro, per quale motivo e in quale misura la stipula della procura diretta Part tra e special servicer potrebbe violare le prescrizioni dettate dall'art. 2 della legge n. 130/1999, poiché nessuna norma vieta alla società veicolo di costituire un proprio procuratore con compiti di recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria.
Affermava infatti che se la ratio dell'art. 2 cit. si rinviene nella riserva, a favore di intermediari abilitati, dell'attività di verifica e garanzia di conformità alla legge dell'operazione di cessione, quella riserva è rispettata nel caso che ci occupa, poiché la figura dell'intermediario è presente ab initio e non
è incisa in alcun modo dal rapporto procuratorio intrattenuto tra e Pt_1 Pt_2
Quanto agli altri motivi della opposizione deduceva che gli stessi fossero infondati per quanto già argomentato in atti e non oggetto di esame da parte del Tribunale.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere integralmente l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e diritto, con condanna del legale antistatario ex art. 93 c.p.c. al rimborso delle somme già versate a titolo di spese di lite in ossequio al disposto delle ordinanze cautelari di primo e secondo grado, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi, e con condanna della società opponente al pagamento delle spese della presente fase di merito, oltre accessori di legge”.
1.5 Si costituiva riportandosi a tutti i motivi di opposizione e concludendo Parte_3 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Dichiarare che la e per essa, quale mandataria, la non avevano titolo per Parte_1 Parte_2 dare inizio alla procedura esecutiva promossa contro la Società GR “ , non Controparte_1
risultando iscritte all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB, conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di pignoramento notificato e la procedura esecutiva attivata, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
– Dichiarare che la e per essa, quale mandataria, la non erano legittimate a Parte_1 Parte_2
dare inizio al giudizio di esecuzione in quanto non hanno provato in alcun modo di essere titolari del diritto di credito, mancando in atti qualunque prova che possa legittimare tale loro diritto. Dichiarare altresì la mancata prova dell'asserito credito.
– Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative ai tassi d'interesse – stante l'illecita applicazione del tasso di capitalizzazione finanziaria in regime composto senza alcuna espressa pattuizione ed occultandola alla cliente – applicate in relazione ai negozi bancari – da cui trae linfa il credito per cui parte creditrice agisce in pignoramento - poiché violative di tutti i precetti sopradetti, su tutti, quelli di trasparenza
pagina 4 di 11 bancaria nonché, per tutti quelli dedotti in narrativa e, per l'effetto, espungere ex lege tutti gli addebiti usurari individuati all'interno dello scritto peritale con tutte le conseguenze che ne derivano procedendo in alternativa alla sostituzione delle suddette clausole con l'applicazione del tasso BOT;
al ricalcolo dell'effettivo ammontare del saldo debitore, scomputando dalla somma eventualmente ancora dovuta dall'odierna attrice alla creditrice l'importo già versato per competenze illegittime secondo quanto accertato in corso di causa dall' CP_4
– accertare e dichiarare la nullità dei piani di ammortamento e degli estratti di conto - in armonia a tutto quanto dedotto in narrativa – in ordine alla violazione dei precetti di trasparenza bancaria ex art.
117 T.U.B. - e, per l'effetto procedere alla restituzione di tutte le somme illegittimamente incamerate dalla creditrice a titolo della suddetta clausola iniqua;
o scomputando dalla somma eventualmente ancora dovuta dall'odierna attrice alla creditrice l'importo già versato per competenze illegittime secondo quanto accertato in corso di causa dall'Ill.mo Giudice adito;
– accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale che disciplina la mora – essendo carente del tasso mora iniziale – configurando difatti l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle condizioni economiche – violando le norme sulla trasparenza bancaria e, per l'effetto procedere alla restituzione di tutte le somme illegittimamente incamerate dalla creditrice a titolo delle suddette clausola inique;
o scomputando dalla somma eventualmente ancora dovuta dall'odierna attrice alla creditrice l'importo già versato per competenze illegittime secondo quanto accertato in corso di causa.
