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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Morselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, C.so Canalgrande, 16
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gibertini Marika ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, V.le Muratori, 183
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 28.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Motivi della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare il suo inadempimento in
[...]
C conseguenza del rifornimento di carburante presso il distributore in
Castelnuovo Rangone via della Pace, 25, effettuato in data 01.08.2020,
e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni riportati dal veicolo, BMW X6 targato FR726YZ, quantificati in € 8.561,11=, o nella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Nelle more veniva espletata prova testimoniale, nonché la CTU che risulta adeguatamente approfondita e motivata e condivisa ai fini della decisione.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Nel caso di danno da carburante contaminato il venditore ha l'onere di provare l'esatto adempimento, mentre il compratore deve provare il danno cagionato ed il nesso causale, così come sancito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “se è pur vero che spetta al contraente e quindi al venditore dimostrare di avere ben adempiuto, non è parimenti dubbio che il fatto dell'adempimento (nella specie che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio) deve essere dimostrato dall'altra parte, in questo caso dal compratore” (valga per tutte Cass. Civ. n. 5029/2022); e nel caso in esame parte attrice ha assolto a tale onere probatorio.
Nel merito, è documentale che l'attore in data 01.08.2020 eseguiva un C rifornimento di carburante presso la stazione di Castel Nuovo R.
(doc. n. 1 atto di citazione) e che il giorno dopo la sua auto si fermava all'altezza del casello autostradale di Cesena e veniva trasferita, tramite il soccorso stradale, all'officina di FO (doc. n. 2 atto di citazione).
La CTU, ineccepibile da un punto di vista logico e tecnico, tenuto conto del tipo di veicolo, della capienza del serbatoio, nonché della tipologia di danno subiti ha ritenuto sussistere un nesso di causalità tra il rifornimento e l'avaria dell'auto, precisando testualmente: “il guasto al veicolo, lamentato in atti, è verosimilmente riconducibile al rifornimento di gasolio inquinato…considerata la capacità nominale
Pag. 2 di 5 del serbatoio del veicolo di 51 litri, l'aver rifornito litri 43,18, prima del verificarsi del guasto, secondo atti, significa che, prima del rifornimento, era presente una quantità di gasolio pari o inferiore a 5-
7 litri, ovvero il serbatoio era praticamente vuoto, al limite del pescaggio della pompa dentro il serbatoio….”.
Inoltre, il consulente ha ritenuto illogico che i contaminanti fossero già presenti prima del rifornimento, puntualizzando sul punto che: “…non è verosimilmente ammissibile ipotizzare che la quantità di contaminanti rinvenuta nel gasolio, estratto da Autoclub…fosse già sostanzialmente tutta presente nel serbatoio prima del rifornimento del 01/08/2020, in quanto se la stessa fosse stata concentrata nei pochi stimati litri di gasolio, presenti nel serbatoio prima del rifornimento, la detta quantità di contaminanti avrebbe verosimilmente reso addirittura impossibile
l'avviamento del motore prima del rifornimento di cui trattasi, e comunque avrebbe saturato l'impianto di alimentazione nel corso di una percorrenza molto minore di quella narrata tra il rifornimento, in atti, e l'accadimento del guasto…”.
I testimoni escussi hanno confermato, altresì, le deduzioni attoree;
in particolare con riferimento al prelievo del carburante dal serbatoio il teste già dipendente di Autoclub dove era ricoverato il Tes_1
veicolo e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, dichiara di avere prelevato il carburante dell'auto, di averlo versato in una tanica e di averlo consegnato a e , docenti CP_3 Controparte_4
universitari che hanno potuto analizzare il carburante e accertarne la presenza di contaminanti, come dagli stessi confermato all'udienza del
02.03.2023.
Da una attenta lettura della CTU, viene pertanto esclusa altra causa o concausa che abbia cagionato il malfunzionamento dell'auto a seguito del rifornimento, tenuto conto anche della tipologia di danno riportato dall'auto che tra l'altro, come documentato, era stata sottoposta a manutenzione ordinaria, come verificato dal medesimo consulente, il
Pag. 3 di 5 quale nel proprio elaborato specifica: “…la vettura era stata regolarmente sottoposta alla prevista manutenzione appena prima del guasto, come da fattura di cui all'allegato n. 2, e quindi, al tempo del guasto, doveva considerarsi regolarmente manutenuta…come già espresso in codesta relazione, non è plausibile, visto il rapporto
Unimore in atti, e quindi la massa assoluta di inquinanti del gasolio estratto dalla Assistenza BMW Autoclub, che detta massa potesse essere concentrata nei detti 5-7 litri preesistenti nel serbatoio prima del rifornimento, di cui trattasi. Quindi…è stato il rifornimento in questione ad introdurre una forte quantità di inquinanti, come secondo atti, e questo, vale la pena di ripeterlo, a prescindere dal fatto che il filtro del veicolo potesse essere, come tenta di asserire il CTP, in difesa della parte convenuta, già quasi pieno”, superando in tal modo anche le deduzioni di parte convenuta circa il fatto che il filtro potesse già essere quasi pieno prima del rifornimento per cui è causa.
