Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
Qualora l'estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo a seguito della modifica dell'originaria imputazione la rimessione in termini prevista dall'art. 141, comma 4 bis, delle disposizioni di attuazione del codice di rito si verifica ex lege, senza necessità di alcun provvedimento da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2002, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Antonio ZUMBO Presidente
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
Dott. Aldo GRASSI "
Dott. Luigi PICCIALLI "
Dott. IO GENTILE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IO n. il 17.3.1948 a Fossano, ivi res. dif di fid. dall'avv. Flavio Battisti, del foro di Cuneo;
avverso la sentenza della Corte Di Appello di Torino del22-26-10-2001;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piccialli;
udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. dott. V. Meloni che ha concluso per il rigetto.
Fatto e diritto
Con sentenza in data 2-11-2000 il Tribunale di Cuneo dichiarò ON IO colpevole "del reato di cui all'art. 515 C.P. perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta e nell'esercizio quindi di attività commerciale, consegnava al Centro Pasti di Corsico n. 6 confezioni di legumi da Kg. 5 cadauna, di qualità diversa da quella dichiarata o pattuita, in quanto contenente tracce di escrementi di topo", condannandolo alla pena di un mese di reclusione. All'esito del giudizio, sull'appello proposto dal l'imputato, con la sentenza in epigrafe la corte torinese, pur confermando, in punto di fatto, la sussistenza dell'addebito, lo derubricava nella contravvenzione di cui all'art. 5 lett. d) della L. 30-4-1962 n. 283 e, con la concessione delle attenuanti generiche, rideterminava la pena in L 10.000.000 di ammenda.
Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nel primo dei quali deduce la violazione degli artt. 522 e 597 co. 3 c.p.p., per mancanza di correlazione tra la contestazione ed il reato ravvisato in appello, mentre nel secondo lamenta la violazione dell'art. 141 D.Lgs. 271-89, per non essere stato, a seguito della derubricazione del l'addebito, rimesso in termini al fine poter chiedere l'oblazione, ammessa per la contravvenzione di cui sopra.
Le censure non meritano accoglimento.
Manifestamente infondata è la prima, ove si consideri che nel capo di imputazione, sopra testualmente riportato, è chiaramente indicato il fatto di avere, nel l'esercizio di attività commerciale, consegnato all'acquirente sostanze alimentari (le confezioni di legumi) insudiciate (a cagione della presenza di escrementi murini), tale da concretare gli essenziali elementi oggettivi di una delle fattispecie alternative integranti la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. d) cit. L. 283-62., che prevede e punisce, tra le altre condotte, quella di "... vendere o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari. insudiciate. "A nulla rilevano la diversità di oggettività giuridica tutelata e di collocazione sistematico - normativa delle due disposizioni penali, dovendo la correlazione richiesta dall'art.521 co. 1 c.p.p sussistere solo tra gli elementi fattuali delle fattispecie, quella contestata e quella ritenuta in sentenza, ben potendo il giudice, nel l'ambito della propria competenza (nella specie non valicata), dare una diversa qualificazione giuridica al fatto (o a quella parte dello stesso comunque rilevante agli effetti della diversa responsabilità ravvisata).
Irrilevante, altresì, e l'addotta circostanza che la contravvenzione sia punibile anche a titolo di colpa, mentre la frode in commercio e delitto doloso, sia perché il principio di correlazione è dettato con esclusivo riferimento agli elementi oggettivi della contestazione, sia perché nessuna violazione del diritto alla difesa (costituente la ratio dell'art. 521 cit) può ravvisarsi, in quanto la più grave contestazione iniziale, contemplante il dolo, può ritenersi comprensiva (per il principio che "nel più è contenuto il meno") del meno intenso elemento psicologico della colpa;
a ciò aggiungasi che nella sentenza di appello non vi sono argomenti testuali tali da indurre a ritenere che la contravvenzione sia stata ascritta a titolo di colpa, essendosi i giudici di secondo grado limitati a dare la diversa qualificazione giuridica a quel medesimo fatto, che il Tribunale, qualificando delitto di cui all'art. 515 c.p., aveva necessariamente ritenuto doloso.
Inconferente è, poi, il richiamo all'art. 597 co. 3 c.p.p, non essendovi stata reformatio in peius, bensì degradazione dell'addebito contestato in uno meno grave, con conseguente irrogazione della pena dell'ammenda in luogo di quella, ben più grave, della reclusione.
Non miglior sorte merita il secondo motivo di appello, che deve ritenersi irrilevante, considerato che la rimessione in termini prevista dall'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p (aggiunto dalla L. 479-99), nei casi di derubricazione del l'imputazione, si verifica ex lege, senza necessità di alcun provvedimento da parte del giudice, ma che nel caso di specie nessuna, sia pur subordinata o tardiva, richiesta di oblazione ex art. 162 bis C.P. risulta proposta dall'appellante imputato o dal difensore. Il ricorso va, in definitiva, respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2002 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 GENNAIO 2003.