2. Occorre in primo luogo evidenziare che la circostanza che siano stati conferiti poteri attinenti alla riscossione dei crediti da (e non direttamente dal Master Servicer Centotrenta) ad Parte_1 Pt_2
non iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., non può portare a ritenere, come sostenuto invece
[...]
dal Tribunale in sede di sospensiva e di reclamo, che ciò impedisca alla stessa di essere nominata mandataria della Pt_1
Infatti la circostanza che non sia iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB per l'esercizio dei Parte_2
servizi di riscossione di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) della l. 130/1999 è irrilevante in quanto tale mancata iscrizione non comporta la invalidità, nel caso di specie, della procura conferita alla stessa dalla in quanto il conferimento dell'incarico Parte_1
di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo pagina 5 di 11 all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. n. 7243/2024).
Ne consegue che il motivo di opposizione fondato su tale mancata iscrizione non merita accoglimento.
3. Occorre pertanto esaminare gli ulteriori motivi di opposizione.
Il motivo di opposizione con il quale parte opponente lamenta che parte opposta non abbia dato prova della cessione del credito è infondato.
Risulta dai contratti di mutuo prodotti in sede esecutiva che abbia agito nei confronti della Pt_1
in forza del contratto di mutuo fondiario del 10.07.2007 – ai rogiti Controparte_1
notaio di Campiglia Marittima (LI) – n. rep. 116.671 racc. 32.198 in forza del quale la Persona_2
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. ha concesso a un finanziamento di Controparte_1 originari € 4.000.000,00 erogabile ratealmente in base a stati di avanzamento, da restituirsi in 20 anni, mediante corresponsione di apposite rate, rinegoziato in € 860.000,00 con successivo atto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 14.12.2012 ai rogiti notaio di Campiglia Marittima Persona_2
(LI) – n. rep. 122.250 n. racc. 36.143.
Se è vero che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia (cfr. tra le altre
Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(che a differenza di quanto asserisce parte opponente, odierna convenuta, è stato prodotto nel giudizio innanzi al GE come doc. 2) non è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023).
Peraltro, anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che pagina 6 di 11 l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione a del credito sorto dal contratto di mutuo Parte_1
sopra richiamato stipulato da con la Cassa Di Risparmio Di San Controparte_1
Miniato s.p.a.
Infatti ha provato la titolarità del credito azionato e dunque la propria legittimazione ad agire in Pt_1
ragione dei seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 8 del
20.1.2018 (cfr. doc. 2 prodotto nel procedimento di esecuzione), si evince che Cassa Di Risparmio Di
San Miniato s.p.a. (d'ora innanzi breviter anche ha ceduto a dei crediti CP_5 Parte_1
pecuniari, non meglio specificati, in forza del contratto di cessione di crediti sottoscritto il 13 ottobre
2017 e perfezionato il 21 dicembre 2017, con efficacia economica dal 1° aprile 2017.
ii) tale generica indicazione è integrata dalla produzione del contratto di cessione del 13.10.2017 prodotto da come doc. 3 in sede esecutiva e come doc. 20 in questo giudizio di Parte_1
merito, dal quale emerge che sono stati ceduti tutti i crediti individuati nell'allegato A contenente tra l'altro l'indicazione del numero della posizione ceduta, il nominativo del debitore ceduto e il numero di Contr NDG e il del credito residuo alla data di efficacia economica;
iii) nell'allegato A a tale contratto prodotto dalla opposta, odierna attrice si legge quanto segue:
pagina 7 di 11 Da tali elementi non può che concludersi che il credito sorto in conseguenza della stipula del contratto di mutuo sopra indicato è stato ceduto dalla Cassa Di Risparmio Di San Miniato a Parte_1
Nel contratto di cessione infatti tale credito è espressamente individuato.
Pertanto, come detto, il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione della Parte_1
deve essere rigettato.
[...]
4. Ancora parte opponente ha dedotto l'illiceità della capitalizzazione composta degli interessi attuata nel contratto di mutuo ma non pattuita tra le parti.
Nel contratto di mutuo del 2012 si legge quanto segue: il tasso variabile iniziale è determinato nella misura del 5,45% e sarà applicato anche per determinare la rata di preammortamento.
La mutuataria si impegna a restituire la somma mutuata in 10 anni mediante 20 rate semestrali.
Le rate saranno di importo variabile per tutta la durata del mutuo aggiungendosi ad una componente fissa del 4,5% punti annui una componente variabile corrispondente alla media percentuale dell'Euribor sei mesi divisore 360 giorni.
