CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/11/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199/2022 R.G. promossa da
Parte_1
( ), in persona del legale rap-
[...] P.IVA_1 presentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio;
Appellante contro
( ), rappresentata e di- Controparte_1 C.F._1 fesa dall'avv. Nadia Grasso;
Appellata OGGETTO: appello. Infortunio lavorativo. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4140/2022 del 28 novembre 2022 (notificata in pari data) il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da con il quale la ricorrente aveva chiesto l'accertamento Controparte_1 del grado di menomazione dell'integrità psicofisica in relazione alla lesione dalla stessa subita a seguito di infortunio sul lavoro, avvenuto in data
4.11.2018, durante lo svolgimento delle proprie mansioni di infermiera profes- sionale presso l'O.C. di Acireale Santa Marta e Venera e, per l'effetto, dichia- rava il diritto della ricorrente, in conseguenza del suddetto infortunio, all'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni
R.G. 1199_2022 2
all'integrità psicofisica nella misura del 12%; condannava, conseguentemente,
l all'erogazione in favore della ricorrente del corrispondente indenniz- Pt_1 zo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, co- me per legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio e di CTU.
Il Tribunale - premesso che oggetto del giudizio era l'accertamento dell'esistenza e della percentuale delle lesioni all'integrità psicofisica collegate alle menomazioni subite dalla ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul la- voro occorso il 4.11.2018 durante lo svolgimento delle ordinarie mansioni di infermiera professionale (sollevamento di paziente allettato), in relazione al quale era stata riconosciuta dall l'inabilità temporanea, nonché la relati- Pt_1 va indennità giornaliera - alla luce dell'orientamento della Suprema Corte
(Cass. n. 17336/2021) osservava che era sussistente sul piano giuridico l'occasione di lavoro, non potendo sussumersi l'evento infortunistico in que- stione in un'ipotesi di rischio elettivo, mancando nel caso di specie il concorso di uno degli elementi tipici di tale rischio, ovvero la carenza di nesso di deriva- zione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Precisava altresì il decidente che non sussisteva alcun dubbio in relazione all'esistenza dell'occasione di lavoro, anche in ragione delle risultanze della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro a mezzo del delegato
( . Persona_1
Accertata quindi l'occasione di lavoro e la natura traumatica dell'evento infor- tunistico in questione, il primo giudice condivideva, con riferimento sia all'accertamento delle patologie riscontrate in capo alla , sia alla sussi- CP_1 stenza del nesso di causalità con l'infortunio oggetto di giudizio, sia alla quan- tificazione del grado di menomazione conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica, le conclusioni della disposta CTU, che aveva quantificato gli esiti invalidanti dell'infortunio lavorativo subito dalla ricorrente il 4.11.2018 in mi- sura non superiore al 12%; precisava altresì che tali conclusioni non erano state oggetto di specifiche contestazioni, avendo le parti omesso di trasmettere le lo- ro osservazioni alla relazione peritale nei termini di cui all'art. 195, comma 3,
c.p.c.
R.G. 1199_2022 3
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l , con atto depositato il Pt_1
20 dicembre 2022; resisteva al gravame l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L con un unico motivo di gravame censura la sentenza nella parte in Pt_1 cui il giudice ha riconosciuto all'appellata una menomazione all'integrità psi- cofisica nella misura del 12% e il diritto al correlato indennizzo in capitale.
Sostiene che le circostanze in cui si è verificato l'infortunio in questione non integrino né la causa violenta dell'evento, né l'occasione di lavoro.
Deduce che va escluso qualsiasi collegamento causale tra l'evento denunciato dalla (sollevamento di paziente con ausilio di terzi) e la discopatia de- CP_1 generativa lamentata (spondiloartrosi L5-S1), essendo quest'ultima, a detta dell'Istituto assicurativo, condizione preesistente e, in ogni caso, di natura co- mune, diffusa nella generalità delle persone e di comune riscontro in soggetti della stessa età, che svolgono attività diversa, sedentaria o persino inattivi.
Assume che la CTU si basi su accertamenti sommari e che sia frutto di errori diagnostici, non essendo stata preceduta da alcuna considerazione circa la natu- ra e la eziologia della patologia riscontrata. Contesta quindi la percentuale di danno biologico riconosciuta.
2. Ribadita la natura comune e diffusa delle affezioni cronico-degenerative del- la colonna vertebrale nonché l'esistenza di potenziali molteplici fattori extra - lavorativi delle spondilodiscopatie, evidenzia che l'evento infortunistico, così come dichiarato dall'appellata, non può essere la causa diretta della formazione erniaria.
Deduce che la patologia erniaria lamentata dalla potrebbe al più essere CP_1 ricondotta ad una malattia professionale, in presenza di elementi probanti nel caso di specie non offerti al CTU.
Assume quindi che “non ha alcun fondamento medico legale il riconoscimento della patologia a carico della colonna vertebrale come di natura post - traumati-
R.G. 1199_2022 4
ca a causa e in conseguenza di un modestissimo evento”.
