Sentenza 22 aprile 2014
Massime • 1
In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, con la conseguenza che, in tal caso, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45512 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 22/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 566
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 5072/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR TO TA, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Caltanissetta il 3.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 3.12.2013 il tribunale del riesame di Caltanissetta confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gela, in data 23.10.2013, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di OR TO TA, gravemente indiziato del delitto di furto aggravato, consumato.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Francesco Bellino del Foro di Caltagirone, lamentando, anche con i motivi nuovi depositati il 4.4.2014,: 1) il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 266, 267 e 277 c.p.p., nonché il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto il tribunale del riesame,
con motivazione carente e contraddittoria, ha rigettato la censura difensiva sulla utilizzabilità del contenuto della conversazione oggetto della intercettazione ambientale n. 426 del 23.11.2012, svoltasi all'interno dell'autovettura Mercedes, classe A, in uso al coindagato GL GI, che deve ritenersi, ad avviso del difensore del ricorrente, inutilizzabile, in quanto, da un lato, trattandosi di un luogo di privata dimora, l'intercettazione poteva essere disposta solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 266, co. 2, c.p.p., in questo caso del tutto assenti, non svolgendosi nell'autovettura in questione, all'atto dell'intercettazione, nessuna attività criminosa;
dall'altro, come si evince dal relativo verbale di trascrizione, l'intercettazione non è stata effettuata per mezzo degli impianti in uso alla procura della Repubblica di Gela, ma presso gli uffici del NOR del Reparto Operativo dei Carabinieri di Gela. Siffatta inutilizzabilità, determina, ad avviso del difensore del ricorrente, il venir meno del requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato; 2) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 273, c.p.p., sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,, in quanto "non pare che l'impianto probatorio allo stato degli atti sia idoneo a sorreggere il provvedimento che oggi si impugna, vieppiù stante la carente motivazione su cui lo stesso si fonda"; 3) i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in quanto, da un lato, la condotta del OR appare riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 624, c.p., fattispecie meno grave di quella, ritenuta configurabile dal tribunale del riesame, di cui all'art. 624 bis c.p., non potendosi ritenere l'esercizio commerciale in cui si è
consumato il furto luogo di privata dimora;
dall'altro non appare configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 5, non essendovi la prova della effettiva partecipazione al furto di un terzo soggetto, individuato dagli organi inquirenti in tal Fabrizio;
4) i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'esigenza cautelare di tutela della collettività, che, con motivazione carente ed inadeguata, il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente, nonostante che l'unico apporto materiale alla consumazione del reato da parte del OR sia consistito nella guida dell'autovettura; che l'indagato sia un soggetto incensurato, a carico del quale risultano solo carichi pendenti;
che il fatto per cui si procede sia stato commesso circa due anni orsono, tutti elementi che non consentono di affermare come concreto il pericolo di reiterazione criminosa;
5) i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione questa volta alla adeguatezza e proporzionalità della misura, non apparendo tali gli arresti domiciliari, anche alla luce della impossibilità di configurare l'ipotesi di cui all'art. 624 bis c.p., e l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 5. 3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Premesso che, contrariamente a quanto indicato dal difensore, la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge ed in violazione delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, è sancita dall'art. 271 c.p.p., comma 1, e non dall'art. 277 c.p.p., va rilevata l'infondatezza dei motivi di ricorso indicati nelle pagine che precedono sub n. 1), in quanto, con particolare riferimento alla prima questione di diritto posta dal difensore del ricorrente, l'autovettura non è qualificabile luogo di privata dimora ex art. 614, c.p., come affermato dal prevalente orientamento formatosi in sede di giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio (cfr. Cass., sez. 5^, 06/03/2009, n. 28251; Cass., sez. 5^, 23/10/2008, n. 4926, rv. 243153; Cass., sez. 5^, 30/01/2008, n. 12042). Pertanto, come da tempo chiarito da un condivisibile arresto, ai fini dell'applicazione dell'art. 266 c.p.p., comma 2, l'abitacolo di una autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame e desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, esso - rientrando tra le libertà individuali la facoltà di scegliere lo spazio più congeniale alla propria personalità in cui dimorare - sin dall'origine sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione (cfr. Cass., sez. 1^, 18/10/2000, n. 3363, Galli, rv. 218042). Con riferimento, poi, all'ulteriore questione relativa alla dedotta mancanza del provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, il pubblico ministero può disporre che il compimento delle operazioni avvenga mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, va osservato che il tribunale del riesame, a fronte del rilievo difensivo sull'assenza di adeguata motivazione in ordine alla utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica di Gela, rilevava la genericità di tale doglianza, che non consentiva al giudice dell'impugnazione cautelare ne' di individuare il decreto "che sarebbe da censurare, ne' il vizio motivazionale.....denunciato in termini del tutto ipotetici con riferimento a quanto risulterebbe dal contenuto di un verbale di trascrizione di una conversazione e non, quindi, dal decreto censurato" (cfr. p. 3 dell'ordinanza oggetto di ricorso). Fermo restando che la valutazione del tribunale del riesame sul punto va condivisa, dovendosi, al riguardo, ulteriormente evidenziare che anche in questa sede il ricorrente, in violazione del principio della ed "autosufficienza" del ricorso, non ha allegato il decreto con cui il pubblico ministero ha autorizzato l'intercettazione ambientale in precedenza indicata, non può non rilevarsi che, in ogni caso, le censure, per come prospettate, non colgono nel segno. Secondo il condivisibile orientamento affermatosi in sede di legittimità, infatti, l'utilizzo nelle operazioni di intercettazione della tecnica del cosiddetto ascolto "remotizzato", in base al quale l'intercettazione, mediante istradamento dei flussi sonori, può essere immediatamente ascoltata anche presso gli uffici della polizia giudiziaria, è legittimo, senza necessità di dover far ricorso alla disciplina dell'art. 268 c.p.p., comma 3, con conseguente utilizzabilità dei relativi esiti, purché la "registrazione" - che consiste nell'immissione nella memoria informatica centralizzata (server) dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico - sia avvenuta per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, e ciò anche se le operazioni di trasferimento su supporto informatico dei dati registrati e di verbalizzazione siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria (cfr. Cass., sez. un., 26/06/2008, n. 36359, rv;
240395; Cass., sez. 1^, 04/07/2008, n. 35643, rv. 240988). Nè va taciuto che l'intercettazione di comunicazioni può avvenire anche attraverso una procedura che consenta il contestuale ascolto delle comunicazioni negli uffici della polizia giudiziaria e nei locali della procura della Repubblica, ove sono compiute le operazioni di captazione e di registrazione.