Dal piano di ammortamento risulta, sempre in relazione al capitale mutuato, anche il capitale residuo che viene determinato semestre per semestre a seguito dell'ammortamento.
pagina 8 di 11 Le rate semestrali comprenderanno oltre alla quota capitale rispettivamente indicato nella tabella allegata anche gli interessi al tasso da determinate secondo i criteri di adeguamento dello stesso come previsto.
Tale piano di ammortamento ha carattere meramente esemplificativo per la quota interessi trattandosi di mutuo a tasso variabile.
Dal piano di ammortamento allegato risultano le rate, le scadenze, la quota capitale, la quota degli interessi di mora di ciascuna rata, l'importo di quanto pagato ed il debito residuo.
Da ciò si ricava che le quote di capitale ed interessi da restituire con le singole rate di ammortamento convenute comprendono oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato, gli interessi al tasso pattuito.
Pertanto appare evidente che le parti abbiano voluto fare riferimento ad un ammortamento cd. alla francese, come sostenuto da parte convenuta.
In tale schema la capitalizzazione composta è quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. n. 27823/2023; cfr. ancora in motivazione Cass. 15130/2024), con la conseguenza che non possono condividersi in diritto le conclusioni di parte opponente odierna convenuta.
Peraltro ad abundantiam occorre rilevare che la Suprema Corte (cfr. Cass. 15130/2024, alla cui ampia motivazione si rimanda) ha recentemente statuito, seppure esaminando la ipotesi del mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, ma con argomenti che possono essere spesi anche ove si tratti di mutuo bancario a tasso variabile con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" quale quello di specie, che l'ammortamento alla francese da una parte non contrasta con il divieto di cui all'art. 1283 c.c. e dall'altra che, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Del resto non si può non rilevare che l'anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., si ha soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo e che nei piani di ammortamento alla francese invece nessun interesse viene calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente e quindi non sussiste nessun anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c..
pagina 9 di 11 Ne consegue pertanto che anche tale motivo di opposizione in quanto infondato deve essere rigettato.
5. Infine parte opponente ha dedotto che debba essere applicato il tasso sostitutivo di cui all'art 117
TUB in quanto al mutuo non è allegato un piano di ammortamento.
Dal semplice esame degli atti emerge che all'atto di mutuo di credito fondiario” stipulato in data
14.12.2012 ai rogiti notaio dott. di Campiglia Marittima n. rep.122.250 n. racc. 36.143, con il Per_2
quale le parti contraenti definivano il finanziamento (già concesso con il precedente contratto notarile del 10.07.2007) per la minor somma di € 860.000,00, è allegato il piano di ammortamento.
Pertanto essendo anche tale motivo di opposizione infondato lo stesso deve essere rigettato.
6. In definitiva essendo tutti i motivi di opposizione infondati la opposizione proposta da
[...]
deve essere integralmente rigettata. CP_1
7. Travolgendo la presente pronuncia di merito i contrari provvedimenti di sospensione pronunciati dal
G.d.E. ed in sede di reclamo debbono essere riformate le statuizioni con le quali la è stata Pt_1
condannata a rifondere le spese di lite alla parte opponente.
Costituisce infatti principio costantemente affermato quello secondo il quale la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e neppure il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass., sez. 3, 27/10/2011, n. 22503; Cass., sez. 3, 18/09/2014, n. 19644; Cass., sez. 6-3, 14/06/2016, n. 12170; Cass., sez. 6-3, 10/10/2017, n. 23733; Cass., sez. 6-3, 13/04/2017, n.
9652; Cass., sez. 6-3, 31/05/2019, n. 15082; Cass., sez. 6-3, 20/11/2019, n. 30300; Cass., sez. 6-3,
09/02/2021, n. 3019; Cass., sez. 6-3, 29/11/2021, n. 37252; Cass., sez. 3, 26/04/2022, n. 12977; Cass.
4748/2023).
Quindi la opponente deve essere condannata a restituire a le spese liquidate con le ordinanze del Pt_1
G.d.E. del 11.11.2023 e del Collegio del 18.12.2023.