Viene esclusa anche la eventualità che fosse stato fatto altro rifornimento successivo a quello del 01.08.2020, atteso che, come specificato dal CTU “non è ipotizzabile un ulteriore rifornimento tra quello di cui in atti e l'accadimento del guasto, in quanto si ritiene estremamente improbabile un rabbocco di un serbatoio pieno dopo una breve percorrenza, ed anche per ovvi limiti di capacità del serbatoio del veicolo” e che “….risulta tecnicamente plausibile e coerente con il contesto generale del veicolo che lo stesso possa aver comunque percorso circa 150 km, come da atti, tra il rifornimento presso la convenuta e l'accadimento del guasto, vista la tipologia e quantità di contaminanti rinvenuti nel serbatoio…”.
Inoltre, alcuna negligenza può essere imputata all'attore, in quanto nessun allarme di intasamento del filtro del gasolio è predisposto per apparire al conducente sul cruscotto del veicolo, né tantomeno è stato rilevato alcun relativo codice di allarme nella diagnostica guasti, ma
Pag. 4 di 5 solamente l'avvenuta materializzazione del guasto al sistema di alimentazione.
ha diritto, pertanto, al risarcimento dei danni subiti Parte_1
per la cui quantificazione ci si riporta a quanto accertato dal CTU, il quale ha considerato congrui gli importi richiesti dallo stesso attore, tenuto conto dei dati diagnostici del veicolo (docc. nn. 3 e 4 atto di citazione), delle fatture di Autoclub, della sua esperienza su casi analoghi, nonché delle riparazioni resesi necessarie ed attinenti al tipo di veicolo ed alla entità dei danni provocati da combustibile eccessivamente inquinato, erogato dalla stazione di servizio di parte convenuta.
Ne discende che parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di € 8.561,11=, a titolo di risarcimento danni che trovano riscontro documentale (docc. nn.
1-6 atto di citazione), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1875/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, la somma di € 8.561,11=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 3.000,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Modena, 19 marzo 2025 Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Morselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, C.so Canalgrande, 16
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gibertini Marika ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, V.le Muratori, 183
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 28.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Motivi della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare il suo inadempimento in
[...]
C conseguenza del rifornimento di carburante presso il distributore in
Castelnuovo Rangone via della Pace, 25, effettuato in data 01.08.2020,
e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni riportati dal veicolo, BMW X6 targato FR726YZ, quantificati in € 8.561,11=, o nella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Nelle more veniva espletata prova testimoniale, nonché la CTU che risulta adeguatamente approfondita e motivata e condivisa ai fini della decisione.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Nel caso di danno da carburante contaminato il venditore ha l'onere di provare l'esatto adempimento, mentre il compratore deve provare il danno cagionato ed il nesso causale, così come sancito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “se è pur vero che spetta al contraente e quindi al venditore dimostrare di avere ben adempiuto, non è parimenti dubbio che il fatto dell'adempimento (nella specie che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio) deve essere dimostrato dall'altra parte, in questo caso dal compratore” (valga per tutte Cass. Civ. n. 5029/2022); e nel caso in esame parte attrice ha assolto a tale onere probatorio.
Nel merito, è documentale che l'attore in data 01.08.2020 eseguiva un C rifornimento di carburante presso la stazione di Castel Nuovo R.
(doc. n. 1 atto di citazione) e che il giorno dopo la sua auto si fermava all'altezza del casello autostradale di Cesena e veniva trasferita, tramite il soccorso stradale, all'officina di FO (doc. n. 2 atto di citazione).
La CTU, ineccepibile da un punto di vista logico e tecnico, tenuto conto del tipo di veicolo, della capienza del serbatoio, nonché della tipologia di danno subiti ha ritenuto sussistere un nesso di causalità tra il rifornimento e l'avaria dell'auto, precisando testualmente: “il guasto al veicolo, lamentato in atti, è verosimilmente riconducibile al rifornimento di gasolio inquinato…considerata la capacità nominale
Pag. 2 di 5 del serbatoio del veicolo di 51 litri, l'aver rifornito litri 43,18, prima del verificarsi del guasto, secondo atti, significa che, prima del rifornimento, era presente una quantità di gasolio pari o inferiore a 5-
7 litri, ovvero il serbatoio era praticamente vuoto, al limite del pescaggio della pompa dentro il serbatoio….”.
