TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 227/2025 promossa da:
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv.to BIASUTTI ELENA, con C.F._1
elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
BASIACO CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Cuba il 14/08/2012, successivamente trascritto in Italia, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...]; Persona_1
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18/04/2025 e cioè “A) di non volersi riconciliare;
B) di rinunciare alla comparizione personale in udienza;
C) di parzialmente modificare le conclusioni congiunte riportate nel ricorso dd. 16.12.2024 e di seguito integralmente riscritte:
CONCLUSIONI
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Si dà atto che la sig.ra ha già trasferito la propria residenza in Controparte_1
Fanna (PN), via Toffoli n. 81/B, asportando i propri averi dalla casa familiare,
che resta nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. unico CP_2
proprietario.
b) La figlia minore sarà affidata in via condivisa tra i genitori con Per_1
collocamento prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre.
c) Salvo diversi accordi da comunicarsi reciprocamente entro 12 ore prima, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dal venerdì, a suo orario di lavoro terminato, al sabato, quando la riconsegnerà alla sig.ra al Controparte_1
termine del turno di lavoro di quest'ultima, ovvero per le ore 21 a cena consumata. Inoltre, il padre si impegna a tenere con sé la figlia nella Per_1
giornata di domenica qualora la sig.ra sia di turno a Controparte_1
lavoro, nonché nei pomeriggi dal lunedì al giovedì qualora la madre abbia il turno lavorativo di chiusura, nel qual caso prelevando presso la baby- Per_1
sitter una volta terminato il proprio orario di lavoro e riconsegnandola alla madre, con cena consumata, entro le ore 21.
d) Il sig. si impegna ad accompagnare la figlia minore a scuola, a danza, CP_2
alla Nostra Famiglia o a qualsivoglia altra attività scolastica e/o extrascolastica o centro specialistico dalla stessa frequentato quando si trova a lui Per_1
affidata.
e) Il sig. si impegna a versare entro il giorno 15 di ogni mese su conto CP_2
2 corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate bancarie Controparte_1
sono già a lui note, la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia L'importo sì individuato non potrà subire Per_1
variazioni in diminuzione a fronte di un maggior mantenimento diretto offerto alla figlia dal sig. CP_2
f) Nulla tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
g) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Controparte_1
h) La figlia minore sarà fiscalmente a carico della madre al 100%. Per_1
i) Le spese straordinarie da affrontarsi in favore di individuate come Per_1
da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, saranno suddivise al
50% ciascuno tra i coniugi. Il costo della mensa scolastica per verrà Per_1
sostenuto integralmente dal padre, mentre tutte le spese relative all'abbigliamento verranno ripartite al 50% tra i genitori.
j) Le obbligazioni aventi a oggetto le spese relative ai costi per la baby-sitter,
l'attività intendersi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Si dà
atto che attualmente tali spese vengono sostenute anche grazie al supporto economico volontario che la nonna paterna elargisce in favore della minore per lo svolgimento delle specifiche attività.
k) Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.
D) di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni
3 riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
All'esito dell'udienza del 31/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza, il Giudice relatore ha invitato le parti a modificare i punti j) e k)
delle conclusioni congiunte, al fine di renderle conformi all'ordinamento, e cioè non prevedendo l'assunzione di obbligazioni da parte di soggetti che non sono parte del procedimento e verso i quali non è, di conseguenza, garantito il contraddittorio;
resta salva la possibilità di uno dei due genitori di assumere un obbligo maggiore per il mantenimento straordinario della figlia, in quanto potrebbe fare affidamento su aiuti economici dei propri ascendenti. Infine, il
Giudice relatore ha rinviato la causa al 18/04/2025.