7.1 Poiché i pagamenti sono stati fatti a favore dell'avv. Di Maso Emanuele dichiaratosi antistatario è lo stesso che deve essere condannato a rifonderle alla Pt_1
Infatti costituisce principio costantemente affermato (cfr. Cass. 10827 del 11/05/2007; 2612/1989;
Cass. 5695/985; Cass. 13752/2002) quello secondo cui in tema di distrazione delle spese, ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come
pagina 10 di 11 titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente.
Pertanto l'avv. Di Maso deve essere condannato a restituire alla la somma da questa versatagli Pt_1 di € 7783,57 (€ 2990 + € 4793,57) come risulta dalle contabili depositate da parte attrice con la memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della causa, del pregio dell'opera del difensore, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del fatto che non è stata svolta attività istruttoria costituenda e che la causa è stata decisa a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da Controparte_1
Condanna l'avv. distrattario Emanuele Di Maso a restituire a la somma complessiva Parte_1 di € 7783,57 allo stesso corrisposta a titolo di spese di lite liquidate con le ordinanze del G.d.E. del
11.11.2023 e del Collegio del 18.12.2023.
Condanna a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1
complessivamente in € 1686,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 7676,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.500,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a.,
c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c..
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2024 promossa da:
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale ai Parte_1 P.IVA_1 rogiti notaio Notaio n. rep. 5249 n. racc. 3537 del 18.03.2020, la con Persona_1 Parte_2 il patrocinio dell'avv. CROCINI LORENZO del foro di AREZZO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MASO Controparte_1 P.IVA_2 LE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI LORENZO BERNINI 1 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. DI MASO LE
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione.
Posta in decisione alla udienza dell'11.12.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa,
In tesi: respingere integralmente l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e diritto;
In subordinata e denegata ipotesi: respingere comunque l'opposizione avversaria e se del caso concedere congruo termine a cessionaria del credito cartolarizzato, per l'eventuale Parte_1 regolarizzazione della costituzione nel presente giudizio e nel giudizio esecutivo n. 50/2023 R.e., ai sensi dell'art. 182 c.p.c.. In ogni caso con condanna del legale antistatario ex art. 93 c.p.c. al rimborso delle somme già versate a titolo di spese di lite in ossequio al disposto delle ordinanze cautelari di primo e secondo grado, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi, e con condanna della società opponente al pagamento delle spese della presente fase di i merito, oltre accessori di legge”.
per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta (vedi le conclusioni trascritte di seguito). pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.07.2023, ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., Controparte_1 proponeva opposizione all'esecuzione n. 50/2023 R.G.E., chiedendone la sospensione, fondata sui seguenti motivi:
a) assenza di prova della legittimazione attiva del creditore procedente, ed in particolare della inclusione del credito posto a fondamento della procedura tra quelli oggetto della cessione da Cassa di
Risparmio di San Miniato s.p.a. a Parte_1
b) illiceità della capitalizzazione composta degli interessi attuata nel contratto di mutuo senza che la stessa fosse stata pattuita;
c) indeterminatezza degli interessi pattuiti, mancando il piano di ammortamento;
d) assenza di autorizzazione, in capo alla procedente ed alla sua mandataria, per svolgere l'attività di riscossione del credito cartolarizzato, non risultando iscritti all'albo di cui all'art.106 TUB, come prescritto dalla L.130/99 né la SPV né la Pt_2
1.1. Si costituiva la opposta contestando la fondatezza della opposizione ed opponendosi alla richiesta sospensione.
1.2 Con ordinanza dell'11.11.2023 il Giudice della esecuzione “ritenuto che l'ultima delle eccezioni formulate dalla parte opponente non risulta efficacemente contrastata dal creditore procedente, atteso che dalla G.U. del 20/1/2018, che riporta la notizia della cessione dei crediti in esame, emerge che “il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento dei crediti sarà svolto da la quale si avvarrà di Controparte_2 CP_3
in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
[...]
natura operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei crediti.”; ritenuto pertanto che manca la prova della legittimazione alla riscossione di crediti cartolarizzati in capo ad quale mandataria di risultando dalla pubblicazione Parte_2 Parte_1
richiamata che il ruolo di subservicer è stato conferito dalla società incaricata della riscossione dei crediti a ” Controparte_3
sospendeva l'esecuzione fissando termine di giorni 120 per la introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti della metà.
