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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: 1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice
3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.41927 dell'2019 promossa da
) Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in P.ZZA DELLA LIBERTA N.10 ROMA rappresentata e difesa dall'Avv. PERRELLA ENRICO
), subentrato alla difesa degli avvocati Paolo De Persis e Danilo C.F._1
Leva, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F: ) e de (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Santori (C.F. ; PEC: C.F._4
) e dall'Avv. Mario Cappucci Email_1 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Po n. 25/B, giusta procura conferita in calce al presente atto
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
1
La premesso: Pt_1
- di essere stata costituita in data 17.09.2015 con atto notar del 22.09.2015 e che Per_1 nel medesimo atto costituivo era stata conferitaria dell'azienda già in proprietà della avente ad oggetto attività di bar e somministrazione al pubblico di alimenti e CP_3 bevande, esercitata nell'immobile sito in Roma, via di Grotta Pinta, di proprietà di terzi e condotto in locazione per contratto registrato in Roma il 06.08.2008;
- che con atto di compravendita del 30.09.2015, la veva trasferito le sue quote di CP_3
proprietà della a , per il 60% del capitale sociale, a Pt_1 Controparte_4 Per_2
per il 33% e a per il restante 7% e che detta compagine
[...] Parte_2 societaria era ancora tale all'attualità;
- che era stato nominato amministratore unico il Dott. marito di Controparte_1 Parte_2
, fino alla revoca dall'incarico operata con verbale del 01.04.2019;
[...]
- che in detto verbale si dava conto che il Dott. non aveva ottemperato alla richiesta CP_1
di informazioni esercitata dai soci e , rimettendo solo prospetti informali Per_2 CP_4 riportanti “costi fornitori” e “ricavi sintetici di periodo”, documenti in formato word ed inconfernete “comparando detta improbabile rendicontazione con la copia di Libro
Giornale, partitari e progetti di Bilancio per gli esercizi 2015, 2016 e 2017” e che la gestione dello stesso era stata assolutamente inesistente, per assenza di atti gestori;
;
- che il non aveva depositato un rendiconto della gestione né le scritture aggiornate, CP_1
i partitari ed i Registri IVA;
- che non aveva presentato i bilanci, né presumibilmente aveva tenuto le scritture contabili, non aveva prodotto o esibito le “schede cassa”, il Libro dei verbali delle Assemblee, il
Libro dei beni ammortizzabili”, il Libro Giornale, partitari e Registri Iva da ottobre 2015 a dicembre 2018;
- che la documentazione prodotta risultava da un verbale di consegna del 13.05.2019 con indicazione dei documenti consegnati;
- che la società aveva effettuato un'attività ricognitiva in due diligence che si allegava;
- che era stato disposto lo sfratto per morosità dell'immobile condotto in locazione;
2
- che sia il che la moglie erano impegnati in proprie prevalenti attività CP_1
professionali;
deduceva la responsabilità dell'amministratore Dott. sia per l'inesistente gestione sia CP_1
per gli atti dannosi compiuti sia della socia che aveva Parte_2
“intenzionalmente avallato e/o autorizzato l'amministratore nel compimento di atti dannosi per la società, i soci ed i terzi mediante una sostanziale delega in bianco al medesimo CP_1 posto che l'assenza di una qualsivoglia documentazione rendeva impossibile quantificare il danno, si riteneva che lo stesso non potesse essere inferiore a €500.000.
Concludeva: “Accertata e acclarata, per le ragioni meglio esplicitate in premessa, la responsabilità dell'amministratore revocato ex art. 2476 c.c. nella gestione Controparte_1 della come la non meno grave “corresponsabilità” di , sempre Pt_1 Parte_2
per le ragioni meglio sopra esposte e/o sulle quali ulteriormente si approfondirà e si dimostrerà al corso nel giudizio ex art. 2043 c.c., condannarli in solido a pagare in favore dell'attrice, a tiolo di risarcimento del danno o per le causali di legge, la somma non inferiore a quella indicata in penultimo capoverso della premessa che, anzi verrà meglio dimostrata e quantificata in corso di causa”.