Con successive note scritte depositate in data 14/04/2025, in sostituzione dell'udienza, modificando parzialmente le conclusioni congiunte come da invito del Giudice con ordinanza del 31/03/2025, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 18/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli
4 interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. il Tribunale dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra Controparte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Cuba,
[...] CP_2
in data 14/08/2012, successivamente trascritto in Italia;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SPILIMBERGO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, atto n. 15, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 227/2025 promossa da:
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv.to BIASUTTI ELENA, con C.F._1
elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
BASIACO CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Cuba il 14/08/2012, successivamente trascritto in Italia, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...]; Persona_1
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18/04/2025 e cioè “A) di non volersi riconciliare;
B) di rinunciare alla comparizione personale in udienza;
C) di parzialmente modificare le conclusioni congiunte riportate nel ricorso dd. 16.12.2024 e di seguito integralmente riscritte:
CONCLUSIONI
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Si dà atto che la sig.ra ha già trasferito la propria residenza in Controparte_1
Fanna (PN), via Toffoli n. 81/B, asportando i propri averi dalla casa familiare,
che resta nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. unico CP_2
proprietario.
b) La figlia minore sarà affidata in via condivisa tra i genitori con Per_1
collocamento prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre.
c) Salvo diversi accordi da comunicarsi reciprocamente entro 12 ore prima, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dal venerdì, a suo orario di lavoro terminato, al sabato, quando la riconsegnerà alla sig.ra al Controparte_1
termine del turno di lavoro di quest'ultima, ovvero per le ore 21 a cena consumata. Inoltre, il padre si impegna a tenere con sé la figlia nella Per_1
giornata di domenica qualora la sig.ra sia di turno a Controparte_1
lavoro, nonché nei pomeriggi dal lunedì al giovedì qualora la madre abbia il turno lavorativo di chiusura, nel qual caso prelevando presso la baby- Per_1
sitter una volta terminato il proprio orario di lavoro e riconsegnandola alla madre, con cena consumata, entro le ore 21.
d) Il sig. si impegna ad accompagnare la figlia minore a scuola, a danza, CP_2
alla Nostra Famiglia o a qualsivoglia altra attività scolastica e/o extrascolastica o centro specialistico dalla stessa frequentato quando si trova a lui Per_1
affidata.
e) Il sig. si impegna a versare entro il giorno 15 di ogni mese su conto CP_2
2 corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate bancarie Controparte_1
sono già a lui note, la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia L'importo sì individuato non potrà subire Per_1
variazioni in diminuzione a fronte di un maggior mantenimento diretto offerto alla figlia dal sig. CP_2
f) Nulla tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
g) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Controparte_1
h) La figlia minore sarà fiscalmente a carico della madre al 100%. Per_1
i) Le spese straordinarie da affrontarsi in favore di individuate come Per_1
da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, saranno suddivise al
50% ciascuno tra i coniugi. Il costo della mensa scolastica per verrà Per_1
sostenuto integralmente dal padre, mentre tutte le spese relative all'abbigliamento verranno ripartite al 50% tra i genitori.
j) Le obbligazioni aventi a oggetto le spese relative ai costi per la baby-sitter,
l'attività intendersi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Si dà
atto che attualmente tali spese vengono sostenute anche grazie al supporto economico volontario che la nonna paterna elargisce in favore della minore per lo svolgimento delle specifiche attività.
k) Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.
D) di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni
3 riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
All'esito dell'udienza del 31/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza, il Giudice relatore ha invitato le parti a modificare i punti j) e k)
delle conclusioni congiunte, al fine di renderle conformi all'ordinamento, e cioè non prevedendo l'assunzione di obbligazioni da parte di soggetti che non sono parte del procedimento e verso i quali non è, di conseguenza, garantito il contraddittorio;
resta salva la possibilità di uno dei due genitori di assumere un obbligo maggiore per il mantenimento straordinario della figlia, in quanto potrebbe fare affidamento su aiuti economici dei propri ascendenti. Infine, il
Giudice relatore ha rinviato la causa al 18/04/2025.
Con successive note scritte depositate in data 14/04/2025, in sostituzione dell'udienza, modificando parzialmente le conclusioni congiunte come da invito del Giudice con ordinanza del 31/03/2025, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 18/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli
4 interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. il Tribunale dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra Controparte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Cuba,
[...] CP_2
in data 14/08/2012, successivamente trascritto in Italia;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SPILIMBERGO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, atto n. 15, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5