Tale procedura, come affermato dal Supremo Collegio, non viola la disposizione per la quale le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo diversa e motivata determinazione del pubblico ministero, e quindi non da luogo all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni (cfr. Cass., sez. 2^, 05/03/2008, n. 14030; rv. 239395). Orbene dalla lettura della documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente in allegato ai nuovi motivi di ricorso, si evince che il 12.11.2012 personale della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela ha dato inizio alle operazioni "d'intercettazione ambientale e localizzazione a bordo della Mercedes tg. DS243VI", effettuate mediante apparecchiature fornite dalla ditta "Innova" di Trieste e l'impiego del "sistema Ego per il riascolto" (allegati n. 1 e n. 2) e che il giorno 3 dicembre 2012, negli uffici del suddetto nucleo operativo e radiomobile, si è proceduto alla redazione del verbale di trascrizione della comunicazione del 23.11.2012, registrata con apparecchiatura "Ego al progressivo n. 426" (allegato n. 3). Tali annotazioni, alla luce degli indicati principi affermati dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, non sono da sole sufficienti a dimostrare la fondatezza dell'assunto difensivo, in quanto da esse non può desumersi la mancata avvenuta registrazione delle conversazioni intercettate presso gli impianti della procura della Repubblica di Gela, per cui non può applicarsi ai risultati delle disposte intercettazioni la sanzione processuale della inutilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p., comma 1. Va, inoltre, rilevato che dalla lettura degli allegati prodotti dalla difesa emerge che le operazioni di intercettazione ambientale sull'autovettura innanzi indicata sono state autorizzate dal pubblico ministero con decreto n. 194/12 e n. 1492/12 del 5.11.2012, per cui la mancata allegazione del suddetto decreto da parte del difensore del ricorrente, in violazione del già richiamato principio della ed "autosufficienza" del ricorso, non consente comunque di averne contezza del contenuto in questa sede, al fine di verificare i reali termini con cui è stata autorizzata l'intercettazione ambientale di cui si discute, se mediante l'utilizzazione o meno di impianti in dotazione della polizia giudiziaria.
5. Anche i motivi di ricorso in precedenza indicati sub n. 3), non colgono nel segno, essendo inammissibile quello relativo alla contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 5, perché con esso si prospettano censure di merito,
consistenti in una valutazione alternativa delle risultanze investigative, non consentite in questa sede di legittimità (cfr., ex plurimis, cfr. Cass., sez. 4^, 3.2.2011, n. 14726). Quanto alla dedotta impossibilità di configurare la fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p., se ne deve rilevare l'infondatezza, in quanto, secondo il consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, costituisce luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, qualsiasi luogo, come il negozio di abbigliamento "Pardo Moda" di Gela, in cui è stato consumato il furto oggetto della imputazione provvisoria contestata al ricorrente, nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata (cfr. Cass., sez. 5^, 5.5.2010, n. 22725, rv. 247969; Cass., sez. 5^, 25.6.2010, n. 32093, rv. 248356; Cass., sez. 5^, 15.2.2011, n. 10187, rv. 249850; Cass., sez. 5^, 18.9.2007, n. 43089).
6. Inammissibili devono, invece, ritenersi i motivi di ricorso raggruppati nelle pagine precedenti sub n. 2); n. 4) e n. 5). In particolare l'inammissibilità del motivo sub n. 2), discende dalla sua estrema genericità, perché con esso il ricorrente, nonostante i reiterati richiami di precedenti della giurisprudenza di legittimità, si limita a dedurre, per l'appunto genericamente, l'inidoneità dell'apparato argomentativo dell'ordinanza oggetto di impugnazione.
Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, invece, non può che ribadirsi l'approdo interpretativo, condiviso da questo Collegio, al quale è giunta la giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.
11 controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. 4^, 3.2.2011, n. 14726), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. 2^, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395;
Cass., sez. 3^, 23.2.1998, n. 742). Appare, pertanto, evidente che le censure del difensore del ricorrente, essendo finalizzate ad ottenere una rivalutazione in punto dei fatto dei presupposti necessari per l'applicazione della misura cautelare in esecuzione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura in questione, non possono essere ammesse in questa sede. Il tribunale del riesame, peraltro, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha puntualmente evidenziato le ragioni che, alla luce della gravità del fatto e della personalità dell'indagato (gravato da reiterati carichi pendenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, utilizzabili ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale: cfr.; ex plurimis, Cass., sez. 2^, 12.11.2013, n. 7045, rv. 258786), fanno ritenere sussistente l'esigenza di tutela della collettività e l'adeguatezza della misura applicata (cfr. p. 6 dell'ordinanza impugnata).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014