Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2026, proposto da SH GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Latina e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Latina sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 20.11.2023 (raccomandata n. 05598143164-6) e, per l'effetto, per la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso entro un termine da fissarsi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Latina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa TE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette, in fatto, il ricorrente che:
- in data 20.11.2023 presentava alla Questura di Latina istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
- il 1°.07.2025, a fronte del lungo e ingiustificato silenzio, il difensore del ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 per conoscere lo stato del procedimento e, il successivo 2.07.2025, a seguito di una convocazione per la sola visione degli atti, il difensore, impossibilitato a presenziare, ha reiterato la richiesta di ottenere le informazioni via PEC, senza ricevere alcun riscontro;
- persistendo l'inerzia, è stata notificata formale diffida ad adempiere, il 7.08.2025, con invito a definire il procedimento entro 15 giorni;
- il 26.08.2025, in riscontro alla diffida, la Questura di Latina si è limitata a convocare il ricorrente per la "notifica atti", rivelatosi essere un preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90;
- quindi, il 26.09.2025, il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha presentato memorie difensive;
- in data 18.11.2025, a fronte di un nuovo e prolungato silenzio seguito al deposito delle memorie, è stato inoltrato un ulteriore sollecito, anch'esso rimasto privo di riscontro.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 gennaio 2026 e depositato il successivo 2 febbraio, il ricorrente lamenta che, a oltre due anni dalla presentazione dell'istanza e a diversi mesi dalla presentazione delle memorie ex art. 10-bis, la Questura di Latina non ha ancora adottato alcun provvedimento espresso, lasciando il ricorrente in una condizione di grave incertezza giuridica.
Deduce, al riguardo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi a seguito della presentazione delle memorie difensive e, tenuto conto della tempestività dell'azione intrapresa e sulla configurabilità di un nuovo obbligo di provvedere a seguito della presentazione delle memorie ex art. 10-bis L. 241/90, lamenta la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento; chiede, pertanto, l’accertamento e declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Latina sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, con particolare riferimento all'obbligo di provvedere sorto a seguito della presentazione delle memorie ex art. 10-bis L. 241/90 in data 26 settembre 2025, con emanazione dell’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine ritenuto di giustizia e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
In data 10 aprile 2026 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato memoria di mero stile e documenti.
In particolare, è stata depositata una relazione della Questura di Latina da cui emerge che, a seguito di una valutazione successiva alle memorie presentate dal ricorrente, è stato rilasciato al medesimo il permesso di soggiorno n. I22879591, che alla data del 3 febbraio 2026 risulta in consegna presso il competente Ufficio Immigrazione, concludendo per la cessazione della materia del contendere.
Su tali circostanze sopravvenute e sulla richiesta dell’Amministrazione la parte ricorrente non ha preso posizione.
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, previo avviso a verbale di una causa di improcedibilità del ricorso, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto precisato in fatto, ritiene il Collegio che nella specie il ricorso sia divenuto improcedibile, piuttosto che si sia determinata una causa di cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla resistente Amministrazione, in quanto, come agevolmente ricavabile dallo svolgimento dei fatti di cui sopra si è dato un sintetico quadro, e che non sono stati contraddetti dalla parte ricorrente, è venuto meno, in corso di giudizio, il presupposto della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato.
È stato ripetutamente osservato che, nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 27/11/2024, n.9543).
Alla stregua di tali condivisibili considerazioni, nel caso in esame, alcun interesse conserva il ricorrente ad una pronuncia sulle richieste originariamente formulate, in quanto l’Amministrazione ha posto fine alla situazione di inerzia lamentata con il ricorso in esame, emettendo, sia pure successivamente alla instaurazione del contenzioso, un provvedimento espresso.
Con riferimento, dunque, al caso in controversia, ritiene il Collegio che quanto evidenziato dalla resistente Amministrazione (rilascio di un titolo di soggiorno in attesa di essere consegnato) consente di dare atto di una situazione - adozione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento solo in itinere al momento della proposizione dell’azione ex art. 117 c.p.a. - in grado di determinare, ex se, una sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione del ricorso.
L’andamento particolare del processo induce, comunque, a porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e dell’impegno professionale richiesto per la soluzione di un contenzioso ampiamente seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE CA |
IL SEGRETARIO