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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1732 /2024
Il Giudice Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa proposta da
PE AC , rappresentata e difesa dall'Avv.to GILIBERTI FRANCESCO
Ricorrente in opposizione contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso difesa dall'Avv.to PEREGO NADIA
opposto
OGGETTO: opposizione ATP
Conclusioni : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c. in opposizione a esito ATPO, la parte ricorrente contestava la
CTU disposta in sede di ATPO che negava la sussistenza dei requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento. La parte ricorrente ha richiesto, pertanto, il rinnovo della CTU.
Inps costituendosi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione non può essere accolta. il ctu in sede di ATP, dopo una completa disamina della documentazione sanitaria in atti ed a seguito dell'esame obiettivo del periziando, concludeva che tale quadro “determina, complessivamente, solamente modeste difficoltà aumentate nello svolgimento di tutte le AVQ, che non raggiunge però i requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” . La perizia è ampiamente articolata ed accuratamente motivata.
A fronte delle conclusioni medico legali riportate dal ctu, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutarle. Come evidenziato dall'istituto convenuto, manca nella opposizione una qualsivoglia esposizione di specifici motivi di illegittimità o illogicità di cui sarebbe viziata la perizia o l'individuazione di documentazione ignorata o non correttamente valutata.
L'esito della controversia impone la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta l'opposizione.
Condanna INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.200 per compensi, oltre accessori di legge. Busto Arsizio,
11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1732 /2024
Il Giudice Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa proposta da
PE AC , rappresentata e difesa dall'Avv.to GILIBERTI FRANCESCO
Ricorrente in opposizione contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso difesa dall'Avv.to PEREGO NADIA
opposto
OGGETTO: opposizione ATP
Conclusioni : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c. in opposizione a esito ATPO, la parte ricorrente contestava la
CTU disposta in sede di ATPO che negava la sussistenza dei requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento. La parte ricorrente ha richiesto, pertanto, il rinnovo della CTU.
Inps costituendosi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione non può essere accolta. il ctu in sede di ATP, dopo una completa disamina della documentazione sanitaria in atti ed a seguito dell'esame obiettivo del periziando, concludeva che tale quadro “determina, complessivamente, solamente modeste difficoltà aumentate nello svolgimento di tutte le AVQ, che non raggiunge però i requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” . La perizia è ampiamente articolata ed accuratamente motivata.
A fronte delle conclusioni medico legali riportate dal ctu, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutarle. Come evidenziato dall'istituto convenuto, manca nella opposizione una qualsivoglia esposizione di specifici motivi di illegittimità o illogicità di cui sarebbe viziata la perizia o l'individuazione di documentazione ignorata o non correttamente valutata.
L'esito della controversia impone la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta l'opposizione.
Condanna INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.200 per compensi, oltre accessori di legge. Busto Arsizio,
11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Franca Molinari