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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.562/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 4786/2022 pubblicata il 22/12/2022
TRA
(avv.to Sarra Maurizio Eustachio) Parte_1
(appellante)
E
CP_1
(appellato)
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 1168 cc, 703 e ss e 669 bis e ss cpc, chiedeva di essere Parte_1 reintegrata nel compossesso dell'immobile sito in Acquaviva delle Fonti alla via Consiglio nn. 24 e 26.
Il Tribunale, con ordinanza del 29.11.2018, accoglieva il ricorso ed ordinava a di CP_1 consegnare a una copia delle chiavi di accesso all'immobile e di astenersi dal Parte_1 compiere attività ostativa all'altrui compossesso oltre che al pagamento delle spese.
In data 22 febbraio 2019, notificava a la predetta ordinanza del Parte_1 CP_1
29.11.2018 unitamente all'atto di precetto con cui le intimava la consegna di copia delle chiavi pagina 1 di 4 dell'immobile, l'astensione dal compimento di attività ostativa al compossesso nonché il pagamento delle spese proponeva opposizione dinnanzi al GOP del Tribunale di Bari eccependo il difetto di CP_1
un valido titolo esecutivo e la violazione del diritto di difesa in sede cautelare poiché il ricorso per reintegra nel possesso non le era mai stato notificato.
Chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata e Parte_1
conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 22 febbraio 2019 e dichiarare la nullità del titolo esecutivo, con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il Parte_1
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 4786/2022 pubblicata il 22/12/2022 accoglieva l'opposizione e così provvedeva:
a) accoglie per le ragioni spiegate l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto per l'inefficacia del provvedimento cautelare.
b) condanna al pagamento in favore di della somma €.2417,50 per le Parte_1 CP_1
spese processuali liquidate oltre spese forfetarie 15%, IVA e CAP come per legge.
c) compensa le spese per la fase cautelare.
Riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opponente solo in ordine all'obbligo di fare ma non per l'intimazione di pagamento.
Rammentava che l'art. 669 novies c.p.c. dispone l'inefficacia del provvedimento cautelare ove nel termine assegnato o nel termine di giorni 60 il procedimento non sia iniziato e che, nella specie,
l'ordinanza era stata emessa il 29.11.2018 ma la notifica del provvedimento e del pedissequo precetto siano stati eseguiti oltre i 60 giorni ossia il 22.2.2019.
Pertanto, accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità dell'atto di precetto per l'inefficacia del provvedimento cautelare e condannava al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma €.2.417,50 per le spese processuali liquidate oltre spese forfetarie 15%, IVA e CAP come per legge.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando: Parte_1
- violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. con riferimento all'art. 669 duodecies c.p.c.
- violazione degli artt. 703 cpc e 1168 cc
Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata con la pagina 2 di 4 conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da e condannarla al pagamento delle spese in base al principio della soccombenza virtuale. CP_1
Instava, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a precetto proposta con vittoria di spese del doppio grado. sebbene regolarmente citata non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. CP_1
L'appello non può essere accolto anche se la motivazione della sentenza di primo grado deve essere integrata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27392 del 19/09/2022).
La Cassazione ha spiegato che sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale.
Alla stregua dei suesposti principi è pacifico che l'ordinanza possessoria debba essere “attuata” ex art. 669 duodecies cpc e non “eseguita”, non essendo essa titolo esecutivo ex art. 474 e ss cpc.
Tuttavia, a fronte di una procedura esecutiva erroneamente azionata – come ammesso dalla stessa in sede di appello- non poteva fare altro che introdurre il Parte_1 CP_1
giudizio di opposizione all'esecuzione per far valere l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
La sentenza di primo grado, quindi, correttamente ha accolto l'opposizione sia pur per una ragione di diritto diversa dalla inesistenza a monte di un titolo esecutivo.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellata.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4786/2022 pubbl. il 22/12/2022, così Parte_1
provvede:
- rigetta l'appello.