Pa Si costituivano e che, in fatto esponevano: Controparte_1 Controparte_2
Parte
- che l'attività della società svolta sotto l'insegna di “Pesci Fritti” aveva inizialmente risultati positivi finché il SI. decise di aprire per Controparte_4 suo conto, insieme al SI. ed altri due soci, un'altra attività sempre Controparte_5
di somministrazione di alimenti e bevande del tutto speculare a quella svolta dalla
Parte
anche con menù ed insegna simile;
- che già dal novembre 2016, in una riunione informale, il SI. si adirò per la CP_4 mancanza di utili della attività gestita, nonostante l'attività fosse svolta dai tre soci, con turni e ciascuno a fine turno serale era tenuto a provvedere alla chiusura della cassa, riempiendo un modulo predisposto con tutti gli incassi e le spese sostenute con denaro contante nel corso della giornata;
- Alcune volte il SI. e la SI.ra consegnavano il denaro contante CP_4 Per_2
incassato al Dott. per versarlo sul conto corrente intestato alla CP_1 Parte_1
mentre altre volte lo trattenevano e lo gestivano direttamente loro.
3
- La aveva un conto corrente presso il Banco di Napoli presso la Camera dei Parte_1
deputati, aperto tramite il SI. , sul quale avevano la firma il Dott. in CP_4 CP_1
qualità di Amministratore Unico e la SI.ra , in qualità di delegata;
Per_2
- I Bilanci non venivano approvati per l'indisponibilità del socio;
CP_4
- Lo stesso riceva ogni mese un rendiconto dettagliato della gestione (cfr. resoconti dettagliati sull'attività inviati dal Dott. nel 2015, 2016, 2017, 2018, doc. 4); CP_1
- Successivamente venne aperto altro conto corrente con assegnazione di un bancomat per ogni socio ed il SI. ha più volte prelevato con il proprio bancomat denaro CP_4
contante dal conto corrente della senza addurre alcuna motivazione legata Parte_1 alla gestione dell'attività di “Pesci Fritti”.
- l'andamento dell'attività era quasi sempre in perdita e la iniziava ad Parte_1
accumulare debiti, soprattutto fiscali e contributivi, anche a causa della poca chiarezza delle operazioni effettuate dal SI. ; CP_4
- il Dott. oltre che del personale, stante il disinteresse del SI. , curava, CP_1 CP_4
in qualità di Amministratore Unico, tutti gli aspetti contabili e fiscali della Parte_1
adempiendo a tutte le formalità fiscali necessarie per lo svolgimento dell'attività
(doc.5).
- Contestava di non avere adempiuto ai suoi obblighi gestori, essendosi anche occupato del personale come risulta anche dalla corrispondenza con il consulente del lavoro incaricata dalla (doc. 7), delle contestazioni e delle procedure disciplinari Parte_1
nonchè dei licenziamenti che si resero necessari nei confronti di alcuni dipendenti
(doc. 8), di organizzare eventi a pranzo, cena e aperitivo per promuovere “Pesci Fritti”
(doc. 9).
- Contestava la propria responsabilità nello sfratto per morosità dal locale, rilevando che il ritardo nei pagamenti era non superiore alla mensilità e che comunque sia era pervenuti ad un accordo transattivo (doc. 10), tanto che l'attività era ancora colà operativa;
In diritto, l'inammissibilità della domanda di “corresponsabilità” della SI.ra . Parte_2
Affinché un socio di una società a responsabilità limitata possa essere convenuto in giudizio a titolo di corresponsabilità con gli amministratori, deve sussistere una decisione o una autorizzazione da parte dei soci dalla cui esecuzione derivi un danno alla società, ai
4
soci o ai terzi. Rilevava che non era allegato alcun atto o autorizzazione e che il CP_4
era titolare del 60% delle quote, la del 33% e la SI.ra del 7%: In Per_2 Parte_2
subordine: difetto di legittimazione passiva della convenuta;
rimarcava la legittimità della condotta posta in essere degli odierni convenuti e l'inesistenza dell'asserito e non meglio specificato né dimostrato danno “non inferiore ad euro cinquecentomila” ex adverso dedotto,
Eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità della domanda risarcitoria volta ad ottenere il risarcimento dell' (inesistente) danno;
l'infondatezza della domanda di accertamento della presunta “corresponsabilità” della SI.ra , in quanto per nulla allegata e Parte_2
comprovata. Ancora in via preliminare: nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e per carenze allegatorie: attrice omette del tutto di precisare in cosa sia consistita la negligente amministrazione della PAF operata da parte del SI. limitandosi - CP_1
come se vi fosse una sorta di mala amministrazione in re ipsa - a riportare che il Dott. abbia agito “con imperito e negligente adempimento le funzioni di amministratore CP_1 unico di ”asserisce di aver subito un presunto danno senza fornire alcuna Pt_1
dimostrazione dello stesso e senza neppure dedurre in cosa sia concretamente consistito tale danno;
chiedeva condannarsi parte attrice ex art. 96 c.p.c.