1.3 Avvero tale ordinanza veniva proposto reclamo da parte di (d'ora innanzi Parte_1
breviter anche e per essa, quale mandataria, da che veniva rigettato con la Pt_1 Parte_2
seguente motivazione:
pagina 2 di 11 ... nel caso che di cui si occupa il Tribunale con il reclamo, è documentale e pacifico che l'azione esecutiva è stata intrapresa da a mezzo della mandataria nominata con Parte_1 Parte_2
procura notarile rep. 5249 racc. 3537 del 18 marzo 2020, ma nessuna delle due società risultano iscritte all'albo previsto dall'art. 106 del T.U.B.
Non ci troviamo di fronte ad una operazione di esternalizzazione dell'attività di recupero dei crediti ceduti in blocco effettuata da un servicer, iscritto all'albo previsto dall'art. 106 citato, perché il mandato è stato conferito da , che non è iscritta al predetto albo. Parte_1
È documentale che il ruolo di creditore procedente è stato assunto da quale mandataria di Parte_2
, così come è pacifico che è il soggetto che ha proposto reclamo. Parte_1 Parte_2
a prescindere dal conferimento del mandato di riscossione dei crediti conferito con la Parte_2
procura notarile rep. 5249 racc. 3537 del 18 marzo 2020, non può agire in giudizio per recuperare i crediti cartolarizzati acquistati in blocco da con la procedura prevista dalla legge n. Parte_1
130 del 30 aprile 1999.
È vero, come deduce la reclamante, che la non è tenuta all'iscrizione nell'albo Parte_1
previsto dal citato art. 106 T.U.B., ma per procedere al recupero del credito, di cui si è resa cessionaria, si deve avvalere di uno dei soggetti previsti dall'art. 2 comma 6 legge 30 aprile 1999
n.130, che ha compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione e lui solo potrà poi esternalizzare l'attività di recupero dei crediti a soggetti terzi.
Deve, quindi, confermarsi la decisione del Giudice di prime cure, che ha sospeso il processo esecutivo, in quanto non può svolgere l'attività di recupero crediti, non essendo non legittimata Parte_2 perché non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 III comma lettera c) e 6 legge 30 aprile 1999 n.130.
1.4 A seguito di tale pronuncia la e per essa la ha introdotto il presente giudizio di Pt_1 Parte_2
merito ex art 616 c.p.c. deducendo che fosse infondata la tesi fatta propria dal giudice della esecuzione e dal Collegio del Tribunale.
Asseriva infatti che, come si ricava dal testo della procura per notaio 18.03.2020 e dall'avviso Per_1
di cessione pubblicato in G.U. in data 20.01.2018, i poteri conferiti ad non intaccano e non Parte_2
pregiudicano il ruolo e le prerogative del master servicer Centrotrenta Servicing S.p.a., che conserva in pieno i compiti attribuiti all'intermediario dall'art. 2 della legge n. 130/1999.
Argomentava infatti che, a mente della procura notarile citata, ad è stato attribuito un ruolo di Pt_2
procuratore da far valere in sede processuale nell'ambito del perimetro di cui all'art. 77 c.p.c., rimanendo per altro verso, immutati i compiti di presidio e garanzia dell'intermediario
[...]
Controparte_2
pagina 3 di 11 Asseriva pertanto che non è chiaro, per quale motivo e in quale misura la stipula della procura diretta Part tra e special servicer potrebbe violare le prescrizioni dettate dall'art. 2 della legge n. 130/1999, poiché nessuna norma vieta alla società veicolo di costituire un proprio procuratore con compiti di recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria.
Affermava infatti che se la ratio dell'art. 2 cit. si rinviene nella riserva, a favore di intermediari abilitati, dell'attività di verifica e garanzia di conformità alla legge dell'operazione di cessione, quella riserva è rispettata nel caso che ci occupa, poiché la figura dell'intermediario è presente ab initio e non
è incisa in alcun modo dal rapporto procuratorio intrattenuto tra e Pt_1 Pt_2
Quanto agli altri motivi della opposizione deduceva che gli stessi fossero infondati per quanto già argomentato in atti e non oggetto di esame da parte del Tribunale.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere integralmente l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e diritto, con condanna del legale antistatario ex art. 93 c.p.c. al rimborso delle somme già versate a titolo di spese di lite in ossequio al disposto delle ordinanze cautelari di primo e secondo grado, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi, e con condanna della società opponente al pagamento delle spese della presente fase di merito, oltre accessori di legge”.
