Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615 bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. - richiamato dall'art. 615 bis - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via.
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Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più… - 2. Art. 615-bis - Interferenze illecite nella vita privata (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Condotta tipica del reato L'art. 615-bis punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela è la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che …
Leggi di più… - 3. Intercettare l'ex partner nella sua auto con microspia (Cass. 3446/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025
Legittimo installare un dispositivo GPS dotato di microfono all'interno dell'autovettura dell'ex partner che consenta di ascoltare le conversazioni intervenute all'interno del veicolo e quindi anche notizie attinenti alla vita privata della ex moglie. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE sentenza (data ud. 26/10/2023) 29/01/2024, n. 3446 Composta da: Dott. SABEONE Gerardo - Presidente Dott. CIRILLO Pierangelo - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: la parte Civile A.A. nata a T il omissis nel procedimento a carico di: B.B. nato a F il omissis avverso la sentenza del 24/04/2023 della Corte Appello di Lecce - Sez. Dist. di Taranto visti gli atti, il …
Leggi di più… - 4. Marito intercetta conversazioni della moglie in auto: non è reato (Cass. 3446723)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2024
Non è reato intercettare conversazioni che si tengono nell'abitacolo di un'autovettura, che non può essere considerato luogo di privata dimora. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Sez. V, Sent., (data ud. 26/10/2023) 29/01/2024, n. 3446 nel procedimento a carico di: B.B. nato a F il omissis avverso la sentenza del 24/04/2023 della Corte Appello di Lecce - Sez. Dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Svolgimento del processo 1. Con sentenza …
Leggi di più… - 5. GPS in macchina: è reato?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2009, n. 28251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28251 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
28 25 1 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/03/2009
SENTENZA
N. 313 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI PRESIDENTE
1. Dott. COLONNESE ANDREA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. MARASCA GENNARO " N. 003534/2009
3.Dott.SCALERA VITO "I
CAZIONE 4.Dott.BRUNO PAOLO TO CORTES NAD UKE ha pronunciato la seguente studio
ITALIA ORG/ SENTENZA / ORDINANZA
1177 sul ricorso proposto da :
9/7/09 IL CANCELLIERE PUBBLICO MINISTERO PRESSO
di TRIBUNALE
nei confronti di:
1) AG TO N. IL 02/07/1960
2) DI RA IU N. IL 18/05/1964 avverso ORDINANZA del 19/12/2008
TRIB. LIBERTA' di POTENZA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
Udito il difensore degli imputati avvocato Donatello Cimadoro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva :
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AG NT,
vicequestore, e Di IA US, imprenditore Wind, per violazione degli articoli 615 bis o 617 bis c.p. nonché per la violazione degli articoli 314 e "
323c.p. per il solo AG.
I due si sarebbero procurati indebitamente notizie attinenti la vita privata di
AG EV TI con la quale il AG aveva avuto una relazione "
sentimentale, poi interrottasi per volontà di lei, installando nell'auto della donna nel vano della luce di cortesia un telefono cellulare, con suoneria disattivata, su cui era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva nell'auto.
Il GIP presso il Tribunale di Potenza escludeva che fosse ravvisabile il delitto di cui all'articolo 615 bis o 617 bis c.p., riteneva insufficienti gli indizi in relazione all'articolo 314c.p., mentre in relazione all'abuso in atti di ufficio disponeva la sospensione dall'ufficio del vicequestore AG.
2 Gli appelli delle parti venivano rigettati dal Tribunale della libertà di Potenza con ordinanza del 19 dicembre 2008.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza
deduceva, con riferimento agli articoli 615 e 617 bis c.p., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale di cui alla lettera b) dell'articolo
606c.p.p. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 lettera e) c.p.p..
Le questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte possono così sintetizzarsi :
a) se l'automobile, con riferimento al reato di cui all'articolo 615 bis c.p.
possa o meno considerarsi un luogo di privata dimora ai sensi dell'articolo 614c.p., norma espressamente richiamata dall'articolo 615
bis c.p.;
b) se il divieto di cui all'articolo 617 bis c.p. concerna o meno gli strumenti di comunicazione;
c) se la espressione altre forme di trasmissione a distanza di suoni, di cui all'articolo 623 bis c.p., sia riferita all'oggetto della intercettazione o allo strumento di captazione.
I motivi di ricorso non sono fondati.
Le norme in discussione - 615 bis c.p. e 617 bis c.p. - tutelano la riservatezza, o meglio la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto all'ambiente e agli strumenti di comunicazione.
3 La disposizione dell'articolo 615 bis c.p. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614c.p., e cioè
l'abitazione e la privata dimora.
Orbene l'autovettura che si trovi sulla pubblica via non è ritenuta dalla
-
giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazioni tra presenti, luogo di privata dimora (vedi da ultimo n. 4125/07 - 235601 n. 13/05 - 230533 e Cass., Sez. V penale, 30 gennaio "
- 18 marzo
2008, n. 12042).
Tale indirizzo trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite Penali n.26795
del 2006 che con affermazione che ' sebbene resa nel contesto della " '
interpretazione della normativa processuale in tema di videoriprese, appare di carattere generale, ha osservato che non c'è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.
Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis c.p. risultano violati nel caso di specie.
Tali disposizioni concernono infatti, gli strumenti di comunicazione nel senso '
che l'articolo 617 bis ha ad oggetto le attività volte ad intercettare o impedire
4 comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o del
"telegrafo o a seguito dell'ampliamento della fattispecie derivante dalla applicazione della norma di chiusura contenuta nell'articolo 623 bis c.p., con altre forme di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazioni tra presenti (vedi oltre la citata Cass. 30 gennaio 2008 n. 12042,
anche la n. 4264 del 2006).
Insomma i reati in questione sono ravvisabili quando un terzo si inserisca, con l'uso di apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione di dati, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le pur interessanti osservazioni del Pubblico Ministero ricorrente non consentono di superare gli indirizzi giurisprudenziali indicati.
Non ricorrono i presupposti indicati dall'articolo 618c.p.p. per devolvere le questioni di diritto prospettate alle Sezioni Unite Penali " come richiesto dal
Pubblico Ministero di udienza.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 6 marzo 2009 IL PRPRESIDENT ENTE ний Consigliere estensore
Depositata in Cancelleria Roma, lì ...- 9 LUG, 2009
A
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IL CANCELLIERE E
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U W Lase Carmela Lanzuise E T R O C