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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6742/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6742/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. e residente in [...]C.F._1
Arzachena (SS) Località Mucchi Bianch, con il patrocinio degli avv.ti PARROTTA Maria e TOGNACCI Daniele;
e nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) ed ivi residente in [...] C.F._2
n. 14, con il patrocinio degli avv.ti PARROTTA Maria e TOGNACCI Daniele;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da Parte_1 CP_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma il 30 agosto
2003, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma – atti di matrimonio al n. 00678, parte 2, serie A03, anno 2003;
2) la casa coniugale sita in Roma Via della Lucchina n. 46 continuerà ad essere assegnata alla moglie che vi vivrà insieme ai figli (minorenne) e (maggiorenne ma Persona_1 Persona_2 economicamente non autosufficiente);
3) disporre che il figlio minorenne, nato a [...] il [...], sia affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori;
4) stabilire che entrambi i figli, minorenne) e maggiorenne ma Persona_1 Persona_2 economicamente non autosufficiente), continuino ad abitare prevalentemente con la madre nella ex casa coniugale assegnatale;
5) disporre l'erogazione di assegno di mantenimento da parte del padre ed in favore dei Parte_1 figli e nella misura di € 800,00 (ottocentoeuro/00) mensili (€ 400,00 ognuno), da versarsi Per_2 PE entro il giorno 5 di ogni mese e l'assegno di mantenimento da parte del marito in favore Parte_1 della moglie (attualmente disoccupata) nella misura di € 400,00 (quattrocentoeuro/00) CP_1 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
6) stabilire che i predetti assegni di mantenimento in favore dei figli e della moglie siano rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7) disporre che le spese straordinarie per i figli, di cui al Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Roma
(di cui i coniugi hanno preso conoscenza), siano a carico del Sig. nella misura del 60% ed Parte_1
a carico della Sig.ra nella restante misura del 40%; CP_1
8) stabilire che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio minorenne, saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del 2 medesimo figlio;
9) le parti concordano che il papà potrà vedere il figlio minorenne uando vorrà, salvo Persona_1 preavviso telefonico alla madre 24 ore prima, e comunque il figlio starà con il papà almeno per i seguenti periodi: 9a) a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 20; 9b) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): come nel corso dell'anno ma con orari e giorni più flessibili e, per le vacanze fuori città, sette giorni continuativi nel mese di luglio e sette giorni continuativi nel mese di agosto;
9c) trascorrerà le festività di Natale (dalla fine delle lezioni scolastiche all'Epifania) con i PE genitori secondo la distribuzione dei giorni della settimana rispettata nel corso dell'anno; ad anni alternati trascorrerà il giorno della vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con un
PE genitore ed il giorno della vigilia di capodanno e l'1 gennaio con l'altro genitore;
la predetta rotazione prosegue nel rispetto di quella osservata in costanza di separazione e quindi fino ad oggi;
9d)
PE trascorrerà le festività di Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) con i genitori secondo la distribuzione dei giorni della settimana rispettata nel corso dell'anno; ad anni alternati trascorrerà
PE il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di QU con l'altro genitore;
la predetta rotazione prosegue nel rispetto di quella osservata in costanza di separazione e quindi fino ad oggi;
9e) il figlio
PE trascorrerà i ponti primaverili, il 2 giugno e le altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno con i genitori secondo la distribuzione dei giorni della settimana rispettata nel corso dell'anno; 9f) il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà insieme ad entrambi i genitori, il tutto come meglio specificato nel piano
PE genitoriale sottoscritto dai coniugi, ed allegato al ricorso introduttivo;
10) disporre che il consenso di entrambi i genitori è sempre necessario per eventuali viaggi e spostamenti del figlio minorenne , pertanto, i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
PE
11) ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio e, nell'interesse del figlio minorenne, i ricorrenti si impegnano, altresì, a darsi reciproca comunicazione dei rispettivi cambi di residenza, di domicilio, di dimora e dei rispettivi recapiti di telefonia fissa e mobile;
12) disporre la trasmissione della emananda sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile di Roma per le annotazioni di legge.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/08/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6742/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 30/08/2003 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Roma al n. 00678, Parte II, Serie A03, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6742/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. e residente in [...]C.F._1