Chiede pertanto alla Corte: in via istruttoria, di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali;
nel merito, di rigettare la domanda proposta in primo grado dall'appellata, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
L'appellata nella memoria difensiva eccepisce l'inammissibilità dell'appello, per avere l contestato la CTU soltanto attraverso il presente gravame Pt_1 proposto con fini dilatori, avendo omesso in primo grado sia di presenziare alle operazioni peritali, sia di depositare nei termini previsti le contestazioni alla re- lazione peritale.
Eccepisce inoltre la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88
c.p.c., avendo l'Istituto assicurativo fatto un uso distorto del gravame, e chiede alla Corte di rigettare l'appello e condannare l al pagamento delle spe- Pt_1 se, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., e da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
2.1. L'appello è infondato.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata.
Come stabilito da Cass. S.U. 5624/2022 «Le contestazioni e i rilievi critici del- le parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costituti- vi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si ri- feriscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e sia- no volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio».
Nel caso di specie l'appellante istituto si è limitato – con l'ausilio di un parere del proprio medico-legale – a criticare l'attendibilità delle risultanze della con- sulenza espletata in primo grado e, pertanto, la critica rientra nel parametro di ammissibilità indicato dalla citata sentenza della Suprema Corte.
R.G. 1199_2022 5
2.2. Il motivo di appello non può essere condiviso.
Il Tribunale ha rilevato, recependo le conclusioni del CTU, che «è stata riscon- trata la seguente infermità «ernia discale L5-S1 e antero-listesi di 1° grado di
l5 su S1», lesione quest'ultima ritenuta «compatibile con la dinamica lesiva al- legata in citazione e riferita dalla parte attrice durante le operazioni di CTU».
La critica dell'istituto è incentrata unicamente nel rilevare che «stante la dina- mica dell'evento infortunistico è certamente verosimile che l'evento stesso ab- bia slantentizzato un dolore riflesso in presenza di condizione preesistete (er- nia discale); di certo, l'evento così come dichiarato, non può essere la causa diretta della formazione erniaria».
Tuttavia la doglianza non coglie nel segno poiché è la seconda infermità (ante- ro-listesi) e non l'ernia discale che è stata individuata dal primo giudice come conseguenza dell'evento occorso in occasione della prestazione lavorativa.
3. L'appello va respinto.
4. Le spese, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al
DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza con distrazione delle stesse in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
5. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impu- gnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese proces- suali del grado che liquida in euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del procura- tore antistatario.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico
R.G. 1199_2022 6
dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.10.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 1199_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199/2022 R.G. promossa da
Parte_1
( ), in persona del legale rap-
[...] P.IVA_1 presentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio;
Appellante contro
( ), rappresentata e di- Controparte_1 C.F._1 fesa dall'avv. Nadia Grasso;
Appellata OGGETTO: appello. Infortunio lavorativo. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4140/2022 del 28 novembre 2022 (notificata in pari data) il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da con il quale la ricorrente aveva chiesto l'accertamento Controparte_1 del grado di menomazione dell'integrità psicofisica in relazione alla lesione dalla stessa subita a seguito di infortunio sul lavoro, avvenuto in data
4.11.2018, durante lo svolgimento delle proprie mansioni di infermiera profes- sionale presso l'O.C. di Acireale Santa Marta e Venera e, per l'effetto, dichia- rava il diritto della ricorrente, in conseguenza del suddetto infortunio, all'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni
R.G. 1199_2022 2
all'integrità psicofisica nella misura del 12%; condannava, conseguentemente,
l all'erogazione in favore della ricorrente del corrispondente indenniz- Pt_1 zo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, co- me per legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio e di CTU.
Il Tribunale - premesso che oggetto del giudizio era l'accertamento dell'esistenza e della percentuale delle lesioni all'integrità psicofisica collegate alle menomazioni subite dalla ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul la- voro occorso il 4.11.2018 durante lo svolgimento delle ordinarie mansioni di infermiera professionale (sollevamento di paziente allettato), in relazione al quale era stata riconosciuta dall l'inabilità temporanea, nonché la relati- Pt_1 va indennità giornaliera - alla luce dell'orientamento della Suprema Corte
(Cass. n. 17336/2021) osservava che era sussistente sul piano giuridico l'occasione di lavoro, non potendo sussumersi l'evento infortunistico in que- stione in un'ipotesi di rischio elettivo, mancando nel caso di specie il concorso di uno degli elementi tipici di tale rischio, ovvero la carenza di nesso di deriva- zione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Precisava altresì il decidente che non sussisteva alcun dubbio in relazione all'esistenza dell'occasione di lavoro, anche in ragione delle risultanze della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro a mezzo del delegato
( . Persona_1
Accertata quindi l'occasione di lavoro e la natura traumatica dell'evento infor- tunistico in questione, il primo giudice condivideva, con riferimento sia all'accertamento delle patologie riscontrate in capo alla , sia alla sussi- CP_1 stenza del nesso di causalità con l'infortunio oggetto di giudizio, sia alla quan- tificazione del grado di menomazione conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica, le conclusioni della disposta CTU, che aveva quantificato gli esiti invalidanti dell'infortunio lavorativo subito dalla ricorrente il 4.11.2018 in mi- sura non superiore al 12%; precisava altresì che tali conclusioni non erano state oggetto di specifiche contestazioni, avendo le parti omesso di trasmettere le lo- ro osservazioni alla relazione peritale nei termini di cui all'art. 195, comma 3,
c.p.c.
