TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 510-1/2024 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 510-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
( ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palazzo (c.f.
[...]
del Foro di Catania;
C.F._2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di di Composizione della Crisi di Aci Catena,
Protezione Sociale Italiana nella persona del gestore avv. Ettore Volpe, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni del debitore;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti da debitore negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_1
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 149.151,57 così suddivisa:
rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dalla coniuge e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.190,00, cui aggiungere la rata del mutuo di importo pari ad euro 514,00, in corso di ammortamento;
rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle condizioni di salute della coniuge nonché dello stesso debitore che hanno portato ad esborsi imprevisti nonché alle accresciute esigenze della famiglia, alla necessità di pagare il percorso universitario e postuniversitario fuori sede per i figli;
rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che il ricorrente è titolare dei seguenti beni: a)
Immobile, costituente casa di abitazione familiare, sito in Catania, viale Nitta n. 3, cat. A/3 censito in catasto al foglio 35, p.lla 706, sub 26, di mq 92. L'immobile è gravato da ipoteca volontaria iscritta in favore della mutuataria del 1.02.2018 – Registro CP_2
Generale n. 4664 Registro particolare n. 602 – Pubblico Ufficiale – Persona_1
Repertorio 43608/26382 del 22.01.2018. Il valore di mercato del bene, ricavato dai parametri medi OMI è di euro 62.560,00; b) Box auto, sito in Catania, viale Nitta n. 3, cat. C/6 censito in catasto al foglio 35, p.lla 706, sub 67, di mq 11. Anche su tale bene immobile è iscritta ipoteca in favore di N.V. del 1.02.2018 (Registro Generale n. 4664 Registro CP_2 particolare n. 602 – Pubblico Ufficiale – Repertorio 43608/26382 del Persona_1
22.01.2018). Il valore di mercato del bene, ricavato dai parametri medi OMI è pari ad euro
10.175,00; rilevato che, ai sensi dell'art. 67 CCI “5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data” e che, nella specie, il mutuo è in corso di ammortamento e il debitore continuerà a corrispondere la rata alle scadenze contrattuali;
rilevato, quanto ai beni mobili registrati, che il ricorrente è titolare dell'autovettura modello
Ford Fiesta, immatricolata il 27.09.2013, il cui valore medio di mercato è stimabile in euro
6.250,00; rilevato che, con decreto del 6/12/2024 sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;
rilevato che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed il pagamento parziale dei creditori chirografari secondo la seguente modalità:
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202,
e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Parte_1
( ), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”);
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 12/1/2025
Il Giudice
Laura Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 510-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
( ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palazzo (c.f.
[...]
del Foro di Catania;
C.F._2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di di Composizione della Crisi di Aci Catena,
Protezione Sociale Italiana nella persona del gestore avv. Ettore Volpe, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni del debitore;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti da debitore negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_1
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 149.151,57 così suddivisa:
rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dalla coniuge e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.190,00, cui aggiungere la rata del mutuo di importo pari ad euro 514,00, in corso di ammortamento;
rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle condizioni di salute della coniuge nonché dello stesso debitore che hanno portato ad esborsi imprevisti nonché alle accresciute esigenze della famiglia, alla necessità di pagare il percorso universitario e postuniversitario fuori sede per i figli;
rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che il ricorrente è titolare dei seguenti beni: a)
Immobile, costituente casa di abitazione familiare, sito in Catania, viale Nitta n. 3, cat. A/3 censito in catasto al foglio 35, p.lla 706, sub 26, di mq 92. L'immobile è gravato da ipoteca volontaria iscritta in favore della mutuataria del 1.02.2018 – Registro CP_2
Generale n. 4664 Registro particolare n. 602 – Pubblico Ufficiale – Persona_1
Repertorio 43608/26382 del 22.01.2018. Il valore di mercato del bene, ricavato dai parametri medi OMI è di euro 62.560,00; b) Box auto, sito in Catania, viale Nitta n. 3, cat. C/6 censito in catasto al foglio 35, p.lla 706, sub 67, di mq 11. Anche su tale bene immobile è iscritta ipoteca in favore di N.V. del 1.02.2018 (Registro Generale n. 4664 Registro CP_2 particolare n. 602 – Pubblico Ufficiale – Repertorio 43608/26382 del Persona_1
22.01.2018). Il valore di mercato del bene, ricavato dai parametri medi OMI è pari ad euro
10.175,00; rilevato che, ai sensi dell'art. 67 CCI “5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data” e che, nella specie, il mutuo è in corso di ammortamento e il debitore continuerà a corrispondere la rata alle scadenze contrattuali;
rilevato, quanto ai beni mobili registrati, che il ricorrente è titolare dell'autovettura modello
Ford Fiesta, immatricolata il 27.09.2013, il cui valore medio di mercato è stimabile in euro
6.250,00; rilevato che, con decreto del 6/12/2024 sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;
rilevato che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed il pagamento parziale dei creditori chirografari secondo la seguente modalità:
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202,
e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Parte_1
( ), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”);
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 12/1/2025
Il Giudice
Laura Messina