Inoltre, il consulente ha ritenuto illogico che i contaminanti fossero già presenti prima del rifornimento, puntualizzando sul punto che: “…non è verosimilmente ammissibile ipotizzare che la quantità di contaminanti rinvenuta nel gasolio, estratto da Autoclub…fosse già sostanzialmente tutta presente nel serbatoio prima del rifornimento del 01/08/2020, in quanto se la stessa fosse stata concentrata nei pochi stimati litri di gasolio, presenti nel serbatoio prima del rifornimento, la detta quantità di contaminanti avrebbe verosimilmente reso addirittura impossibile
l'avviamento del motore prima del rifornimento di cui trattasi, e comunque avrebbe saturato l'impianto di alimentazione nel corso di una percorrenza molto minore di quella narrata tra il rifornimento, in atti, e l'accadimento del guasto…”.
I testimoni escussi hanno confermato, altresì, le deduzioni attoree;
in particolare con riferimento al prelievo del carburante dal serbatoio il teste già dipendente di Autoclub dove era ricoverato il Tes_1
veicolo e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, dichiara di avere prelevato il carburante dell'auto, di averlo versato in una tanica e di averlo consegnato a e , docenti CP_3 Controparte_4
universitari che hanno potuto analizzare il carburante e accertarne la presenza di contaminanti, come dagli stessi confermato all'udienza del
02.03.2023.
Da una attenta lettura della CTU, viene pertanto esclusa altra causa o concausa che abbia cagionato il malfunzionamento dell'auto a seguito del rifornimento, tenuto conto anche della tipologia di danno riportato dall'auto che tra l'altro, come documentato, era stata sottoposta a manutenzione ordinaria, come verificato dal medesimo consulente, il
Pag. 3 di 5 quale nel proprio elaborato specifica: “…la vettura era stata regolarmente sottoposta alla prevista manutenzione appena prima del guasto, come da fattura di cui all'allegato n. 2, e quindi, al tempo del guasto, doveva considerarsi regolarmente manutenuta…come già espresso in codesta relazione, non è plausibile, visto il rapporto
Unimore in atti, e quindi la massa assoluta di inquinanti del gasolio estratto dalla Assistenza BMW Autoclub, che detta massa potesse essere concentrata nei detti 5-7 litri preesistenti nel serbatoio prima del rifornimento, di cui trattasi. Quindi…è stato il rifornimento in questione ad introdurre una forte quantità di inquinanti, come secondo atti, e questo, vale la pena di ripeterlo, a prescindere dal fatto che il filtro del veicolo potesse essere, come tenta di asserire il CTP, in difesa della parte convenuta, già quasi pieno”, superando in tal modo anche le deduzioni di parte convenuta circa il fatto che il filtro potesse già essere quasi pieno prima del rifornimento per cui è causa.
Viene esclusa anche la eventualità che fosse stato fatto altro rifornimento successivo a quello del 01.08.2020, atteso che, come specificato dal CTU “non è ipotizzabile un ulteriore rifornimento tra quello di cui in atti e l'accadimento del guasto, in quanto si ritiene estremamente improbabile un rabbocco di un serbatoio pieno dopo una breve percorrenza, ed anche per ovvi limiti di capacità del serbatoio del veicolo” e che “….risulta tecnicamente plausibile e coerente con il contesto generale del veicolo che lo stesso possa aver comunque percorso circa 150 km, come da atti, tra il rifornimento presso la convenuta e l'accadimento del guasto, vista la tipologia e quantità di contaminanti rinvenuti nel serbatoio…”.
Inoltre, alcuna negligenza può essere imputata all'attore, in quanto nessun allarme di intasamento del filtro del gasolio è predisposto per apparire al conducente sul cruscotto del veicolo, né tantomeno è stato rilevato alcun relativo codice di allarme nella diagnostica guasti, ma
Pag. 4 di 5 solamente l'avvenuta materializzazione del guasto al sistema di alimentazione.
ha diritto, pertanto, al risarcimento dei danni subiti Parte_1
per la cui quantificazione ci si riporta a quanto accertato dal CTU, il quale ha considerato congrui gli importi richiesti dallo stesso attore, tenuto conto dei dati diagnostici del veicolo (docc. nn. 3 e 4 atto di citazione), delle fatture di Autoclub, della sua esperienza su casi analoghi, nonché delle riparazioni resesi necessarie ed attinenti al tipo di veicolo ed alla entità dei danni provocati da combustibile eccessivamente inquinato, erogato dalla stazione di servizio di parte convenuta.
Ne discende che parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di € 8.561,11=, a titolo di risarcimento danni che trovano riscontro documentale (docc. nn.
1-6 atto di citazione), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1875/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, la somma di € 8.561,11=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 3.000,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Modena, 19 marzo 2025 Il Giudice
Luca Primiceri
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