R.G. 1199_2022 3
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l , con atto depositato il Pt_1
20 dicembre 2022; resisteva al gravame l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L con un unico motivo di gravame censura la sentenza nella parte in Pt_1 cui il giudice ha riconosciuto all'appellata una menomazione all'integrità psi- cofisica nella misura del 12% e il diritto al correlato indennizzo in capitale.
Sostiene che le circostanze in cui si è verificato l'infortunio in questione non integrino né la causa violenta dell'evento, né l'occasione di lavoro.
Deduce che va escluso qualsiasi collegamento causale tra l'evento denunciato dalla (sollevamento di paziente con ausilio di terzi) e la discopatia de- CP_1 generativa lamentata (spondiloartrosi L5-S1), essendo quest'ultima, a detta dell'Istituto assicurativo, condizione preesistente e, in ogni caso, di natura co- mune, diffusa nella generalità delle persone e di comune riscontro in soggetti della stessa età, che svolgono attività diversa, sedentaria o persino inattivi.
Assume che la CTU si basi su accertamenti sommari e che sia frutto di errori diagnostici, non essendo stata preceduta da alcuna considerazione circa la natu- ra e la eziologia della patologia riscontrata. Contesta quindi la percentuale di danno biologico riconosciuta.
2. Ribadita la natura comune e diffusa delle affezioni cronico-degenerative del- la colonna vertebrale nonché l'esistenza di potenziali molteplici fattori extra - lavorativi delle spondilodiscopatie, evidenzia che l'evento infortunistico, così come dichiarato dall'appellata, non può essere la causa diretta della formazione erniaria.
Deduce che la patologia erniaria lamentata dalla potrebbe al più essere CP_1 ricondotta ad una malattia professionale, in presenza di elementi probanti nel caso di specie non offerti al CTU.
Assume quindi che “non ha alcun fondamento medico legale il riconoscimento della patologia a carico della colonna vertebrale come di natura post - traumati-
R.G. 1199_2022 4
ca a causa e in conseguenza di un modestissimo evento”.
Chiede pertanto alla Corte: in via istruttoria, di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali;
nel merito, di rigettare la domanda proposta in primo grado dall'appellata, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
L'appellata nella memoria difensiva eccepisce l'inammissibilità dell'appello, per avere l contestato la CTU soltanto attraverso il presente gravame Pt_1 proposto con fini dilatori, avendo omesso in primo grado sia di presenziare alle operazioni peritali, sia di depositare nei termini previsti le contestazioni alla re- lazione peritale.
Eccepisce inoltre la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88
c.p.c., avendo l'Istituto assicurativo fatto un uso distorto del gravame, e chiede alla Corte di rigettare l'appello e condannare l al pagamento delle spe- Pt_1 se, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., e da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
2.1. L'appello è infondato.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata.
Come stabilito da Cass. S.U. 5624/2022 «Le contestazioni e i rilievi critici del- le parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costituti- vi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si ri- feriscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e sia- no volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio».
Nel caso di specie l'appellante istituto si è limitato – con l'ausilio di un parere del proprio medico-legale – a criticare l'attendibilità delle risultanze della con- sulenza espletata in primo grado e, pertanto, la critica rientra nel parametro di ammissibilità indicato dalla citata sentenza della Suprema Corte.
R.G. 1199_2022 5
2.2. Il motivo di appello non può essere condiviso.
Il Tribunale ha rilevato, recependo le conclusioni del CTU, che «è stata riscon- trata la seguente infermità «ernia discale L5-S1 e antero-listesi di 1° grado di
l5 su S1», lesione quest'ultima ritenuta «compatibile con la dinamica lesiva al- legata in citazione e riferita dalla parte attrice durante le operazioni di CTU».
La critica dell'istituto è incentrata unicamente nel rilevare che «stante la dina- mica dell'evento infortunistico è certamente verosimile che l'evento stesso ab- bia slantentizzato un dolore riflesso in presenza di condizione preesistete (er- nia discale); di certo, l'evento così come dichiarato, non può essere la causa diretta della formazione erniaria».
Tuttavia la doglianza non coglie nel segno poiché è la seconda infermità (ante- ro-listesi) e non l'ernia discale che è stata individuata dal primo giudice come conseguenza dell'evento occorso in occasione della prestazione lavorativa.
3. L'appello va respinto.
4. Le spese, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al
DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza con distrazione delle stesse in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
5. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impu- gnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese proces- suali del grado che liquida in euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del procura- tore antistatario.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico
R.G. 1199_2022 6
dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.10.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 1199_2022