Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari. (Fattispecie nella quale la Corte annullava il provvedimento cautelare che non aveva considerato tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato un'ordinanza cautelare emessa in altro procedimento per episodi delittuosi analoghi, nonché lo stato di latitanza dell'imputato in un terzo procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2013, n. 7045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7045 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 12/11/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2210
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 29643/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
avverso l'ordinanza emessa il 1 luglio 2013 dal Tribunale di Bari;
nei confronti di:
NG NG n. Vieste il 27 novembre 1977;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1 luglio 2013 il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia aveva, il 30 aprile 2013, accolto l'istanza difensiva di sostituzione nei confronti di AN NG, imputato in ordine a vari episodi di estorsione aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il ricorso si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il giudice di merito aveva ritenuto di poter superare la presunzione cautelare relativa dell'art. 275 c.p.p., comma 3, svalutando le indicazioni contrarie del pubblico ministero con argomentazioni carenti. In particolare il ricorrente si duole che la volontaria sottrazione del AN ad una pregressa ordinanza di custodia cautelare non fosse stata ritenuta provata documentalmente, mentre il giudice di merito aveva omesso di prendere in considerazione la testimonianza dibattimentale del tenente IO sul punto, prodotta dal pubblico ministero sia al Tribunale di Foggia in sede dibattimentale che allo stesso Tribunale in sede di appello cautelare. Nell'ordinanza impugnata si era inoltre evidenziato che la vicenda processuale nell'ambito della quale il AN si era reso latitante si era conclusa con il proscioglimento, senza considerare che il proscioglimento era intervenuto successivamente alla latitanza che avrebbe dovuto essere valutata indipendentemente dall'esito del procedimento nell'ambito del quale era stata messa in atto. Il giudice di merito avrebbe errato anche nell'escludere l'aggravamento delle esigenze cautelari per essere stato il AN raggiunto da altra ordinanza di custodia cautelare per reati aggravati anch'essi ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7,, solo perché si trattava di condotte precedenti alla commissione dei reati oggetto del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Foggia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Correttamente il ricorrente fa rilevare che nel provvedimento impugnato, ai fini della valutazione della permanente pericolosità del AN e del superamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, (alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 57
del 2013), non si è tenuto conto della volontaria sottrazione dell'imputato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trento. La circostanza, infatti, che dello stato di latitanza da "ottobre 2011 al gennaio 2011" avesse solo riferito il teste IO, comandante della Tenenza dei Carabinieri di Vieste, nell'ambito del processo pendente a carico del AN dinanzi al Tribunale di Foggia, mentre non risultava acquisita alcuna documentazione al fine quanto meno di verificare l'esattezza del dato temporale relativo al periodo di latitanza, non può costituire una valida motivazione per omettere di prendere in considerazione un elemento significativo di valutazione, riferito da un teste qualificato e indirettamente confermato dalla difesa che, come si legge nell'ordinanza impugnata, aveva "chiarito i termini della vicenda, evidenziando che, comunque, al di là delle vicende cautelari, per tale episodio il AN è stato prosciolto in sede di udienza preliminare dal GIP del Tribunale di Milano ove il processo, dopo varie vicissitudini territoriali e non, è approdato per ultimo".
A questo proposito la Corte rileva che il pregresso stato di latitanza, di per sè e quindi indipendentemente dal successivo esito del procedimento, assume significativo valore sintomatico in quanto rivelatore di una tendenza ostruzionistica all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e, pertanto, in posizione di latente inosservanza dei dettami della legge (Cass. sez. 5^ 18 febbraio 1999 n. 863, Pavanelli;
sez. 2^ 23 marzo 1998 n. 2012, Spada;
sez. 6^ 16 luglio 1996 n. 2736, P.M. in proc. Cusani;
sez. 3^ 23 maggio 1995 n. 1963, Cimatti). Sarebbe stato quindi necessario un maggiore approfondimento -anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla difesa che, come si deduce dall'ordinanza impugnata, sostanzialmente confermavano "vicende cautelari" pregresse del AN - sul riferito stato di latitanza del AN, sulla sua durata e sulla sua rilevanza. Quanto all'argomentazione secondo la quale l'esecuzione di altra ordinanza cautelare nei confronti del AN, per episodi estorsivi aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sarebbe irrilevante perché riguardante fatti commessi antecedentemente agli analoghi reati per i quali era pendente in fase dibattimentale il processo dinanzi al Tribunale di Foggia, la Corte ne rileva la manifesta illogicità. In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dell'intensità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti, essendo anche i fatti criminosi in corso di accertamento idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza de concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari oppure identici, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate in quanto una simile condotta reiterata si fonda su fatti concreti, anche se non compiutamente accertati, e dimostra una personalità proclive a commettere fatti della stessa specie (Cass. sez.3^ 23 marzo 2000 n.i309, Boselli;
sez. 6^ 15 luglio 2008 n. 33873, Magnante;
sez. 2^ 4 giugno 1997 n. 3809, Scuotto;
sez... 23 gennaio 1997 n. 200, Terranova). Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal ricorrente, non sono state prese in considerazione la natura, la tipologia e le modalità che hanno caratterizzato le ulteriori condotte delittuose addebitate al AN, potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione del superamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia In carcere.
4. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, per una rivalutazione delle argomentazioni contenute nell'appello del pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2014