1.5 Si costituiva riportandosi a tutti i motivi di opposizione e concludendo Parte_3 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Dichiarare che la e per essa, quale mandataria, la non avevano titolo per Parte_1 Parte_2 dare inizio alla procedura esecutiva promossa contro la Società GR “ , non Controparte_1
risultando iscritte all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB, conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di pignoramento notificato e la procedura esecutiva attivata, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
– Dichiarare che la e per essa, quale mandataria, la non erano legittimate a Parte_1 Parte_2
dare inizio al giudizio di esecuzione in quanto non hanno provato in alcun modo di essere titolari del diritto di credito, mancando in atti qualunque prova che possa legittimare tale loro diritto. Dichiarare altresì la mancata prova dell'asserito credito.
– Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative ai tassi d'interesse – stante l'illecita applicazione del tasso di capitalizzazione finanziaria in regime composto senza alcuna espressa pattuizione ed occultandola alla cliente – applicate in relazione ai negozi bancari – da cui trae linfa il credito per cui parte creditrice agisce in pignoramento - poiché violative di tutti i precetti sopradetti, su tutti, quelli di trasparenza
pagina 4 di 11 bancaria nonché, per tutti quelli dedotti in narrativa e, per l'effetto, espungere ex lege tutti gli addebiti usurari individuati all'interno dello scritto peritale con tutte le conseguenze che ne derivano procedendo in alternativa alla sostituzione delle suddette clausole con l'applicazione del tasso BOT;
al ricalcolo dell'effettivo ammontare del saldo debitore, scomputando dalla somma eventualmente ancora dovuta dall'odierna attrice alla creditrice l'importo già versato per competenze illegittime secondo quanto accertato in corso di causa dall' CP_4
– accertare e dichiarare la nullità dei piani di ammortamento e degli estratti di conto - in armonia a tutto quanto dedotto in narrativa – in ordine alla violazione dei precetti di trasparenza bancaria ex art.
117 T.U.B. - e, per l'effetto procedere alla restituzione di tutte le somme illegittimamente incamerate dalla creditrice a titolo della suddetta clausola iniqua;
o scomputando dalla somma eventualmente ancora dovuta dall'odierna attrice alla creditrice l'importo già versato per competenze illegittime secondo quanto accertato in corso di causa dall'Ill.mo Giudice adito;
– accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale che disciplina la mora – essendo carente del tasso mora iniziale – configurando difatti l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle condizioni economiche – violando le norme sulla trasparenza bancaria e, per l'effetto procedere alla restituzione di tutte le somme illegittimamente incamerate dalla creditrice a titolo delle suddette clausola inique;
o scomputando dalla somma eventualmente ancora dovuta dall'odierna attrice alla creditrice l'importo già versato per competenze illegittime secondo quanto accertato in corso di causa.
2. Occorre in primo luogo evidenziare che la circostanza che siano stati conferiti poteri attinenti alla riscossione dei crediti da (e non direttamente dal Master Servicer Centotrenta) ad Parte_1 Pt_2
non iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., non può portare a ritenere, come sostenuto invece
[...]
dal Tribunale in sede di sospensiva e di reclamo, che ciò impedisca alla stessa di essere nominata mandataria della Pt_1
Infatti la circostanza che non sia iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB per l'esercizio dei Parte_2
servizi di riscossione di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) della l. 130/1999 è irrilevante in quanto tale mancata iscrizione non comporta la invalidità, nel caso di specie, della procura conferita alla stessa dalla in quanto il conferimento dell'incarico Parte_1
di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo pagina 5 di 11 all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. n. 7243/2024).
Ne consegue che il motivo di opposizione fondato su tale mancata iscrizione non merita accoglimento.
3. Occorre pertanto esaminare gli ulteriori motivi di opposizione.
Il motivo di opposizione con il quale parte opponente lamenta che parte opposta non abbia dato prova della cessione del credito è infondato.