A seguito della prima udienza di comparizione, venivano concessi termini istruttori. Parte attrice non depositava la prima memoria ex art. 183 VI c.p.c. così rinunciando a contestare quanto affermato da parte convenuta;
in sede di seconda memoria produceva la seguente documentazione, con numerazione conseguente: 9) verbale di assemblea della del Pt_1
giorno 11.06.2019; 10) convocazione assemblea dei soci della 11) pec Pt_1
trasmissione istanza ex art. 2476 cod. civ.; 12) replica Dott. ad istanza ex art. 2476 CP_1
cod. civ. 13) pec richiesta convocazione assemblea dei soci;
14) pec a replica comunicazione dott. di assenza ad assemblea dei soci;
15) pec dott. del CP_1 CP_1
02.04.2019; 16) pec trasmissione verbale assemblea dei soci;
17) decreto ingiuntivo in danno della 18) Memoria agli atti giudizio di sfratto contro 19) PPT in Pt_1 Pt_1
danno della 20) CTP su specificazione e quantificazione danni. Precisando che Pt_1 tale ultimo documento è d'integrazione a quanto, per due diligence, era già stato reso dall'esperto di parte, Dott. sulla puntualizzazione del pregiudizio Persona_3
lamentato dalla nel qual caso quantificato per importo non inferiore ad euro Pt_1
447.000,00. Insisteva per la nomina di un CTU.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non merita accoglimento.
Pa Come è ben noto, l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di è disciplinata dall'art. 2476 c.c.
Il primo comma stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
Il successivo terzo comma precisa che l'azione di responsabilità contro gli amministratori
è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.
La norma non menziona la legittimazione attiva della società, tuttavia, è pacifico l'orientamento favorevole a riconoscere la legittimazione della società in quanto questa è titolare del diritto al risarcimento del danno da essa stessa subito: una diversa opzione interpretativa, quindi, si mostrerebbe costituzionalmente illegittima in quanto priverebbe il soggetto titolare del diritto di agire in giudizio per farlo valere. E' controverso in giurisprudenza se in detto caso l'azione sociale necessiti di una apposita deliberazione assembleare o, comunque, di una decisione dei soci che autorizzi l'esercizio dell'azione legittimazione della società, è dubbio se sia necessaria una deliberazione assembleare o, comunque, una decisione dei soci che autorizzi l'esercizio dell'azione (contra Trib. Roma,
19 ottobre 2015).
Nel caso in cui, al momento dell'esercizio dell'azione sociale, l'amministratore convenuto sia ancora in carica è necessario, che prima dell'inizio del processo venga nominato curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. e ciò in ragione del conflitto di interessi fra rappresentante (l'amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società) (Trib. Roma, 22 maggio 2007).
L'azione di responsabilità può essere azionata nei confronti dell'amministratore che esercita attività gestoria sulla base di un valido atto di nomina, dell'amministratore di fatto;
del socio, in solido con gli amministratori, che abbia intenzionalmente autorizzato o deciso gli atti dannosi.
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L'azione sociale, intrapresa ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., mira a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società.