- nulla per le spese;
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.562/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 4786/2022 pubblicata il 22/12/2022
TRA
(avv.to Sarra Maurizio Eustachio) Parte_1
(appellante)
E
CP_1
(appellato)
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 1168 cc, 703 e ss e 669 bis e ss cpc, chiedeva di essere Parte_1 reintegrata nel compossesso dell'immobile sito in Acquaviva delle Fonti alla via Consiglio nn. 24 e 26.
Il Tribunale, con ordinanza del 29.11.2018, accoglieva il ricorso ed ordinava a di CP_1 consegnare a una copia delle chiavi di accesso all'immobile e di astenersi dal Parte_1 compiere attività ostativa all'altrui compossesso oltre che al pagamento delle spese.
In data 22 febbraio 2019, notificava a la predetta ordinanza del Parte_1 CP_1
29.11.2018 unitamente all'atto di precetto con cui le intimava la consegna di copia delle chiavi pagina 1 di 4 dell'immobile, l'astensione dal compimento di attività ostativa al compossesso nonché il pagamento delle spese proponeva opposizione dinnanzi al GOP del Tribunale di Bari eccependo il difetto di CP_1
un valido titolo esecutivo e la violazione del diritto di difesa in sede cautelare poiché il ricorso per reintegra nel possesso non le era mai stato notificato.
Chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata e Parte_1
conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 22 febbraio 2019 e dichiarare la nullità del titolo esecutivo, con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il Parte_1
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 4786/2022 pubblicata il 22/12/2022 accoglieva l'opposizione e così provvedeva:
a) accoglie per le ragioni spiegate l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto per l'inefficacia del provvedimento cautelare.
b) condanna al pagamento in favore di della somma €.2417,50 per le Parte_1 CP_1
spese processuali liquidate oltre spese forfetarie 15%, IVA e CAP come per legge.
c) compensa le spese per la fase cautelare.
Riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opponente solo in ordine all'obbligo di fare ma non per l'intimazione di pagamento.
Rammentava che l'art. 669 novies c.p.c. dispone l'inefficacia del provvedimento cautelare ove nel termine assegnato o nel termine di giorni 60 il procedimento non sia iniziato e che, nella specie,
l'ordinanza era stata emessa il 29.11.2018 ma la notifica del provvedimento e del pedissequo precetto siano stati eseguiti oltre i 60 giorni ossia il 22.2.2019.
Pertanto, accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità dell'atto di precetto per l'inefficacia del provvedimento cautelare e condannava al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma €.2.417,50 per le spese processuali liquidate oltre spese forfetarie 15%, IVA e CAP come per legge.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando: Parte_1
- violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. con riferimento all'art. 669 duodecies c.p.c.
- violazione degli artt. 703 cpc e 1168 cc
Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata con la pagina 2 di 4 conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da e condannarla al pagamento delle spese in base al principio della soccombenza virtuale. CP_1
Instava, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a precetto proposta con vittoria di spese del doppio grado. sebbene regolarmente citata non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. CP_1
L'appello non può essere accolto anche se la motivazione della sentenza di primo grado deve essere integrata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27392 del 19/09/2022).
La Cassazione ha spiegato che sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale.
Alla stregua dei suesposti principi è pacifico che l'ordinanza possessoria debba essere “attuata” ex art. 669 duodecies cpc e non “eseguita”, non essendo essa titolo esecutivo ex art. 474 e ss cpc.
Tuttavia, a fronte di una procedura esecutiva erroneamente azionata – come ammesso dalla stessa in sede di appello- non poteva fare altro che introdurre il Parte_1 CP_1
giudizio di opposizione all'esecuzione per far valere l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
La sentenza di primo grado, quindi, correttamente ha accolto l'opposizione sia pur per una ragione di diritto diversa dalla inesistenza a monte di un titolo esecutivo.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellata.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4786/2022 pubbl. il 22/12/2022, così Parte_1
provvede:
- rigetta l'appello.
- nulla per le spese;
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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