Risulta dai contratti di mutuo prodotti in sede esecutiva che abbia agito nei confronti della Pt_1
in forza del contratto di mutuo fondiario del 10.07.2007 – ai rogiti Controparte_1
notaio di Campiglia Marittima (LI) – n. rep. 116.671 racc. 32.198 in forza del quale la Persona_2
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. ha concesso a un finanziamento di Controparte_1 originari € 4.000.000,00 erogabile ratealmente in base a stati di avanzamento, da restituirsi in 20 anni, mediante corresponsione di apposite rate, rinegoziato in € 860.000,00 con successivo atto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 14.12.2012 ai rogiti notaio di Campiglia Marittima Persona_2
(LI) – n. rep. 122.250 n. racc. 36.143.
Se è vero che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia (cfr. tra le altre
Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(che a differenza di quanto asserisce parte opponente, odierna convenuta, è stato prodotto nel giudizio innanzi al GE come doc. 2) non è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023).
Peraltro, anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che pagina 6 di 11 l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione a del credito sorto dal contratto di mutuo Parte_1
sopra richiamato stipulato da con la Cassa Di Risparmio Di San Controparte_1
Miniato s.p.a.
Infatti ha provato la titolarità del credito azionato e dunque la propria legittimazione ad agire in Pt_1
ragione dei seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 8 del
20.1.2018 (cfr. doc. 2 prodotto nel procedimento di esecuzione), si evince che Cassa Di Risparmio Di
San Miniato s.p.a. (d'ora innanzi breviter anche ha ceduto a dei crediti CP_5 Parte_1
pecuniari, non meglio specificati, in forza del contratto di cessione di crediti sottoscritto il 13 ottobre
2017 e perfezionato il 21 dicembre 2017, con efficacia economica dal 1° aprile 2017.
ii) tale generica indicazione è integrata dalla produzione del contratto di cessione del 13.10.2017 prodotto da come doc. 3 in sede esecutiva e come doc. 20 in questo giudizio di Parte_1
merito, dal quale emerge che sono stati ceduti tutti i crediti individuati nell'allegato A contenente tra l'altro l'indicazione del numero della posizione ceduta, il nominativo del debitore ceduto e il numero di Contr NDG e il del credito residuo alla data di efficacia economica;
iii) nell'allegato A a tale contratto prodotto dalla opposta, odierna attrice si legge quanto segue:
pagina 7 di 11 Da tali elementi non può che concludersi che il credito sorto in conseguenza della stipula del contratto di mutuo sopra indicato è stato ceduto dalla Cassa Di Risparmio Di San Miniato a Parte_1
Nel contratto di cessione infatti tale credito è espressamente individuato.
Pertanto, come detto, il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione della Parte_1
deve essere rigettato.
[...]
4. Ancora parte opponente ha dedotto l'illiceità della capitalizzazione composta degli interessi attuata nel contratto di mutuo ma non pattuita tra le parti.
Nel contratto di mutuo del 2012 si legge quanto segue: il tasso variabile iniziale è determinato nella misura del 5,45% e sarà applicato anche per determinare la rata di preammortamento.
La mutuataria si impegna a restituire la somma mutuata in 10 anni mediante 20 rate semestrali.
Le rate saranno di importo variabile per tutta la durata del mutuo aggiungendosi ad una componente fissa del 4,5% punti annui una componente variabile corrispondente alla media percentuale dell'Euribor sei mesi divisore 360 giorni.
Dal piano di ammortamento risulta, sempre in relazione al capitale mutuato, anche il capitale residuo che viene determinato semestre per semestre a seguito dell'ammortamento.
pagina 8 di 11 Le rate semestrali comprenderanno oltre alla quota capitale rispettivamente indicato nella tabella allegata anche gli interessi al tasso da determinate secondo i criteri di adeguamento dello stesso come previsto.
Tale piano di ammortamento ha carattere meramente esemplificativo per la quota interessi trattandosi di mutuo a tasso variabile.
Dal piano di ammortamento allegato risultano le rate, le scadenze, la quota capitale, la quota degli interessi di mora di ciascuna rata, l'importo di quanto pagato ed il debito residuo.
Da ciò si ricava che le quote di capitale ed interessi da restituire con le singole rate di ammortamento convenute comprendono oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato, gli interessi al tasso pattuito.
Pertanto appare evidente che le parti abbiano voluto fare riferimento ad un ammortamento cd. alla francese, come sostenuto da parte convenuta.