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e gli stessi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri. Nonostante alcune differenze letterali rispetto alla disposizione dell'azione di Par responsabilità dell'amministratore di di cui all'art. 2392 c.c. (il mancato riferimento alla delega gestoria ed alla circolazione dei flussi informativi all'interno del consiglio;
la menzione di atti pregiudizievoli ancora da compiere e non degli atti pregressi), identico è, tuttavia, il contenuto normativo: si dà unicamente responsabilità colpevole, mai oggettiva, dovendo essa pur sempre essere ancorata almeno all'elemento soggettivo della colpa;
alla
"cognizione" del fatto altrui va equiparata la conoscibilità; la mera annotazione del
"dissenso" non è sufficiente, non trattandosi di esenzione formale, ma di sostanziale assenza di colpa, posto che non al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante l'atto dannoso è ancorato l'esonero da responsabilità, ma all'effettiva mancanza di qualsiasi colpa, sotto i due profili sopra menzionati ( Cassazione civile sez. I, 26/01/2018, n.2038).
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dal socio, dalla società, per estensione giurisprudenziale, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
Va, ora, precisato che il rimedio in oggetto tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dagli amministratori e, pertanto, costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato degli amministratori.
Ai fini del riparto dell'onere della prova l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
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La norma struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (socio, società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole,
l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772;
Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
In altri termini, anche con riferimento all'inadempimento dell'amministratore ai doveri ed obblighi posti a suo carico opera la presunzione di colpa inferibile dal generale disposto dell'art. 1218 c.c. onde la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo, spettando, piuttosto, all'amministratore chiamato in responsabilità dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
***
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Tanto premesso in diritto, occorre osservare che parte attrice non ha adempiuto al proprio onere di allegazione: si è limitata, invero, in modo piuttosto incongruo a declamare, da una parte l'assoluta mancanza di attività gestionale da parte dell'amministratore che non avrebbe tenuto libri obbligatori, non avrebbe presentato i bilanci e non avrebbe 'gestito' la società, dall'altra la pretesa dannosità di atti non specificati compiuti dallo stesso.
Invero, è centrale nell'ordinamento processuale l'onere di allegazione che delimita la potestas judicandi del giudice e circoscrive l'onere di difesa del convenuto sulla base del principio dispositivo che informa il processo civile.
Come noto, infatti, nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno – e più in generale nelle obbligazioni cosiddette di comportamento – l'inadempimento rilevante non è qualunque inadempimento, «ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno», sicché «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato,
e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 577).
Invero, la società addebita all'amministratore di non avere tenuto le scritture contabili: senza miglior specificazione. Tuttavia, deposita il verbale di consegna dal quale si evince che l'amministratore ha tenuto e consegnato copia dei Corrispettivi, delle fatture passive e prima nota per gli anni contabili 2015, 2016, 2017 e 2018, che ha tenuto i contratti con utenze, banche, contratti coi dipendenti, F24 pagati e non, autorizzazione SUOP, Atto costitutivo, USC 2016-2017, 2018, IVA 2019. Registro Corrispettivi in uso, mancando di consegnare le schede cassa dal 2015, asserendo per il libro giornale, i partitari ed il registro IVA Acquisti dall'ottobre 2015 a dicembre 2018 di averli già inviati al Dott.
mentre la documentazione più recente sarebbe stata persa per una problematica Per_3
occorsa sul suo computer.
Ebbene, di per sé – la irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una violazione agli obblighi gravanti sull'amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Infatti, come già evidenziato, nell'ambito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell'amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta tenuta delle stesse.
9
La Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che nell'azione di responsabilità,
l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.
Rispetto, poi, alle altre condotte gestorie, commesse, tra l'altro, in commistione con la
, nulla è stato specificato da parte attrice. Parte_4
L'accenno allo sfratto dai locali commerciali non è sufficiente indicazione di una condanna negligente e dannosa, posto che si sarebbe dovuto allegare che l'amministratore, pur avendo la disponibilità di denari, si sarebbe astenuto dal pagare il canone con ciò comportando una morosità.
Invero, la società ha depositato un documento denominato 'due diligence', che non ha minimamente ripreso in sede di citazione. Già per ciò solo, deve ritenersi preclusa la disamina dello stesso.
Infatti, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione"
(cfr. Cass. Se. Un. 2435/2008).
