Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2013, n. 7045
CASS
Sentenza 12 novembre 2013

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In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari. (Fattispecie nella quale la Corte annullava il provvedimento cautelare che non aveva considerato tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato un'ordinanza cautelare emessa in altro procedimento per episodi delittuosi analoghi, nonché lo stato di latitanza dell'imputato in un terzo procedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2013, n. 7045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7045
    Data del deposito : 12 novembre 2013

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