In tale schema la capitalizzazione composta è quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. n. 27823/2023; cfr. ancora in motivazione Cass. 15130/2024), con la conseguenza che non possono condividersi in diritto le conclusioni di parte opponente odierna convenuta.
Peraltro ad abundantiam occorre rilevare che la Suprema Corte (cfr. Cass. 15130/2024, alla cui ampia motivazione si rimanda) ha recentemente statuito, seppure esaminando la ipotesi del mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, ma con argomenti che possono essere spesi anche ove si tratti di mutuo bancario a tasso variabile con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" quale quello di specie, che l'ammortamento alla francese da una parte non contrasta con il divieto di cui all'art. 1283 c.c. e dall'altra che, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Del resto non si può non rilevare che l'anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., si ha soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo e che nei piani di ammortamento alla francese invece nessun interesse viene calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente e quindi non sussiste nessun anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c..
pagina 9 di 11 Ne consegue pertanto che anche tale motivo di opposizione in quanto infondato deve essere rigettato.
5. Infine parte opponente ha dedotto che debba essere applicato il tasso sostitutivo di cui all'art 117
TUB in quanto al mutuo non è allegato un piano di ammortamento.
Dal semplice esame degli atti emerge che all'atto di mutuo di credito fondiario” stipulato in data
14.12.2012 ai rogiti notaio dott. di Campiglia Marittima n. rep.122.250 n. racc. 36.143, con il Per_2
quale le parti contraenti definivano il finanziamento (già concesso con il precedente contratto notarile del 10.07.2007) per la minor somma di € 860.000,00, è allegato il piano di ammortamento.
Pertanto essendo anche tale motivo di opposizione infondato lo stesso deve essere rigettato.
6. In definitiva essendo tutti i motivi di opposizione infondati la opposizione proposta da
[...]
deve essere integralmente rigettata. CP_1
7. Travolgendo la presente pronuncia di merito i contrari provvedimenti di sospensione pronunciati dal
G.d.E. ed in sede di reclamo debbono essere riformate le statuizioni con le quali la è stata Pt_1
condannata a rifondere le spese di lite alla parte opponente.
Costituisce infatti principio costantemente affermato quello secondo il quale la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e neppure il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass., sez. 3, 27/10/2011, n. 22503; Cass., sez. 3, 18/09/2014, n. 19644; Cass., sez. 6-3, 14/06/2016, n. 12170; Cass., sez. 6-3, 10/10/2017, n. 23733; Cass., sez. 6-3, 13/04/2017, n.
9652; Cass., sez. 6-3, 31/05/2019, n. 15082; Cass., sez. 6-3, 20/11/2019, n. 30300; Cass., sez. 6-3,
09/02/2021, n. 3019; Cass., sez. 6-3, 29/11/2021, n. 37252; Cass., sez. 3, 26/04/2022, n. 12977; Cass.
4748/2023).
Quindi la opponente deve essere condannata a restituire a le spese liquidate con le ordinanze del Pt_1
G.d.E. del 11.11.2023 e del Collegio del 18.12.2023.
7.1 Poiché i pagamenti sono stati fatti a favore dell'avv. Di Maso Emanuele dichiaratosi antistatario è lo stesso che deve essere condannato a rifonderle alla Pt_1
Infatti costituisce principio costantemente affermato (cfr. Cass. 10827 del 11/05/2007; 2612/1989;
Cass. 5695/985; Cass. 13752/2002) quello secondo cui in tema di distrazione delle spese, ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come
pagina 10 di 11 titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente.
Pertanto l'avv. Di Maso deve essere condannato a restituire alla la somma da questa versatagli Pt_1 di € 7783,57 (€ 2990 + € 4793,57) come risulta dalle contabili depositate da parte attrice con la memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della causa, del pregio dell'opera del difensore, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del fatto che non è stata svolta attività istruttoria costituenda e che la causa è stata decisa a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da Controparte_1
Condanna l'avv. distrattario Emanuele Di Maso a restituire a la somma complessiva Parte_1 di € 7783,57 allo stesso corrisposta a titolo di spese di lite liquidate con le ordinanze del G.d.E. del
11.11.2023 e del Collegio del 18.12.2023.
Condanna a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1
complessivamente in € 1686,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 7676,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.500,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a.,
c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c..
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 11 di 11