Ad ogni buon conto, alcun riferimento a condotte di mala gestio si ricava da tale documento che, tra l'altro, menziona asseriti debiti previdenziali e erariali, senza che la relativa documentazione sia stata depositata. Il documento fa riferimento anche ai progetti di bilancio o comunque a situazioni patrimoniali di anni pregressi con rilevanti perdite, senza che venga allegata e dedotta la perdita del capitale sociale e l'indebita prosecuzione dell'attività gestoria a fini non conservativi.
Merita, poi, sottolineare che, ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris
10
rispetto alla condotta asseritamente inadempiente: in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ., n. 5960/2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. S.U.
26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno – evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno – conseguenza.
Dunque, la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori – e, quindi,
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro – costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti;
infatti, anche in questo caso, sono necessarie la prova del danno, ossia il deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente – come regola generale – di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
In sede di seconda memoria, parte attrice ha depositato un'integrazione della due diligence che dovrebbe consentire la quantificazione del danno.
Ebbene, pur richiamando quanto sopra affermato in merito alla violazione dell'onere di allegazione e prova, si rileva che neppure la dichiarata integrazione della due diligence è in grado di fornire qualche chiarimento in ordine al thema decidendum. Infatti, in tale documento si legge che il debito erariale/previdenziale/commerciale, secondo il conteggio, assolutamente inspiegato e non provato, ammonterebbe a €216.967, mentre il valore complessivo dell'investimento effettuato dai soci nel 2015 sarebbe ammontato a
€447.000. Invero, quanto al primo termine, si ricorda che l'amministratore non può essere sanzionato e ritenuto debitore del risarcimento del danno pari al passivo societario atteso che vige la business judgment rule che censura solo le condotte assolutamente irrazionali dell'amministratore, salvaguardando l'insindacabilità delle scelte gestorie.
L'individuazione del danno ai sensi dell'art. 2486 III comma c.c. presuppone che sia stata allegata la perdita del capitale sociale e l'indebita prosecuzione della gestione ordinaria
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senza la tempestiva assunzione dei provvedimenti di cui agli art. 2482 ter c.c. secondo il principio 'ricapitalizza o liquida'.
Peralto, come ben noto, in merito agli adempimenti fiscali, l'amministratore è tenuto a risarcire solo il danno che sia derivato dalla necessità della società di fronteggiare il maggior aggravio per aggi, sanzioni ed interessi in riferimento ai debiti erariali e previdenziali inevasi. In merito al secondo termine, che sembra evocare che il danno debba essere comparato all'investimento iniziale – peraltro solo labialmente dichiarato - la quantificazione si pone in modo assolutamente autoreferenziale e slegato ad ogni considerazione giuridica.
Ancora più grave è l'assoluta mancanza di prospettazioni concrete in merito alle condotte poste in essere dalla socia, che avrebbe concorso nella causazione del danno, senza che sia indicato l'atto autorizzatorio assunto o deciso dalla stessa. Alcuna indicazione è presente se non un'evocazione di una commistione di interessi non meglio declinata.
Invero, la sig.ra con il 7% a fronte di due soci con il 60% ed il 33% non si Parte_2
vede cosa avrebbe potuto fare per concorrere nella causazione del danno.
Come si è visto, rimane del tutto vaga ed inspiegata la condotta di questa.
La grave carenza assertiva prima ancora che probatoria deve essere sanzionata quale condotta processuale gravemente colposa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il petitum.
La condanna ex art. 96 c.p.c. , chiesta da parte convenuta, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza
12
giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cfr Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.22405).
Come si è potuto rilevare, la totale carenza di allegazioni in fatto e di prova del danno sia con riferimento alla condotta dell'amministratore ma soprattuto con riferimento alla socia motiva la condanna sanzionatoria della società nell'importo equitativamente Pt_1 determinato di €2500,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione al petitum secondo il parametro minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande promosse da per quanto in motivazione;
Pt_1
2) Condanna altresì la parte a rifondere alla parte (C.F: Pt_1 Controparte_1
e (C.F.: ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 unitariamente considerata, le spese di lite, che si liquidano in €13.000 per onorari, oltre
15% di spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta.
3) Condanna altresì parte a versare a (C.F: Pt_1 Controparte_1
e (C.F.: ) C.F._2 Parte_2 C.F._3 unitariamente considerata, la somma di €2500 ai sensi dell'art. 96 III c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo
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