Arzachena (SS) Località Mucchi Bianch, con il patrocinio degli avv.ti PARROTTA Maria e TOGNACCI Daniele;
e nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) ed ivi residente in [...] C.F._2
n. 14, con il patrocinio degli avv.ti PARROTTA Maria e TOGNACCI Daniele;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da Parte_1 CP_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma il 30 agosto
2003, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma – atti di matrimonio al n. 00678, parte 2, serie A03, anno 2003;
2) la casa coniugale sita in Roma Via della Lucchina n. 46 continuerà ad essere assegnata alla moglie che vi vivrà insieme ai figli (minorenne) e (maggiorenne ma Persona_1 Persona_2 economicamente non autosufficiente);
3) disporre che il figlio minorenne, nato a [...] il [...], sia affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori;
4) stabilire che entrambi i figli, minorenne) e maggiorenne ma Persona_1 Persona_2 economicamente non autosufficiente), continuino ad abitare prevalentemente con la madre nella ex casa coniugale assegnatale;
5) disporre l'erogazione di assegno di mantenimento da parte del padre ed in favore dei Parte_1 figli e nella misura di € 800,00 (ottocentoeuro/00) mensili (€ 400,00 ognuno), da versarsi Per_2 PE entro il giorno 5 di ogni mese e l'assegno di mantenimento da parte del marito in favore Parte_1 della moglie (attualmente disoccupata) nella misura di € 400,00 (quattrocentoeuro/00) CP_1 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
6) stabilire che i predetti assegni di mantenimento in favore dei figli e della moglie siano rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7) disporre che le spese straordinarie per i figli, di cui al Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Roma
(di cui i coniugi hanno preso conoscenza), siano a carico del Sig. nella misura del 60% ed Parte_1
a carico della Sig.ra nella restante misura del 40%; CP_1
8) stabilire che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio minorenne, saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del 2 medesimo figlio;
9) le parti concordano che il papà potrà vedere il figlio minorenne uando vorrà, salvo Persona_1 preavviso telefonico alla madre 24 ore prima, e comunque il figlio starà con il papà almeno per i seguenti periodi: 9a) a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 20; 9b) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): come nel corso dell'anno ma con orari e giorni più flessibili e, per le vacanze fuori città, sette giorni continuativi nel mese di luglio e sette giorni continuativi nel mese di agosto;
9c) trascorrerà le festività di Natale (dalla fine delle lezioni scolastiche all'Epifania) con i PE genitori secondo la distribuzione dei giorni della settimana rispettata nel corso dell'anno; ad anni alternati trascorrerà il giorno della vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con un
PE genitore ed il giorno della vigilia di capodanno e l'1 gennaio con l'altro genitore;
la predetta rotazione prosegue nel rispetto di quella osservata in costanza di separazione e quindi fino ad oggi;
9d)
PE trascorrerà le festività di Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) con i genitori secondo la distribuzione dei giorni della settimana rispettata nel corso dell'anno; ad anni alternati trascorrerà
PE il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di QU con l'altro genitore;
la predetta rotazione prosegue nel rispetto di quella osservata in costanza di separazione e quindi fino ad oggi;
9e) il figlio
PE trascorrerà i ponti primaverili, il 2 giugno e le altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno con i genitori secondo la distribuzione dei giorni della settimana rispettata nel corso dell'anno; 9f) il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà insieme ad entrambi i genitori, il tutto come meglio specificato nel piano
PE genitoriale sottoscritto dai coniugi, ed allegato al ricorso introduttivo;
10) disporre che il consenso di entrambi i genitori è sempre necessario per eventuali viaggi e spostamenti del figlio minorenne , pertanto, i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
PE
11) ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio e, nell'interesse del figlio minorenne, i ricorrenti si impegnano, altresì, a darsi reciproca comunicazione dei rispettivi cambi di residenza, di domicilio, di dimora e dei rispettivi recapiti di telefonia fissa e mobile;
12) disporre la trasmissione della emananda sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile di Roma per le annotazioni di legge.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/08/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6742/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 30/08/2003 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Roma al n. 00678, Parte II, Serie A03, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi