Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45512
CASS
Sentenza 22 aprile 2014

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Massime1

In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, con la conseguenza che, in tal caso, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai fini
    Silvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45512
Data del deposito : 22 aprile 2014

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