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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 30/05/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1309/2024 RGL, promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
entrambe assistite dall'avv. CARAPELLE ROBERTO
- PARTI RICORRENTI -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.ssa e dott. CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
è una docente precaria di scuola di primo grado che nell'anno scolastico Parte_1
2019/2020 ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratto di Controparte_1 supplenza annuale senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
è docente precaria di istituto superiore che nell'anno scolastico 2023/2024 ha Parte_2 lavorato alle dipendenze del in forza di contratto di supplenza sino al Controparte_1 termine delle attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamentano l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiedono l'accertamento del proprio diritto di godere
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrispondere loro CP_1
l'importo nominale complessivo di € 500,00 ciascuna, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore. Con riferimento alla ricorrente , eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale del Parte_1 diritto in ordine all'a.s. 2019/2020.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_5 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Relativamente alla posizione di , la ricorrente nell'a.s. 2023/2024 ha concluso un Parte_2 contratto di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tale annualità.
Con riferimento alla posizione di la ricorrente nell'a.s. 2019/2020 ha concluso un Parte_1 contratto di supplenza con scadenza al 31 agosto. La stessa, dunque, ha astrattamente il diritto di percepire la carta per detta annualità.
A questo punto, però, bisogna vagliare l'eccezione di prescrizione proposta dal in CP_1 relazione alla domanda di Parte_1
La stessa è fondata.
Come chiarito dalla corte di Cassazione nella sentenza da ultimo citata, il complesso meccanismo di funzionamento della carta docente non fa venire meno la natura di obbligazione pecuniaria della stessa;
ne consegue che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.” che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”
Considerato, dunque, che ai sensi dell'art. 5 DPCM 28 novembre 2016 i docenti avrebbero potuto registrarsi sulla piattaforma web e così generare i buoni di spesa dal 1° settembre al 30 ottobre, il dies a quo cui ancorare il decorso della prescrizione deve essere individuato nel 1° settembre 2019,
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
giorno di decorrenza del contratto e primo giorno utile per l'esercizio del diritto. Ne consegue che il diritto alla percezione del bonus per l'a.s. 2019/2020 richiesto da si è prescritto in Parte_1 data 1° settembre 2024 (il ricorso introduttivo del presente giudizio è il primo atto con valenza interruttiva ed è stato notificato al Ministero in data 23 settembre 2024). Non può, invece, accogliersi la tesi della ricorrente che individua quale dies a quo del termine di prescrizione il 30 ottobre: invero l'art. 2935 c.c. è chiaro nell'indicare che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Pertanto ciò che rileva è il primo momento in cui il diritto può essere esercitato e non l'ultimo.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente Parte_2 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per l'a.s.
2023/2024, mentre deve essere rigettata la domanda di Parte_3
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) atteso che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi. D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, nel rapporto processuale tra la parte e il Pt_1
vengono poste a carico della prima e nel rapporto processuale tra la parte e il CP_1 Pt_2
vengono poste a carico del . CP_1 CP_1
Le stesse vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione inferiore a 1.100, valori prossimi ai minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
300,00 per compenso professionale. Alla parte viene, inoltre, riconosciuto l'ulteriore Pt_1 importo di € 30 per presenza di link ipertestuali ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014. In relazione alla posizione della parte viene, invece, operata la riduzione del 20% disposta Pt_2 dall'art. 152 bis disp att c.p.c.
P.Q.M.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta docente” Parte_2 per l'a.s. 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_2 liquida in € 330,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to CARAPELLE ROBERTO
- Rigetta la domande proposta da Parte_1
- Condanna a rifondere al le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 240 (già considerata la riduzione), oltre rimborso spese generali 15%.
Ivrea, 30 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 30/05/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1309/2024 RGL, promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
entrambe assistite dall'avv. CARAPELLE ROBERTO
- PARTI RICORRENTI -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.ssa e dott. CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
è una docente precaria di scuola di primo grado che nell'anno scolastico Parte_1
2019/2020 ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratto di Controparte_1 supplenza annuale senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
è docente precaria di istituto superiore che nell'anno scolastico 2023/2024 ha Parte_2 lavorato alle dipendenze del in forza di contratto di supplenza sino al Controparte_1 termine delle attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamentano l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiedono l'accertamento del proprio diritto di godere
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrispondere loro CP_1
l'importo nominale complessivo di € 500,00 ciascuna, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore. Con riferimento alla ricorrente , eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale del Parte_1 diritto in ordine all'a.s. 2019/2020.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_5 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Relativamente alla posizione di , la ricorrente nell'a.s. 2023/2024 ha concluso un Parte_2 contratto di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tale annualità.
Con riferimento alla posizione di la ricorrente nell'a.s. 2019/2020 ha concluso un Parte_1 contratto di supplenza con scadenza al 31 agosto. La stessa, dunque, ha astrattamente il diritto di percepire la carta per detta annualità.
A questo punto, però, bisogna vagliare l'eccezione di prescrizione proposta dal in CP_1 relazione alla domanda di Parte_1
La stessa è fondata.
Come chiarito dalla corte di Cassazione nella sentenza da ultimo citata, il complesso meccanismo di funzionamento della carta docente non fa venire meno la natura di obbligazione pecuniaria della stessa;
ne consegue che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.” che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”
Considerato, dunque, che ai sensi dell'art. 5 DPCM 28 novembre 2016 i docenti avrebbero potuto registrarsi sulla piattaforma web e così generare i buoni di spesa dal 1° settembre al 30 ottobre, il dies a quo cui ancorare il decorso della prescrizione deve essere individuato nel 1° settembre 2019,
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
giorno di decorrenza del contratto e primo giorno utile per l'esercizio del diritto. Ne consegue che il diritto alla percezione del bonus per l'a.s. 2019/2020 richiesto da si è prescritto in Parte_1 data 1° settembre 2024 (il ricorso introduttivo del presente giudizio è il primo atto con valenza interruttiva ed è stato notificato al Ministero in data 23 settembre 2024). Non può, invece, accogliersi la tesi della ricorrente che individua quale dies a quo del termine di prescrizione il 30 ottobre: invero l'art. 2935 c.c. è chiaro nell'indicare che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Pertanto ciò che rileva è il primo momento in cui il diritto può essere esercitato e non l'ultimo.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente Parte_2 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per l'a.s.
2023/2024, mentre deve essere rigettata la domanda di Parte_3
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) atteso che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi. D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, nel rapporto processuale tra la parte e il Pt_1
vengono poste a carico della prima e nel rapporto processuale tra la parte e il CP_1 Pt_2
vengono poste a carico del . CP_1 CP_1
Le stesse vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione inferiore a 1.100, valori prossimi ai minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
300,00 per compenso professionale. Alla parte viene, inoltre, riconosciuto l'ulteriore Pt_1 importo di € 30 per presenza di link ipertestuali ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014. In relazione alla posizione della parte viene, invece, operata la riduzione del 20% disposta Pt_2 dall'art. 152 bis disp att c.p.c.
P.Q.M.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1309/2024
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta docente” Parte_2 per l'a.s. 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_2 liquida in € 330,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to CARAPELLE ROBERTO
- Rigetta la domande proposta da Parte_1
- Condanna a rifondere al le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 240 (già considerata la riduzione), oltre rimborso spese generali 15%.
Ivrea, 30 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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